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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 57852/21 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57852 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67
l.f. e/o azione inefficacia ex art. 44 l.f., vertente tra in persona del curatore Parte_1
pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma al P.IVA_1
Viale Bruno Buozzi n. 107 presso lo studio dell'avv. Enrico del Prato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione, attrice e
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Galliera n. 8 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Antonio Formaro che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar del 15/7/2020 rep. n. Per_1
94107, convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “accertare e dichiarare inefficaci … e, per l'effetto, revocare ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall., o, in subordine, ai sensi dell'art. 67,
2° comma, l. fall. i pagamenti eseguiti dalla in favore Controparte_2
di tra maggio e luglio 2018 … per complessivi € Controparte_1
pagina 1 1.814.184,06; accertare e dichiarare inefficace … e, per l'effetto, revocare ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall., o, in subordine, ex art. 67, 2° co., l. fall., il pagamento di € 140.127,37 eseguito dalla Agenzia del in favore CP_2
di in data 6-13.2.2019; accertare e dichiarare inefficace ex Controparte_1
art. 44 l. fall. … o, in subordine, accertare e dichiarare inefficace … e, per l'effetto, revocare ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall., o, in ulteriore subordine, ex art. 67, 2° co., l. fall., il pagamento di € 140.127,37 eseguito dalla
[...]
in favore di in data 11.10.2019; CP_2 Controparte_1
conseguentemente condannare la società a versare … le Controparte_1
somme percepite dall'Agenzia del Demanio, tra maggio 2018 e ottobre
2019 … per complessivi € 2.094.438,80, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (18.3.2021) domanda al saldo.”. Con vittoria di spese.
Per la parte convenuta: “rigettare integralmente le domande avversarie”.
Spese refuse.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/9/2021 la Parte_2
conveniva in giudizio per sentire
[...] Controparte_1
“dichiarare inefficaci” ex art. 67, co. 1 n. 2 e/o art. 67, co. 2 e/o art. 44 l.f. “i pagamenti eseguiti dalla in favore di Controparte_2 CP_1
per complessivi € 2.094.438,80 e per l'effetto condannare la
[...]
convenuta “a versare … le somme percepite dall' …, Controparte_2
oltre interessi legali dalla costituzione in mora (18.3.2021) … al saldo”. A sostegno della domanda l'istante esponeva che “[c]on ricorso ex art. 161, 6° co., l. fall., depositato ed iscritto presso il R.I. in data 2.5.2019, … [aveva] chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° co., l. fall., nei termini che sarebbero stati concessi dal
Tribunale”; che “[s]uccessivamente, a seguito di istanza avanzata in proprio, [era] stato dichiarato” il fallimento “con sentenza … emessa il
30.10.2019”; che “[d]alla documentazione della società fallita, la Curatela
[aveva] preso atto di una procedura esecutiva mobiliare promossa dalla
UN Banca s.p.a. (oggi ) contro la società in bonis Parte_3
nei confronti dell' , terzo pignorato” e che “[i]n virtù di Controparte_2
… ordinanza” di assegnazione erano “state corrisposte in favore di UN le seguenti somme”: € 1.261.390,12 in data 2-7/5/2018, € 276.396,97 in data 18-24/5/2018, € 276.396,97 in data 13-20/7/2018, € 140.127,37 in data
6-13/2/2019 ed € 140.127,37 in data 11/10/2019”; che tali pagamenti erano revocabili ex art. 67, co. 1 n. 2 e/o art. 67, co. 2 e/o art. 44 l.f. ; che infine
“la natura <> del credito non [aveva] alcuna incidenza sul pagamento, in quanto esula[va] dalla procedura esecutiva immobiliare tipicamente preordinata al soddisfacimento coattivo del credito fondiario”.
Si costituiva eccependo che “difett[ava il] presupposto Controparte_1
della consecuzione delle procedure”, che i pagamenti in questione “non” erano “qualificabili come mezzi anormali di pagamento”, che non vi era prova della conoscenza dello stato di insolvenza e che “tutti i pagamenti contestati da controparte” erano esenti “da revocatoria … in ragione dell'applicabilità dell'art. 67, comma 4 e dell'art. 39, comma 4, l. Fall.”.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del
27/2/2024, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in
PAGINA 3 funzione di giudice unico con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
Deve preliminarmente darsi atto che la causa è stata trattenuta in decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché il termine concesso per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica va fatto decorrere non già dalla data del 27/2/2024 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il 9/7/2024.
La domanda proposta dalla parte attrice è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Ed invero deve osservarsi che la curatela attrice ha inteso in primo luogo esercitare la presente azione revocatoria in base alla “specifica disciplina” dell'“art. 69-bis, 2° co., l. fall.”, atteso che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini a ritroso per il computo del periodo sospetto nelle azioni revocatorie fallimentari retroagiscono alla data di pubblicazione della prima domanda nel R.I., il che, nel … caso [di specie], significa a partire dal 2.5.2019, data in cui ha depositato ed iscritto nel R.I. il ricorso ex art. Parte_1
161, 6° co., l. fall. (e non a partire dal 30.10.2019, data della dichiarazione di fallimento)” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Orbene, al riguardo si osserva che per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda (vedi Cass. civile nn. 7324/16, 15724/19, 9290/18
e 30694/19).
E detto principio di matrice giurisprudenziale è stato applicato costantemente allorché nessuna delle norme della legge fallimentare che disciplinano le azioni di inefficacia retrodatavano il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto alla data di apertura della procedura minore, ove seguita dal fallimento.
Va altresì aggiunto che la portata generale del principio ha condotto alla sua applicazione non solo nei casi di consecuzione fra più procedure minori e fallimento (cfr. Cass. civile n. 21900/13), ma anche in quello di successione fra sole procedure minori, nonché alla sua estensione anche all'ipotesi del susseguirsi tra accordi di ristrutturazione del debito e concordato preventivo
(vedi Cass. civile n. 10106/19) ed infine anche all'amministrazione straordinaria (cfr. Cass. civile n. 13838/2019).
Con l'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 69 bis I.f. (introdotto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n.
PAGINA 5 134 del 2012) il principio sopra enunciato ha poi trovato riconoscimento a livello normativo ed anzi la norma, nel prevedere la decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo e secondo comma e 69 I.f. non più dalla data di ammissione al concordato bensì da quella di pubblicazione della relativa domanda, ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all'ipotesi (mai contemplata dalla giurisprudenza) in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 162 l.f.
e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta.
Attesa infatti la contestuale previsione della possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (art. 161, co. 6 l.f.), il legislatore ha inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto, sicché, introdotta la possibilità della domanda di concordato in bianco e anticipati, quindi, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda, con riserva di presentare la proposta (e il piano) entro un termine fino a 180 giorni, equivalente alla durata del periodo sospetto per gli atti normali, si è contestualmente fatto decorrere l'inizio del periodo sospetto da quel primo atto per evitare che la presentazione di una domanda di concordato in bianco diventasse facile strumento di vanificazione delle revocatorie.
Così ricostruito il quadro ermeneutico, non può pertanto revocarsi in dubbio che a normativa vigente, considerate le disposizioni espressamente dettate per il fallimento in ordine agli effetti che questo comporta sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ivi compresi i termini di decorrenza del periodo sospetto in caso di domanda di concordato preventivo e di consecuzione tra
6CP_3 procedure (art. 69 bis co. 2 l.f.), “[n]el caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 l.f. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Orbene, stanti i superiori principi di diritto e le richiamate disposizioni normative, la tesi di parte attrice secondo cui “i pagamenti eseguiti a partire da maggio 2018” sono “revocabili ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall.” in
“applicazione del c.d. principio di consecuzione delle procedure” (pag. 3 dell'atto di citazione) è astrattamente condivisibile;
tuttavia la curatela del fallimento si è limitata a documentare la pubblicazione Parte_1
della domanda di concordato c.d. in bianco nel registro delle imprese (cfr. pag. 18 della visura storica al 4/6/2021 di cui al documento n. 2 del fascicolo di parte attrice), omettendo di depositare il “ricorso ex art. 161, 6° co. l. fall.”, i relativi provvedimenti emessi dal Tribunale e la sentenza di fallimento “emessa il 30.10.2019” (ed invero è stato versato in atti unicamente un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento: vedi documento n. 3 di cui al fascicolo di parte attrice), sì da precludere al giudicante ogni e qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto dell'unitarietà del fenomeno della crisi dell'odierna parte attrice e della conseguente applicazione del computo a ritroso del c.d. periodo sospetto di cui all'art. 69 bis, co. 2 l.f. alla data di pubblicazione della domanda di concordato c.d. in bianco.
Ne consegue che i pagamenti intervenuti tra il “2-7.5.2018” e il “13-
20.7.2018” non possono ritenersi colpiti dalla sanzione della “inefficacia”.
PAGINA 7 Quanto poi alla “impugnabil[ità] ex art. 44, 1° co., l. Fall.” del “pagamento di € 140.127,37, eseguito l'11.10.2019 (circa cinque mesi dopo l'iscrizione della domanda di concordato …)” (pag. 6 dell'atto di citazione), deve rammentarsi che la disposizione dettata dall'art. 44, co. 1 l.f., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, è un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito “dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni”, nonché dell'art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore.
In tal senso è stato anche di recente evidenziato che il citato art. 44
“rappresenta la proiezione del cd. spossessamento sostanziale e processuale tracciato dai precedenti artt. 42 e 43 … in attuazione del principio della
<>, alla data del fallimento, dei rapporti facenti capo al fallito” (vedi Cass. civile n. 10867/20).
Viceversa, in ambito concordatario, l'art. 169 l.f. non richiama l'art. 44. La procedura di concordato preventivo, infatti, comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio.
In tale contesto il commissario giudiziale, diversamente dal curatore fallimentare, non subentra nella disponibilità del patrimonio del debitore e
8CP_3 non ha potere di rappresentanza processuale di quest'ultimo, né della massa dei creditori. Essi, anche durante la pendenza della procedura di concordato preventivo, conservano la loro legittimazione ad agire nei confronti dell'imprenditore per ottenere l'accertamento delle loro pretese creditorie.
Si discorre dunque in proposito di “spossessamento attenuato”, in quanto il debitore concordatario conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura. Quindi a differenza che nel fallimento, in cui il debitore è privato dei poteri di amministrazione patrimoniale che vengono trasferiti al curatore fallimentare, nel concordato preventivo il debitore “conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”, secondo quanto stabilisce l'art. 167, co 1 l.f.
(cfr. Cass. civile n. 3850/21).
Nè può assumere rilevanza nella fattispecie in esame il principio di c.d. consecuzione tra procedure concorsuali, atteso che tale principio, come detto di matrice giurisprudenziale ed oggi consacrato a livello normativo nel disposto dell'art. 69 bis l.f., consente, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, di “retrodatare” il periodo sospetto dalla data di ammissione alla prima di esse ai soli fini delle azioni revocatorie fallimentari.
Con riguardo invece alle ulteriori domande “subordinate” di inefficacia ex art. 67, co. 1 n. 2 l.f. dei due pagamenti di € 140.127,37 ciascuno avvenuti in data “6-13.2.2019” e “11.10.2019”, deve osservarsi che è incontestato tra le parti la circostanza che “UN Banca [abbia] promosso innanzi al
Tribunale di Campobasso l'esecuzione presso terzi RGE 1156/2014 …,
PAGINA 9 volta al recupero del residuo credito, pari ad euro 3.205.872,74, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05.08.2010”, che in “data
18.01.2018, il Tribunale di Campobasso [abbia emesso] … ordinanza di assegnazione delle somme pignorate e derivanti dai canoni di locazione di cui l' era debitrice nei confronti della , in Controparte_2 Parte_1
bonis” e che a “seguito della comunicazione dell'ordinanza di assegnazione
… l' [abbia disposto], in favore di - nel Controparte_2 CP_1
frattempo succeduta … ad UN Banca nel rapporto di mutuo fondiario azionato nell'esecuzione presso terzi - i … pagamenti oggetto di contestazione da parte della procedura” (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Orbene, a fronte di tale pacifica ricostruzione in fatto, la parte convenuta eccepisce l'“esenzione da revocatoria … in ragione dell'applicabilità dell'art. 67, comma 4 e dell'art. 39, comma 4, 1. Fall.”.
E tuttavia l'eccezione non è condivisibile.
Ed invero va in primo luogo escluso che il carattere fondiario dell'operazione valga, in quanto tale, ad impedire che il pagamento, a mezzo del quale la banca soddisfa il proprio diritto alla restituzione di quanto erogato e alla percezione dei connessi interessi, sia da qualificare come anormale.
Una simile connotazione (appunto, fondiaria) non viene, in realtà, a riverberare alcun riflesso sui tratti che, nel concreto, possiede lo strumento che viene a estinguere il credito bancario: l'estinzione di un debito fondiario, dunque, può essere frutto tanto di un pagamento normale - e così nel caso di versamento del denaro alle pattuite scadenze ovvero nel caso di
Parte_4 distribuzione del ricavato tratta dall'esecuzione forzata su bene gravato da ipoteca -, quanto pure di un pagamento anormale.
In secondo luogo occorre rammentare che la giurisprudenza della Suprema
Corte ritiene revocabili ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 l.f. le ipotesi in cui l'estinzione di precedenti passività si pone come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica di singoli negozi, utilizzati secondo lo schema del
“collegamento funzionale”, tale scopo conferendo all'operazione complessivamente realizzata carattere di anormalità, in tali termini qualificandosi pure l'atto finale della sequenza, consistente nella dazione di danaro, e ha più volte sottolineato il diverso disvalore che il sistema vigente risulta assegnare a tale forma di estinzione del debito (a mezzo di procedimento indirettamente solutorio, appunto) rispetto a quello che si riporta invece alla presenza di un pagamento normale, che, in quanto tale, risponde alla fisiologia dell'operazione che viene così portata a compimento e chiusura, nonché il ben diverso peso e significato che, nel contesto di una procedura fallimentare, viene ad assumere un trattamento differenziato - rispetto a quello riservato agli altri creditori (in genere bancari) - di un pagamento che si riporti alla fisiologia dell'operazione fondiaria e di un pagamento che si atteggi invece come anormale.
Con la conseguenza che la distinzione normativa, come introdotta in relazione a diversi regimi di revocatoria fallimentare, tra pagamento normale e pagamento anormale divine rilevante anche nel caso si tratti di pagamenti di debito con titolo fondiario.
In terzo luogo deve ribadirsi che - nel contesto della vigente normativa dell'azione revocatoria e dei principi che questa svolge in relazione alla
PAGINA 11 comune operatività (dei singoli e delle imprese, quelle bancarie non meno delle altre) - la norma dell'art. 39, co. 4 TUB risulta possedere carattere propriamente eccezionale: quale norma appunto intesa ad assegnare a
“pagamenti” di crediti fondiari un trattamento di favore rispetto a quello riservato a “pagamenti” dei crediti comuni e come tale è norma di “stretta interpretazione” che impone una lettura della stessa che si manifesti compatibile con le linee portanti del vigente sistema della revocatoria e soprattutto coerente - non già ultronea - con le ragioni che obiettivamente reggono e giustificano la detta eccezionalità.
Il mutuo fondiario è infatti una figura normativa caratterizzata da una serie di importanti, forti vantaggi sul piano disciplinare per la banca mutuante: vantaggi che, in buona parte, riguardano il piano della regolamentazione della disciplina delle crisi dell'impresa mutuataria, ma che, nel loro complesso, si aprono in realtà verso tutta una serie di agevolazioni sostanziali, processuali e fiscali, sicché la sussistenza di tali vantaggi disciplinari non risponde a un'esigenza di protezione della stabilità della singola impresa mutuante in quanto tale, che solo potrebbe reggere un esonero dal regime comune della revocatoria concernente, oltre a quelli normali, pure i pagamenti anormali, ma attiene alle specialità caratteristiche del tipo di operazione che viene posta in essere sotto la denominazione di credito fondiario e che si pongono pertanto come confine e limite dei particolari vantaggi disciplinari ravvisabili per tale figura in relazione ai quali acquista sicura rilevanza in punto di esecuzione e chiusura del rapporto che dal contratto deriva il carattere normale o invece anormale del pagamento eseguito (vedi Cass. civile n. 3016/20)
PAGINA 12 Orbene, posto che nel caso di specie il credito della banca è stato parzialmente estinto all'esito di un pignoramento presso terzi e dell'assegnazione delle somme dovute a titolo di canone di locazione dal terzo ovvero al di fuori di ogni e qualsivoglia Controparte_2
procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile concesso in garanzia ipotecaria all'atto della stipula del mutuo fondiario, deve ritenersi che il pagamento del debito sia avvenuto con un mezzo anormale per il quale non può operare l'esenzione da revocatoria prevista per i crediti fondiari
Sussiste altresì con riguardo ai pagamenti intervenuti in data 6/2/2019 e
11/10/2019 il presupposto del compimento dell'atto estintivo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre il creditore convenuto non ha fornito alcuna idonea prova della non conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
Nei casi previsti dall'art. 67, co. 1 l.f. compete infatti al convenuto in revocatoria l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto con il quale si è relazionato, stabilendo la norma una presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, per vincere la quale il convenuto è onerato della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (vedi Cass. civile n. 8224/11), laddove la parte convenuta ha finanche omesso di dedurre alcunché sul punto.
Va quindi dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, co. 1 l.f. dei pagamenti di € 140.127,37 ciascuno eseguiti rispettivamente il 6/2/2019 e l'11/10/2019, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione di € 280.254,74, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
(ed invero l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito, con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale: vedi Cass. civile n. 5495/22).
Il parziale accoglimento della domanda costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara inefficaci i pagamenti per complessivi € 280.254,74 effettuati il
6/2/2019 e l'11/10/2019 in favore della parte convenuta;
PAGINA 14 - condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, di € 280.254,74, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
⁃ compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 17/2/2025.
Il Giudice Unico
Dott.ssa Caterina Bordo
PAGINA 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 CP_3
4 CP_3
13 CP_3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57852 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67
l.f. e/o azione inefficacia ex art. 44 l.f., vertente tra in persona del curatore Parte_1
pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma al P.IVA_1
Viale Bruno Buozzi n. 107 presso lo studio dell'avv. Enrico del Prato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione, attrice e
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Galliera n. 8 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Antonio Formaro che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar del 15/7/2020 rep. n. Per_1
94107, convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “accertare e dichiarare inefficaci … e, per l'effetto, revocare ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall., o, in subordine, ai sensi dell'art. 67,
2° comma, l. fall. i pagamenti eseguiti dalla in favore Controparte_2
di tra maggio e luglio 2018 … per complessivi € Controparte_1
pagina 1 1.814.184,06; accertare e dichiarare inefficace … e, per l'effetto, revocare ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall., o, in subordine, ex art. 67, 2° co., l. fall., il pagamento di € 140.127,37 eseguito dalla Agenzia del in favore CP_2
di in data 6-13.2.2019; accertare e dichiarare inefficace ex Controparte_1
art. 44 l. fall. … o, in subordine, accertare e dichiarare inefficace … e, per l'effetto, revocare ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall., o, in ulteriore subordine, ex art. 67, 2° co., l. fall., il pagamento di € 140.127,37 eseguito dalla
[...]
in favore di in data 11.10.2019; CP_2 Controparte_1
conseguentemente condannare la società a versare … le Controparte_1
somme percepite dall'Agenzia del Demanio, tra maggio 2018 e ottobre
2019 … per complessivi € 2.094.438,80, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (18.3.2021) domanda al saldo.”. Con vittoria di spese.
Per la parte convenuta: “rigettare integralmente le domande avversarie”.
Spese refuse.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/9/2021 la Parte_2
conveniva in giudizio per sentire
[...] Controparte_1
“dichiarare inefficaci” ex art. 67, co. 1 n. 2 e/o art. 67, co. 2 e/o art. 44 l.f. “i pagamenti eseguiti dalla in favore di Controparte_2 CP_1
per complessivi € 2.094.438,80 e per l'effetto condannare la
[...]
convenuta “a versare … le somme percepite dall' …, Controparte_2
oltre interessi legali dalla costituzione in mora (18.3.2021) … al saldo”. A sostegno della domanda l'istante esponeva che “[c]on ricorso ex art. 161, 6° co., l. fall., depositato ed iscritto presso il R.I. in data 2.5.2019, … [aveva] chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° co., l. fall., nei termini che sarebbero stati concessi dal
Tribunale”; che “[s]uccessivamente, a seguito di istanza avanzata in proprio, [era] stato dichiarato” il fallimento “con sentenza … emessa il
30.10.2019”; che “[d]alla documentazione della società fallita, la Curatela
[aveva] preso atto di una procedura esecutiva mobiliare promossa dalla
UN Banca s.p.a. (oggi ) contro la società in bonis Parte_3
nei confronti dell' , terzo pignorato” e che “[i]n virtù di Controparte_2
… ordinanza” di assegnazione erano “state corrisposte in favore di UN le seguenti somme”: € 1.261.390,12 in data 2-7/5/2018, € 276.396,97 in data 18-24/5/2018, € 276.396,97 in data 13-20/7/2018, € 140.127,37 in data
6-13/2/2019 ed € 140.127,37 in data 11/10/2019”; che tali pagamenti erano revocabili ex art. 67, co. 1 n. 2 e/o art. 67, co. 2 e/o art. 44 l.f. ; che infine
“la natura <> del credito non [aveva] alcuna incidenza sul pagamento, in quanto esula[va] dalla procedura esecutiva immobiliare tipicamente preordinata al soddisfacimento coattivo del credito fondiario”.
Si costituiva eccependo che “difett[ava il] presupposto Controparte_1
della consecuzione delle procedure”, che i pagamenti in questione “non” erano “qualificabili come mezzi anormali di pagamento”, che non vi era prova della conoscenza dello stato di insolvenza e che “tutti i pagamenti contestati da controparte” erano esenti “da revocatoria … in ragione dell'applicabilità dell'art. 67, comma 4 e dell'art. 39, comma 4, l. Fall.”.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del
27/2/2024, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in
PAGINA 3 funzione di giudice unico con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
Deve preliminarmente darsi atto che la causa è stata trattenuta in decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché il termine concesso per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica va fatto decorrere non già dalla data del 27/2/2024 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il 9/7/2024.
La domanda proposta dalla parte attrice è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Ed invero deve osservarsi che la curatela attrice ha inteso in primo luogo esercitare la presente azione revocatoria in base alla “specifica disciplina” dell'“art. 69-bis, 2° co., l. fall.”, atteso che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini a ritroso per il computo del periodo sospetto nelle azioni revocatorie fallimentari retroagiscono alla data di pubblicazione della prima domanda nel R.I., il che, nel … caso [di specie], significa a partire dal 2.5.2019, data in cui ha depositato ed iscritto nel R.I. il ricorso ex art. Parte_1
161, 6° co., l. fall. (e non a partire dal 30.10.2019, data della dichiarazione di fallimento)” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Orbene, al riguardo si osserva che per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda (vedi Cass. civile nn. 7324/16, 15724/19, 9290/18
e 30694/19).
E detto principio di matrice giurisprudenziale è stato applicato costantemente allorché nessuna delle norme della legge fallimentare che disciplinano le azioni di inefficacia retrodatavano il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto alla data di apertura della procedura minore, ove seguita dal fallimento.
Va altresì aggiunto che la portata generale del principio ha condotto alla sua applicazione non solo nei casi di consecuzione fra più procedure minori e fallimento (cfr. Cass. civile n. 21900/13), ma anche in quello di successione fra sole procedure minori, nonché alla sua estensione anche all'ipotesi del susseguirsi tra accordi di ristrutturazione del debito e concordato preventivo
(vedi Cass. civile n. 10106/19) ed infine anche all'amministrazione straordinaria (cfr. Cass. civile n. 13838/2019).
Con l'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 69 bis I.f. (introdotto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n.
PAGINA 5 134 del 2012) il principio sopra enunciato ha poi trovato riconoscimento a livello normativo ed anzi la norma, nel prevedere la decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo e secondo comma e 69 I.f. non più dalla data di ammissione al concordato bensì da quella di pubblicazione della relativa domanda, ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all'ipotesi (mai contemplata dalla giurisprudenza) in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 162 l.f.
e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta.
Attesa infatti la contestuale previsione della possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (art. 161, co. 6 l.f.), il legislatore ha inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto, sicché, introdotta la possibilità della domanda di concordato in bianco e anticipati, quindi, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda, con riserva di presentare la proposta (e il piano) entro un termine fino a 180 giorni, equivalente alla durata del periodo sospetto per gli atti normali, si è contestualmente fatto decorrere l'inizio del periodo sospetto da quel primo atto per evitare che la presentazione di una domanda di concordato in bianco diventasse facile strumento di vanificazione delle revocatorie.
Così ricostruito il quadro ermeneutico, non può pertanto revocarsi in dubbio che a normativa vigente, considerate le disposizioni espressamente dettate per il fallimento in ordine agli effetti che questo comporta sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ivi compresi i termini di decorrenza del periodo sospetto in caso di domanda di concordato preventivo e di consecuzione tra
6CP_3 procedure (art. 69 bis co. 2 l.f.), “[n]el caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 l.f. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Orbene, stanti i superiori principi di diritto e le richiamate disposizioni normative, la tesi di parte attrice secondo cui “i pagamenti eseguiti a partire da maggio 2018” sono “revocabili ex art. 67, 1° co., n. 2, l. fall.” in
“applicazione del c.d. principio di consecuzione delle procedure” (pag. 3 dell'atto di citazione) è astrattamente condivisibile;
tuttavia la curatela del fallimento si è limitata a documentare la pubblicazione Parte_1
della domanda di concordato c.d. in bianco nel registro delle imprese (cfr. pag. 18 della visura storica al 4/6/2021 di cui al documento n. 2 del fascicolo di parte attrice), omettendo di depositare il “ricorso ex art. 161, 6° co. l. fall.”, i relativi provvedimenti emessi dal Tribunale e la sentenza di fallimento “emessa il 30.10.2019” (ed invero è stato versato in atti unicamente un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento: vedi documento n. 3 di cui al fascicolo di parte attrice), sì da precludere al giudicante ogni e qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto dell'unitarietà del fenomeno della crisi dell'odierna parte attrice e della conseguente applicazione del computo a ritroso del c.d. periodo sospetto di cui all'art. 69 bis, co. 2 l.f. alla data di pubblicazione della domanda di concordato c.d. in bianco.
Ne consegue che i pagamenti intervenuti tra il “2-7.5.2018” e il “13-
20.7.2018” non possono ritenersi colpiti dalla sanzione della “inefficacia”.
PAGINA 7 Quanto poi alla “impugnabil[ità] ex art. 44, 1° co., l. Fall.” del “pagamento di € 140.127,37, eseguito l'11.10.2019 (circa cinque mesi dopo l'iscrizione della domanda di concordato …)” (pag. 6 dell'atto di citazione), deve rammentarsi che la disposizione dettata dall'art. 44, co. 1 l.f., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, è un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito “dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni”, nonché dell'art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore.
In tal senso è stato anche di recente evidenziato che il citato art. 44
“rappresenta la proiezione del cd. spossessamento sostanziale e processuale tracciato dai precedenti artt. 42 e 43 … in attuazione del principio della
<>, alla data del fallimento, dei rapporti facenti capo al fallito” (vedi Cass. civile n. 10867/20).
Viceversa, in ambito concordatario, l'art. 169 l.f. non richiama l'art. 44. La procedura di concordato preventivo, infatti, comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio.
In tale contesto il commissario giudiziale, diversamente dal curatore fallimentare, non subentra nella disponibilità del patrimonio del debitore e
8CP_3 non ha potere di rappresentanza processuale di quest'ultimo, né della massa dei creditori. Essi, anche durante la pendenza della procedura di concordato preventivo, conservano la loro legittimazione ad agire nei confronti dell'imprenditore per ottenere l'accertamento delle loro pretese creditorie.
Si discorre dunque in proposito di “spossessamento attenuato”, in quanto il debitore concordatario conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura. Quindi a differenza che nel fallimento, in cui il debitore è privato dei poteri di amministrazione patrimoniale che vengono trasferiti al curatore fallimentare, nel concordato preventivo il debitore “conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”, secondo quanto stabilisce l'art. 167, co 1 l.f.
(cfr. Cass. civile n. 3850/21).
Nè può assumere rilevanza nella fattispecie in esame il principio di c.d. consecuzione tra procedure concorsuali, atteso che tale principio, come detto di matrice giurisprudenziale ed oggi consacrato a livello normativo nel disposto dell'art. 69 bis l.f., consente, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, di “retrodatare” il periodo sospetto dalla data di ammissione alla prima di esse ai soli fini delle azioni revocatorie fallimentari.
Con riguardo invece alle ulteriori domande “subordinate” di inefficacia ex art. 67, co. 1 n. 2 l.f. dei due pagamenti di € 140.127,37 ciascuno avvenuti in data “6-13.2.2019” e “11.10.2019”, deve osservarsi che è incontestato tra le parti la circostanza che “UN Banca [abbia] promosso innanzi al
Tribunale di Campobasso l'esecuzione presso terzi RGE 1156/2014 …,
PAGINA 9 volta al recupero del residuo credito, pari ad euro 3.205.872,74, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05.08.2010”, che in “data
18.01.2018, il Tribunale di Campobasso [abbia emesso] … ordinanza di assegnazione delle somme pignorate e derivanti dai canoni di locazione di cui l' era debitrice nei confronti della , in Controparte_2 Parte_1
bonis” e che a “seguito della comunicazione dell'ordinanza di assegnazione
… l' [abbia disposto], in favore di - nel Controparte_2 CP_1
frattempo succeduta … ad UN Banca nel rapporto di mutuo fondiario azionato nell'esecuzione presso terzi - i … pagamenti oggetto di contestazione da parte della procedura” (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Orbene, a fronte di tale pacifica ricostruzione in fatto, la parte convenuta eccepisce l'“esenzione da revocatoria … in ragione dell'applicabilità dell'art. 67, comma 4 e dell'art. 39, comma 4, 1. Fall.”.
E tuttavia l'eccezione non è condivisibile.
Ed invero va in primo luogo escluso che il carattere fondiario dell'operazione valga, in quanto tale, ad impedire che il pagamento, a mezzo del quale la banca soddisfa il proprio diritto alla restituzione di quanto erogato e alla percezione dei connessi interessi, sia da qualificare come anormale.
Una simile connotazione (appunto, fondiaria) non viene, in realtà, a riverberare alcun riflesso sui tratti che, nel concreto, possiede lo strumento che viene a estinguere il credito bancario: l'estinzione di un debito fondiario, dunque, può essere frutto tanto di un pagamento normale - e così nel caso di versamento del denaro alle pattuite scadenze ovvero nel caso di
Parte_4 distribuzione del ricavato tratta dall'esecuzione forzata su bene gravato da ipoteca -, quanto pure di un pagamento anormale.
In secondo luogo occorre rammentare che la giurisprudenza della Suprema
Corte ritiene revocabili ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 l.f. le ipotesi in cui l'estinzione di precedenti passività si pone come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica di singoli negozi, utilizzati secondo lo schema del
“collegamento funzionale”, tale scopo conferendo all'operazione complessivamente realizzata carattere di anormalità, in tali termini qualificandosi pure l'atto finale della sequenza, consistente nella dazione di danaro, e ha più volte sottolineato il diverso disvalore che il sistema vigente risulta assegnare a tale forma di estinzione del debito (a mezzo di procedimento indirettamente solutorio, appunto) rispetto a quello che si riporta invece alla presenza di un pagamento normale, che, in quanto tale, risponde alla fisiologia dell'operazione che viene così portata a compimento e chiusura, nonché il ben diverso peso e significato che, nel contesto di una procedura fallimentare, viene ad assumere un trattamento differenziato - rispetto a quello riservato agli altri creditori (in genere bancari) - di un pagamento che si riporti alla fisiologia dell'operazione fondiaria e di un pagamento che si atteggi invece come anormale.
Con la conseguenza che la distinzione normativa, come introdotta in relazione a diversi regimi di revocatoria fallimentare, tra pagamento normale e pagamento anormale divine rilevante anche nel caso si tratti di pagamenti di debito con titolo fondiario.
In terzo luogo deve ribadirsi che - nel contesto della vigente normativa dell'azione revocatoria e dei principi che questa svolge in relazione alla
PAGINA 11 comune operatività (dei singoli e delle imprese, quelle bancarie non meno delle altre) - la norma dell'art. 39, co. 4 TUB risulta possedere carattere propriamente eccezionale: quale norma appunto intesa ad assegnare a
“pagamenti” di crediti fondiari un trattamento di favore rispetto a quello riservato a “pagamenti” dei crediti comuni e come tale è norma di “stretta interpretazione” che impone una lettura della stessa che si manifesti compatibile con le linee portanti del vigente sistema della revocatoria e soprattutto coerente - non già ultronea - con le ragioni che obiettivamente reggono e giustificano la detta eccezionalità.
Il mutuo fondiario è infatti una figura normativa caratterizzata da una serie di importanti, forti vantaggi sul piano disciplinare per la banca mutuante: vantaggi che, in buona parte, riguardano il piano della regolamentazione della disciplina delle crisi dell'impresa mutuataria, ma che, nel loro complesso, si aprono in realtà verso tutta una serie di agevolazioni sostanziali, processuali e fiscali, sicché la sussistenza di tali vantaggi disciplinari non risponde a un'esigenza di protezione della stabilità della singola impresa mutuante in quanto tale, che solo potrebbe reggere un esonero dal regime comune della revocatoria concernente, oltre a quelli normali, pure i pagamenti anormali, ma attiene alle specialità caratteristiche del tipo di operazione che viene posta in essere sotto la denominazione di credito fondiario e che si pongono pertanto come confine e limite dei particolari vantaggi disciplinari ravvisabili per tale figura in relazione ai quali acquista sicura rilevanza in punto di esecuzione e chiusura del rapporto che dal contratto deriva il carattere normale o invece anormale del pagamento eseguito (vedi Cass. civile n. 3016/20)
PAGINA 12 Orbene, posto che nel caso di specie il credito della banca è stato parzialmente estinto all'esito di un pignoramento presso terzi e dell'assegnazione delle somme dovute a titolo di canone di locazione dal terzo ovvero al di fuori di ogni e qualsivoglia Controparte_2
procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile concesso in garanzia ipotecaria all'atto della stipula del mutuo fondiario, deve ritenersi che il pagamento del debito sia avvenuto con un mezzo anormale per il quale non può operare l'esenzione da revocatoria prevista per i crediti fondiari
Sussiste altresì con riguardo ai pagamenti intervenuti in data 6/2/2019 e
11/10/2019 il presupposto del compimento dell'atto estintivo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre il creditore convenuto non ha fornito alcuna idonea prova della non conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
Nei casi previsti dall'art. 67, co. 1 l.f. compete infatti al convenuto in revocatoria l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto con il quale si è relazionato, stabilendo la norma una presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, per vincere la quale il convenuto è onerato della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (vedi Cass. civile n. 8224/11), laddove la parte convenuta ha finanche omesso di dedurre alcunché sul punto.
Va quindi dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, co. 1 l.f. dei pagamenti di € 140.127,37 ciascuno eseguiti rispettivamente il 6/2/2019 e l'11/10/2019, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione di € 280.254,74, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
(ed invero l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito, con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale: vedi Cass. civile n. 5495/22).
Il parziale accoglimento della domanda costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara inefficaci i pagamenti per complessivi € 280.254,74 effettuati il
6/2/2019 e l'11/10/2019 in favore della parte convenuta;
PAGINA 14 - condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, di € 280.254,74, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
⁃ compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 17/2/2025.
Il Giudice Unico
Dott.ssa Caterina Bordo
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