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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5056/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5056/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Bracchi e dell'Avv. Stefania Rossi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessio Passoni che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Milano in data 11.01.1999; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 44 P.1 S.; ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni pagina 1 di 3 1) Revocare l'assegno di mantenimento a carico del padre e a beneficio delle due figlie maggiorenni
e;
Per_1 Persona_2
2) Revocare l'obbligo a carico di ciascun genitore di contribuzione al 50% delle spese straordinarie delle figlie;
3) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, nulla avranno l'un dall'altro a pretendere in relazione al rapporto di coniugio.
Dichiarano altresì già sin d'ora di rinunciare all'impugnazione del provvedimento di divorzio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 12.3.2009 (13780/2008). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 11.1.1999 (trascritto al n. 44 Parte I del registro Parte_2 atti di matrimonio di quel Comune anno 1999) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5056/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Bracchi e dell'Avv. Stefania Rossi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessio Passoni che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Milano in data 11.01.1999; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 44 P.1 S.; ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni pagina 1 di 3 1) Revocare l'assegno di mantenimento a carico del padre e a beneficio delle due figlie maggiorenni
e;
Per_1 Persona_2
2) Revocare l'obbligo a carico di ciascun genitore di contribuzione al 50% delle spese straordinarie delle figlie;
3) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, nulla avranno l'un dall'altro a pretendere in relazione al rapporto di coniugio.
Dichiarano altresì già sin d'ora di rinunciare all'impugnazione del provvedimento di divorzio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 12.3.2009 (13780/2008). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 11.1.1999 (trascritto al n. 44 Parte I del registro Parte_2 atti di matrimonio di quel Comune anno 1999) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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