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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.
57/2021 dell'08.02.2021 emesso dal Tribunale di Paola
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Ferrari ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla via Don Luigi Sturzo, n. 9, in virtù della procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E codice fiscale n. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Controparte_1 P.IVA_1 de Lima Souza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267, giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. Persona_1 in Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del 17.02.2021 registrata a Milano in data
24.02.2021 e posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta all'opposizione a decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 20.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato ex L.53/94 a mezzo pec in data 03.05.2021, la sig.ra ed il sig. proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 57/2021, emesso dal Tribunale di Paola, all'esito del
1 procedimento n. 998/20 r.g., in data 08.02.2021, notificato agli opponenti il 24.03.2021, con il quale la ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 15.987,45 oltre interessi Controparte_1 come da domanda dal dovuto al soddisfo, oltre spese della procedura pari ad € 826,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 540,00 per onorari, oltre spese generali, ive e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione, parti opponenti assumevano che: il predetto credito traeva origine da un prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo stipulato presuntivamente a dicembre dell'anno 2006 dalla Sig.ra e dal sig. in qualità di garante, con la Parte_1 Parte_2 società Fiditalia S.p.A., per la somma complessiva di € 16.700,00 da estinguersi mediante pagamento di n. 72 rate mensili da € 301,65 cadauno;
tale contratto era stato prodotto esclusivamente in copia dalla parte opposta e, pertanto, doveva essere disconosciuto fino a produzione dell'originale nel giudizio de quo; Fiditalia S.p.A. secondo quanto dichiarato dall'opposto al punto III del decreto ingiuntivo opposto, aveva ricevuto un pagamento parziale e ceduto il credito a Parte_3 quest'ultima, poi, aveva ceduto nell'anno 2014 il credito de quo ad Eclipse 1 S.r.l. che a sua volta nel
2019 cedeva a pertanto, quest'ultima, essendo subentrata in qualità di creditrice, Controparte_1 era gravata dall'onere probatorio della propria legittimazione attiva, dovendo dimostrare la cessione del titolo a ritroso con le società precedenti sino al creditore originario ossia la Fiditalia S.p.A., unica legittimata attiva;
la quindi, ricorreva in giudizio affinché venisse ingiunta in suo Controparte_1 favore ai sensi dell'art. 633 c.p.c. la somma complessiva di € 13.220,86, oltre interessi di mora, senza indicare alcun criterio.
Gli opponenti, pertanto, in relazione alla richiesta formulata dalla e portata in Controparte_1 ingiunzione con decreto emesso dal Tribunale di Paola domandavano in via preliminare ed urgente di non concedere l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo n. 57/2021 del 08.02.2021 emesso dal
Tribunale di Paola per l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza di legittimazione attiva in capo alla nel merito, di non concedere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
57/2021 del 08.02.2021, per intervenuta prescrizione del diritto per entrambi i soggetti obbligati e per carenza di legittimazione attiva della circa la titolarità del credito per i motivi Controparte_1 esposti nell'atto di opposizione;
di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 57/21 opposto, per infondatezza della domanda creditoria ivi contenuta, per l'inidoneità dei documenti posti a fondamento e per tutti i motivi di merito eccepiti;
di condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avv. Fabrizio
Ferrari.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 18.01.2022, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva in via preliminare di concedere la provvisoria Controparte_1 esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; in via definitiva e nel merito, di rigettare,
2 la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 57/2021 del 08.02.2021 (RG. 998/2020); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, di condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, onerava le parti di avviare il procedimento di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato. Le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025, precisavano le conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta che il citato decreto ingiuntivo veniva tempestivamente e ritualmente notificato all'opponente in data 24.03.2021; in data 03.05.2021, gli opponenti notificavano l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa ponendo alla base della propria difesa: la carenza di legittimazione attiva;
la prescrizione del diritto azionato;
l'inesistenza del credito- disconoscimento delle firme apposte al contratto;
la contestazione dell'importo ingiunto;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nello specifico, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva di essere Controparte_1 creditrice della somma complessiva di € 33.902,21 di cui € 13.220,86 in linea capitale, oltre €
2.766,59 per interessi corrispettivi ed € 17.914,76 per interessi di mora calcolati nei limiti del tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento alla data del 15.03.2019, oltre agli interessi di mora successivi fino al soddisfo.
Successivamente, con la comparsa di costituzione e risposta, la stessa evidenziava che ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB (“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna”) ai fini di una cessione cartolarizzata di un credito non viene chiesto alcun altro adempimento se non quello di darne comunicazione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
quindi, il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità ed efficacia e, difatti, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
3 di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (sul punto, Cass. n.
31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib.
Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020).
Parte opposta richiamava l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Parte opposta ha allegato in atti raccomandata della a.r. n. 617022371241, Controparte_1 indirizzata alla sig.ra con contestuale atto di diffida e messa in mora restituita al Parte_1 mittente per compiuta giacenza in data 18.4.19; comunicazione di cessione di credito della
[...] indirizzata a con contestuale atto di diffida e messa in mora restituita al CP_1 Parte_2 mittente per compiuta giacenza in data 25.5.19; raccomandata a/r n. 20010510130133266 indirizzata alla sig.ra e respinta il 17.10.2014 dalla stessa con la quale Parte_1 Controparte_2 avente causa Fiditalia S.p.A., ha notificato la cessione in favore di del credito Controparte_3 originato dal rapporto sorto tra e Fiditalia S.p.A.; con la predetta raccomandata Parte_1 invitava la stessa a provvedere senza ritardo al pagamento dell'importo dovuto di € CP_3 CP_3
24.526,33 mediante bonifico alle coordinate bancarie indicate.
Parte opposta, affermato che i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in dieci anni, ha precisato che la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent.,
30/08/2011, n. 17798) e che il pagamento delle singole rate costituisce in sostanza l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento;
conseguentemente per i ratei già scaduti, nonché per gli interessi corrispettivi o moratori, non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., ma il termine decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali di adempimento (cfr. Cass. civ. sez.3, 30.01.2008, n. 2086; così già Cass. civ. sez. 3, 29.1.999, n. 802).
Di contro, parti opponenti hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun atto interruttivo, mentre parte opposta ha evidenziato la legittimità e regolarità della racc.ta a/r. n. 61702237100241 del 18 Marzo
2019 inviata dalla alla debitrice a mezzo del servizio Poste Controparte_1 Parte_1
ITne, atteso che è stata rispedita al mittente per “compiuta giacenza” come indicato dalla dicitura
4 del relativo timbro postale;
ha dedotto, che anche gli ulteriori atti interruttivi sono stati comunicati ai debitori e la dicitura “rifiutato” lascia ben intendere la volontà degli opponenti di non voler ricevere comunicazioni.
Inoltre, i sig.ri e hanno contestato il calcolo degli interessi applicati, Parte_1 Parte_2 mentre parte opposta ha insistito nel ritenere che gli interessi moratori sono stati correttamente applicati e nei limiti del tasso soglia usura del periodo di riferimento, precisando che gli opponenti non hanno specificato i tassi soglia vigenti alla stipula del contratto o nei trimestri successivi ed in quale misura gli stessi sarebbero stati superati, né hanno allegato o depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia nel periodo considerato.
È allegato estratto contabile della sig.ra con specifica indicazione del calcolo Parte_1 relativo ai pagamenti ed interessi per le rate da pagare a partire dal 15.01.2007 al 15.03.2019, saldo capitale dovuto € 13.220,86, saldo interessi corrispettivi dovuti € 2.766,59, interessi di mora maturati
€ 17.914,76, saldo totale dovuto € 33.902,21; sono indicati i pagamenti totali effettuati pari ad €
5.731,35, di cui interessi corrispettivi contrattuali pagati € 2.102,21 e quota contrattuale pagata €
3.629,14; conseguentemente, risultano dalla tabella interessi corrispettivi contrattuali residui €
4.868,80 e quota capitale contrattuale residua € 16.850,00.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine
5 di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione
(cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n.
9927/04).
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili.
In ogni caso, a nulla rileva la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituisce una valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale (cfr. al riguardo, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto,
l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di
6 conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
In base agli atti di causa, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi fondata, sicché l'opposizione spiegata va rigettata con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
I debitori opponenti, nel contestare il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, hanno rilevato che la già menzionata società, oltre all'onere probatorio della propria legittimazione attiva, era tenuta a provare l'inesistenza della intervenuta prescrizione del credito;
prescrizione derivante dalla nullità degli atti interruttivi prodotti da parte opposta solo in copia, senza alcuna attestazione in merito alla loro autenticità.
Preliminarmente, occorre precisare che titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione.
La normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco, ex art. 58 TUB, consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma “e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. ord. n. 20495/2020).
Secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole 7 categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'IT (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024);
Va rilevato che un difforme orientamento di legittimità ammette comunque che “la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10200 del 2021).
Con riferimento al caso di cui al presente giudizio, si rileva, innanzitutto, che parte opposta ha ricostruito le singole cessioni avvenute negli anni: inizialmente Fiditalia S.p.A. cedeva il credito alla come risulta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del Controparte_4
13.12.2012 in atti;
cedeva a sua volta il credito a con contratto Controparte_4 Controparte_3 di cessione del 2.07.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 81 del 10-7- 2014;
[...]
a sua volta li cedeva alla società Eclipse 1 S.r.l., pro soluto ed in blocco, nell'ambito di CP_3 un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 95 dell'11.08.2016; infine, Eclipse 1 S.r.l., in data 22.02.2019, cedeva alla società CP_1 CP_1 pro soluto ed in blocco, sempre nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 29 del 09.03.2019.
Peraltro, parte opposta ha depositato estratto notarile dal quale emerge elenco creditori con l'indicazione del contratto n. 155108 associato al nominativo del debitore ceduto Parte_1
(pag. 56 della lista dei debitori ceduti).
Sono allegati in atti gli estratti della Gazzetta Ufficiale comprovanti le varie cessioni in blocco succedutesi nel tempo.
In particolare, l'opposta ha allegato:
- estratto della Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 145, del 13.12.20162 dalla quale risulta avviso di cessione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB della avente ad Controparte_2 oggetto, tra l'altro crediti derivanti da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.A.; crediti derivanti da
8 finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.a. in forza di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate, moto e veicoli commerciali);
- estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n.81, del 10.7.2014 dal quale si evince che Controparte_4 edeva a sua volta il credito a con contratto di cessione del 2.07.2014.
[...] Controparte_3 [...] rendeva noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 2 luglio 2014, CP_3 con efficacia economica dal 28 febbraio 2014, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
ANrio costituito da tutti i crediti pecuniari in essere al 30 giugno 2014 di titolarità di Controparte_2
ad esclusione di quelli per i quali con lettera datata 30 giugno 2014;
[...]
- estratto della Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 95, del 11.08.2016, dalla quale risulta avviso di cessione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB della Eclipse 1 s.r.l. avente ad oggetto anche i crediti derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da Fiditalia;
crediti con un valore nominale in linea capitale ed interessi al 15 Marzo 2016 massimo pari a euro 117.677,62; crediti acquistati da mediante determinati contratti di cessione tra cui Fiditalia 31/03/2009 Controparte_3
- 23/12/2009 - 31/01/2011;
- estratto Gazzetta Ufficiale n. 29, del 9.03.2019 dalla quale risulta avviso di cessione di crediti pro soluto ed in blocco ai sensi del combinato disposto negli articoli uno e quattro della legge numero
130 del 99 e dell'articolo 58 TUB della che ha acquistato da Eclipse 1 s.r.l. in Controparte_1 particolare crediti la cui cessione a favore di Eclipse 1 srl da parte di è stato oggetto Controparte_3 di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 95 del 11.08.2016.
Va considerata, altresì, l'ulteriore documentazione prodotta dall'opposta, tra cui la comunicazione di cessione di credito della indirizzata a con contestuale atto di diffida Controparte_1 Parte_1
e messa in mora restituita al mittente per compiuta giacenza in data 18.4.19 e quella indirizzata a con contestuale atto di diffida e messa in mora restituita al mittente per compiuta Parte_2 giacenza “non curato ritiro al mittente” in data 25.5.19; la raccomandata a/r n. 20010510130133266 indirizzata alla sig.ra e respinta il 17.10.2014 dalla stessa con la quale Parte_1 Controparte_2
avente causa Fiditalia S.p.A., ha notificato la cessione in favore di del credito
[...] Controparte_3 originato dal rapporto sorto tra e Fiditalia S.p.A.; la visura storica della Parte_1 CP_1
con Unico Amministratore Fenice Trust Company s.r.l., con riportata l'annotazione delle
[...] intervenute cessioni e visura storica della Fenice Trust Company s.r.l.; il contratto di cessione del
02.07.2014 tra e nonché l'estratto notarile, rep. n. 9856, racc. n. Controparte_2 Controparte_3
5771, registrato il 26.02.2019 n. 7683 serie 1T, al quale risulta allegato sotto la lettera “A” l'elenco dei crediti ceduti alla Il suddetto elenco indica anche un credito vantato nei Controparte_1
9 confronti della sig.ra pari ad € 24.637,61 con n.ptr. 155108 e mastercode Parte_1
n.314600572.
Ne consegue che, sulla scorta della complessiva documentazione allegata e della disponibilità, in capo all'opposta, del Contratto di finanziamento 302072430 stipulato dagli opponenti con la FI
S.p.A. e del relativo piano di ammortamento, non sussiste alcun dubbio in ordine alla titolarità attiva in capo all'opposta.
Parimenti, privo di pregio è il disconoscimento da parte degli opponenti delle proprie firme apposte al contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.12.2006 depositato in atti, nonché di tutta la documentazione prodotta in copia dalla società creditrice opposta.
In merito, la difesa di parte opposta, ha provveduto a formulare formale istanza di verificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., al fine di avvalersi delle scritture disconosciute comparando le firme apposte in calce al contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.12.2006 con le firma apposte alla procura alle liti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché con le firme apposte sulla ulteriore documentazione già in possesso della vale a dire copie Controparte_1 dei rispettivi documenti di identità, nonché ulteriori sottoscrizioni delle opponenti.
Al riguardo, va precisato che, secondo l'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI,
05/06/2014)” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del 17 giugno 2021).
Dal tenore letterale dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invero, si rileva come gli opponenti, con riguardo al contratto di finanziamento in atti, si siano limitati genericamente a dedurre di non essere firmatari di alcunché, senza null'altro precisare a tal riguardo.
Al contrario, dal contratto prodotto in atti da parte opposta, cod. cliente n. 302072430, si desume chiaramente che sia stato stipulato a firma della sig.ra e del coobbligato Parte_1 Pt_2
[...]
Inoltre, in tema di disconoscimento di cui all'art. 2719 cc, il disconoscimento formale deve avvenire con una specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale, a pena di
10 inefficacia. Occorre dunque una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (cfr. Tribunale di Spoleto, sentenza n.559 del 19.07.2023).
“La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018).
Parte opponente, nell'atto di citazione, si è limitata a dedurre che il contratto “stipulato presuntivamente al dicembre 2006 dalla Sig.ra e (Garante), con Parte_1 Parte_2
Fiditalia spa, per la somma complessiva di € 16.700,00 da estinguersi mediante pagamento di n 72 rate mensili da € 301,65 cadauno…viene disconosciuto sino a produzione dell'originale nel presente giudizio essendo stata prodotta esclusivamente in copia dalla parte opposta”.
La medesima, quindi, ha compiuto un disconoscimento generico, senza indicazione degli aspetti per i quali la copia si assume differisca dall'originale.
Non può nemmeno sottacersi che, come osservato in una pronuncia di merito (Tribunale di Livorno, sent. n. 740 del 7 giugno 2024), “dirimente pare la circostanza che parte opponente, sebbene abbia negato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento de quo, non ha mai, a bene vedere, negato di avere avuto a disposizione le somme di cui al contratto stesso… si versa, dunque, in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale, dal momento il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando
a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” ... Cass. n. 22460 del 27/09/2017,
Rv. 645771 01; nello stesso senso Tribunale Modena sez. I, 14/03/2018, n.460: Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne
11 consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Circa, poi, la mancata prova della notifica degli atti interruttivi, giova richiamare l'orientamento della
Suprema Corte, secondo la quale per l'atto stragiudiziale di costituzione in mora si applica la disciplina di cui all'art. 1335 c.c.
Al riguardo (cfr. Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011), in caso di spedizione attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa” (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28/11/2013 n° 26708;
Cass. n. 13651 del 2006).
Pertanto, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 10058 del 27 aprile 2010;
Cass. n. 13651 del 13 giugno 2006; Cass. n. 10926 del 24 M. 2005).
“Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30787 del 26 novembre 2019).
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3312/2023 del 18.08.2023, riprendendo quanto già asserito dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 9427 del 05.04.2023, afferma che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Gli opponenti hanno dedotto che il credito andava considerato prescritto in quanto il presunto prestito era stato contratto in data 15.12.2006, con ultima rata pagata il 15.07.2008 e l'unico atto interruttivo prodotto nell'interesse di è stata una Racc. a/r del 04.02.2019 non andata a buon fine Parte_2 perché ad altro destinatario ovvero a “ in Portomaggiore (FE)” e, comunque, Pt_4 Persona_2 spedito in data 04.02.2019; allo stesso modo, la comunicazione a mezzo Racc. a/r del 06.10.2014 alla sig.ra è stata effettuata da e non da ad un indirizzo Parte_1 CP_5 Controparte_6 errato ovvero via Molini al posto di via Mulini e la ricevuta prodotta in copia, indicava genericamente
12 “respinto” senza specificare se si riferiva ad un'irreperibilità del destinatario e/o ad un rifiuto alla ricezione per la presenza di altro soggetto;
conseguentemente, la predetta notifica doveva considerarsi nulla, non essendo indicata l'emissione di alcun CAD e/o di un avviso successivo di raccomandata posta in giacenza;
in data 18.03.2019 veniva inviata una seconda raccomandata a/r alla sig.ra all'indirizzo corretto. Parte_1
Gli opponenti, quindi, insistevano nell'intervenuta prescrizione del diritto atteso che la stessa, ad avviso dei medesimi, decorrerebbe dall'ultima rata pagata ovvero dal 15.12.2008 “e non dalla data di estinzione del finanziamento ossia al 15.12.2022” (cfr. note scritte per l'udienza del 7.10.22).
Di contro, parte opposta rilevava che il contratto di finanziamento per cui è causa prevedeva il pagamento di n.72 rate a cadenza mensile con ultima rata a scadenza 15.12.2022 come da estratto contabile e piano di ammortamento allegato.
Al riguardo, ribadito quanto sopra evidenziato in punto di notificazione, è opportuno precisare che il contratto di finanziamento non ha affatto natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo.
Dall'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, scaturisce l'unicità del termine di prescrizione, che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata.
Sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata ovvero, nel caso di specie, dal 15.12.2022
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ.,
Sez. III, 30.08.2011, n. 17798.).
Nel caso de quo, pertanto, l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'opposta va comunque rigettata in quanto l'ultima rata del citato finanziamento scadeva il 15.12.2022.
Ne consegue che l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. (Cass. n. 1110/1994). Infatti, criterio informatore dell'art. 2948 c.c., n. 1 e 4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.07.1994, n. 1110; Cass. Civ., Sez. II,
30.08.2002, n. 12707; Cass. Civ., Sez. III, 08.08.2013, n. 18915).
“Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
13 Gli opponenti, inoltre, hanno dedotto l'inidoneità/incompletezza degli estratti conto ai fini del decreto ingiuntivo, in quanto gli stessi non sono stati fondati su prova scritta.
Al riguardo preme precisare che nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, il credito è definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, per cui non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente all'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del 2001).
La prova del credito è pertanto da ritenersi pienamente fornita dalla società opposta, attrice in senso sostanziale.
Invero, alla luce del compendio probatorio in atti, non sono condivisibili le contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla valenza probatoria dell'estratto di conto, prodotto dall'opposta in sede monitoria. L'ordinario estratto conto è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, mentre il contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti
è da considerarsi prova adeguata della pretesa creditoria azionata.
In punto di prova del credito nei giudizi in cui la pretesa creditoria trae origine da un contratto di prestito personale, a differenza che per i contratti di conto corrente, il creditore può limitarsi, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ad allegare il contratto di finanziamento e non è necessaria la produzione dell'estratto conto analitico delle partite di dare e avere, essendo già stabilito nel contratto di finanziamento l'andamento negoziale (Corte d'Appello di Torino sent. n. 319/2025).
Al riguardo, inoltre, gli opponenti nell'atto introduttivo del giudizio si sono limitati a contestare, in modo vago e generico, la rilevanza probatoria degli estratti di saldaconto, asserendo che gli stessi fornirebbero una rappresentazione errata della situazione creditoria.
Infatti, rispetto alla predetta produzione documentale, alcuna specifica contestazione è stata prospettata mediante l'indicazione, tra l'altro, di eventuali errori riscontrati negli estratti conto depositati in atti.
Invero, gli stessi avrebbero dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio, prima difesa successiva al deposito della documentazione ex adverso prodotta già nella fase monitoria, le eventuali illegittimità riscontrate.
Peraltro, nel contratto di finanziamento posti a base del credito ingiunto risultano indicati gli oneri economici pattuiti.
Gli opponenti, poi, hanno lamentato anche l'applicazione di un tasso di interesse debitore da parte dell'istituto di credito non legittimo, unito alle commissioni di spesa, asserendo uno sconfinamento rispetto ai limiti imposti dalla Legge n. 108/1996.
14 Al riguardo, si precisa che anche tale contestazione deve essere specifica per cui non può accogliersi l'eccezione formulata in via del tutto generica dagli opponenti circa l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
“La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. Sez. sesta civile, ord. 30.01.2018 n.2311).
Il debitore, dunque, non può, come nel caso di specie, limitarsi a contestare, in maniera generica, l'an
o il quantum del credito, né la CTU può essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive, prima ancora che probatorie, della parte. Indi, non si sarebbe potuto sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n.
2072).
Alla luce di quanto rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale compiuta dall'opposta, che gli opponenti abbiano prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza degli opponenti, i quali devono essere condannati in solido alla rifusione delle medesime in favore dell'opposta, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201,00
a € 26.000), con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 686/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione; per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
57/2021 dell'08.02.2021, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 998/2020 r.g.;
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite della presente fase di opposizione che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola lì, 14.10.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.
57/2021 dell'08.02.2021 emesso dal Tribunale di Paola
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Ferrari ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla via Don Luigi Sturzo, n. 9, in virtù della procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E codice fiscale n. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Controparte_1 P.IVA_1 de Lima Souza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267, giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. Persona_1 in Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del 17.02.2021 registrata a Milano in data
24.02.2021 e posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta all'opposizione a decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 20.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato ex L.53/94 a mezzo pec in data 03.05.2021, la sig.ra ed il sig. proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 57/2021, emesso dal Tribunale di Paola, all'esito del
1 procedimento n. 998/20 r.g., in data 08.02.2021, notificato agli opponenti il 24.03.2021, con il quale la ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 15.987,45 oltre interessi Controparte_1 come da domanda dal dovuto al soddisfo, oltre spese della procedura pari ad € 826,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 540,00 per onorari, oltre spese generali, ive e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione, parti opponenti assumevano che: il predetto credito traeva origine da un prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo stipulato presuntivamente a dicembre dell'anno 2006 dalla Sig.ra e dal sig. in qualità di garante, con la Parte_1 Parte_2 società Fiditalia S.p.A., per la somma complessiva di € 16.700,00 da estinguersi mediante pagamento di n. 72 rate mensili da € 301,65 cadauno;
tale contratto era stato prodotto esclusivamente in copia dalla parte opposta e, pertanto, doveva essere disconosciuto fino a produzione dell'originale nel giudizio de quo; Fiditalia S.p.A. secondo quanto dichiarato dall'opposto al punto III del decreto ingiuntivo opposto, aveva ricevuto un pagamento parziale e ceduto il credito a Parte_3 quest'ultima, poi, aveva ceduto nell'anno 2014 il credito de quo ad Eclipse 1 S.r.l. che a sua volta nel
2019 cedeva a pertanto, quest'ultima, essendo subentrata in qualità di creditrice, Controparte_1 era gravata dall'onere probatorio della propria legittimazione attiva, dovendo dimostrare la cessione del titolo a ritroso con le società precedenti sino al creditore originario ossia la Fiditalia S.p.A., unica legittimata attiva;
la quindi, ricorreva in giudizio affinché venisse ingiunta in suo Controparte_1 favore ai sensi dell'art. 633 c.p.c. la somma complessiva di € 13.220,86, oltre interessi di mora, senza indicare alcun criterio.
Gli opponenti, pertanto, in relazione alla richiesta formulata dalla e portata in Controparte_1 ingiunzione con decreto emesso dal Tribunale di Paola domandavano in via preliminare ed urgente di non concedere l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo n. 57/2021 del 08.02.2021 emesso dal
Tribunale di Paola per l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza di legittimazione attiva in capo alla nel merito, di non concedere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
57/2021 del 08.02.2021, per intervenuta prescrizione del diritto per entrambi i soggetti obbligati e per carenza di legittimazione attiva della circa la titolarità del credito per i motivi Controparte_1 esposti nell'atto di opposizione;
di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 57/21 opposto, per infondatezza della domanda creditoria ivi contenuta, per l'inidoneità dei documenti posti a fondamento e per tutti i motivi di merito eccepiti;
di condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avv. Fabrizio
Ferrari.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 18.01.2022, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva in via preliminare di concedere la provvisoria Controparte_1 esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; in via definitiva e nel merito, di rigettare,
2 la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 57/2021 del 08.02.2021 (RG. 998/2020); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, di condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, onerava le parti di avviare il procedimento di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato. Le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025, precisavano le conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta che il citato decreto ingiuntivo veniva tempestivamente e ritualmente notificato all'opponente in data 24.03.2021; in data 03.05.2021, gli opponenti notificavano l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa ponendo alla base della propria difesa: la carenza di legittimazione attiva;
la prescrizione del diritto azionato;
l'inesistenza del credito- disconoscimento delle firme apposte al contratto;
la contestazione dell'importo ingiunto;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nello specifico, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva di essere Controparte_1 creditrice della somma complessiva di € 33.902,21 di cui € 13.220,86 in linea capitale, oltre €
2.766,59 per interessi corrispettivi ed € 17.914,76 per interessi di mora calcolati nei limiti del tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento alla data del 15.03.2019, oltre agli interessi di mora successivi fino al soddisfo.
Successivamente, con la comparsa di costituzione e risposta, la stessa evidenziava che ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB (“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna”) ai fini di una cessione cartolarizzata di un credito non viene chiesto alcun altro adempimento se non quello di darne comunicazione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
quindi, il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità ed efficacia e, difatti, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
3 di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (sul punto, Cass. n.
31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib.
Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020).
Parte opposta richiamava l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Parte opposta ha allegato in atti raccomandata della a.r. n. 617022371241, Controparte_1 indirizzata alla sig.ra con contestuale atto di diffida e messa in mora restituita al Parte_1 mittente per compiuta giacenza in data 18.4.19; comunicazione di cessione di credito della
[...] indirizzata a con contestuale atto di diffida e messa in mora restituita al CP_1 Parte_2 mittente per compiuta giacenza in data 25.5.19; raccomandata a/r n. 20010510130133266 indirizzata alla sig.ra e respinta il 17.10.2014 dalla stessa con la quale Parte_1 Controparte_2 avente causa Fiditalia S.p.A., ha notificato la cessione in favore di del credito Controparte_3 originato dal rapporto sorto tra e Fiditalia S.p.A.; con la predetta raccomandata Parte_1 invitava la stessa a provvedere senza ritardo al pagamento dell'importo dovuto di € CP_3 CP_3
24.526,33 mediante bonifico alle coordinate bancarie indicate.
Parte opposta, affermato che i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in dieci anni, ha precisato che la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent.,
30/08/2011, n. 17798) e che il pagamento delle singole rate costituisce in sostanza l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento;
conseguentemente per i ratei già scaduti, nonché per gli interessi corrispettivi o moratori, non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., ma il termine decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali di adempimento (cfr. Cass. civ. sez.3, 30.01.2008, n. 2086; così già Cass. civ. sez. 3, 29.1.999, n. 802).
Di contro, parti opponenti hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun atto interruttivo, mentre parte opposta ha evidenziato la legittimità e regolarità della racc.ta a/r. n. 61702237100241 del 18 Marzo
2019 inviata dalla alla debitrice a mezzo del servizio Poste Controparte_1 Parte_1
ITne, atteso che è stata rispedita al mittente per “compiuta giacenza” come indicato dalla dicitura
4 del relativo timbro postale;
ha dedotto, che anche gli ulteriori atti interruttivi sono stati comunicati ai debitori e la dicitura “rifiutato” lascia ben intendere la volontà degli opponenti di non voler ricevere comunicazioni.
Inoltre, i sig.ri e hanno contestato il calcolo degli interessi applicati, Parte_1 Parte_2 mentre parte opposta ha insistito nel ritenere che gli interessi moratori sono stati correttamente applicati e nei limiti del tasso soglia usura del periodo di riferimento, precisando che gli opponenti non hanno specificato i tassi soglia vigenti alla stipula del contratto o nei trimestri successivi ed in quale misura gli stessi sarebbero stati superati, né hanno allegato o depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia nel periodo considerato.
È allegato estratto contabile della sig.ra con specifica indicazione del calcolo Parte_1 relativo ai pagamenti ed interessi per le rate da pagare a partire dal 15.01.2007 al 15.03.2019, saldo capitale dovuto € 13.220,86, saldo interessi corrispettivi dovuti € 2.766,59, interessi di mora maturati
€ 17.914,76, saldo totale dovuto € 33.902,21; sono indicati i pagamenti totali effettuati pari ad €
5.731,35, di cui interessi corrispettivi contrattuali pagati € 2.102,21 e quota contrattuale pagata €
3.629,14; conseguentemente, risultano dalla tabella interessi corrispettivi contrattuali residui €
4.868,80 e quota capitale contrattuale residua € 16.850,00.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine
5 di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione
(cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n.
9927/04).
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili.
In ogni caso, a nulla rileva la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituisce una valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale (cfr. al riguardo, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto,
l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di
6 conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
In base agli atti di causa, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi fondata, sicché l'opposizione spiegata va rigettata con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
I debitori opponenti, nel contestare il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, hanno rilevato che la già menzionata società, oltre all'onere probatorio della propria legittimazione attiva, era tenuta a provare l'inesistenza della intervenuta prescrizione del credito;
prescrizione derivante dalla nullità degli atti interruttivi prodotti da parte opposta solo in copia, senza alcuna attestazione in merito alla loro autenticità.
Preliminarmente, occorre precisare che titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione.
La normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco, ex art. 58 TUB, consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma “e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. ord. n. 20495/2020).
Secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole 7 categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'IT (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024);
Va rilevato che un difforme orientamento di legittimità ammette comunque che “la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10200 del 2021).
Con riferimento al caso di cui al presente giudizio, si rileva, innanzitutto, che parte opposta ha ricostruito le singole cessioni avvenute negli anni: inizialmente Fiditalia S.p.A. cedeva il credito alla come risulta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del Controparte_4
13.12.2012 in atti;
cedeva a sua volta il credito a con contratto Controparte_4 Controparte_3 di cessione del 2.07.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 81 del 10-7- 2014;
[...]
a sua volta li cedeva alla società Eclipse 1 S.r.l., pro soluto ed in blocco, nell'ambito di CP_3 un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 95 dell'11.08.2016; infine, Eclipse 1 S.r.l., in data 22.02.2019, cedeva alla società CP_1 CP_1 pro soluto ed in blocco, sempre nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 29 del 09.03.2019.
Peraltro, parte opposta ha depositato estratto notarile dal quale emerge elenco creditori con l'indicazione del contratto n. 155108 associato al nominativo del debitore ceduto Parte_1
(pag. 56 della lista dei debitori ceduti).
Sono allegati in atti gli estratti della Gazzetta Ufficiale comprovanti le varie cessioni in blocco succedutesi nel tempo.
In particolare, l'opposta ha allegato:
- estratto della Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 145, del 13.12.20162 dalla quale risulta avviso di cessione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB della avente ad Controparte_2 oggetto, tra l'altro crediti derivanti da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.A.; crediti derivanti da
8 finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.a. in forza di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate, moto e veicoli commerciali);
- estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n.81, del 10.7.2014 dal quale si evince che Controparte_4 edeva a sua volta il credito a con contratto di cessione del 2.07.2014.
[...] Controparte_3 [...] rendeva noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 2 luglio 2014, CP_3 con efficacia economica dal 28 febbraio 2014, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
ANrio costituito da tutti i crediti pecuniari in essere al 30 giugno 2014 di titolarità di Controparte_2
ad esclusione di quelli per i quali con lettera datata 30 giugno 2014;
[...]
- estratto della Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 95, del 11.08.2016, dalla quale risulta avviso di cessione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB della Eclipse 1 s.r.l. avente ad oggetto anche i crediti derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da Fiditalia;
crediti con un valore nominale in linea capitale ed interessi al 15 Marzo 2016 massimo pari a euro 117.677,62; crediti acquistati da mediante determinati contratti di cessione tra cui Fiditalia 31/03/2009 Controparte_3
- 23/12/2009 - 31/01/2011;
- estratto Gazzetta Ufficiale n. 29, del 9.03.2019 dalla quale risulta avviso di cessione di crediti pro soluto ed in blocco ai sensi del combinato disposto negli articoli uno e quattro della legge numero
130 del 99 e dell'articolo 58 TUB della che ha acquistato da Eclipse 1 s.r.l. in Controparte_1 particolare crediti la cui cessione a favore di Eclipse 1 srl da parte di è stato oggetto Controparte_3 di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 95 del 11.08.2016.
Va considerata, altresì, l'ulteriore documentazione prodotta dall'opposta, tra cui la comunicazione di cessione di credito della indirizzata a con contestuale atto di diffida Controparte_1 Parte_1
e messa in mora restituita al mittente per compiuta giacenza in data 18.4.19 e quella indirizzata a con contestuale atto di diffida e messa in mora restituita al mittente per compiuta Parte_2 giacenza “non curato ritiro al mittente” in data 25.5.19; la raccomandata a/r n. 20010510130133266 indirizzata alla sig.ra e respinta il 17.10.2014 dalla stessa con la quale Parte_1 Controparte_2
avente causa Fiditalia S.p.A., ha notificato la cessione in favore di del credito
[...] Controparte_3 originato dal rapporto sorto tra e Fiditalia S.p.A.; la visura storica della Parte_1 CP_1
con Unico Amministratore Fenice Trust Company s.r.l., con riportata l'annotazione delle
[...] intervenute cessioni e visura storica della Fenice Trust Company s.r.l.; il contratto di cessione del
02.07.2014 tra e nonché l'estratto notarile, rep. n. 9856, racc. n. Controparte_2 Controparte_3
5771, registrato il 26.02.2019 n. 7683 serie 1T, al quale risulta allegato sotto la lettera “A” l'elenco dei crediti ceduti alla Il suddetto elenco indica anche un credito vantato nei Controparte_1
9 confronti della sig.ra pari ad € 24.637,61 con n.ptr. 155108 e mastercode Parte_1
n.314600572.
Ne consegue che, sulla scorta della complessiva documentazione allegata e della disponibilità, in capo all'opposta, del Contratto di finanziamento 302072430 stipulato dagli opponenti con la FI
S.p.A. e del relativo piano di ammortamento, non sussiste alcun dubbio in ordine alla titolarità attiva in capo all'opposta.
Parimenti, privo di pregio è il disconoscimento da parte degli opponenti delle proprie firme apposte al contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.12.2006 depositato in atti, nonché di tutta la documentazione prodotta in copia dalla società creditrice opposta.
In merito, la difesa di parte opposta, ha provveduto a formulare formale istanza di verificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., al fine di avvalersi delle scritture disconosciute comparando le firme apposte in calce al contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.12.2006 con le firma apposte alla procura alle liti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché con le firme apposte sulla ulteriore documentazione già in possesso della vale a dire copie Controparte_1 dei rispettivi documenti di identità, nonché ulteriori sottoscrizioni delle opponenti.
Al riguardo, va precisato che, secondo l'art. 214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI,
05/06/2014)” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del 17 giugno 2021).
Dal tenore letterale dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invero, si rileva come gli opponenti, con riguardo al contratto di finanziamento in atti, si siano limitati genericamente a dedurre di non essere firmatari di alcunché, senza null'altro precisare a tal riguardo.
Al contrario, dal contratto prodotto in atti da parte opposta, cod. cliente n. 302072430, si desume chiaramente che sia stato stipulato a firma della sig.ra e del coobbligato Parte_1 Pt_2
[...]
Inoltre, in tema di disconoscimento di cui all'art. 2719 cc, il disconoscimento formale deve avvenire con una specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale, a pena di
10 inefficacia. Occorre dunque una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (cfr. Tribunale di Spoleto, sentenza n.559 del 19.07.2023).
“La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018).
Parte opponente, nell'atto di citazione, si è limitata a dedurre che il contratto “stipulato presuntivamente al dicembre 2006 dalla Sig.ra e (Garante), con Parte_1 Parte_2
Fiditalia spa, per la somma complessiva di € 16.700,00 da estinguersi mediante pagamento di n 72 rate mensili da € 301,65 cadauno…viene disconosciuto sino a produzione dell'originale nel presente giudizio essendo stata prodotta esclusivamente in copia dalla parte opposta”.
La medesima, quindi, ha compiuto un disconoscimento generico, senza indicazione degli aspetti per i quali la copia si assume differisca dall'originale.
Non può nemmeno sottacersi che, come osservato in una pronuncia di merito (Tribunale di Livorno, sent. n. 740 del 7 giugno 2024), “dirimente pare la circostanza che parte opponente, sebbene abbia negato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento de quo, non ha mai, a bene vedere, negato di avere avuto a disposizione le somme di cui al contratto stesso… si versa, dunque, in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale, dal momento il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando
a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” ... Cass. n. 22460 del 27/09/2017,
Rv. 645771 01; nello stesso senso Tribunale Modena sez. I, 14/03/2018, n.460: Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne
11 consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Circa, poi, la mancata prova della notifica degli atti interruttivi, giova richiamare l'orientamento della
Suprema Corte, secondo la quale per l'atto stragiudiziale di costituzione in mora si applica la disciplina di cui all'art. 1335 c.c.
Al riguardo (cfr. Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011), in caso di spedizione attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa” (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28/11/2013 n° 26708;
Cass. n. 13651 del 2006).
Pertanto, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 10058 del 27 aprile 2010;
Cass. n. 13651 del 13 giugno 2006; Cass. n. 10926 del 24 M. 2005).
“Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30787 del 26 novembre 2019).
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3312/2023 del 18.08.2023, riprendendo quanto già asserito dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 9427 del 05.04.2023, afferma che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Gli opponenti hanno dedotto che il credito andava considerato prescritto in quanto il presunto prestito era stato contratto in data 15.12.2006, con ultima rata pagata il 15.07.2008 e l'unico atto interruttivo prodotto nell'interesse di è stata una Racc. a/r del 04.02.2019 non andata a buon fine Parte_2 perché ad altro destinatario ovvero a “ in Portomaggiore (FE)” e, comunque, Pt_4 Persona_2 spedito in data 04.02.2019; allo stesso modo, la comunicazione a mezzo Racc. a/r del 06.10.2014 alla sig.ra è stata effettuata da e non da ad un indirizzo Parte_1 CP_5 Controparte_6 errato ovvero via Molini al posto di via Mulini e la ricevuta prodotta in copia, indicava genericamente
12 “respinto” senza specificare se si riferiva ad un'irreperibilità del destinatario e/o ad un rifiuto alla ricezione per la presenza di altro soggetto;
conseguentemente, la predetta notifica doveva considerarsi nulla, non essendo indicata l'emissione di alcun CAD e/o di un avviso successivo di raccomandata posta in giacenza;
in data 18.03.2019 veniva inviata una seconda raccomandata a/r alla sig.ra all'indirizzo corretto. Parte_1
Gli opponenti, quindi, insistevano nell'intervenuta prescrizione del diritto atteso che la stessa, ad avviso dei medesimi, decorrerebbe dall'ultima rata pagata ovvero dal 15.12.2008 “e non dalla data di estinzione del finanziamento ossia al 15.12.2022” (cfr. note scritte per l'udienza del 7.10.22).
Di contro, parte opposta rilevava che il contratto di finanziamento per cui è causa prevedeva il pagamento di n.72 rate a cadenza mensile con ultima rata a scadenza 15.12.2022 come da estratto contabile e piano di ammortamento allegato.
Al riguardo, ribadito quanto sopra evidenziato in punto di notificazione, è opportuno precisare che il contratto di finanziamento non ha affatto natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo.
Dall'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, scaturisce l'unicità del termine di prescrizione, che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata.
Sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata ovvero, nel caso di specie, dal 15.12.2022
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ.,
Sez. III, 30.08.2011, n. 17798.).
Nel caso de quo, pertanto, l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'opposta va comunque rigettata in quanto l'ultima rata del citato finanziamento scadeva il 15.12.2022.
Ne consegue che l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. (Cass. n. 1110/1994). Infatti, criterio informatore dell'art. 2948 c.c., n. 1 e 4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.07.1994, n. 1110; Cass. Civ., Sez. II,
30.08.2002, n. 12707; Cass. Civ., Sez. III, 08.08.2013, n. 18915).
“Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
13 Gli opponenti, inoltre, hanno dedotto l'inidoneità/incompletezza degli estratti conto ai fini del decreto ingiuntivo, in quanto gli stessi non sono stati fondati su prova scritta.
Al riguardo preme precisare che nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, il credito è definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, per cui non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente all'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del 2001).
La prova del credito è pertanto da ritenersi pienamente fornita dalla società opposta, attrice in senso sostanziale.
Invero, alla luce del compendio probatorio in atti, non sono condivisibili le contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla valenza probatoria dell'estratto di conto, prodotto dall'opposta in sede monitoria. L'ordinario estratto conto è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, mentre il contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti
è da considerarsi prova adeguata della pretesa creditoria azionata.
In punto di prova del credito nei giudizi in cui la pretesa creditoria trae origine da un contratto di prestito personale, a differenza che per i contratti di conto corrente, il creditore può limitarsi, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ad allegare il contratto di finanziamento e non è necessaria la produzione dell'estratto conto analitico delle partite di dare e avere, essendo già stabilito nel contratto di finanziamento l'andamento negoziale (Corte d'Appello di Torino sent. n. 319/2025).
Al riguardo, inoltre, gli opponenti nell'atto introduttivo del giudizio si sono limitati a contestare, in modo vago e generico, la rilevanza probatoria degli estratti di saldaconto, asserendo che gli stessi fornirebbero una rappresentazione errata della situazione creditoria.
Infatti, rispetto alla predetta produzione documentale, alcuna specifica contestazione è stata prospettata mediante l'indicazione, tra l'altro, di eventuali errori riscontrati negli estratti conto depositati in atti.
Invero, gli stessi avrebbero dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio, prima difesa successiva al deposito della documentazione ex adverso prodotta già nella fase monitoria, le eventuali illegittimità riscontrate.
Peraltro, nel contratto di finanziamento posti a base del credito ingiunto risultano indicati gli oneri economici pattuiti.
Gli opponenti, poi, hanno lamentato anche l'applicazione di un tasso di interesse debitore da parte dell'istituto di credito non legittimo, unito alle commissioni di spesa, asserendo uno sconfinamento rispetto ai limiti imposti dalla Legge n. 108/1996.
14 Al riguardo, si precisa che anche tale contestazione deve essere specifica per cui non può accogliersi l'eccezione formulata in via del tutto generica dagli opponenti circa l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
“La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. Sez. sesta civile, ord. 30.01.2018 n.2311).
Il debitore, dunque, non può, come nel caso di specie, limitarsi a contestare, in maniera generica, l'an
o il quantum del credito, né la CTU può essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive, prima ancora che probatorie, della parte. Indi, non si sarebbe potuto sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n.
2072).
Alla luce di quanto rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale compiuta dall'opposta, che gli opponenti abbiano prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza degli opponenti, i quali devono essere condannati in solido alla rifusione delle medesime in favore dell'opposta, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201,00
a € 26.000), con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 686/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione; per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
57/2021 dell'08.02.2021, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 998/2020 r.g.;
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite della presente fase di opposizione che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola lì, 14.10.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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