Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2025, n. 6133
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Sentenza 7 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 febbraio 2025, con numero di registro generale 12776/2024. La ricorrente, una dipendente dell'ASL Lecce, contestava il licenziamento per assenze ingiustificate, sostenendo di aver richiesto un congedo per cure, ma senza presentare la documentazione medica necessaria. La Corte d'appello di Lecce aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo che le assenze non fossero giustificate secondo le norme vigenti. La ricorrente ha quindi impugnato la decisione, invocando la violazione di norme relative al congedo per cure e alla proporzionalità della sanzione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'assenza priva di giustificazione sussiste quando la domanda di congedo non è accompagnata dalla necessaria certificazione medica. Ha sottolineato che la documentazione successivamente presentata non poteva sostituire l'obbligo di presentare la richiesta preventiva. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la questione della proporzionalità della sanzione, evidenziando che la Corte d'appello aveva già effettuato un'adeguata valutazione di merito. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme disciplinari, confermando la legittimità del licenziamento in assenza di giustificazioni valide.

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Massime1

L'assenza priva di valida giustificazione, prevista dall'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio per un periodo di oltre 20 giorni, essendosi la lavoratrice limitata a inviare, in data successiva, un certificato attestante l'effettuazione delle cure rilasciato da un centro di fisioterapia privato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2025, n. 6133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6133
    Data del deposito : 7 marzo 2025

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