Articolo 13 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
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5 aprile 1991
Art. 13. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320 , e' sostituito dal seguente:
"Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie".
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236, del 20 settembre 1967, recante "Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia", e' sostituito dal seguente:
"La demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio puo' essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonche' dagli enotecnici, dai periti agrari e dagli agrotecnici con specializzazione in viticoltura ed enologia".
3. L'ultimo comma dell'articolo 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presi'di delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , e' sostituito dal seguente:
"Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio".
4. Il terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , come modificato dall' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739 , e' sostituito dal seguente:
"Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio".
5. La lettera f) del secondo comma dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , e' sostituita dalla seguente:
" f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari".
Note all'art. 13:
- Il testo vigente dell' art. 3 della legge n. 320/1963 (Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Nomina degli esperti). - Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie.
A tale effetto e' istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i consigli degli ordini e collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle sezioni di tribunale.
Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti".
- Il testo vigente dell' art. 24 del D.P.R. n. 1255/1968 (Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 24. - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente viene rilasciata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' ed abbiano sostenuto favorevolmente un colloquio.
Nel corso del colloquio dell'interessato deve dimostrare di conoscere i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei presidi sanitari, le modalita' per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista agricolo.
Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto o di un funzionario provinciale dell'E.N.P.I.
L'autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza e la fotografia del richiedente.
L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida per tre anni ed e' rinnovabile con le stesse modalita'.
Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio.
- Il testo vigente dell' art. 30 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), gia' modificato dall' art. 17 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente). - Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.
La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.
Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.
Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale".
- Il testo vigente dell' art. 11 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Composizione delle commissioni tecniche provinciali). La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;
b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;
d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;
e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
f ) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari.
I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.
In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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