Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 05/05/2026, n. 8344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8344 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8000 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 20240073890 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 19 maggio 2025 con il quale è stato respinta la richiesta di visto per lavoro autonomo presentata dal ricorrente;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame, -OMISSIS- – cittadino turco – ha chiesto l’annullamento del provvedimento notificatogli il 19 maggio 2025, con cui il Consolato Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro autonomo.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto e documentato: (i) di aver ottenuto dalla Questura di Firenze un nulla osta per lo svolgimento dell’attività di amministratore della Tempel S.r.l., società di cui è socio unico; (ii) che la suddetta società, operativa dal 2018, ha quale oggetto sociale lo svolgimento di attività di agenzia di viaggio-tour operator ed è dotata di un organo amministrativo composto da due amministratori; in base allo statuto societario, essi «non costituiscono un consiglio» e a loro spettano «tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e rappresentanza della società da esercitarsi disgiuntamente per le operazioni di valore fino a euro 5.000 (cinquemila virgola zero zero) e congiuntamente per ogni altra operazione, salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2475 del Codice Civile»; (iii) di aver presentato all’Ambasciata d’Italia a Istanbul domanda di visto per lavoro autonomo, allegando tutta la documentazione necessaria; (iv) che in data 19 maggio 2025, senza alcun preavviso, gli veniva notificato il provvedimento di rigetto, basato sulla seguente motivazione, redatta in lingua inglese: « In fact your role in the company as "Amministratore" is not one of those listed in the "Decreto Interministeriale number 850/2011" related to Visto di Lavoro Autonomo, therefore it is not provided for in the annual "Decreto Flussi". Furthermore, during the second interview held at the Visa Office on 28.4.2025, it emerged that in fact, your request of a long term self-employment visa doesn't prove your interest to move and carry out an activity in Italy but rather the aim to obtain a residence permit in order to move freely in the Schengen area to facilitate your profession as tour operator carried out in Turkey ».
3. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha affidato il ricorso a due motivi, così rubricati: «1) violazione degli artt. 4 e 26 del t.u. del 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 6 bis, 39 e 40 dPR n. 394/1999, dell’art. 7, All. A al d.i. n. 850/2011; eccesso di potere per vizio e/o carenza e/o insufficienza, e/o contraddittorietà di motivazione; travisamento e/o erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per omissione e/o insufficienza e/o difetto di istruttoria; falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia; illogicità, irragionevolezza, incoerenza, violazione di legge; sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge, disparità di trattamento»; «2) violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 – omessa comunicazione di preavviso di rigetto».
4. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando documentazione includente una relazione della Sede diplomatica concernente la vicenda per cui è causa.
5. In occasione dell’udienza camerale del 18 novembre 2025, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
6. Infine, all’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
8. Può dirsi anzitutto sussistente il vizio, lamentato nel primo motivo di ricorso, di violazione della normativa di settore e di eccesso di potere.
L’art. 26, co. 2, del d.lgs. 286/1998 riferisce il visto per lavoro autonomo al cittadino straniero «che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie».
Il punto 7.2 dell’Allegato al decreto interministeriale n. 850/2011 prevede poi che «il visto d'ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni».
Il decreto flussi per il triennio 2023-2025 di cui al dPCM del 27 settembre 2023 (applicabile al caso di specie), all’art. 6, comma 7, prevede che «è consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: (…) c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850».
Venendo alla fattispecie in esame, non vi dubbio che essa riguardi una società a responsabilità limitata già in attività da almeno tre anni. È stato documentato, infatti, che la Tempel S.r.l. è stata costituita nel 2018 ed ha costantemente depositato i bilanci di esercizio. Risulta inoltre l’effettivo svolgimento di attività imprenditoriale, quantomeno per quello che può desumersi dalle suddette scritture contabili, oltre che dagli estratti del conto corrente bancario intestato alla società.
Occorre tuttavia domandarsi se la carica societaria ricoperta dal ricorrente, quale componente dell’organo amministrativo sopra descritto, possa essere fatta rientrare tra quelle elencate nel decreto interministeriale n. 850/2011. Ritiene il Collegio che a tale quesito debba darsi risposta positiva.
Ed invero, sebbene da un punto di vista strettamente letterale l’amministratore della società non equivalga al “membro del consiglio di amministrazione” ovvero all’ “amministratore delegato”, può ragionevolmente affermarsi una sostanziale coincidenza quanto all’esercizio di funzioni gestorie dell’ente.
Deve evidenziarsi inoltre che, come già osservato da questo Tribunale (TAR Lazio Roma, Sez. III-ter, 5 luglio 2016 n. 7665; 29 gennaio 2014, n. 1119), la disposizione contenuta al punto 7.2 dell’allegato al decreto interministeriale n. 850/2011 deve essere interpretata non nel senso dedotto dall’Amministrazione, per cui il visto può essere rilasciato nelle sole ipotesi ivi citate, ma nel senso che, ove la richiesta riguardi le suddette cariche di società di capitali in esercizio da almeno tre anni, non è necessaria l’attestazione dei parametri finanziari di riferimento di cui all’art. 39, comma 3, del DPR 394/1999.
In altre parole, «la disposizione in questione individua determinate categorie al solo fine di esentarle - in ragione delle maggiori garanzie intrinseche dello strumento giuridico adottato, quello della società di capitali - dalla presentazione dell’attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell’art. 39 del DPR 394/1999» (in questi termini TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 29 marzo 2022, n. 3578).
Anche da un punto di vista teleologico, dunque, la finalità della norma risulta nel caso di specie rispettata: lo strumento giuridico della società a responsabilità limitata, valutato unitamente al fatto che la stessa è stata costituita da oltre tre anni (e non appare un “vuoto contenitore”), fa ritenere sussistenti quelle garanzie strutturali che consentono di prescindere dall’attestazione dei parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell’art. 39 del DPR 394/1999, a prescindere al modello gestorio prescelto.
Peraltro, alla luce della succitata giurisprudenza, anche a voler ammettere che il caso di specie esuli dalla previsione normativa di cui al punto 7.2 dell’allegato al decreto interministeriale n. 850/2011, ciò non giustificherebbe di per sé il rigetto dell’istanza. Essa, infatti, potrebbe al più indurre ad inquadrare la fattispecie nella generale previsione di cui all’art. 26, co. 2, del d.lgs. 286/1998, con la conseguenza che, ai fini dell’ottenimento del visto, sarebbe necessario presentare l’attestazione dei parametri finanziari di cui al comma 3 dell’art. 39 del DPR 394/1999.
La conclusione ora raggiunta risulta avvalorata dalla disparità di trattamento in cui è incorso l’Amministrazione resistente, risultante dai vari provvedimenti – acquisiti al fascicolo processuale – con cui il Consolato di Istanbul ha accolto domande di visto di ingresso per lavoro autonomo avanzate da soggetti intenzionati a rivestire la carica di “amministratore unico” di s.r.l.
Per le ragioni esposte il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
9. E’ da respingere, invece, il secondo motivo di ricorso, in ragione dell’inapplicabilità dell’art. 10-bis della l. 241/1990. La normativa ratione temporis applicabile al provvedimento in esame (che, secondo quanto affermato dal Consolato, è stato emesso il 19 maggio 2025), infatti, non richiede l’emanazione del preavviso di rigetto (cfr. l’art. 4 del d.lgs. 286/1998, comma 7-bis, come modificato dal d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024, ai sensi del quale: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso»).
10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto. Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni TR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni TR | Francesco AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.