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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4599/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TI D'AP,
all'udienza del 10/12/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4599/2017 r.g. proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Maria Simona Lezza e dall'Avv. Michele Bellomo,
domiciliatari, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
- attrice/opponente-
contro in persona del legale rappresentante p.t, e per Controparte_1
essa e per essa (già CP_2 Controparte_3
, già , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_4
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fabio Pinto,
domiciliatario, in virtù di mandato generale alle liti in atti;
-convenuta/opposta-
pagina 1 di 12 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni, domiciliatario,
in virtù di mandato in atti.
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2017 del 31/1/2017 – contratti bancari
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 10/12/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 10/3/2017,
[...]
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 678/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data
31.1.2017, con il quale, ad istanza della e, per Controparte_1
essa, quale mandataria, le è stato ingiunto il CP_2
pagamento della complessiva somma di €360.571,56, oltre agli interessi come da domanda monitoria, alle spese e alle competenze della procedura, il tutto a causa dello sconfinamento della società
rispetto ai limiti dell'apertura di credito bancaria e, nello specifico, in forza dei seguenti residui crediti:
1) un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 168.974,85 in relazione al contratto di conto corrente n. 4908819; 2) un saldo,
alla data del 31/12/2015, pari ad € 102,36, in relazione al contratto di conto corrente n. 4487009; 3) un saldo, alla data del 31/12/2016,
pagina 2 di 12 pari ad € 72.773,83, in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3453053; 4) un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad
€ 23.395,46, in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3394612; 5) un saldo alla data del 31/12/2015, pari ad € 63.574,13
in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3385812; 6)
un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 31.790,93 in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3461446; il tutto oltre agli interessi convenzionali dalla data del 1°/1/2016 al soddisfo.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: 1) l'illegittimità
degli interessi ultralegali, delle valute e della commissione di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 4908819 acceso il 1°/1/2003 nonché in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 4908819 acceso il 1°/472008
e al contratto di conto corrente anticipi sbf n. 4887009 acceso in data 24/9/2009, trattandosi di oneri non pattuiti per iscritto e,
dunque, in violazione delle condizioni di cui all'art. 117 tub, oltre che conteggiati in violazione del principio di reciprocità nella liquidazione degli interessi in base alla delibera CICR del 9
febbraio 2000; 2) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione ai conti correnti nn. 4908819 e
4487009, in quanto realizzata in violazione dell'art. 1283 c.c.; 3)
la mancata pattuizione delle valute in relazione ai contratti di conto corrente nn. 4908819, 000004908819, 000004487009 e, dunque,
l'illegittimità dell'applicazione della valuta cd. “d'uso” sugli accrediti e addebiti in conto;
4) l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto in relazione ai medesimi rapporti indicati sub 3); 5) l'illegittimo esercizio dello ius variandi in relazione ai medesimi rapporti indicati sub 3); 6) la nullità dei pagina 3 di 12 contratti nn. 4908819, 000004908819 e 000004487009, nonché dei contratti di affidamento stipulati il 12/10/2007, 6/12/2012 e
17/10/2013 per mancanza di forma scritta ex art. 117 tub in quanto sottoscritti esclusivamente dalla società correntista, non anche dalla banca;
7) insussistenza del credito derivante dai saldi negativi dei conti anticipi finanziari nn. 3453053, 3394612, 3385812
e 3461446, avendo la creditrice opposta prodotto unicamente le certificazioni ex art. 50 tub. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria opposta e la condanna dell'istituto di credito opposto alla rifusione delle spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la ha Controparte_1
contestato la fondatezza delle avverse doglianze, evidenziando la presenza di sottoscrizione da parte della banca del contratto di c/c
4908819, il quale, peraltro, alla pagina 10 conterrebbe l'accordo avente ad oggetto la reciprocità nell'accredito e nell'addebito degli interessi, mentre nel foglio informativo analitico (doc. 1 pagina 19)
sarebbe contenuta l'espressa pattuizione di tutte le condizioni e anche del tasso a favore (0,3%); analoghi rilievi sono stati svolti con riguardo al contratto di c/c 4487009.
Ha, infine, insistito per la legittimità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per la messa a disposizione di fondi,
prevista in forma scritta, al pari delle modalità di esercizio dello
ius variandi, avendo, peraltro, la correntista ricevuto, tempo per tempo, le comunicazioni relative alle condizioni applicate al rapporto, anche se le stesse non venivano variate (comparsa di risposta del 5/7/2017).
pagina 4 di 12 I.3.- Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata
28/2/2019 si è costituita la (che dal 1°/1/2021 ha Controparte_5
assunto la nuova denominazione come da Controparte_5
precisazione contenuta nelle note ex art. 127 ter in vista dell'udienza dell'11.12.2024) cessionaria del credito controverso in forza di contratto di cessione portafoglio di crediti pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 27.09.2018 - Parte Seconda, n. 113, stipulato in data
20.09.2018 con la ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 58 del Testo Unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993).
I.4.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott. ssa Per_1
(cfr. elaborato del 20/5/2020), la causa è pervenuta
[...]
all'udienza del 10 dicembre 2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, nei successivi trenta giorni.
II. – L'esame delle questioni controverse deve procedere secondo il loro ordine logico- giuridico.
Anzitutto, priva di pregio risulta essere la doglianza inerente la nullità dei contratti di conto corrente n. 4908819, 000004908819 e
000004487009 e dei contratti di affidamento stipulati il 12.10.2007,
il 6.12.2012 e il 17.10.2013 per difetto di sottoscrizione della banca in violazione di quanto previsto dall'art. 117 tub.
pagina 5 di 12 L'art. 117, co. I, del d.lgs. n. 385/1993 prevede che
“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai
clienti”; mentre il successivo comma 3 precisa che “nel caso di
inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”
Trattasi di prescrizioni di ordine formale poste, all'evidenza,
nell'interesse del cliente, il quale, attraverso tale rigore della forma scritta è indotto a prestare attenzione alle clausole da approvare e agli impegni da assumere.
D'altronde, sul punto della validità del cd. contratto monofirma, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “in tema di
contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto
dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente
assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il
contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al
cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la
sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla
stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti” (cfr.
Cass. Sez. 1, 12/10/2023, n. 28500, Rv. 669186 - 01).
In merito, invece, all'asserita inidoneità degli estratti conto con la certificazione ex art. 50 tub a provare il saldo negativo relativo ai conti anticipi finanziari nn. 3453053, 3394612 e
3385812n. 12818/2024, si deve sottolineare come nella specie l'atteggiamento processuale degli opponenti si sia caratterizzato per notevole genericità nella formulazione della relativa contestazione.
Pertanto, al riguardo, al fine di disattendere la doglianza è
sufficiente richiamare i precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019
e Cass. n. 25857/2011) nonché la più recente decisione della Corte di pagina 6 di 12 legittimità n. 12818/2024, con le quali si è affermato che “il
saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere
all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a
cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la
conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca,
limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo
delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo
comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in
presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con
la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture
contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti,
trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10
marzo 2022, n. 7872)”.
Passando alla questione di merito principale, la carenza probatoria rilevata dalla ctu attiene essenzialmente all'incompletezza degli estratti conto prodotti in atti che impedirebbero un accertamento ed una ricostruzione della pretesa creditoria “dall'insorgenza sino all'estinzione dei rapporti”.
A ben vedere tale criticità deve necessariamente coniugarsi con la specifica natura delle doglianze prospettate dall'opponente.
Infatti, in relazione al contratto di conto corrente n. 4908819
acceso in data 1°/4/2008, ma in linea generale i motivi di contestazione riguardano anche gli altri rapporti, la società
contesta che fossero stati pattuiti per iscritto interessi ultralegali, valute, commissioni di massimo scoperto, nonché oneri a pagina 7 di 12 titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con le prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Sennonché l'esame del documento contrattuale firmato il
1°/4/2008, pur compendiato essenzialmente da condizioni generali di contratto, richiama il documento di sintesi, nonché foglio illustrativo pure riportato nella documentazione sub all. 1 alla comparsa di risposta, il quale esplicita il tasso debitore nominale annuo (14%), lo spread di mora, la commissione sul massimo scoperto trimestrale (1,05%) e le modalità di accredito/addebito delle valute.
Risulta altresì rispettata la pattuizione in termini di reciprocità per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto viene previsto un tasso minimo creditore (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) pari allo 0,030%, a fronte di un tasso debitore (comprensivo degli effetti della capitalizzazione)
pari al 14,752%.
In proposito, va ricordato il principio di diritto per il quale
“In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla
delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità,
quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale
degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi
periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli
creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore
del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso
percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in
presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari
pagina 8 di 12 al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”
(si veda Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11014, Rv. 671104 - 01).
Pertanto, a fronte dell'infondatezza delle doglianze inerenti i profili di nullità formale del contratto di conto corrente appena esaminato, considerata la lettera di revoca degli affidamenti dell'8/1/2015 (doc. 5 fasc. parte opposta) e la precisazione offerta dalle parti, con le note conclusive, circa la chiusura del conto corrente ordinario (e degli affidamenti sullo stesso transitati) alla data del 19/2/2015 (si veda pagina 16 della memoria conclusiva dell'opponente che richiama il documento 18 pagina 109 prodotto dalla difesa opposta) può riconoscersi in capo alla parte creditrice la titolarità di un minor credito pari ad €116.724,15, oltre agli interessi convenzionali decorrenti dalla data della domanda monitoria, ossia dal 1°/1/2016.
La soluzione è in linea di continuità con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità in base alla quale
“nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle
clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal
correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro
capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo
finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto,
sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la
banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi
provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il
correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione
prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. Sez. 1, 11/06/2018,
n. 15148, Rv. 648898 - 01).
pagina 9 di 12 Se, dunque, tale procedimento di accertamento non viene in rilievo con riguardo al conto corrente n. 4908819 per insussistenza della denunciata nullità delle clausole di pattuizione di oneri ed interessi, lo stesso non può dirsi rispettato con riferimento agli ulteriori rapporti, in particolare rispetto ai conti anticipi finanziari elencati nel ricorso monitorio (ossia i nn. 3453053,
3394612, 3385812, 3461446), per i quali, come anche evidenziato dalla consulente tecnica d'ufficio, la mancanza della documentazione contrattuale debitamente sottoscritta dalle parti impedisce di ritenere gli oneri contestati come legittimi.
Di conseguenza, sarebbe stato preciso onere della banca procedere alla rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura.
Ne consegue che l'opposizione va parzialmente accolta nei termini appena esposti, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente va, tuttavia, condannata al pagamento del saldo debitore così come accertato all'esito del presente giudizio,
pari al complessivo importo di €116.724,15, oltre agli interessi convenzionali decorrenti dalla data della domanda monitoria, ossia dal 1°/1/2016.
III.- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la regolamentazione delle spese di lite è ispirata al principio per cui
“la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale
della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex
art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore
opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima,
pagina 10 di 12 il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente
subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla
restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in
dipendenza della provvisoria esecutività” (cfr. Cass. Sez. 6,
27/08/2020, n. 17854, Rv. 658965 - 01).
Alla stregua del ridimensionamento quantitativo dell'unica pretesa creditoria vantata dalla parte opposta riconosciuta come legittimamente ingiunta, nonché dell'infondatezza delle ulteriori voci di saldo debitorio dedotte a fondamento dell'istanza monitoria e dell'incompletezza della documentazione contrattuale e contabile necessaria al compimento di qualsivoglia indagine di natura tecnica,
non da ultimo, del consolidarsi di indirizzi interpretativi utili alla soluzione di numerose questioni controverse solo in pendenza del presente giudizio, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come riformato da Corte Cost. 77/2018.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 10/3/2017 da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t, e per Controparte_1
essa e per essa (già CP_2 Controparte_3
, già , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_4
p.t., nonché di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
pagina 11 di 12 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 678/2017 emesso dal Tribunale di Bari
in data 31/1/2017;
b) CO l'opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di €116.724,15, oltre agli interessi Controparte_5
convenzionali decorrenti dalla data della domanda monitoria, ossia dal 1°/1/2016 per le causali di cui in motivazione;
c) Spese di lite interamente compensate tra le parti, incluse quelle di ctu liquidate con decreto del 10.12.2020.
Si comunichi.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
TI D'AP
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TI D'AP,
all'udienza del 10/12/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4599/2017 r.g. proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Maria Simona Lezza e dall'Avv. Michele Bellomo,
domiciliatari, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
- attrice/opponente-
contro in persona del legale rappresentante p.t, e per Controparte_1
essa e per essa (già CP_2 Controparte_3
, già , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_4
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fabio Pinto,
domiciliatario, in virtù di mandato generale alle liti in atti;
-convenuta/opposta-
pagina 1 di 12 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni, domiciliatario,
in virtù di mandato in atti.
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2017 del 31/1/2017 – contratti bancari
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 10/12/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 10/3/2017,
[...]
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 678/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data
31.1.2017, con il quale, ad istanza della e, per Controparte_1
essa, quale mandataria, le è stato ingiunto il CP_2
pagamento della complessiva somma di €360.571,56, oltre agli interessi come da domanda monitoria, alle spese e alle competenze della procedura, il tutto a causa dello sconfinamento della società
rispetto ai limiti dell'apertura di credito bancaria e, nello specifico, in forza dei seguenti residui crediti:
1) un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 168.974,85 in relazione al contratto di conto corrente n. 4908819; 2) un saldo,
alla data del 31/12/2015, pari ad € 102,36, in relazione al contratto di conto corrente n. 4487009; 3) un saldo, alla data del 31/12/2016,
pagina 2 di 12 pari ad € 72.773,83, in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3453053; 4) un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad
€ 23.395,46, in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3394612; 5) un saldo alla data del 31/12/2015, pari ad € 63.574,13
in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3385812; 6)
un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 31.790,93 in relazione al contratto di conto anticipi finanziari n. 3461446; il tutto oltre agli interessi convenzionali dalla data del 1°/1/2016 al soddisfo.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: 1) l'illegittimità
degli interessi ultralegali, delle valute e della commissione di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 4908819 acceso il 1°/1/2003 nonché in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 4908819 acceso il 1°/472008
e al contratto di conto corrente anticipi sbf n. 4887009 acceso in data 24/9/2009, trattandosi di oneri non pattuiti per iscritto e,
dunque, in violazione delle condizioni di cui all'art. 117 tub, oltre che conteggiati in violazione del principio di reciprocità nella liquidazione degli interessi in base alla delibera CICR del 9
febbraio 2000; 2) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione ai conti correnti nn. 4908819 e
4487009, in quanto realizzata in violazione dell'art. 1283 c.c.; 3)
la mancata pattuizione delle valute in relazione ai contratti di conto corrente nn. 4908819, 000004908819, 000004487009 e, dunque,
l'illegittimità dell'applicazione della valuta cd. “d'uso” sugli accrediti e addebiti in conto;
4) l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto in relazione ai medesimi rapporti indicati sub 3); 5) l'illegittimo esercizio dello ius variandi in relazione ai medesimi rapporti indicati sub 3); 6) la nullità dei pagina 3 di 12 contratti nn. 4908819, 000004908819 e 000004487009, nonché dei contratti di affidamento stipulati il 12/10/2007, 6/12/2012 e
17/10/2013 per mancanza di forma scritta ex art. 117 tub in quanto sottoscritti esclusivamente dalla società correntista, non anche dalla banca;
7) insussistenza del credito derivante dai saldi negativi dei conti anticipi finanziari nn. 3453053, 3394612, 3385812
e 3461446, avendo la creditrice opposta prodotto unicamente le certificazioni ex art. 50 tub. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria opposta e la condanna dell'istituto di credito opposto alla rifusione delle spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la ha Controparte_1
contestato la fondatezza delle avverse doglianze, evidenziando la presenza di sottoscrizione da parte della banca del contratto di c/c
4908819, il quale, peraltro, alla pagina 10 conterrebbe l'accordo avente ad oggetto la reciprocità nell'accredito e nell'addebito degli interessi, mentre nel foglio informativo analitico (doc. 1 pagina 19)
sarebbe contenuta l'espressa pattuizione di tutte le condizioni e anche del tasso a favore (0,3%); analoghi rilievi sono stati svolti con riguardo al contratto di c/c 4487009.
Ha, infine, insistito per la legittimità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per la messa a disposizione di fondi,
prevista in forma scritta, al pari delle modalità di esercizio dello
ius variandi, avendo, peraltro, la correntista ricevuto, tempo per tempo, le comunicazioni relative alle condizioni applicate al rapporto, anche se le stesse non venivano variate (comparsa di risposta del 5/7/2017).
pagina 4 di 12 I.3.- Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata
28/2/2019 si è costituita la (che dal 1°/1/2021 ha Controparte_5
assunto la nuova denominazione come da Controparte_5
precisazione contenuta nelle note ex art. 127 ter in vista dell'udienza dell'11.12.2024) cessionaria del credito controverso in forza di contratto di cessione portafoglio di crediti pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 27.09.2018 - Parte Seconda, n. 113, stipulato in data
20.09.2018 con la ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 58 del Testo Unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993).
I.4.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott. ssa Per_1
(cfr. elaborato del 20/5/2020), la causa è pervenuta
[...]
all'udienza del 10 dicembre 2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, nei successivi trenta giorni.
II. – L'esame delle questioni controverse deve procedere secondo il loro ordine logico- giuridico.
Anzitutto, priva di pregio risulta essere la doglianza inerente la nullità dei contratti di conto corrente n. 4908819, 000004908819 e
000004487009 e dei contratti di affidamento stipulati il 12.10.2007,
il 6.12.2012 e il 17.10.2013 per difetto di sottoscrizione della banca in violazione di quanto previsto dall'art. 117 tub.
pagina 5 di 12 L'art. 117, co. I, del d.lgs. n. 385/1993 prevede che
“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai
clienti”; mentre il successivo comma 3 precisa che “nel caso di
inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”
Trattasi di prescrizioni di ordine formale poste, all'evidenza,
nell'interesse del cliente, il quale, attraverso tale rigore della forma scritta è indotto a prestare attenzione alle clausole da approvare e agli impegni da assumere.
D'altronde, sul punto della validità del cd. contratto monofirma, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “in tema di
contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto
dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente
assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il
contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al
cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la
sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla
stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti” (cfr.
Cass. Sez. 1, 12/10/2023, n. 28500, Rv. 669186 - 01).
In merito, invece, all'asserita inidoneità degli estratti conto con la certificazione ex art. 50 tub a provare il saldo negativo relativo ai conti anticipi finanziari nn. 3453053, 3394612 e
3385812n. 12818/2024, si deve sottolineare come nella specie l'atteggiamento processuale degli opponenti si sia caratterizzato per notevole genericità nella formulazione della relativa contestazione.
Pertanto, al riguardo, al fine di disattendere la doglianza è
sufficiente richiamare i precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019
e Cass. n. 25857/2011) nonché la più recente decisione della Corte di pagina 6 di 12 legittimità n. 12818/2024, con le quali si è affermato che “il
saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere
all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a
cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la
conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca,
limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo
delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo
comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in
presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con
la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture
contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti,
trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10
marzo 2022, n. 7872)”.
Passando alla questione di merito principale, la carenza probatoria rilevata dalla ctu attiene essenzialmente all'incompletezza degli estratti conto prodotti in atti che impedirebbero un accertamento ed una ricostruzione della pretesa creditoria “dall'insorgenza sino all'estinzione dei rapporti”.
A ben vedere tale criticità deve necessariamente coniugarsi con la specifica natura delle doglianze prospettate dall'opponente.
Infatti, in relazione al contratto di conto corrente n. 4908819
acceso in data 1°/4/2008, ma in linea generale i motivi di contestazione riguardano anche gli altri rapporti, la società
contesta che fossero stati pattuiti per iscritto interessi ultralegali, valute, commissioni di massimo scoperto, nonché oneri a pagina 7 di 12 titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con le prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Sennonché l'esame del documento contrattuale firmato il
1°/4/2008, pur compendiato essenzialmente da condizioni generali di contratto, richiama il documento di sintesi, nonché foglio illustrativo pure riportato nella documentazione sub all. 1 alla comparsa di risposta, il quale esplicita il tasso debitore nominale annuo (14%), lo spread di mora, la commissione sul massimo scoperto trimestrale (1,05%) e le modalità di accredito/addebito delle valute.
Risulta altresì rispettata la pattuizione in termini di reciprocità per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto viene previsto un tasso minimo creditore (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) pari allo 0,030%, a fronte di un tasso debitore (comprensivo degli effetti della capitalizzazione)
pari al 14,752%.
In proposito, va ricordato il principio di diritto per il quale
“In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla
delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità,
quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale
degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi
periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli
creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore
del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso
percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in
presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari
pagina 8 di 12 al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”
(si veda Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11014, Rv. 671104 - 01).
Pertanto, a fronte dell'infondatezza delle doglianze inerenti i profili di nullità formale del contratto di conto corrente appena esaminato, considerata la lettera di revoca degli affidamenti dell'8/1/2015 (doc. 5 fasc. parte opposta) e la precisazione offerta dalle parti, con le note conclusive, circa la chiusura del conto corrente ordinario (e degli affidamenti sullo stesso transitati) alla data del 19/2/2015 (si veda pagina 16 della memoria conclusiva dell'opponente che richiama il documento 18 pagina 109 prodotto dalla difesa opposta) può riconoscersi in capo alla parte creditrice la titolarità di un minor credito pari ad €116.724,15, oltre agli interessi convenzionali decorrenti dalla data della domanda monitoria, ossia dal 1°/1/2016.
La soluzione è in linea di continuità con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità in base alla quale
“nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle
clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal
correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro
capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo
finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto,
sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la
banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi
provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il
correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione
prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. Sez. 1, 11/06/2018,
n. 15148, Rv. 648898 - 01).
pagina 9 di 12 Se, dunque, tale procedimento di accertamento non viene in rilievo con riguardo al conto corrente n. 4908819 per insussistenza della denunciata nullità delle clausole di pattuizione di oneri ed interessi, lo stesso non può dirsi rispettato con riferimento agli ulteriori rapporti, in particolare rispetto ai conti anticipi finanziari elencati nel ricorso monitorio (ossia i nn. 3453053,
3394612, 3385812, 3461446), per i quali, come anche evidenziato dalla consulente tecnica d'ufficio, la mancanza della documentazione contrattuale debitamente sottoscritta dalle parti impedisce di ritenere gli oneri contestati come legittimi.
Di conseguenza, sarebbe stato preciso onere della banca procedere alla rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura.
Ne consegue che l'opposizione va parzialmente accolta nei termini appena esposti, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente va, tuttavia, condannata al pagamento del saldo debitore così come accertato all'esito del presente giudizio,
pari al complessivo importo di €116.724,15, oltre agli interessi convenzionali decorrenti dalla data della domanda monitoria, ossia dal 1°/1/2016.
III.- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la regolamentazione delle spese di lite è ispirata al principio per cui
“la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale
della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex
art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore
opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima,
pagina 10 di 12 il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente
subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla
restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in
dipendenza della provvisoria esecutività” (cfr. Cass. Sez. 6,
27/08/2020, n. 17854, Rv. 658965 - 01).
Alla stregua del ridimensionamento quantitativo dell'unica pretesa creditoria vantata dalla parte opposta riconosciuta come legittimamente ingiunta, nonché dell'infondatezza delle ulteriori voci di saldo debitorio dedotte a fondamento dell'istanza monitoria e dell'incompletezza della documentazione contrattuale e contabile necessaria al compimento di qualsivoglia indagine di natura tecnica,
non da ultimo, del consolidarsi di indirizzi interpretativi utili alla soluzione di numerose questioni controverse solo in pendenza del presente giudizio, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come riformato da Corte Cost. 77/2018.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 10/3/2017 da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t, e per Controparte_1
essa e per essa (già CP_2 Controparte_3
, già , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_4
p.t., nonché di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
pagina 11 di 12 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 678/2017 emesso dal Tribunale di Bari
in data 31/1/2017;
b) CO l'opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di €116.724,15, oltre agli interessi Controparte_5
convenzionali decorrenti dalla data della domanda monitoria, ossia dal 1°/1/2016 per le causali di cui in motivazione;
c) Spese di lite interamente compensate tra le parti, incluse quelle di ctu liquidate con decreto del 10.12.2020.
Si comunichi.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
TI D'AP
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