Sentenza 7 marzo 2025
Massime • 1
L'assenza priva di valida giustificazione, prevista dall'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio per un periodo di oltre 20 giorni, essendosi la lavoratrice limitata a inviare, in data successiva, un certificato attestante l'effettuazione delle cure rilasciato da un centro di fisioterapia privato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
UC RI
SA Di IO
NE CO
NA DE
DA AL
Numero registro generale 12776/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 6133/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
Oggetto
Presidente
DO
per
Consigliere
cure
Consigliere
Documentazione
Consigliere
medica
Consigliere-Rel.
necessaria Licenziamento
R.G.N.
12776/2024
Ud.
04/02/2025
UP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12776/2024 proposto da:
TI LL, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Maruccia e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
contro
-ricorrente-
ASL Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gasparro e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Lecce n. 119/2024 pubblicata il 6
marzo 2024.
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7527de8bc6496d42
Numero registro generale 12776/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 6133/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal
Consigliere DA AL;
Data pubblicazione 07/03/2025
lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Giovanni Savona per parte controricorrente, che ha domandato il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20 gennaio 2023, ha respinto il ricorso con cui LL TI, premesso di essere stata assunta alle dipendenze dell'ASL Lecce il 1° marzo 2007, con inquadramento nel livello A1 e mansioni di commessa, e di essere stata riconosciuta, dalle competenti Commissioni mediche, invalida civile nella misura del 67% con decorrenza dal febbraio 2016, aveva esposto che, con nota disciplinare del 17 febbraio 2021, le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio nel periodo fra il 4 e il 26 gennaio 2021, in relazione al quale non erano stati trasmessi certificati di malattia, infortunio sul lavoro o richieste di ferie, con conseguente irrogazione della sanzione del licenziamento con preavviso di quattro mesi. La ricorrente si è difesa sostenendo di avere inviato istanza di congedo per cure, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 119 del 2011, indicando quale periodo di fruizione quello dal 4 gennaio al 17 febbraio 2021, e, in seguito, il 18 febbraio 2021, certificato attestante l'effettuazione delle cure rilasciato da un centro di fisioterapia. Ha domandato, quindi, l'annullamento della sanzione, con reintegra nel posto di lavoro.
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Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato il ricorso.
LL TI ha proposto appello che la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 119/2024, nel contraddittorio delle parti, ha respinto.
LL TI ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
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Numero registro generale 12776/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 6133/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
L'ASL Lecce si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con l'art. 7, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. n. 119 del 2011, e dell'art. 32 Cost. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel confermare la sanzione del licenziamento con preavviso a lei inflitta per essersi assentata, senza giustificazione, nei giorni 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 di gennaio 2021. Al contrario, a suo avviso, le assenze in questione sarebbero state giustificate, nonostante la mancata presentazione della richiesta del medico competente attestante la necessità della cura, perché, in base all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 119 del 2011, il lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi poteva presentare, a giustificazione dell'assenza, anche attestazione cumulativa. D'altronde, aveva ritenuto che l'istanza di congedo fosse stata accordata implicitamente, stante l'assenza di un riscontro esplicito da parte dell'ASL e alla luce della prassi seguita in passato in casi del genere.
La censura è infondata.
L'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
(...)
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione".
L'art. 7, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 119 del 2011 prescrive che: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui
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sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore ar cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa".
La S.C. ha già chiarito (Cass., Sez. L, n. 17335 del 25 agosto 2016) che, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, l'assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non se è solo "esistente od è (anche) comunicata", ma quando è "giustificata" nelle forme, inderogabili, previste dall'art. 55 septies, comma 1, sicché solo se sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, la procedura prevista dall'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 può ritenersi conclusa esclusivamente con l'inoltro della prescritta certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'INPS, con la conseguenza che non costituiscono idonea giustificazione i referti ottenuti all'esito della visita fiscale (Cass., Sez. L, n. 18858 del 26 settembre 2016). Infatti, la Suprema Corte ha affermato (Cass., Sez. L, n. 17600 del 21 giugno 2021) che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001,
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7527de8bc6496d42
Numero registro generale 12776/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero raccolta generale $133/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
purché non ricorrano elementi che assurgano a "scriminante della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento, stante la mancata produzione di certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia, certificazioni che, peraltro, avrebbero dovute essere redatte ai sensi dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, reputando insufficiente allo scopo la telefonata meramente predittiva delle assenze effettuata dal lavoratore al datore.
Nel caso in esame, la Corte d'appello di Lecce ha accertato (e la circostanza non è contestata) che la documentazione medica necessaria ossia la certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta - mancava. Allo stesso modo, risulta che il datore di lavoro non ha neppure accordato formalmente il permesso in esame. Alla luce di quanto esposto, è priva di rilievo la circostanza che, successivamente, la ricorrente abbia inviato un certificato rilasciato dal Centro di fisioterapia di IL RA & C. sas, il quale poteva eventualmente provare la sottoposizione alle cure, ma non poteva sostituire l'intervento preventivo di una struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. La Corte d'appello di Lecce ha, poi, sottolineato che parte controricorrente aveva contestato fin dal primo grado l'affermazione della lavoratrice secondo la quale il congedo sarebbe stato autorizzato implicitamente, stante l'assenza di un riscontro esplicito da parte dell'ASL e secondo la prassi seguita in passato in casi del genere. Peraltro, si tratterebbe, comunque, di un elemento non decisivo, attesa la mancanza della menzionata documentazione medica.
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7527de8bc6496d42
Numero registro generale 12776/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale £133/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2119 e 2210 c.c. e degli artt. 55 e 55 quater del d.gs. n. 165 del 2001 e 7 del d.lgs. n. 119 del 2011 perché la corte territoriale non avrebbe valutato in concreto la gravità del fatto contestato e la proporzionalità fra
sanzione e condotta.
Infatti, a suo avviso, avrebbe dovuto darsi peso al fatto che le cure erano state sostenute e che, dalla documentazione depositata (i prospetti di rilevamento delle presenze di febbraio e marzo 2021), risultava che le sue azioni erano giustificate. La censura è inammissibile, atteso che la Corte d'appello di Lecce ha svolto un completo giudizio di proporzionalità, dedicandovi circa tre pagine di motivazione. Si tratta di una valutazione di merito, di per sé non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, oltre a evidenziare il carattere tipizzato della condotta posta in essere dalla ricorrente, che, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, è punito con la sanzione disciplinare del licenziamento, la corte territoriale ha sottolineato come la dipendente, nonostante fosse stata più volte richiesta di giustificarsi, non avesse mai ottemperato alle sollecitazioni ricevute, tanto da non presentarsi mai per rendere chiarimenti davanti all'organo competente. Il giudice del merito, pertanto, ha considerato l'intera vicenda "connotata da inescusabile negligenza della lavoratrice". Quanto ai documenti menzionati, il giudice di appello ne ha dichiarato l'inammissibilità in quanto prodotti tardivamente in primo grado, e l'irrilevanza, non essendo idonei a provare la concessione, da parte dell'Azienda, di giorni di malattia per il mese di gennaio.
3) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: "L'assenza priva di valida giustificazione prevista dall'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 7, da richiesta del
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7527de8bc6496d42
Numero registro generale 12776/2024 Numero sezionale 618/2025
Numero di raccolta generale 6133/2025
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una Data pubblicazione 07/03/2025 struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione".
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, ed in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4
febbraio 2025.
L'estensore DA AL
Il Presidente UC RI
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