Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13445/2024 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SIi
Magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente
dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott .ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 13445/2024 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 20.11.2024 da
, con l'avv. CAMANI CLAUDIA, come da mandato in Parte_1
atti;
e da
, con l'avv. BUSI SIMONE, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti:
“- i coniugi, intendono ora chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.06.2007, alle seguenti
Condizioni
1) I figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli e di adottare congiuntamente le decisioni di maggiore interesse, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di figli. Entrambi i figli continueranno a convivere con la madre nell'abitazione già adibita a casa famigliare, sita in RR AN (PD), via Maran n. 6, (di proprietà di entrambi i coniugi), dove manterranno la residenza anagrafica;
2) Il padre avrà facoltà di tenere presso di sé i figli e di trascorrere con loro un pomeriggiosera alla settimana (h.16.30-19.30 ovvero fino alle 21.00), da concordarsi preventivamente con la moglie, ed un fine settimana intero (da sabato mattina a domenica sera) ogni quindici giorni.
3) Il padre trascorrerà con i figli: una settimana durante le vacanze Natalizie in modo da ricomprendere ad anni alterni con la madre il giorno di Natale o
Capodanno, tre giorni durante le vacanze Pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua e le vacanze di Carnevale ad anni alterni;
durante le vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con i figli,
quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con la moglie entro la fine del mese di aprile;
in ogni caso, i ricorrenti si impegnano affinché eventuali impedimenti in capo all'uno o all'altro dei genitori non vadano a ledere l'interesse dei minori di godere della cura e compagnia di entrambi i genitori. I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ivi compresi i recapiti dei luoghi di soggiorno/vacanza. 3
4) Il SI verserà mensilmente alla SIa , a titolo di Pt_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli e la somma complessiva Per_1 Per_2
di € 500,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata automaticamente secondo gli indici Istat, a far data dall'anno successivo a quello di emissione del provvedimento.
5) Le spese straordinarie verranno sopportate in ragione di metà da ciascun genitore, avuto riguardo al “protocollo d'intesa per le spese straordinarie” del
Tribunale di Padova e verranno pertanto, previa esibizione delle ricevute, e previo accordo se del caso, ripetute a semplice richiesta.
Per espresso accordo, i ricorrenti intendono comprendere tra le spese straordinarie quelle di trasporto scolastico di entrambi i figli. Il SI , Pt_2
inoltre, si impegna a corrispondere alla SI – all'inizio della stagione Parte_1
autunnale – la somma di € 125,00 per ciascun figlio, per l'acquisto di vestiario,
previa esibizione delle ricevute.
6) L'assegno unico erogato per i figli verrà incassato per intero dalla SIa
. Parte_1
7) La casa coniugale, sita in RR AN (PD), via Maran n.6, di proprietà di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, resta assegnata alla
SIa , che continuerà a risiedervi con i due figli. Il mutuo Parte_1
gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi,
in misura del 50% ciascuno, ed in tal senso la SIa verserà quindi Parte_1
direttamente sul conto corrente del SI - entro il giorno 15 di ogni Pt_2
mese - la quota parte su di essa gravante. 4
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto tra di loro, di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio.
9) Le parti si danno sin d'ora reciproca autorizzazione per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli.
10) Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle proprie spese legali.
Ciascuno dei coniugi rimarrà proprietario degli altri beni già di proprietà, nello specifico dei beni mobili registrati intestati reciprocamente e sopra indicati,
scooter tg. BV52681 e veicolo tg. DJ248CP al sig. , veicolo tg. GJ435LM Pt_2
alla sig.ra ; le parti sono poi titolari di un proprio conto corrente e Parte_1
riconoscono reciprocamente che le somme ivi depositate sono dell'intestatario del conto corrente medesimo.”
Per il P.M: “ Visto, il P.M. dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito del procediemnto”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario, in data 16.06.2017, in RR AN
(PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II, Serie
A, atto n. 4, anno 2017.
Nel giudizio di separazione i coniugi, a seguito del decreto del Presidente
dell'11.01.2024 con cui veniva disposta, ai sensi dell'art. 473-bis.51 e 127-ter c.p.c., la trattazione scritta, depositavano note scritte autorizzate del
19/23.01.2024 in seno alle quali confermavano la volontà di non volersi 5
riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale alle condizioni congiunte rassegnate. La separazione veniva omologata con la sentenza n. 283/2024,
pubblicata in data 01.02.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal deposito delle note autorizzate del 19/23.01.2024, giusto decreto del Presidente dell'11.01.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall' 1) al 5),
del punto 7 (con riferimento all'assegnazione della casa coniugale) e dei punti 8) e
9) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse .
Con riferimento, poi, ai punti 6), 7) (con riferimento all'accordo delle parti in merito al mutuo gravante sulla casa coniugale) e 10) delle rassegnate conclusioni,
si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
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1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_2
e , contratto in data 16.06.2017 a
[...] Parte_1
RR AN (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, atto n. 4,
Serie A,, anno 2017 del Comune di RR AN;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dall' 1) al 5), del punto 7 (con riferimento all'assegnazione della casa coniugale) e dei punti 8) e 9) delle rassegnate conclusioni;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22.01.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari