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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 17/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 732 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato a [...] lì 08.08.1970 e residente in [...]
n. 33, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Francesco Innocenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in Roma, Via Giovanni
ST de SI n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu ed elettivamente domiciliato in Roma in via Cesare Beccaria n. 29;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ritualmente depositato (originariamente incardinato dinanzi al
Tribunale di Roma), , premesso di aver ricevuto Avviso di addebito n. Parte_1
39720230019451578000 emesso dall' di Roma Flaminio e recapitato alla PEC della CP_1
Società IMD S.r.l., di cui il è rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Pt_1
Amministrazione, il 19/12/2023, con cui è stata richiesta la somma di € 4.559,10 per contributi
I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale a titolo di Gestione Commercianti, dal mese di gennaio 2021 al mese di dicembre 2022, comprensivi di sanzioni per morosità, ha allegato di
“non avere esercitato, nel periodo considerato (gennaio 2021 – dicembre 2022), alcuna attività che preveda l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione Commercianti a norma della L. 662/1996”, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che l' non ha il diritto a ricevere contributi della Gestione CP_1
Commercianti dal Sig. , già titolare di posizione “Gestione Separata” e che Parte_1 quest'ultimo non riveste i requisiti per il pagamento all' di contributi previdenziali CP_1
alla Gestione Commercianti per tutti i motivi esposti in narrativa;
E per l'effetto:
- annullare e comunque dichiarare inefficace l'Avviso di addebito n. 39720230019451578000 emesso dall' di cui è causa. Controparte_2
Con vittoria di spese di lite”.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito l' il quale ha chiesto dichiararsi CP_1
la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito opposto.
Senza sviluppi istruttori, la causa è stata trattata e decisa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con le quali parte ricorrente, pur riscontrando il suddetto intervento amministrativo in autotutela, ha insistito nelle proprie conclusioni, difettando, allo stato, un formale provvedimento attestante lo sgravio e il discarico del ruolo dell'avviso di addebito n. 39720230019451578000, non prodotto dall' nonostante il sollecito anche di CP_1
questo Tribunale.
Ciò posto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dalla lettura del materiale documentale prodotto dalle parti, pur in assenza di un formale provvedimento adottato dall' risulta dimostrato l'intervenuto annullamento in autotutela CP_1
2 dell'avviso di addebito oggetto di impugnativa (v. allegato 2 della memoria dell'istituto), prova ne sia che lo stesso ricorrente ha allegato che, “da un esame della posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione del 17/04/2025, l'avviso di addebito non risulta più tra i carichi da saldare”.
Ne consegue, pertanto, che, pur difettando la congiunta richiesta delle parti di cessata materia del contendere, il ricorso può ritenersi comunque improcedibile, ormai, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente ottenuto soddisfazione della propria pretesa.
In relazione alle spese, tenuto conto delle superiori circostanze e del comportamento collaborativo adottato dall' che ha provveduto alla caducazione dell'atto impugnato, si CP_1
ritiene che sussistano ragioni per una integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 17 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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