Decreto presidenziale 6 dicembre 2018
Decreto presidenziale 6 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2019
Sentenza 13 novembre 2020
Ordinanza cautelare 24 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2025REG.PROV.COLL.
N. 05321/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2021, proposto da Falanga Mario S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Sartore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Carmine Vernillo in Roma, piazzale Flaminio, n. 9;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Parco Archeologico di Pompei, Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania- Segretariato generale per la Campania, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campani, sezione VI, 13 novembre 2020, n. 5186, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni dell’appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto la domanda di annullamento della dichiarazione d’interesse culturale particolarmente importante di un immobile di sua proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. La ricorrente è proprietaria dell’edificio già sede dell’Hotel Suisse di Pompei, che è contiguo all’ingresso degli scavi archeologici e ricade pertanto in un’area soggetta a vincolo diretto, come imposto dal d.m. 10 giugno 1926 notificato il 17 dicembre 1926, in forza del quale è inibita « ogni ulteriore costruzione, soprelevazione ed ampliamento delle fabbriche attualmente esistenti »).
L’immobile è interessato anche da un vincolo indiretto, in quanto ricadente nella zona di rispetto intorno agli scavi di Pompei, in forza del d.m. 10 giugno 1929, il quale ha subordinato ogni nuova costruzione alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione.
L’edificio è inoltre soggetto a tutela paesaggistica, essendo l’intero territorio del Comune di Pompei di notevole interesse pubblico.
Infine, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale subordina l’esecuzione di lavori sui beni culturali all’autorizzazione del Ministero, da rendersi « su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente ».
2.2. Con nota del 23 luglio 2018 la società ha trasmesso, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, un progetto per il restauro delle facciate, del terrazzo di copertura e delle aree pertinenziali esterne all’hotel.
2.3. L’autorizzazione è stata negata dal Parco archeologico con nota prot. n. 11519 del 21 settembre 2018, rimasta inoppugnata.
2.4. Con il provvedimento prot. 8083 del 2018 il Parco archeologico di Pompei ha inoltre negato ricorrente l’autorizzazione per un intervento sull’ex Hotel Suisse, in ragione dei vincoli esistenti sull’area e per la pendenza del procedimento di dichiarazione d’interesse particolarmente importante dell’immobile.
2.5. Con il decreto n. 430 del 17 luglio 2018, l’edificio già sede dell’Hotel Suisse è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali.
3. La società ha impugnato dinanzi al T.a.r. della Campania il provvedimento prot. 8083 del 2018, con ricorso r.g. n. 3855/2018, e il decreto n. 430 del 17 luglio 2018, con ricorso r.g. n. 4139/2018.
3.1. Con ordinanza 1 febbraio 2019, n. 190, il T.a.r. ha disposto il riesame da parte dell’amministrazione, la quale ha confermato sia l’inammissibilità del proposto intervento, con provvedimento n. 6800 del 4 giugno 2019, sia l’interesse particolarmente importante ai sensi del codice dei beni culturali, con decreto n. 537 del 5 giugno 2019.
3.2. L’appellante ha impugnato questi atti con motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 3855/2018 (rispetto al diniego) e al ricorso r.g. n. 4139/2018 (rispetto alla dichiarazione d’interesse).
4. Con sentenza 13 novembre 2020, n. 5186, il T.a.r. ha riunito i due giudizi, ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi, ha accolto i motivi aggiunti proposti contro il diniego dell’intervento e respinto quelli relativi alla dichiarazione d’interesse culturale.
5. La società ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 4139/2018, domandando altresì la concessione di misure cautelari.
5.1. Per resistere al gravame si è costituito nel giudizio di secondo grado il Ministero della cultura.
5.2. Il 16 maggio 2022 l’appellante ha presentato istanza di rinuncia alla domanda cautelare con abbinamento al merito.
5.3. Con ordinanza 25 maggio 2022, n. 2397, l’istanza cautelare è stata dichiarata improcedibile.
5.4. All’udienza del 4 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello si fonda su un unico motivo, con cui si deduce: «ERROR IN JUDICANDO . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 CO. 2, 10 CO. 1 e CO. 3 LETT.A) E LETT. D) DEL D.LGS 42/2004. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990. INATTENDIBILITA’ ED INCONGRUITA’ DELLA VALUTAZIONE COMPIUTA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE EX COMMA 3 DELL’ART.10 DEL D.LGS 42/2004: ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA; PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI; PER TRAVISAMENTO ED ERRORE SUL FATTO; PER ILLOGICITA’, PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. INGIUSTIZIA MANIFESTA ».
In particolare, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nell’escludere che la dichiarazione d’interesse culturale sia viziata da difetto di motivazione, illogicità ed errore di fatto, argomentando che la costruzione dell’hotel risulta più recente rispetto all’epoca del Grand Tour e che comunque l’edificio sarebbe stato profondamente modificato dopo i bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale, nonché sottolineando alcune incongruenze (come il riferimento all’Hotel Diomede o l’errore sul numero delle stanze).
7. L’appello è infondato.
7.1. In via preliminare è opportuno ribadire che la dichiarazione d’interesse culturale è connotata da discrezionalità tecnica, perché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-specialistiche proprie dei settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, ed sindacabile solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tali da far emergere l’inattendibilità del giudizio, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, il quale impedisce al giudice di sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell’amministrazione (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2022, n. 497 e precedenti ivi richiamati).
7.2. Nella specie, la relazione storico-artistica richiamata dal provvedimento fornisce adeguate ragioni per l’imposizione del vincolo, riferendo dell’epoca e delle circostanze della costruzione, nonché del suo successivo sviluppo, delle caratteristiche dell’edificio, per poi concludere che « appare dunque chiaro come l’Hotel Suisse si sia inserito, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, nelle vicende storico-urbanistiche che hanno contraddistinto questa zona, un’area che, data la sua strategica posizione lungo un’importante asse viario e di accesso agli scavi di Pompei, si contraddistinse inevitabilmente come spazio recettivo nei confronti del turismo culturale dell’epoca sempre più attratto da una meta di crescente risonanza internazionale ».
7.3. Merita quindi condivisione quanto affermato dal T.a.r., ossia che « le argomentazioni della parte ricorrente, formulate con i motivi aggiunti, pertengono all’ambito dell’opinabilità, proprio di ogni giudizio sul pregio storico architettonico di un bene, e, in ogni caso, non portano alla luce errori decisivi sui presupposti di fatto né ragioni d’inattendibilità dei criteri tecnico-scientifici applicati dall’Amministrazione ».
8. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
9. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Ministero della cultura, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO