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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 24/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 295 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avvocati Pier Filippo Giuggioli, Giulio Giuggioli e Francesca Cremonesi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, in Via Gabrio Serbelloni 14, pec:
Email_1 Email_2
giusta procura in atti;
Email_3
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_2
CAMPOLIETI MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palata, via
Calvario n. 7, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
(C. F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv.to CAMPOLIETI MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palata, via Calvario n. 7, giusta procura in atti;
- TERZO CHIAMATO –
pagina 1 di 11 OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “ACCERTARE la carenza dei presupposti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 57/2023 e, per l'effetto: i. DICHIARARE nullo e/o annullato e/o inefficace e/o revocato il predetto Decreto Ingiuntivo;
ii. CONDANNARE all'immediata riconsegna Controparte_1 dell'assegno bancario n. 0784572160-08; - in subordine, ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto da per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto: i. REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. Pt_1
57/2023; ii. CONDANNARE all'immediata riconsegna dell'assegno bancario n. Controparte_1
0784572160-08; IN VIA RICONVENZIONALE: - CONDANNARE e/o Controparte_1
l'Arch. in proprio o quale titolare dello studio Tecnoarch in favore di _2 Parte_1 alla restituzione degli importi da quest'ultima corrisposti a titolo di acconto pari a complessivi Euro
403.263,84, oltre interessi, o nella somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa per i motivi tutti di cui in narrativa;
- RIDURRE l'eventuale compenso che fosse ritenuto dovuto ai sensi del
Contratto per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO: - CONDANNARE e/o Controparte_1
l'Arch. in proprio o quale titolare dello studio Tecnoarch in favore di _2 Parte_1
(già , al risarcimento del danno patito nella somma complessiva di Euro 55.847,50, o Controparte_3 in quella, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa”; per parte opposta: “Si insiste per il totale rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condanna al pagamento delle spese di giudizio, salvo e riservato ogni eccezione, ragione e azione nella fase di merito del giudizio”; per il terzo chiamato: “Si insiste per il rigetto di tutte le domande nei confronti del chiamato in Causa
Arch. del tutto estraneo al giudizio pendente tra l e la con condanna Controparte_2 Pt_1 CP_4 al pagamento delle spese di giudizio, facendo salvo e riservato ogni diritto, eccezione, ragione e azione nel prosieguo del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 57/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 20.2.2023 dal Tribunale di Larino per il pagamento della somma di euro 115.137,50, richiesto ed ottenuto dalla sulla CP_1 scorta dell'assegno bancario non trasferibile n. 0784572160-08, emesso in suo favore della in data 20.3.2020. Parte_1
1.1. A fondamento dell'opposizione, la ha esposto che: Parte_1
− in data 16 luglio 2019 la società già Parte_1
pagina 2 di 11 in qualità di committente, concludeva con l'Arch. Controparte_3 _2
titolare dello studio “Tecnoarch”, in qualità di consulente, un contratto di
[...] collaborazione avente ad oggetto “l'affidamento da parte del Committente al Consulente di un incarico di consulenza per le attività di sviluppo di progetti fotovoltaici (“Progetti”) nel territorio italiano”; l'incarico aveva l'obiettivo di far conseguire ad un portafoglio di 82,64 Pt_1
MW di progetti autorizzati, identificati nell'Allegato A al Contratto, ovvero sei progetti di sviluppo di siti fotovoltaici nella Regione Molise che l'Arch. aveva già _2 individuato e che aveva proposto ad affinché quest'ultima li acquisisse, Pt_1 rappresentando già l'idoneità dei siti ad ospitare gli impianti fotovoltaici;
− il corrispettivo previsto in favore dell'arch. veniva fissato in euro 15.000,00 _2
“per ogni unità di potenza elettrica dei Progetti espressa in MWp (megawatt di picco), effettivamente autorizzata in relazione ad ogni Progetto che otterrà l'AU”; pertanto, le parti, sul presupposto che ciascun progetto venisse autorizzato, prevedevano un sistema di pagamento tramite acconti;
− in occasione del pagamento di tali acconti, il consulente emetteva fatture tramite la società presentata ad come soggetto a lui riconducibile in quanto CP_1 Pt_1 società avente quali soci i membri della propria famiglia;
pertanto, corrispondeva Pt_1 all'arch direttamente o per il tramite di acconti per complessivi _2 CP_1 euro 403.263,84; in aggiunta a tali importi e nell'ambito del rapporto contrattuale così tratteggiato, , in data 20 marzo 2020, consegnava all'arch. l'assegno Pt_1 _2 bancario n. 0784572160-08 intestato a per l'importo di euro 115.137,50; CP_1
− pertanto, non sarebbe altro che la società di cui l'arch. si era CP_1 _2 servito per incassare i pagamenti in acconto relativi al contratto del 16 luglio 2019, come emergerebbe dal fatto che l'oggetto delle fatture emesse dalla società CP_1 si riferisce direttamente ai progetti oggetto del contratto, riportando espressamente la dicitura “Acconto su sviluppo di siti fotovoltaici in Molise” o “Studio di fattibilità … ai fini della individuazione di un sito per la costruzione di un parco fotovoltaico nel
Comune di Guglionesi - (CB)”;
− posto che non aveva svolto per alcun incarico, l'ingiunzione di CP_1 Pt_1 pagamento opposta costituirebbe, quindi, il tentativo dell'Arch. di ottenere, _2 tramite la la corresponsione dell'acconto di cui all'assegno bancario n. CP_1
0784572160-08, già contestato al professionista;
difatti, il contratto prevedeva che pagina 3 di 11 anticipasse, mediante acconti, il corrispettivo al consulente che, tuttavia, sarebbe Pt_1 maturato solo qualora i progetti dallo stesso presentati avessero ottenuto l'Autorizzazione Unica, condizione poi non verificatasi, giacché nessuno dei progetti di cui all'Allegato A al Contratto l'aveva ottenuta, a fronte di problematiche relative ai terreni scelti dal consulente, di talché nessun impianto fotovoltaico è mai stato costruito o messo in esecuzione;
− pertanto e in subordine, anche ove non si ravvisasse una condizione irrealizzata in ordine alla prestazione pretesa, sarebbe ravvisabile l'inadempimento del professionista rispetto all'incarico assunto, non avendo eseguito prestazioni di natura consulenziale utili per la committente, maturando essa stessa un danno per euro 53.141,25, pari ad euro 41.891,25 per oneri per l'acquisto dei diritti di superficie sui terreni relativi ai siti dei progetti di cui all'Allegato A ed oneri per le richieste di connessione ad E- distribuzione, pari a complessivi Euro 11.250,00.
Tanto esposto, avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa l'Arch. l'opponente ha _2 insistito per la revoca del titolo monitorio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della da solo o unitamente all'arch. alla restituzione della somma di euro CP_1 _2
403.263,84, oltre interessi, o nella somma, maggiore o minore, da determinrsi in corso di causa per i motivi tutti di cui in narrativa o, comunque, ridurre l'eventuale compenso che fosse ritenuto dovuto, ferma, in ogni caso, la condanna al risarcimento del danno patito nella somma complessiva di euro 55.847,50, o in quella, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa.
2. Fissata udienza per la discussione della sola richiesta di cui all'art. 649 c.p.c., si costituiva a tali soli fini la società chiedendo il rigetto dell'istanza formulata dall'opponente. CP_1
In particolare, l'opposta ha evidenziato che gli importi degli assegni corrisposti e versati al nulla avrebbero a che vedere con il pagamento eseguito nei confronti della Controparte_2
non afferendo i primi al contratto depositato dalla ma ad altro incarico CP_1 Pt_1 professionale;
con riguardo invece alla posizione della l'opposta ha dedotto che la CP_1
corrispondeva la somma di € 265.901,37, a seguito di notifica del decreto ingiuntivo n. Pt_1
229/2021, provvisoriamente esecutivo e non opposto, di talché, considerato che gli assegni intestati alla erano da riferirsi alle prestazioni inerenti ai progetti di cui CP_1 all'Allegato A del Contratto e non essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo n.
229/2021, quest'ultimo avrebbe acquisito efficacia di giudicato sia formale che sostanziale, pagina 4 di 11 coprendo sia il dedotto che il deducibile e, dunque, tutte le eccezioni sollevate con l'opposizione proposta in questa sede, di cui, quindi, rilevava l'inammissibilità o improcedibilità per violazione del giudicato.
Inoltre, l'opposta ha dedotto che in data 10 marzo 2020 l'arch. Controparte_2 comunicava alla di aver ceduto il proprio credito – recte contratto: cfr. lettera Controparte_3 scritta depositata in atti-, donde la piena legittimazione dell'opposta alla pretesa creditoria azionata. Nel resto, la ha contestato l'avversa interpretazione del contratto, non CP_1 ravvisando alcuna condizione apposta al versamento del corrispettivo per come legata, in tesi, al conseguimento dell'AU, evidenziando di contro che era stata la stessa ad aver Pt_1 abbandonato il progetto, sicché, in forza dell'art. 7 del contratto, era dovuto il corrispettivo per l'attività sino a quel momento prestata.
3. Con ordinanza del 5.5.2023 veniva disposta la sospensione del decreto opposto in quanto “pur a fronte della mancata prova, allo stato, della notifica/accettazione da parte della della sostituzione del Consulente (v. art. 15.1 contr.) ex art. 1407, co. 1 c.c. per cessione Pt_1 del contratto tra l'Arch. e la in data 10.3.2020, l'effettuazione di tutti i _2 CP_1 pagamenti relativi al contratto di consulenza per l'attività di sviluppo di progetti fotovoltaici indirizzati alla costituiscono - allo stato e ai fini del provvedimento di cui all'art. CP_1
649 c.p.c.- valido indice della conoscenza della cessione, giacché quelli rivolti al (che _2 invece in tesi dell'opponente dovrebbero provare che gli acconti venivano versati ora a quest'ultimo, ora alla società a seconda delle indicazioni del primo) non recano CP_1 affatto quale causale – diversamente da quanto riportato nell'atto introduttivo dall'opponente- il riferimento al contratto per cui è causa, ma fanno richiamo ad un parco eolico, estraneo evidentemente ai fatti di causa (cfr. doc. 2b e doc. 2c); che, invece, quanto all'asserito inadempimento, tale allegazione necessita di approfondimento istruttorio, tenuto conto del tenore dell'art. 5 del contratto, mentre con riguardo al decreto ingiuntivo non opposto, allo stato e fatta salva ogni più approfondita valutazione, si ritiene non possa determinare gli effetti voluti dall'opposta, siccome fondato su un titolo astratto”.
4. Autorizzata la chiamata in causa dell'Arch. quest'ultimo si è costituito in _2 giudizio evidenziando la propria estraneità al contratto prodotto dall'opponente e rilevando di aver ceduto lo stesso alla ha quindi dedotto di essere stato incaricato della CP_1 realizzazione di progetti e Studi preliminari di fattibilità tecnica riferiti alla realizzazione degli impianti eolici nel territorio dei comuni di Campolieto, Guglionesi, Montagano, Montecilfone,
Riccia, Santa Croce di Magliano e Tufara e, per questo incarico, venivano emessi i due assegni pagina 5 di 11 indicati dall'opponente e incassati, ad eccezione di un terzo, sulla scorta del quale egli aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, pure opposto dall' dinanzi al Tribunale di Larino Pt_1 in altro giudizio.
Del pari, si è costituita la la quale, nella propria comparsa, richiamate le difese CP_1 già esposte nella precedente memoria, ha aggiunto che tra le parti era intercorsa una transazione con cui l' si era impegnata a pagare la somma di € 233.993,12 quale sorte Pt_1 capitale contenuta nel D.I. n. 229/21, oltre interessi, spese e compenso per il difensore della per un totale di € 265.901,37, con pagamenti rateizzati, di diverso importo, CP_1 perfettamente coincidenti con quelli elencati nell'atto di opposizione;
pertanto, risulterebbe provato non solo “il riconoscimento da parte della della cessione del contratto del Pt_1
16.7.2019, dall'Arch. alla Tecno Solar srl”, ma anche che “i pagamenti sono avvenuti _2 in adempimento delle clausole contrattuali del 16.7.2019 e che quindi i titoli emessi, azionati e pagati avevano come causale il contratto del 16.7.2019”. Ribadita l'inammissibilità dell'azione proposta in ragione della preclusione derivata dal consolidamento del decreto ingiuntivo non opposto, la ha aggiunto di aver comunicato alla , con pec del 1.3.2021, la CP_5 Pt_1 risoluzione per inadempimento della committente nei pagamenti e dell'inerzia nel portare avanti i progetti del fotovoltaico, rivendicando altresì il diritto di riservato dominio dei diritti di proprietà, il trasferimento dei diritti e beni di tutti gli elaborati progettuali, delle società di veicolo ( SPV ) della TICA, riservando ogni azione risarcitoria.
5. La causa è stata istruita a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti e, ritenuta così matura la causa per la decisione, rimessa a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. La società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Larino decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 57/2023 in forza dell'assegno bancario n. 0784572160-08, di euro 115.137,50, emesso in data 20.3.2020 da Parte_1
È circostanza pacifica tra le parti che l'assegno in questione è afferente al contratto di collaborazione professionale concluso da con l'arch. in data 16.7.2019. Pt_1 _2
6.1. Sostiene l'opponente che la portatrice del titolo in questione, non avrebbe CP_1 svolto alcuna attività per conto di , avendo assunto il ruolo di mero percettore dei Pt_1 pagamenti in acconto relativi al contratto del luglio 2019 su semplice indicazione dell'arch.
[...]
trattandosi di società a sé riconducibile, di talché nulla potrebbe pretendere nei suoi _2 pagina 6 di 11 confronti. Di contro, l'opposta ha premesso che, in relazione al contratto in questione,
“l'Arch. ha redatto i progetti, si è premurato di individuare le aree ove sviluppare i _2 progetti di installazione degli impianti fotovoltaici, impegnando i proprietari dei fondi a cedere in favore della i diritti di superficie dei vari siti, ha predisposto le relazioni preliminari per Pt_1 lo sviluppo dei parchi fotovoltaici già dal luglio 2019”, sulla scorta dei quali provvedeva Pt_1 anche a richiedere i preventivi di connessione alla rete elettrica di distribuzione (TICA). Tanto posto, la ha dedotto che l'arch. dopo l'espletamento delle attività CP_1 _2 descritte, le cedeva il suddetto contratto, subentrando così nella sua posizione contrattuale, cessione comunicata alla in data 10.3.2020. Pt_1
Orbene, in merito alla cessione del contratto, che, come noto, comporta il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione negoziale, con tutti i diritti e gli obblighi relativi ad essa, deve osservarsi che il contratto di collaborazione prevede, all'art. 15, la possibilità della cessione del negozio, “anche senza il consenso dell'altra parte”, a condizione che il cessionario assuma le medesime obbligazioni facenti capo contrattualmente alla parte nella cui posizione subentra. Pur dubitandosi della validità della clausola che escluda la necessità del consenso del contraente ceduto, salvo volerla intendere come significativa di un implicito consenso preventivo, non v'è dubbio che, non vertendosi in ipotesi di cessione di contratto concluso in forma solenne, il consenso possa essere reso anche per facta concludentia. Nel caso di specie, pur mancando la prova dell'invio ad -solo dedotto Pt_1 ma non provato dall'opposta- della cessione e a fronte della contestazione di quest'ultima dell'intervenuta successione di nel contratto, deve ritenersi che, da parte CP_1 dell'opposta, siano stati forniti comunque indizi gravi e concordanti della prestazione tacita del consenso dal parte del ceduto;
difatti, premesso che la mera delegatio attiva di pagamento non è stata provata in alcun modo da (cfr. richieste di prova orale, da cui non emerge alcuna Pt_1 circostanza volta a dimostrare che l'Arch. impartisse ad , volta per volta, _2 Pt_1 indicazioni sul destinatario del pagamento), risulta per tabulas, oltre all'emissione, da parte di
, di assegni in favore della la conclusione di un atto transattivo in data Pt_1 CP_1
5.8.2021- come si dirà- con quest'ultima in ordine al pagamento di acconti inerenti al contratto in questione e posti a fondamento del decreto ingiuntivo n. 229/2021, nell'ambito del quale rinunciava a proporre opposizione a detto decreto e la ad agire Pt_1 CP_1 esecutivamente;
e allora, se, seguendo la tesi dell'opponente, il reale creditore era il solo
[...]
e la una mera destinataria del pagamento, il mancato coinvolgimento del _2 CP_1 primo nell'ambito di una siffatta transazione è senz'altro un elemento fortemente distonico e pagina 7 di 11 poco coerente, sotto il profilo logico, con la tesi dell'opponente, tenuto conto dell'impegno assunto con la rinuncia ad ogni contestazione nel merito del rapporto e, nel contempo, per la creditrice, ad agire in executivis.
7. Tanto posto e venendo al merito del credito preteso con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, deve rilevarsi che dirimente, ai fini di causa, si è palesata la scrittura versata in atti dall'opposta solo con la comparsa dell'8.9.2023 (successivamente, cioè, all'udienza fissata per la discussione sull'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.); difatti, solo dalla stessa si è potuto evincere che i pagamenti effettuati dall'opposta alla in CP_1 relazione al contratto per cui è causa (elencati a pag. 4 e 5 della propria comparsa) erano relativi proprio agli assegni menzionati nel ricorso monitorio con pedissequo decreto ingiuntivo, per importi incrementati delle spese riconosciute nella transazione e dilazionati – per entità- proprio come da pagamenti documentati dall'opponente.
In altri termini, dalla scrittura privata datata 5.8.2021, unitamente alle allegazioni della stessa parte opponente e alla documentazione in atti, si è potuto ricavare che:
- in relazione al contratto del 16 luglio 2019, emetteva in favore della i Pt_1 CP_1 seguenti assegni a titolo di acconto sul corrispettivo: in data 20.4.2020 un assegno per euro 115.137,50 n. 0784572291-09, in data 20.5.2020 un assegno per euro 38.000,00 n. 0784572296-01, in data 23.6.2020 un assegno per euro 38.000,00 n. 0784572297-02 e in data 21.7.2020 un assegno per euro 39.137,50 n.
0784572298-03;
è allegazione della stessa parte opponente che “sulla scia degli importi in acconto a suo tempo corrisposti da in relazione al Contratto”- ovvero gli assegni che Pt_1 precedono-veniva emesso anche quello azionato nella presente opposizione, assegno n.
0784572160-08 datato 20.3.2020;
- gli assegni emessi da aprile a luglio 2020, per un importo di euro 230.275,00, tutti scaduti, venivano posti a fondamento del ricorso per decreto monitorio dalla con titolo ottenuto in data 19.6.2021 (decreto ingiuntivo n. 229/2021); CP_1
- in data 5.8.2021 e concludevano un accordo transattivo, nell'ambito Pt_1 CP_1 del quale la prima si impegnava a non opporre il decreto ingiuntivo n. 229/2021 e a versare, oltre alle spese legali e oneri e spese accessorie al titolo, gli importi di cui agli assegni menzionati secondo un piano di dilazione di pagamenti;
la scrittura, quindi, va intesa senz'altro come transazione, poiché, in ragione delle reciproche concessioni concordate, ovvero rinuncia ad opporre il decreto ingiuntivo per il debitore e, ex latere pagina 8 di 11 creditoris, dilazione di pagamento con rinuncia alla messa in esecuzione del titolo
(pertinente al riguardo è la pronuncia citata dall'opposta sulla configurabilità di una
“concessione” ex art. 1965 c.c. in caso anche di sola dilazione di pagamento:
Cassazione civile sez. lav., 03/09/2013, n.20160), prevenivano tra loro una insorgenda lite in ordine ai suddetti pagamenti;
- il decreto ingiuntivo n. 229/2021, quindi, non veniva opposto mentre i pagamenti di cui alla transazione venivano tutti corrisposti in un arco temporale che va dall'agosto
2021 ad ottobre 2022, nella misura concordata.
Tanto osservato ed essendo emerso così il rapporto fondamentale sotteso alle promesse di pagamento di cui al menzionato decreto monitorio n. 229/2021, con riguardo invece al decreto ingiuntivo qui in esame, fondato sull'assegno n. 0784572160-08 datato 20.3.2020 e rimasto insoluto, deve riconoscersi precluso dal vincolo del giudicato sostanziale formatosi - per mancata opposizione al decreto monitorio n. 229/2021, relativo al credito di euro
230.275,00 per il pagamento di tre acconti sul corrispettivo recato dagli assegni emessi nel periodo da aprile-luglio 2020- ogni contestazione in merito all'esistenza e validità del titolo costituivo del rapporto, ma anche sui fatti impeditivi, estintivi o modificativi dello stesso e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre la preclusione non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. 24 novembre 2000 n. 15178, 11 giugno 1998n. 5801;
Cass. SS.UU. 16 novembre 1998, n. 11549).
Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, l'opposizione è senza dubbio carente.
Deve osservarsi, in primo luogo, che dalla documentazione versata in atti non risultano contestazioni di inadempimento se non in occasione del riscontro della diffida di pagamento del 23.9.2022, formulata dal legale della dell'ultima rata di cui alla menzionata CP_1 transazione dell'agosto 2021 e dell'assegno di cui qui si discorre (e che ha preceduto il ricorso monitorio per l'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 57/2023 opposto). Sul punto, non può non rilevarsi che nella stessa missiva di risposta per conto di , inviata in data 29.11.2022 Pt_1 alla veniva contestata ogni richiesta di pagamento, in uno al rilievo dell'illegittimità CP_1 delle somme sino a quel momento versate, richiedendone la restituzione, ancorché la stessa società avesse già provveduto, a circa un mese di distanza (in data 11.10.2022), al pagamento proprio dell'ultima rata di cui alla transazione – oggetto di diffida del 23.9.2022- senza alcuna riserva (come pure ai corposi pagamenti per euro 185.901,38 nel febbraio dello stesso anno). pagina 9 di 11 Oltre a tale singolare contegno, deve anche evidenziarsi, quanto all'irrealizzabilità del progetto per inadempimento contrattuale del professionista, e, comunque, in tesi, alla non spettanza del compenso per mancata realizzazione delle condizioni (ottenimento dell'autorizzazione dei siti) cui il corrispettivo sarebbe asseritamente condizionato (ma così non pare, se solo si considera, ad una piana lettura dell'art. 5 del contratto, che il compenso veniva solo parametrato ai MWP effettivamente autorizzati, e non già a tanto condizionato sospensivamente, tant'è che erano stati previsti pagamenti in acconto sulle varie fasi propedeutiche e fatto salvo un conguaglio finale), che detta irrealizzabilità è stata offerta in prova sulla scorta di relazioni provenienti dalla stessa opponente, non datate (allo stesso modo, i relativi capitoli di prova, generici sul punto, non danno indicazione alcuna sui tempi e metodi di redazione), e dunque non utili a dimostrare che la dedotta irrealizzabilità non fosse già nota e, comunque, fosse addebitabile al professionista. Detta prova era quantomai indispensabile, tenuto conto dell'art. 7 del contratto, avente ad oggetto l'ipotesi di abbandono del progetto a insindacabile giudizio del committente, fatto salvo il corrispettivo per l'attività sino a quel momento prestata dal consulente.
Per altro verso, il terzo chiamato, arch. ha dato prova di aver lavorato, sempre _2 per conto di , ad altro e diverso progetto, avente ad oggetto lo studio di fattibilità di Pt_1
(cfr. scambio di email e studi di fattibilità in atti a firma dell'arch. su siti CP_6 _2 in parte coincidenti con quelli esaminati ai fini dei progetti di collocazione di impianti fotovoltaici, di talché, tenuto conto anche delle causali delle stesse fatture emesse a fronte degli assegni intestati da all'arch. riferite al corrispettivo per gli studi legati alla Pt_1 _2 fattibilità dei così recepite da , i pagamenti del 9.4.2021 e del 15.6.2021 CP_6 Pt_1 devono ritenersi come riferiti proprio a tale e diverso incarico. Né si ritiene persuasivo sul punto l'argomento speso dall'opponente in ordine all'asserita coincidenza di importi con la seconda tranche (lett. b) descritta all'art.
5.1 del contratto del luglio 2019: invero, i MWp attesi, come da allegato A al contratto, erano pari a 82,64, e non 80, come riportato invece dall'opponente, senza spiegazione alcuna in ordine a tale ultimo diverso parametro assunto.
8. In definitiva, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, in un unico compenso aumentato nella misura del 30%, in favore dell'opposto e del terzo chiamato, attesa la comunanza di linea difensiva.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: _2
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 57/2023, emesso dal Tribunale di Larino in data 20.2.2023;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Parte_1 motivazione ed in favore di e , Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo € € 21.083,99 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore in favore dell'Avv. Michele Campolieti, dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 295 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avvocati Pier Filippo Giuggioli, Giulio Giuggioli e Francesca Cremonesi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, in Via Gabrio Serbelloni 14, pec:
Email_1 Email_2
giusta procura in atti;
Email_3
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_2
CAMPOLIETI MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palata, via
Calvario n. 7, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
(C. F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv.to CAMPOLIETI MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palata, via Calvario n. 7, giusta procura in atti;
- TERZO CHIAMATO –
pagina 1 di 11 OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “ACCERTARE la carenza dei presupposti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 57/2023 e, per l'effetto: i. DICHIARARE nullo e/o annullato e/o inefficace e/o revocato il predetto Decreto Ingiuntivo;
ii. CONDANNARE all'immediata riconsegna Controparte_1 dell'assegno bancario n. 0784572160-08; - in subordine, ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto da per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto: i. REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. Pt_1
57/2023; ii. CONDANNARE all'immediata riconsegna dell'assegno bancario n. Controparte_1
0784572160-08; IN VIA RICONVENZIONALE: - CONDANNARE e/o Controparte_1
l'Arch. in proprio o quale titolare dello studio Tecnoarch in favore di _2 Parte_1 alla restituzione degli importi da quest'ultima corrisposti a titolo di acconto pari a complessivi Euro
403.263,84, oltre interessi, o nella somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa per i motivi tutti di cui in narrativa;
- RIDURRE l'eventuale compenso che fosse ritenuto dovuto ai sensi del
Contratto per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO: - CONDANNARE e/o Controparte_1
l'Arch. in proprio o quale titolare dello studio Tecnoarch in favore di _2 Parte_1
(già , al risarcimento del danno patito nella somma complessiva di Euro 55.847,50, o Controparte_3 in quella, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa”; per parte opposta: “Si insiste per il totale rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condanna al pagamento delle spese di giudizio, salvo e riservato ogni eccezione, ragione e azione nella fase di merito del giudizio”; per il terzo chiamato: “Si insiste per il rigetto di tutte le domande nei confronti del chiamato in Causa
Arch. del tutto estraneo al giudizio pendente tra l e la con condanna Controparte_2 Pt_1 CP_4 al pagamento delle spese di giudizio, facendo salvo e riservato ogni diritto, eccezione, ragione e azione nel prosieguo del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 57/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 20.2.2023 dal Tribunale di Larino per il pagamento della somma di euro 115.137,50, richiesto ed ottenuto dalla sulla CP_1 scorta dell'assegno bancario non trasferibile n. 0784572160-08, emesso in suo favore della in data 20.3.2020. Parte_1
1.1. A fondamento dell'opposizione, la ha esposto che: Parte_1
− in data 16 luglio 2019 la società già Parte_1
pagina 2 di 11 in qualità di committente, concludeva con l'Arch. Controparte_3 _2
titolare dello studio “Tecnoarch”, in qualità di consulente, un contratto di
[...] collaborazione avente ad oggetto “l'affidamento da parte del Committente al Consulente di un incarico di consulenza per le attività di sviluppo di progetti fotovoltaici (“Progetti”) nel territorio italiano”; l'incarico aveva l'obiettivo di far conseguire ad un portafoglio di 82,64 Pt_1
MW di progetti autorizzati, identificati nell'Allegato A al Contratto, ovvero sei progetti di sviluppo di siti fotovoltaici nella Regione Molise che l'Arch. aveva già _2 individuato e che aveva proposto ad affinché quest'ultima li acquisisse, Pt_1 rappresentando già l'idoneità dei siti ad ospitare gli impianti fotovoltaici;
− il corrispettivo previsto in favore dell'arch. veniva fissato in euro 15.000,00 _2
“per ogni unità di potenza elettrica dei Progetti espressa in MWp (megawatt di picco), effettivamente autorizzata in relazione ad ogni Progetto che otterrà l'AU”; pertanto, le parti, sul presupposto che ciascun progetto venisse autorizzato, prevedevano un sistema di pagamento tramite acconti;
− in occasione del pagamento di tali acconti, il consulente emetteva fatture tramite la società presentata ad come soggetto a lui riconducibile in quanto CP_1 Pt_1 società avente quali soci i membri della propria famiglia;
pertanto, corrispondeva Pt_1 all'arch direttamente o per il tramite di acconti per complessivi _2 CP_1 euro 403.263,84; in aggiunta a tali importi e nell'ambito del rapporto contrattuale così tratteggiato, , in data 20 marzo 2020, consegnava all'arch. l'assegno Pt_1 _2 bancario n. 0784572160-08 intestato a per l'importo di euro 115.137,50; CP_1
− pertanto, non sarebbe altro che la società di cui l'arch. si era CP_1 _2 servito per incassare i pagamenti in acconto relativi al contratto del 16 luglio 2019, come emergerebbe dal fatto che l'oggetto delle fatture emesse dalla società CP_1 si riferisce direttamente ai progetti oggetto del contratto, riportando espressamente la dicitura “Acconto su sviluppo di siti fotovoltaici in Molise” o “Studio di fattibilità … ai fini della individuazione di un sito per la costruzione di un parco fotovoltaico nel
Comune di Guglionesi - (CB)”;
− posto che non aveva svolto per alcun incarico, l'ingiunzione di CP_1 Pt_1 pagamento opposta costituirebbe, quindi, il tentativo dell'Arch. di ottenere, _2 tramite la la corresponsione dell'acconto di cui all'assegno bancario n. CP_1
0784572160-08, già contestato al professionista;
difatti, il contratto prevedeva che pagina 3 di 11 anticipasse, mediante acconti, il corrispettivo al consulente che, tuttavia, sarebbe Pt_1 maturato solo qualora i progetti dallo stesso presentati avessero ottenuto l'Autorizzazione Unica, condizione poi non verificatasi, giacché nessuno dei progetti di cui all'Allegato A al Contratto l'aveva ottenuta, a fronte di problematiche relative ai terreni scelti dal consulente, di talché nessun impianto fotovoltaico è mai stato costruito o messo in esecuzione;
− pertanto e in subordine, anche ove non si ravvisasse una condizione irrealizzata in ordine alla prestazione pretesa, sarebbe ravvisabile l'inadempimento del professionista rispetto all'incarico assunto, non avendo eseguito prestazioni di natura consulenziale utili per la committente, maturando essa stessa un danno per euro 53.141,25, pari ad euro 41.891,25 per oneri per l'acquisto dei diritti di superficie sui terreni relativi ai siti dei progetti di cui all'Allegato A ed oneri per le richieste di connessione ad E- distribuzione, pari a complessivi Euro 11.250,00.
Tanto esposto, avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa l'Arch. l'opponente ha _2 insistito per la revoca del titolo monitorio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della da solo o unitamente all'arch. alla restituzione della somma di euro CP_1 _2
403.263,84, oltre interessi, o nella somma, maggiore o minore, da determinrsi in corso di causa per i motivi tutti di cui in narrativa o, comunque, ridurre l'eventuale compenso che fosse ritenuto dovuto, ferma, in ogni caso, la condanna al risarcimento del danno patito nella somma complessiva di euro 55.847,50, o in quella, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa.
2. Fissata udienza per la discussione della sola richiesta di cui all'art. 649 c.p.c., si costituiva a tali soli fini la società chiedendo il rigetto dell'istanza formulata dall'opponente. CP_1
In particolare, l'opposta ha evidenziato che gli importi degli assegni corrisposti e versati al nulla avrebbero a che vedere con il pagamento eseguito nei confronti della Controparte_2
non afferendo i primi al contratto depositato dalla ma ad altro incarico CP_1 Pt_1 professionale;
con riguardo invece alla posizione della l'opposta ha dedotto che la CP_1
corrispondeva la somma di € 265.901,37, a seguito di notifica del decreto ingiuntivo n. Pt_1
229/2021, provvisoriamente esecutivo e non opposto, di talché, considerato che gli assegni intestati alla erano da riferirsi alle prestazioni inerenti ai progetti di cui CP_1 all'Allegato A del Contratto e non essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo n.
229/2021, quest'ultimo avrebbe acquisito efficacia di giudicato sia formale che sostanziale, pagina 4 di 11 coprendo sia il dedotto che il deducibile e, dunque, tutte le eccezioni sollevate con l'opposizione proposta in questa sede, di cui, quindi, rilevava l'inammissibilità o improcedibilità per violazione del giudicato.
Inoltre, l'opposta ha dedotto che in data 10 marzo 2020 l'arch. Controparte_2 comunicava alla di aver ceduto il proprio credito – recte contratto: cfr. lettera Controparte_3 scritta depositata in atti-, donde la piena legittimazione dell'opposta alla pretesa creditoria azionata. Nel resto, la ha contestato l'avversa interpretazione del contratto, non CP_1 ravvisando alcuna condizione apposta al versamento del corrispettivo per come legata, in tesi, al conseguimento dell'AU, evidenziando di contro che era stata la stessa ad aver Pt_1 abbandonato il progetto, sicché, in forza dell'art. 7 del contratto, era dovuto il corrispettivo per l'attività sino a quel momento prestata.
3. Con ordinanza del 5.5.2023 veniva disposta la sospensione del decreto opposto in quanto “pur a fronte della mancata prova, allo stato, della notifica/accettazione da parte della della sostituzione del Consulente (v. art. 15.1 contr.) ex art. 1407, co. 1 c.c. per cessione Pt_1 del contratto tra l'Arch. e la in data 10.3.2020, l'effettuazione di tutti i _2 CP_1 pagamenti relativi al contratto di consulenza per l'attività di sviluppo di progetti fotovoltaici indirizzati alla costituiscono - allo stato e ai fini del provvedimento di cui all'art. CP_1
649 c.p.c.- valido indice della conoscenza della cessione, giacché quelli rivolti al (che _2 invece in tesi dell'opponente dovrebbero provare che gli acconti venivano versati ora a quest'ultimo, ora alla società a seconda delle indicazioni del primo) non recano CP_1 affatto quale causale – diversamente da quanto riportato nell'atto introduttivo dall'opponente- il riferimento al contratto per cui è causa, ma fanno richiamo ad un parco eolico, estraneo evidentemente ai fatti di causa (cfr. doc. 2b e doc. 2c); che, invece, quanto all'asserito inadempimento, tale allegazione necessita di approfondimento istruttorio, tenuto conto del tenore dell'art. 5 del contratto, mentre con riguardo al decreto ingiuntivo non opposto, allo stato e fatta salva ogni più approfondita valutazione, si ritiene non possa determinare gli effetti voluti dall'opposta, siccome fondato su un titolo astratto”.
4. Autorizzata la chiamata in causa dell'Arch. quest'ultimo si è costituito in _2 giudizio evidenziando la propria estraneità al contratto prodotto dall'opponente e rilevando di aver ceduto lo stesso alla ha quindi dedotto di essere stato incaricato della CP_1 realizzazione di progetti e Studi preliminari di fattibilità tecnica riferiti alla realizzazione degli impianti eolici nel territorio dei comuni di Campolieto, Guglionesi, Montagano, Montecilfone,
Riccia, Santa Croce di Magliano e Tufara e, per questo incarico, venivano emessi i due assegni pagina 5 di 11 indicati dall'opponente e incassati, ad eccezione di un terzo, sulla scorta del quale egli aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, pure opposto dall' dinanzi al Tribunale di Larino Pt_1 in altro giudizio.
Del pari, si è costituita la la quale, nella propria comparsa, richiamate le difese CP_1 già esposte nella precedente memoria, ha aggiunto che tra le parti era intercorsa una transazione con cui l' si era impegnata a pagare la somma di € 233.993,12 quale sorte Pt_1 capitale contenuta nel D.I. n. 229/21, oltre interessi, spese e compenso per il difensore della per un totale di € 265.901,37, con pagamenti rateizzati, di diverso importo, CP_1 perfettamente coincidenti con quelli elencati nell'atto di opposizione;
pertanto, risulterebbe provato non solo “il riconoscimento da parte della della cessione del contratto del Pt_1
16.7.2019, dall'Arch. alla Tecno Solar srl”, ma anche che “i pagamenti sono avvenuti _2 in adempimento delle clausole contrattuali del 16.7.2019 e che quindi i titoli emessi, azionati e pagati avevano come causale il contratto del 16.7.2019”. Ribadita l'inammissibilità dell'azione proposta in ragione della preclusione derivata dal consolidamento del decreto ingiuntivo non opposto, la ha aggiunto di aver comunicato alla , con pec del 1.3.2021, la CP_5 Pt_1 risoluzione per inadempimento della committente nei pagamenti e dell'inerzia nel portare avanti i progetti del fotovoltaico, rivendicando altresì il diritto di riservato dominio dei diritti di proprietà, il trasferimento dei diritti e beni di tutti gli elaborati progettuali, delle società di veicolo ( SPV ) della TICA, riservando ogni azione risarcitoria.
5. La causa è stata istruita a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti e, ritenuta così matura la causa per la decisione, rimessa a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. La società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Larino decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 57/2023 in forza dell'assegno bancario n. 0784572160-08, di euro 115.137,50, emesso in data 20.3.2020 da Parte_1
È circostanza pacifica tra le parti che l'assegno in questione è afferente al contratto di collaborazione professionale concluso da con l'arch. in data 16.7.2019. Pt_1 _2
6.1. Sostiene l'opponente che la portatrice del titolo in questione, non avrebbe CP_1 svolto alcuna attività per conto di , avendo assunto il ruolo di mero percettore dei Pt_1 pagamenti in acconto relativi al contratto del luglio 2019 su semplice indicazione dell'arch.
[...]
trattandosi di società a sé riconducibile, di talché nulla potrebbe pretendere nei suoi _2 pagina 6 di 11 confronti. Di contro, l'opposta ha premesso che, in relazione al contratto in questione,
“l'Arch. ha redatto i progetti, si è premurato di individuare le aree ove sviluppare i _2 progetti di installazione degli impianti fotovoltaici, impegnando i proprietari dei fondi a cedere in favore della i diritti di superficie dei vari siti, ha predisposto le relazioni preliminari per Pt_1 lo sviluppo dei parchi fotovoltaici già dal luglio 2019”, sulla scorta dei quali provvedeva Pt_1 anche a richiedere i preventivi di connessione alla rete elettrica di distribuzione (TICA). Tanto posto, la ha dedotto che l'arch. dopo l'espletamento delle attività CP_1 _2 descritte, le cedeva il suddetto contratto, subentrando così nella sua posizione contrattuale, cessione comunicata alla in data 10.3.2020. Pt_1
Orbene, in merito alla cessione del contratto, che, come noto, comporta il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione negoziale, con tutti i diritti e gli obblighi relativi ad essa, deve osservarsi che il contratto di collaborazione prevede, all'art. 15, la possibilità della cessione del negozio, “anche senza il consenso dell'altra parte”, a condizione che il cessionario assuma le medesime obbligazioni facenti capo contrattualmente alla parte nella cui posizione subentra. Pur dubitandosi della validità della clausola che escluda la necessità del consenso del contraente ceduto, salvo volerla intendere come significativa di un implicito consenso preventivo, non v'è dubbio che, non vertendosi in ipotesi di cessione di contratto concluso in forma solenne, il consenso possa essere reso anche per facta concludentia. Nel caso di specie, pur mancando la prova dell'invio ad -solo dedotto Pt_1 ma non provato dall'opposta- della cessione e a fronte della contestazione di quest'ultima dell'intervenuta successione di nel contratto, deve ritenersi che, da parte CP_1 dell'opposta, siano stati forniti comunque indizi gravi e concordanti della prestazione tacita del consenso dal parte del ceduto;
difatti, premesso che la mera delegatio attiva di pagamento non è stata provata in alcun modo da (cfr. richieste di prova orale, da cui non emerge alcuna Pt_1 circostanza volta a dimostrare che l'Arch. impartisse ad , volta per volta, _2 Pt_1 indicazioni sul destinatario del pagamento), risulta per tabulas, oltre all'emissione, da parte di
, di assegni in favore della la conclusione di un atto transattivo in data Pt_1 CP_1
5.8.2021- come si dirà- con quest'ultima in ordine al pagamento di acconti inerenti al contratto in questione e posti a fondamento del decreto ingiuntivo n. 229/2021, nell'ambito del quale rinunciava a proporre opposizione a detto decreto e la ad agire Pt_1 CP_1 esecutivamente;
e allora, se, seguendo la tesi dell'opponente, il reale creditore era il solo
[...]
e la una mera destinataria del pagamento, il mancato coinvolgimento del _2 CP_1 primo nell'ambito di una siffatta transazione è senz'altro un elemento fortemente distonico e pagina 7 di 11 poco coerente, sotto il profilo logico, con la tesi dell'opponente, tenuto conto dell'impegno assunto con la rinuncia ad ogni contestazione nel merito del rapporto e, nel contempo, per la creditrice, ad agire in executivis.
7. Tanto posto e venendo al merito del credito preteso con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, deve rilevarsi che dirimente, ai fini di causa, si è palesata la scrittura versata in atti dall'opposta solo con la comparsa dell'8.9.2023 (successivamente, cioè, all'udienza fissata per la discussione sull'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.); difatti, solo dalla stessa si è potuto evincere che i pagamenti effettuati dall'opposta alla in CP_1 relazione al contratto per cui è causa (elencati a pag. 4 e 5 della propria comparsa) erano relativi proprio agli assegni menzionati nel ricorso monitorio con pedissequo decreto ingiuntivo, per importi incrementati delle spese riconosciute nella transazione e dilazionati – per entità- proprio come da pagamenti documentati dall'opponente.
In altri termini, dalla scrittura privata datata 5.8.2021, unitamente alle allegazioni della stessa parte opponente e alla documentazione in atti, si è potuto ricavare che:
- in relazione al contratto del 16 luglio 2019, emetteva in favore della i Pt_1 CP_1 seguenti assegni a titolo di acconto sul corrispettivo: in data 20.4.2020 un assegno per euro 115.137,50 n. 0784572291-09, in data 20.5.2020 un assegno per euro 38.000,00 n. 0784572296-01, in data 23.6.2020 un assegno per euro 38.000,00 n. 0784572297-02 e in data 21.7.2020 un assegno per euro 39.137,50 n.
0784572298-03;
è allegazione della stessa parte opponente che “sulla scia degli importi in acconto a suo tempo corrisposti da in relazione al Contratto”- ovvero gli assegni che Pt_1 precedono-veniva emesso anche quello azionato nella presente opposizione, assegno n.
0784572160-08 datato 20.3.2020;
- gli assegni emessi da aprile a luglio 2020, per un importo di euro 230.275,00, tutti scaduti, venivano posti a fondamento del ricorso per decreto monitorio dalla con titolo ottenuto in data 19.6.2021 (decreto ingiuntivo n. 229/2021); CP_1
- in data 5.8.2021 e concludevano un accordo transattivo, nell'ambito Pt_1 CP_1 del quale la prima si impegnava a non opporre il decreto ingiuntivo n. 229/2021 e a versare, oltre alle spese legali e oneri e spese accessorie al titolo, gli importi di cui agli assegni menzionati secondo un piano di dilazione di pagamenti;
la scrittura, quindi, va intesa senz'altro come transazione, poiché, in ragione delle reciproche concessioni concordate, ovvero rinuncia ad opporre il decreto ingiuntivo per il debitore e, ex latere pagina 8 di 11 creditoris, dilazione di pagamento con rinuncia alla messa in esecuzione del titolo
(pertinente al riguardo è la pronuncia citata dall'opposta sulla configurabilità di una
“concessione” ex art. 1965 c.c. in caso anche di sola dilazione di pagamento:
Cassazione civile sez. lav., 03/09/2013, n.20160), prevenivano tra loro una insorgenda lite in ordine ai suddetti pagamenti;
- il decreto ingiuntivo n. 229/2021, quindi, non veniva opposto mentre i pagamenti di cui alla transazione venivano tutti corrisposti in un arco temporale che va dall'agosto
2021 ad ottobre 2022, nella misura concordata.
Tanto osservato ed essendo emerso così il rapporto fondamentale sotteso alle promesse di pagamento di cui al menzionato decreto monitorio n. 229/2021, con riguardo invece al decreto ingiuntivo qui in esame, fondato sull'assegno n. 0784572160-08 datato 20.3.2020 e rimasto insoluto, deve riconoscersi precluso dal vincolo del giudicato sostanziale formatosi - per mancata opposizione al decreto monitorio n. 229/2021, relativo al credito di euro
230.275,00 per il pagamento di tre acconti sul corrispettivo recato dagli assegni emessi nel periodo da aprile-luglio 2020- ogni contestazione in merito all'esistenza e validità del titolo costituivo del rapporto, ma anche sui fatti impeditivi, estintivi o modificativi dello stesso e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre la preclusione non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. 24 novembre 2000 n. 15178, 11 giugno 1998n. 5801;
Cass. SS.UU. 16 novembre 1998, n. 11549).
Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, l'opposizione è senza dubbio carente.
Deve osservarsi, in primo luogo, che dalla documentazione versata in atti non risultano contestazioni di inadempimento se non in occasione del riscontro della diffida di pagamento del 23.9.2022, formulata dal legale della dell'ultima rata di cui alla menzionata CP_1 transazione dell'agosto 2021 e dell'assegno di cui qui si discorre (e che ha preceduto il ricorso monitorio per l'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 57/2023 opposto). Sul punto, non può non rilevarsi che nella stessa missiva di risposta per conto di , inviata in data 29.11.2022 Pt_1 alla veniva contestata ogni richiesta di pagamento, in uno al rilievo dell'illegittimità CP_1 delle somme sino a quel momento versate, richiedendone la restituzione, ancorché la stessa società avesse già provveduto, a circa un mese di distanza (in data 11.10.2022), al pagamento proprio dell'ultima rata di cui alla transazione – oggetto di diffida del 23.9.2022- senza alcuna riserva (come pure ai corposi pagamenti per euro 185.901,38 nel febbraio dello stesso anno). pagina 9 di 11 Oltre a tale singolare contegno, deve anche evidenziarsi, quanto all'irrealizzabilità del progetto per inadempimento contrattuale del professionista, e, comunque, in tesi, alla non spettanza del compenso per mancata realizzazione delle condizioni (ottenimento dell'autorizzazione dei siti) cui il corrispettivo sarebbe asseritamente condizionato (ma così non pare, se solo si considera, ad una piana lettura dell'art. 5 del contratto, che il compenso veniva solo parametrato ai MWP effettivamente autorizzati, e non già a tanto condizionato sospensivamente, tant'è che erano stati previsti pagamenti in acconto sulle varie fasi propedeutiche e fatto salvo un conguaglio finale), che detta irrealizzabilità è stata offerta in prova sulla scorta di relazioni provenienti dalla stessa opponente, non datate (allo stesso modo, i relativi capitoli di prova, generici sul punto, non danno indicazione alcuna sui tempi e metodi di redazione), e dunque non utili a dimostrare che la dedotta irrealizzabilità non fosse già nota e, comunque, fosse addebitabile al professionista. Detta prova era quantomai indispensabile, tenuto conto dell'art. 7 del contratto, avente ad oggetto l'ipotesi di abbandono del progetto a insindacabile giudizio del committente, fatto salvo il corrispettivo per l'attività sino a quel momento prestata dal consulente.
Per altro verso, il terzo chiamato, arch. ha dato prova di aver lavorato, sempre _2 per conto di , ad altro e diverso progetto, avente ad oggetto lo studio di fattibilità di Pt_1
(cfr. scambio di email e studi di fattibilità in atti a firma dell'arch. su siti CP_6 _2 in parte coincidenti con quelli esaminati ai fini dei progetti di collocazione di impianti fotovoltaici, di talché, tenuto conto anche delle causali delle stesse fatture emesse a fronte degli assegni intestati da all'arch. riferite al corrispettivo per gli studi legati alla Pt_1 _2 fattibilità dei così recepite da , i pagamenti del 9.4.2021 e del 15.6.2021 CP_6 Pt_1 devono ritenersi come riferiti proprio a tale e diverso incarico. Né si ritiene persuasivo sul punto l'argomento speso dall'opponente in ordine all'asserita coincidenza di importi con la seconda tranche (lett. b) descritta all'art.
5.1 del contratto del luglio 2019: invero, i MWp attesi, come da allegato A al contratto, erano pari a 82,64, e non 80, come riportato invece dall'opponente, senza spiegazione alcuna in ordine a tale ultimo diverso parametro assunto.
8. In definitiva, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, in un unico compenso aumentato nella misura del 30%, in favore dell'opposto e del terzo chiamato, attesa la comunanza di linea difensiva.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: _2
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 57/2023, emesso dal Tribunale di Larino in data 20.2.2023;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Parte_1 motivazione ed in favore di e , Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo € € 21.083,99 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore in favore dell'Avv. Michele Campolieti, dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11