Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/12/2025, n. 23324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23324 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11088 del 2024, proposto da
Società Agricola Allevamenti Impero S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Piazzi Steininger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
della Società Agricola Suinicola Padana di TI TI e C. s.n.c., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota Protocollo numero GSEWEB/P20240667661 del 27/08/2024, con il quale il G.S.E. ha comunicato alla ricorrente il solo parziale accoglimento della richiesta di “ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2,Componente 1, Investimento 2.2, “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal CUP d67h23015690004 e dal codice di concessione SIAN – COR 2045319, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 448,440 kW, nel Comune di Curtatone (MN)”, limitatamente alla parte in cui si non si ammette il riconoscimento del contributo sull’I.V.A.;
- in subordine, solo ove occorra e solo in parte qua del Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19/04/2023 prot. 211444;
- in parte qua e solo ove occorra del Regolamento Operativo Allegato all’Avviso Pubblico del prot. n. 386.481 del 21/07/2023;
- in parte qua e solo ove occorra del Decreto Direttoriale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – DISAI e DGPQA n. 461.274 del 18/09/2024 recante “gli elenchi degli ulteriori destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.2 – Parco Agrisolare, finanziato dall’Unione Europea, e rinunce”, nella parte in cui si ammette solo parzialmente la ricorrente;
- nonché di qualsivoglia altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e di Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CE SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economica, in data 12 settembre 2023 ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
Con provvedimento prot. GSEWEB/P20240667661 del 27 agosto 2024, a seguito di istruttoria, la domanda è stata accolta, ma con la precisazione che « non è possibile riconoscere il contributo in conto capitale previsto per l’IVA in fase di invio della Proposta, qualora questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, in quanto non sono state allegate evidenze documentali atte a rappresentare l’impossibilità di recuperare tale importo ».
La società ha presentato istanza di riesame, evidenziando e documentando l’impossibilità di detrazione dell’imposta sugli acquisti.
La società ha altresì proposto – con ricorso notificato il 28 ottobre 2024 e depositato il 29 ottobre 2024 – impugnazione in questa Sede, con annessa istanza cautelare, denunziando l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui non ha riconosciuto il contributo per l’IVA.
2. Il GSE si è costituito in giudizio, dando atto di aver accolto l’istanza di riesame con provvedimento prot. GSE/P20240054229 del 31 ottobre 2024 alla luce degli ulteriori chiarimenti e documenti con essa presentati.
3. Alla camera di consiglio del 13 novembre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente vi ha rinunziato alla luce dell’adozione del provvedimento da ultimo richiamato, rappresentando altresì che la materia del contendere non poteva considerarsi cessata in assenza dell’aggiornamento – in ordine al quantum – del decreto ministeriale di ammissione a contributo.
3.1. La causa è stata dunque cancellata dal ruolo delle sospensive.
4. Nel prosieguo si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
5. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuta ammissione a contributo nell’integrale misura richiesta e ha, perciò, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
5.1. Il GSE ne ha invece richiesto la compensazione alla luce del proprio contegno procedimentale e processuale.
6. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
7. Dev’essere richiamato il condiviso orientamento secondo cui nell'ambito del processo amministrativo, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall'MM, determinino la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (in questi termini, inter alias , Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9737).
Nel caso di specie, il Collegio reputa sussistenti i predetti presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che la pretesa della ricorrente risulta effettivamente aver trovato piena soddisfazione (come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.) a seguito dell’accoglimento, da parte del GSE, dell’istanza di riesame, con conseguente ammissione a beneficiare del contributo anelato (cristallizzata con il successivo decreto MASAF del 13 dicembre 2024).
Il presente giudizio va perciò definito con tale statuizione, caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica MM (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2024, n. 9604; Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2024, n. 8439).
8. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza (virtuale), disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla solerte attivazione delle Amministrazioni resistenti per assicurare il riconoscimento in via amministrativa del bene della vita spettante.
8.1. La natura della presente pronuncia, nondimeno, fa sì che a carico del GSE sussista - ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 - l’onere di rifondere alla controparte (virtualmente) vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2022, n. 6850).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'MM ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA CC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
CE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SS | FA CC |
IL SEGRETARIO