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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10856 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER IA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.41039.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici in P.IVA_2
Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata (PEC:
Email_1 opponente
contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Margherita di CP_1 P.IVA_3
Savoia (BT), al Corso Vittorio Emanuele n. 90, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
ES ( - PEC , C.F._1 Email_2 del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in
Roma, alla Via dei Tre Orologi 14/A opposta contro
(C.F. , in persona del Direttore pro Controparte_2 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF
, PEC , presso i cui uffici in P.IVA_2 Email_1
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
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terza chiamata
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10189/2023 del 07.06.2023 (R.G. 18954/2023) del Tribunale Ordinario di Roma, notificato via pec in data 3.07.2023 relativamente al canone del biennio di estrazione 2015-2016: importi versati allo Stato e quantificati direttamente dalla in euro 1.050.000,00 Pt_2 (annualità 2015-primo semestre 2016) richieste quale ripetizione da ed CP_1 oggetto del ricorso per d.i.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che con il decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 3 luglio 2023 unitamente al ricorso monitorio, il Tribunale ordinario di
Roma, aveva ingiunto all'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di pagare ad la somma di € 1.050.000,00 oltre interessi come da domanda e spese CP_1 di procedura.
Nel ricorso aveva rappresentato di essere subentrata ad CP_1 CP_3 nella titolarità del “contratto di collaborazione industriale per l'estrazione di acque salse” nei giacimenti di Volterra, Pioppano e concluso nel 1996 tra Pt_3
e, pertanto, essa aveva diritto ad introitare i canoni già CP_3 Pt_2 CP_1 legittimamente corrisposti all'Amministrazione statale dalla concessionaria per il 2015 ed il 2016. Secondo l'opponente l'azione monitoria era nulla e, Pt_2 comunque, infondata, pertanto avverso il decreto ingiuntivo meglio specificato in epigrafe, l proponeva opposizione, Parte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversaria domanda monitoria, per i seguenti motivi di diritto:
1. difetto di legittimazione sostanziale passiva dell Parte_1 ingiunta.
Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso nei confronti di soggetto privo della legittimazione sostanziale passiva ex latere debitoris rispetto alla pretesa creditoria avanzata da CP_1
2. Infondatezza nel merito della pretesa avversaria. Inesistenza del credito vantato da CP_1
La domanda avversaria era infondata. Non vi era alcun giudicato (al tempo del d.i.) ex art. 2909 c.c. ed art. 324 c.p.c. opponibile all'Amministrazione statale che accerti il subentro di ad nella titolarità del “contratto” de quo e CP_1 CP_3
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nel correlato diritto di riscuotere da (concessionario) i canoni già Pt_2 legittimamente corrisposti per il 2015 ed il 2016 da essa concessionaria allo Stato.
La sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5968/22, (che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Roma n. 18476/16 resa inter-partes e riguardante le annualità dal 2007 al 2012) era stata impugnata da Parte_4 con ricorso per cassazione n. 2712/2023 di R.G., al quale la difesa erariale aveva resistito con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale tempestivo avverso le statuizioni con le quali i giudizi di appello avevano affermato il subentro di nella titolarità del rapporto concessorio in essere con CP_1
. Pt_2
Il giudizio di legittimità è (era) tuttora pendente.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 7562/2022 (resa nel giudizio n. 2419/17 di
R.G.) era stata impugnata da dinanzi alla Corte d'appello di Roma con Pt_2 appello n. 3696/2022 di R.G.., al quale l'Avvocatura Generale aveva resistito con comparsa di risposta. La causa si trova rinviata all'udienza del 26 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni. La sentenza del Tribunale di Roma n. 7562/2022 non aveva affatto affermato il subentro di nella titolarità del rapporto CP_1 concessorio in essere con , ma si era limitata a statuire la debenza, in favore Pt_2 dello Stato, del canone concessorio per gli anni 2015 e 2016, che era stata infondatamente contestata da in quel giudizio. Pt_2
In tale contesto processuale la domanda monitoria di era CP_1 manifestamente infondata in quanto il credito da essa vantato è inesistente e, comunque, essendo contestato in giudizi connessi, non è certo, e neppure liquido ed esigibile, oltre che, comunque, privo di effettiva prova scritta.
L'avversa domanda monitoria era priva di fondamento.
Chiariva che il R.D.L. n. 2258/1927, convertito nella legge n. 3474/1928, aveva istituito l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e le aveva riservato i servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita di sali e dei tabacchi. La successiva legge n. 907/1942, sul monopolio dei sali e dei tabacchi dispose, fra l'altro, che l'estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, la produzione del sale in qualunque altro modo, la raccolta, l'introduzione e la vendita del sale erano soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del
Regno. In tale orizzonte normativo, l'Amministrazione dei Monopoli provvedeva
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ad estrarre il sale presso le varie saline marine situate nel territorio continentale e nell'ambito delle concessioni minerarie di salgemma denominate "Volterra"
"Poppiano" e "Cecina" di cui aveva la titolarità. La stessa legge, all'art. 3, statuì che l'Amministrazione dei Monopoli potesse autorizzare l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, subordinandole "al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto dal Ministro per le Finanze sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato".
All'esito di un lungo contenzioso relativo all'intervenuta abolizione del canone, la
Corte costituzionale, con sentenza del 23 giugno 1994 n. 257, aveva chiarito "che la riserva monopolistica di estrazione del sale è conseguenza della qualità del bene in cui l'estrazione stessa si esplica, che appartiene allo Stato a titolo di proprietà indisponibile (art. 826, secondo c. cod. civ.). Siffatta qualifica comporta
l'esclusività del titolo di appartenenza del bene e dei diritti (tra essi quello di estrazione) inerenti al soggetto pubblico proprietario, con l'effetto che questo, in quanto titolare del diritto è l'unico legittimato all'estrazione. Il bene è oggetto di attività industriale e l'industria può essere esercitata direttamente dallo stato ovvero concessa a privati. Trattandosi di un bene soggetto ad esaurimento, quando è oggetto di concessione, lo Stato fissa i limiti, la quantità e le modalità dell'estrazione, allo scopo di garantirne la funzione nell'interesse generale”.
All'esito del pronunciamento della Consulta, nell'aprile 1996, la stipulava Pt_2 con l'Amministrazione dei Monopoli un contratto (parte essenziale di tutta la controversia) di collaborazione industriale per l'estrazione di acque di sale nelle concessioni minerarie dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di
Volterra, Poppiano e ubicate nel territorio dei Comuni di Volterra e di Pt_3
Pomorance avente durata di trent'anni.
Il contratto di collaborazione industriale prevedeva che assumesse Pt_2 direttamente l'attività di estrazione delle concessioni minerarie dei Pt_1 fornendo all'amministrazione un quantitativo di salamoia satura necessario a consentire all'Amministrazione di raggiungere la produzione massima di 150.000 tonnellate per anno ed estraendo un quantitativo massimo di 2.000.000 tonnellate per anno da utilizzare nel proprio ciclo produttivo negli impianti di Rosignano.
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L'art.14 di questo contratto prevedeva che l' corrispondesse a un CP_3 Pt_2 compenso di lire 700 per ogni tonnellata di sale ottenuto dalla consegna di
In base al successivo art. 15, si impegnava a Parte_5 Pt_2 corrispondere all un corrispettivo di lire 1.700 a tonnellata di sale sulle CP_3 quantità di sale prelevato per il proprio uso industriale.
Nel 1994 l'Azienda Tabacchi Italiani, società controllata dall'Amministrazione dei Monopoli, costituiva la società per commercializzare il sale CP_1 proveniente dalle saline di Stato;
successivamente, con decreto legislativo 9 luglio del 1998 n. 283, veniva istituito l'Ente Tabacchi Italiani (TI) cui erano devolute le attività produttive e commerciali attribuite all'Amministrazione Parte_1
L'art. 1 comma 7 del citato decreto prevede "la possibilità per l'Amministrazione di dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività esercitate". Nel 2002 il citato Ente, poi trasformatosi in società per azioni, conferiva alla società interamente partecipata, il ramo d'azienda sale CP_1
e l'universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano lo stesso.
Secondo quanto si sostiene nel ricorso per decreto ingiuntivo, la CP_1 subentrando nella posizione contrattuale di TI, cui aveva dato in uso gli CP_3 immobili di proprietà statale per la produzione del sale in virtù del contratto di concessione tra TI e del 3.12.1995, avrebbe diritto a sua volta, come CP_3 parte subentrata nell'accordo di collaborazione industriale, al compenso di cui al predetto art.15.
Tale conclusione non era condivisa. Secondo la difesa erariale, con il decreto legislativo 9 luglio del 1998 n. 283, lo Stato non aveva perso il proprio diritto esclusivo di estrazione del sale dalle saline, che - come emerge dalla succitata sentenza della Corte costituzionale n. 257/94- è inscindibilmente connesso con il regime di patrimonio indisponibile che caratterizza le saline medesime, equiparate alle altre miniere delle Stato.
Non avendo mai perso tale diritto di estrazione, esso non fu mai devoluto all'TI, proprio perché l'estrazione del sale rappresenta una facoltà connessa con il diritto di proprietà delle saline, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato in virtù della loro destinazione ad un pubblico interesse. Né può essere argomentato
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che vi sia stata una successione universale di TI ad con la inevitabile CP_3 conseguenza che anche i diritti di estrazione del sale sono stati trasferiti ad TI.
A conferma del fatto che TI non era interamente succeduta ad CP_3
Il trasferimento delle attività relative al sale da ad TI non aveva CP_3 comportato l'estinzione dell che era rimasta esistente, successivamente CP_3 confluita nell Parte_1
Pertanto, pur avendo trasferito le attività produttive prima ad TI e poi ad CP_1
l oggi non si era mai privata della titolarità
[...] CP_3 Parte_1 del rapporto concessorio con , né del proprio diritto di esclusiva sulla Pt_2 produzione del sale. Era pacifica la natura concessoria del canone previsto dall'art. 15 del contratto di collaborazione industriale, dalla stessa sentenza del
Tribunale di Roma n. 18476/16 ricondotto all'art. 3 della I. n. 907 del 1942 (v. pag. 4 della sentenza).
La ratio del disposto di cui all'art. 3 L. 907/1942 è stata quella di istituire un vero e proprio "corrispettivo" per la concessione a privati dell'estrazione minerale del sale destinato all'industria.
Secondo parte opponente il canone di cui all'art. 15 ha natura concessoria;
le somme dovute da quale corrispettivo del rapporto concessorio con Pt_2 CP_3 devono essere devolute allo Stato, e non ad . Di qui la manifesta CP_1 infondatezza/illegittimità/nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione sostanziale passiva dell ingiunta, e comunque per Parte_1 inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva parte opposta e, insistendo nella richiesta, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa dell' , e, per l'effetto, differire la prima Controparte_2 udienza di comparizione ad altra successiva.
In data 7.10.2024 il giudice autorizzava la chiamata del terzo: in effetti nel precedente decreto 171bis c.p.c. del 18.12.2023 la chiamata del terzo non era stata disposta.
Si costituiva il terzo chiamato ed eccepiva: Controparte_2
1) l'inammissibilità della chiamata in causa dell;
Controparte_2
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2) nel merito: manifesta infondatezza della pretesa avversaria per le seguenti ragioni. Eccezione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza del
Tribunale di Roma n. 7562/2022, resa inter-partes;
3) inesistenza del credito vantato da CP_1
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa dell e, comunque, respingere tutte le domande svolte nei Controparte_2 suoi confronti in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Era fissata l'udienza in forma scritta per il 19.5.2025 e il giudice acquisiva la causa in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) La chiamata del terzo.
Secondo la difesa erariale: “In base al “rito Cartabia” a cui è soggetta la presente controversia, tale chiamata di terzo va eventualmente autorizzata dal
G.I. con il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 171 bis c.p.c.., in sede di “verifiche preliminari”, una volta decorso il termine di costituzione del convenuto”. Nella specie, il G.I. non ha autorizzato la chiamata di terzo ai sensi dell'art. 171 – bis, comma 2, c.p.c. Con decreto in data 18.12.2023 il G.I., letti gli atti introduttivi, ha invece ritenuto di differire, ai sensi del terzo comma dell'art.
171 bis c.p.c., al 9.4.2024 la prima udienza ex art. 183 c.p.c., già fissata in atto di citazione al 14.2.2024. Atisale, parte opposta, pur avendone la facoltà (cfr. Corte
Cost., sent. 96/2024), non ha mai presentato istanza di revoca o di modifica, o comunque di integrazione, del decreto del G.I. in data 18.12.2023, ma è rimasta inerte fino alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., concretamente tenutasi il
7.10.2024: soltanto nel corso di tale udienza ha “insistito per la chiamata del terzo”. All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.10.2024, il G.I. ha ritenuto di poter autorizzare la chiamata del terzo ( ) “a cura di Controparte_2
”, ed ha rinviato per gli adempimenti di rito al 27 gennaio 2025. Ma tale CP_1 autorizzazione è irrituale e, quindi, illegittima perché all'udienza ex art. 183
c.p.c. può essere autorizzata soltanto la chiamata di terzo su istanza dell'attore, non su istanza del convenuto”.
Questo giudice non ritiene condivisibile la tesi della difesa erariale avanzata in favore dell , terza chiamata. Controparte_2
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Proprio nella sentenza della Corte costituzionale n.96/2024, peraltro citata dalla stessa difesa erariale, emerge un modello di giudice attento al contraddittorio e ai superiori principi costituzionali e non già alla preclusione temporale, asseritamente (non positivamente disposta) dettata dall'art. 171bis c.p.c.
Peraltro, la chiamata del terzo disposta dal giudice supera e revoca implicitamente la precedente decisione, la quale – nel rispetto del principio del contraddittorio - non può mai divenire preclusiva a danno della parte richiedente\opposta la quale aveva tempestivamente chiesto (nei termini questi si perentori) la chiamata del terzo . Controparte_2
Una lettura così (non proficuamente) formalistica dell'art.171 bis c.p.c. è stata esclusa dalla sentenza della Corte costituzionale 96.2024 nella quale si legge:
“8.6.– Viene in rilievo, innanzi tutto, il potere del giudice di direzione del processo sancito dall'art. 175 cod. proc. civ. e, più in generale, dall'art. 127 cod. proc. civ., che prevedono che il giudice – e in particolare il giudice istruttore – esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali esse devono svolgersi. Inoltre – come già rilevato – il giudice deve in ogni caso assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni (art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.).
…….ha la possibilità di fissare, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata (anche nelle più agili forme rispetto all'udienza cosiddetta in presenza contemplate, oggi, dall'art. 127-bis cod. proc. civ.), un'udienza ad hoc, nell'ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624), i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge.
Nessun diritto alla difesa ha subito il terzo chiamato. All'udienza del 09/04/2024 i difensori delle parti chiesero concordemente un rinvio per trattative in corso con salvezza dei termini e per i medesimi incombenti. Questo prova che, forse, inizialmente, il provvedimento di mera fissazione della prima udienza non era del tutto infondato.
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Solo a seguito del fallimento delle trattative si è reso necessario citare il terzo.
Peraltro, la doglianza è stata sollevata solo con la costituzione del 16.11.2024 in relazione a un decreto del 18.12.2023 in cui non era ancora costituita l
[...]
la quale, come detto, dalla chiamata in causa non subisce alcuna CP_2 lesione al contraddittorio. A ben vedere il terzo chiamato ( non sembra CP_2 aver titolo a dolersi dell'autorizzazione asseritamente concessa in ritardo: la chiamata del terzo non solo rispetta i supremi principi costituzionali
(contraddittorio), ricordati chiaramente nella sentenza n.96 ma la relativa eccezione avrebbe semmai potuto essere sollevata solo dalla parte lesa ossia l la quale a sua volta non avrebbe potuto contraddirsi a Controparte_4 seguito del contenuto della sua difesa impostata sulla mancata percezione delle somme rivendicate nell'indebito pagamento.
b) Legittimazione sostanziale passiva.
L'ingiunzione qui opposta è stata emessa esclusivamente nei confronti dell'”Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli” la quale non ha percepito i canoni rivendicati da . I canoni sono stati corrisposti da CP_1 Parte_4 all .
[...] Controparte_2
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 è stata data attuazione all'art. 23 quater, comma 3 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, relativo all'incorporazione dell nell Il suddetto decreto, in CP_3 Parte_1 particolare, al comma 1, dell'art. 3, ha disposto che dal 1gennaio 2013 tutti i beni immobili di proprietà dell dovessero rientrare nella disponibilità CP_3 dell'Agenzia del Demanio. L , Direzione regionale Toscana Controparte_2 ed Umbria, con note n. 2376 del 17.2.2015 e n. 12092 del 1.9.2015 ha chiesto alla il pagamento dei canoni dovuti. Parte_4
Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Roma n. 18476/2016 e la sentenza della
Corte di appello di Roma n. 5968 del 29/9/2022, sulle quali si fonda la pretesa di
, sono state rese nei confronti dell CP_1 Parte_1 unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze e da queste
[...] ultime sono state impugnate dinanzi alla Corte di cassazione
L'ordinanza della Corte di cassazione del 2024 (di cui meglio al punto C) risolve anche questo profilo:”13. Il tribunale di Roma con la sentenza del 6/10/2016
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accoglieva le domande di . Reputava che era subentrata nel CP_1 CP_1 contratto stipulato in data 24/4/1996, nella posizione contrattuale di TI, a cui aveva dato in uso gli immobili di proprietà statale per la produzione del CP_3 sale con la concessione del 3/12/1999. Pertanto, poiché versava a CP_1 le somme di cui all'art. 14 del contratto, aveva anche diritto al Pt_2 compenso di cui al successivo art. 15 «quale che sia la configurazione giuridica del canone e, venendo altrimenti meno lo stesso sinallagma contrattuale che vedrebbe tenuta all'obbligo di cui art. 14 non Parte_4 beneficiare del correlato diritto di cui art. 15». Pertanto il tribunale condannava la ed il Ministero dell'economia e delle finanze, al Controparte_5 pagamento in solido in favore di della somma di euro 1.292.300,00, CP_1
«pari a quanto versato da ad dal 2007». Parte_4 CP_3
Ed ancora
17. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5968/2022, depositata il
29/9/2022, rigettava gli appelli riuniti. In particolare, per la Corte territoriale
l'accordo doveva essere qualificato come contratto, mentre andava esclusa la natura di canone concessorio ex art. 3 della legge n. 907 del 1942 alla prestazione di Pt_2
Appare evidente, pertanto, che allo stato si sia creata una doppia legittimazione passiva (una sostanziale ed una processuale) in ordine alla sorte capitale:
1) Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli legittimata passiva in forza del giudicato reso con la ordinanza della Corte di cassazione, quale peraltro parte originaria del contratto;
2) quale soggetto giuridico che ha materialmente Controparte_2 percepito i compensi versati da . Pt_2
Appare, quindi, condivisibile la tesi della parte opposta quando assume che
“accertato che è sicuramente il soggetto creditore delle somme che CP_1 Pt_2 ha erroneamente versato all'Amministrazione statale”, l'obbligazione di pagamento dovrà essere adempiuta dall'una o dall'altra Agenzia.
C) Merito della debenza richiesta col decreto ingiuntivo opposto. Sussistenza.
Il merito della controversia è stato risolto, nel corso del presente processo, con la
Ordinanza della 1°sez. civile della Corte di cassazione R.G.2712/2023,
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sez.3482/2024, raccolta n. 26064/2024, pubblicata il 04/10/2024, a cui questo giudice non può che aderire.
La Corte di cassazione ha definito il giudizio RG 2712/2023 con il quale e Pt_2
l avevano impugnato la sentenza della Parte_1
Corte d'Appello n. 5968/2022. Nelle sentenze di merito si era affermato il subentro di nella titolarità del contratto di collaborazione del 24 aprile CP_1
1996 e il suo conseguente diritto dell'odierna opposta a ricevere il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 15 del Contratto stesso.
Con l'Ordinanza n. 26064/2024 del 4 ottobre 2024, la Corte di cassazione risolve il tema principale ossia: “se il rapporto contrattuale del 24/4/1996 sia (come effettivamente ritenuto) di natura meramente privatistica, con prestazioni sinallagmatiche tra le parti, con obbligo di pagamento del corrispettivo da parte di oppure appartenga alla nozione pubblicistica di concessione- Pt_2 contratto, con obbligo di pagamento del canone concessorio da parte di Pt_2
(pag.25).
Secondo la Corte di cassazione non si è formato alcun giudicato sulla natura di canone ex art. 3 della legge n. 907 del 1942 (pag.38 della ordinanza della Corte)
La Corte di cassazione scandisce cronologicamente le tappe principali:
A) con il d.lgs. 9/7/1998 n. 283 viene istituito l'Ente Tabacchi Italiani (TI), verificandosi una «successione» nelle attività produttive e commerciali già riservate alla Con atto del 3/12/1999 concede a TI CP_3 CP_3
l'utilizzo degli immobili costituenti il complesso della salina di Volterra;
TI paga un canone annuale, con obbligo di utilizzare i beni esclusivamente per la produzione del sale. Successivamente TI diventa una s.p.a e, nel dicembre 2000, acquista il 100% di , poi CP_1 acquisito da al 100% nel febbraio 2003; Nel luglio 2001 TI - CP_6 succeduta ex lege ad - conferisce ad (costituita nel 1994 e CP_3 CP_1 controllata da il ramo d'azienda relativo all'estrazione del sale, ex CP_3 artt. 2112 e 2558 c.c. La questione, dunque, riguarda l'eventuale successione di nel rapporto contrattuale con (pag.25 CP_1 Pt_2 dell'Ordinanza)
B) Dal 2007 in poi continua ad erogare il corrispettivo (o canone) Pt_2 alla non pagando invece , che avanza le sue pretese CP_3 CP_1
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giudiziali nei confronti di e di poi Pt_2 CP_3 Parte_1
(pag.25);
C) l'art. 14 del contratto del 24/4/1996, originariamente stipulato tra CP_3
e prevede l'obbligo di di pagare a lire 700 per Pt_2 CP_3 Pt_2 ogni tonnellata di salamoia satura, mentre l'art. 15 del medesimo contratto stabilisce che debba pagare a lire 1700 per ogni Pt_2 CP_3 tonnellata di sale prelevato per uso industriale;
D) Con il d.lgs. 9/7/1998, n. 283 è stato istituito l'TI che è succeduto nell'attività produttive e commerciali già riservate alla Pertanto, il CP_3 rapporto contrattuale instaurato tra e si è trasferito alle Pt_2 CP_3 parti e TI, con le medesime obbligazioni, tra cui l'art. 15 del Pt_2 contratto. Ed infatti, l'art. 1 del d.lgs. n. 283 del 1998 (Istituzione dell'Ente tabacchi italiani) stabilisce al comma 2, che «[l]'Ente svolge, dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione di cui all'art.
2, le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
Si prevede, poi, al comma 6 dell'art. 1, che «non prima di 12 e non oltre
24 mesi dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione di cui art. 2, con la deliberazione dello stesso consiglio, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni». (pag.33);
E) successivamente l'TI diventa s.p.a e conferisce ad il ramo CP_1
d'azienda relativo all'estrazione del sale;
F) è evidente che l'TI, istituita ex lege, con il d.lgs. n. 283 del 1998, ai sensi dell'art. 3 di tale disposizione, è succeduto anche nel rapporto negoziale del 24/4/1996 tra e Successivamente, il rapporto Pt_2 CP_3 negoziale si è trasferito da ad , a seguito della CP_7 CP_1 cessione del ramo d'azienda e, quindi, della conseguente applicazione dell'art. 2558 c.c., con esclusione dell'obbligo di notificazione di cui all'art. 1406, c.c. relativo alla cessione del contratto. (pag.34);
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La Corte di cassazione giunge a statuire che:
20. Merita, dunque, piena conferma la sentenza della Corte d'appello di Roma per cui va condivisa la tesi difensiva della dovendosi qualificare Pt_2
l'accordo del 24/4/1996 «come contratto cui è estranea la qualificazione della prestazione di di cui al citato art. 15 quale canone concessorio ex art. 3 Pt_2 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Il corrispettivo previsto dall'art. 15 costituisce il prezzo che è tenuta a pagare al concessionario per il fatto che Pt_2 CP_3 si appropria del grosso del sale estratto dalle miniere e non come canone concessorio». (pagg.35.36);
G) Il testo dell'accordo, non fa riferimento in alcuna parte ad un canone concessorio dovuto da per lo sfruttamento della miniera e le prestazioni Pt_2 previste dagli articoli 6,14 e 15 del contratto disciplinano piuttosto le modalità di estrazione prevedendo obblighi reciproci di pagamento del prezzo del sale estratto» (pag.36).
A conclusione occorre sottolineare che:
H) “una volta, negata la natura di canone concessorio ex art. 3 cit. alla prestazione prevista a carico di dall'art. 15, come si è detto, va Pt_2 dichiarato che le somme corrisposte dalla società all'amministrazione dei monopoli andavano invece corrisposte ad come ritenuto dal CP_1 tribunale”…..
……..Non si era, allora, in presenza di una tassa o di una imposta, ma solo di un accordo contrattuale, tanto che il «canone» non risultava determinato con decreto del Ministro, ma era frutto di un accordo negoziale tra le parti (pag.37).
D) CONCLUSIONI.
La sentenza n. 7562/2022 pubbl. il 16/05/2022 (RG n. 2419/2017) del Tribunale di Roma non appare in contrasto col decisum della Corte di cassazione in quanto la prima afferma unicamente la giuridica debenza del canone.
Diversamente l'Ordinanza della Corte di cassazione del 2024 ha cerziorato che - negata la natura di canone concessorio ex art. 3 cit. alla prestazione prevista a carico di dall'art. 15 - le somme corrisposte dalla società Pt_2 all'Amministrazione dei monopoli andavano, invece, corrisposte ad CP_1
[...]
13 14
È stata riconosciuta definitivamente la natura privata dell'attività di estrazione del canone, reputandosi che questi abbia natura di corrispettivo per il passaggio della proprietà del sale estratto.
Il Canone è stato percepito dalla , la quale deve essere Controparte_2 condannata – in solido con l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli - alla restituzione con gli interessi legali a partire dalla messa in mora del 27.2.2023 indirizzata a mezzo pec ad entrambe le parti e al Ministero dell'Economia.
Occorre, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'
[...]
– e, in solido, l - al CP_2 Parte_1 pagamento del debito quale sorte capitale esposto nel decreto ingiuntivo
(euro1.050.000,00) con gli interessi legali maturati dalla notifica della messa in mora effettuata in data 27.2.2023.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla tesi giuridica esposta dalla difesa erariale, la quale ha tuttavia trovato definitiva sconfessione solo con l'ordinanza della Corte di cassazione del 2024, successiva alla messa in mora e al decreto ingiuntivo;
il subentro di nelle attività dei TI (il quale lo CP_1 aveva ricevuto a sua volta da sembrava apparentemente concernere le Pt_1 sole “attività produttive e commerciali” (art. 3, comma 1, d.lgs. 283/1998); la norma può aver indotto in ragionevole errore la difesa erariale circa gli effetti concreti e la portata della cessione delle attività già dell Controparte_8
all'Ente tabacchi italiani.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l' – e, in solido, l Controparte_2 Parte_1
- al pagamento di euro 1.050.000,00 con gli interessi legali a
[...] partire dal 27.2.2023 e fino al soddisfo della creditrice CP_1
c) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
ER IA
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER IA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.41039.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici in P.IVA_2
Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata (PEC:
Email_1 opponente
contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Margherita di CP_1 P.IVA_3
Savoia (BT), al Corso Vittorio Emanuele n. 90, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
ES ( - PEC , C.F._1 Email_2 del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in
Roma, alla Via dei Tre Orologi 14/A opposta contro
(C.F. , in persona del Direttore pro Controparte_2 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF
, PEC , presso i cui uffici in P.IVA_2 Email_1
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
1 2
terza chiamata
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10189/2023 del 07.06.2023 (R.G. 18954/2023) del Tribunale Ordinario di Roma, notificato via pec in data 3.07.2023 relativamente al canone del biennio di estrazione 2015-2016: importi versati allo Stato e quantificati direttamente dalla in euro 1.050.000,00 Pt_2 (annualità 2015-primo semestre 2016) richieste quale ripetizione da ed CP_1 oggetto del ricorso per d.i.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che con il decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 3 luglio 2023 unitamente al ricorso monitorio, il Tribunale ordinario di
Roma, aveva ingiunto all'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di pagare ad la somma di € 1.050.000,00 oltre interessi come da domanda e spese CP_1 di procedura.
Nel ricorso aveva rappresentato di essere subentrata ad CP_1 CP_3 nella titolarità del “contratto di collaborazione industriale per l'estrazione di acque salse” nei giacimenti di Volterra, Pioppano e concluso nel 1996 tra Pt_3
e, pertanto, essa aveva diritto ad introitare i canoni già CP_3 Pt_2 CP_1 legittimamente corrisposti all'Amministrazione statale dalla concessionaria per il 2015 ed il 2016. Secondo l'opponente l'azione monitoria era nulla e, Pt_2 comunque, infondata, pertanto avverso il decreto ingiuntivo meglio specificato in epigrafe, l proponeva opposizione, Parte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversaria domanda monitoria, per i seguenti motivi di diritto:
1. difetto di legittimazione sostanziale passiva dell Parte_1 ingiunta.
Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso nei confronti di soggetto privo della legittimazione sostanziale passiva ex latere debitoris rispetto alla pretesa creditoria avanzata da CP_1
2. Infondatezza nel merito della pretesa avversaria. Inesistenza del credito vantato da CP_1
La domanda avversaria era infondata. Non vi era alcun giudicato (al tempo del d.i.) ex art. 2909 c.c. ed art. 324 c.p.c. opponibile all'Amministrazione statale che accerti il subentro di ad nella titolarità del “contratto” de quo e CP_1 CP_3
2 3
nel correlato diritto di riscuotere da (concessionario) i canoni già Pt_2 legittimamente corrisposti per il 2015 ed il 2016 da essa concessionaria allo Stato.
La sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5968/22, (che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Roma n. 18476/16 resa inter-partes e riguardante le annualità dal 2007 al 2012) era stata impugnata da Parte_4 con ricorso per cassazione n. 2712/2023 di R.G., al quale la difesa erariale aveva resistito con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale tempestivo avverso le statuizioni con le quali i giudizi di appello avevano affermato il subentro di nella titolarità del rapporto concessorio in essere con CP_1
. Pt_2
Il giudizio di legittimità è (era) tuttora pendente.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 7562/2022 (resa nel giudizio n. 2419/17 di
R.G.) era stata impugnata da dinanzi alla Corte d'appello di Roma con Pt_2 appello n. 3696/2022 di R.G.., al quale l'Avvocatura Generale aveva resistito con comparsa di risposta. La causa si trova rinviata all'udienza del 26 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni. La sentenza del Tribunale di Roma n. 7562/2022 non aveva affatto affermato il subentro di nella titolarità del rapporto CP_1 concessorio in essere con , ma si era limitata a statuire la debenza, in favore Pt_2 dello Stato, del canone concessorio per gli anni 2015 e 2016, che era stata infondatamente contestata da in quel giudizio. Pt_2
In tale contesto processuale la domanda monitoria di era CP_1 manifestamente infondata in quanto il credito da essa vantato è inesistente e, comunque, essendo contestato in giudizi connessi, non è certo, e neppure liquido ed esigibile, oltre che, comunque, privo di effettiva prova scritta.
L'avversa domanda monitoria era priva di fondamento.
Chiariva che il R.D.L. n. 2258/1927, convertito nella legge n. 3474/1928, aveva istituito l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e le aveva riservato i servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita di sali e dei tabacchi. La successiva legge n. 907/1942, sul monopolio dei sali e dei tabacchi dispose, fra l'altro, che l'estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, la produzione del sale in qualunque altro modo, la raccolta, l'introduzione e la vendita del sale erano soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del
Regno. In tale orizzonte normativo, l'Amministrazione dei Monopoli provvedeva
3 4
ad estrarre il sale presso le varie saline marine situate nel territorio continentale e nell'ambito delle concessioni minerarie di salgemma denominate "Volterra"
"Poppiano" e "Cecina" di cui aveva la titolarità. La stessa legge, all'art. 3, statuì che l'Amministrazione dei Monopoli potesse autorizzare l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, subordinandole "al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto dal Ministro per le Finanze sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato".
All'esito di un lungo contenzioso relativo all'intervenuta abolizione del canone, la
Corte costituzionale, con sentenza del 23 giugno 1994 n. 257, aveva chiarito "che la riserva monopolistica di estrazione del sale è conseguenza della qualità del bene in cui l'estrazione stessa si esplica, che appartiene allo Stato a titolo di proprietà indisponibile (art. 826, secondo c. cod. civ.). Siffatta qualifica comporta
l'esclusività del titolo di appartenenza del bene e dei diritti (tra essi quello di estrazione) inerenti al soggetto pubblico proprietario, con l'effetto che questo, in quanto titolare del diritto è l'unico legittimato all'estrazione. Il bene è oggetto di attività industriale e l'industria può essere esercitata direttamente dallo stato ovvero concessa a privati. Trattandosi di un bene soggetto ad esaurimento, quando è oggetto di concessione, lo Stato fissa i limiti, la quantità e le modalità dell'estrazione, allo scopo di garantirne la funzione nell'interesse generale”.
All'esito del pronunciamento della Consulta, nell'aprile 1996, la stipulava Pt_2 con l'Amministrazione dei Monopoli un contratto (parte essenziale di tutta la controversia) di collaborazione industriale per l'estrazione di acque di sale nelle concessioni minerarie dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di
Volterra, Poppiano e ubicate nel territorio dei Comuni di Volterra e di Pt_3
Pomorance avente durata di trent'anni.
Il contratto di collaborazione industriale prevedeva che assumesse Pt_2 direttamente l'attività di estrazione delle concessioni minerarie dei Pt_1 fornendo all'amministrazione un quantitativo di salamoia satura necessario a consentire all'Amministrazione di raggiungere la produzione massima di 150.000 tonnellate per anno ed estraendo un quantitativo massimo di 2.000.000 tonnellate per anno da utilizzare nel proprio ciclo produttivo negli impianti di Rosignano.
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L'art.14 di questo contratto prevedeva che l' corrispondesse a un CP_3 Pt_2 compenso di lire 700 per ogni tonnellata di sale ottenuto dalla consegna di
In base al successivo art. 15, si impegnava a Parte_5 Pt_2 corrispondere all un corrispettivo di lire 1.700 a tonnellata di sale sulle CP_3 quantità di sale prelevato per il proprio uso industriale.
Nel 1994 l'Azienda Tabacchi Italiani, società controllata dall'Amministrazione dei Monopoli, costituiva la società per commercializzare il sale CP_1 proveniente dalle saline di Stato;
successivamente, con decreto legislativo 9 luglio del 1998 n. 283, veniva istituito l'Ente Tabacchi Italiani (TI) cui erano devolute le attività produttive e commerciali attribuite all'Amministrazione Parte_1
L'art. 1 comma 7 del citato decreto prevede "la possibilità per l'Amministrazione di dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività esercitate". Nel 2002 il citato Ente, poi trasformatosi in società per azioni, conferiva alla società interamente partecipata, il ramo d'azienda sale CP_1
e l'universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano lo stesso.
Secondo quanto si sostiene nel ricorso per decreto ingiuntivo, la CP_1 subentrando nella posizione contrattuale di TI, cui aveva dato in uso gli CP_3 immobili di proprietà statale per la produzione del sale in virtù del contratto di concessione tra TI e del 3.12.1995, avrebbe diritto a sua volta, come CP_3 parte subentrata nell'accordo di collaborazione industriale, al compenso di cui al predetto art.15.
Tale conclusione non era condivisa. Secondo la difesa erariale, con il decreto legislativo 9 luglio del 1998 n. 283, lo Stato non aveva perso il proprio diritto esclusivo di estrazione del sale dalle saline, che - come emerge dalla succitata sentenza della Corte costituzionale n. 257/94- è inscindibilmente connesso con il regime di patrimonio indisponibile che caratterizza le saline medesime, equiparate alle altre miniere delle Stato.
Non avendo mai perso tale diritto di estrazione, esso non fu mai devoluto all'TI, proprio perché l'estrazione del sale rappresenta una facoltà connessa con il diritto di proprietà delle saline, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato in virtù della loro destinazione ad un pubblico interesse. Né può essere argomentato
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che vi sia stata una successione universale di TI ad con la inevitabile CP_3 conseguenza che anche i diritti di estrazione del sale sono stati trasferiti ad TI.
A conferma del fatto che TI non era interamente succeduta ad CP_3
Il trasferimento delle attività relative al sale da ad TI non aveva CP_3 comportato l'estinzione dell che era rimasta esistente, successivamente CP_3 confluita nell Parte_1
Pertanto, pur avendo trasferito le attività produttive prima ad TI e poi ad CP_1
l oggi non si era mai privata della titolarità
[...] CP_3 Parte_1 del rapporto concessorio con , né del proprio diritto di esclusiva sulla Pt_2 produzione del sale. Era pacifica la natura concessoria del canone previsto dall'art. 15 del contratto di collaborazione industriale, dalla stessa sentenza del
Tribunale di Roma n. 18476/16 ricondotto all'art. 3 della I. n. 907 del 1942 (v. pag. 4 della sentenza).
La ratio del disposto di cui all'art. 3 L. 907/1942 è stata quella di istituire un vero e proprio "corrispettivo" per la concessione a privati dell'estrazione minerale del sale destinato all'industria.
Secondo parte opponente il canone di cui all'art. 15 ha natura concessoria;
le somme dovute da quale corrispettivo del rapporto concessorio con Pt_2 CP_3 devono essere devolute allo Stato, e non ad . Di qui la manifesta CP_1 infondatezza/illegittimità/nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione sostanziale passiva dell ingiunta, e comunque per Parte_1 inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva parte opposta e, insistendo nella richiesta, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa dell' , e, per l'effetto, differire la prima Controparte_2 udienza di comparizione ad altra successiva.
In data 7.10.2024 il giudice autorizzava la chiamata del terzo: in effetti nel precedente decreto 171bis c.p.c. del 18.12.2023 la chiamata del terzo non era stata disposta.
Si costituiva il terzo chiamato ed eccepiva: Controparte_2
1) l'inammissibilità della chiamata in causa dell;
Controparte_2
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2) nel merito: manifesta infondatezza della pretesa avversaria per le seguenti ragioni. Eccezione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza del
Tribunale di Roma n. 7562/2022, resa inter-partes;
3) inesistenza del credito vantato da CP_1
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa dell e, comunque, respingere tutte le domande svolte nei Controparte_2 suoi confronti in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Era fissata l'udienza in forma scritta per il 19.5.2025 e il giudice acquisiva la causa in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) La chiamata del terzo.
Secondo la difesa erariale: “In base al “rito Cartabia” a cui è soggetta la presente controversia, tale chiamata di terzo va eventualmente autorizzata dal
G.I. con il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 171 bis c.p.c.., in sede di “verifiche preliminari”, una volta decorso il termine di costituzione del convenuto”. Nella specie, il G.I. non ha autorizzato la chiamata di terzo ai sensi dell'art. 171 – bis, comma 2, c.p.c. Con decreto in data 18.12.2023 il G.I., letti gli atti introduttivi, ha invece ritenuto di differire, ai sensi del terzo comma dell'art.
171 bis c.p.c., al 9.4.2024 la prima udienza ex art. 183 c.p.c., già fissata in atto di citazione al 14.2.2024. Atisale, parte opposta, pur avendone la facoltà (cfr. Corte
Cost., sent. 96/2024), non ha mai presentato istanza di revoca o di modifica, o comunque di integrazione, del decreto del G.I. in data 18.12.2023, ma è rimasta inerte fino alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., concretamente tenutasi il
7.10.2024: soltanto nel corso di tale udienza ha “insistito per la chiamata del terzo”. All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.10.2024, il G.I. ha ritenuto di poter autorizzare la chiamata del terzo ( ) “a cura di Controparte_2
”, ed ha rinviato per gli adempimenti di rito al 27 gennaio 2025. Ma tale CP_1 autorizzazione è irrituale e, quindi, illegittima perché all'udienza ex art. 183
c.p.c. può essere autorizzata soltanto la chiamata di terzo su istanza dell'attore, non su istanza del convenuto”.
Questo giudice non ritiene condivisibile la tesi della difesa erariale avanzata in favore dell , terza chiamata. Controparte_2
7 8
Proprio nella sentenza della Corte costituzionale n.96/2024, peraltro citata dalla stessa difesa erariale, emerge un modello di giudice attento al contraddittorio e ai superiori principi costituzionali e non già alla preclusione temporale, asseritamente (non positivamente disposta) dettata dall'art. 171bis c.p.c.
Peraltro, la chiamata del terzo disposta dal giudice supera e revoca implicitamente la precedente decisione, la quale – nel rispetto del principio del contraddittorio - non può mai divenire preclusiva a danno della parte richiedente\opposta la quale aveva tempestivamente chiesto (nei termini questi si perentori) la chiamata del terzo . Controparte_2
Una lettura così (non proficuamente) formalistica dell'art.171 bis c.p.c. è stata esclusa dalla sentenza della Corte costituzionale 96.2024 nella quale si legge:
“8.6.– Viene in rilievo, innanzi tutto, il potere del giudice di direzione del processo sancito dall'art. 175 cod. proc. civ. e, più in generale, dall'art. 127 cod. proc. civ., che prevedono che il giudice – e in particolare il giudice istruttore – esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali esse devono svolgersi. Inoltre – come già rilevato – il giudice deve in ogni caso assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni (art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.).
…….ha la possibilità di fissare, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata (anche nelle più agili forme rispetto all'udienza cosiddetta in presenza contemplate, oggi, dall'art. 127-bis cod. proc. civ.), un'udienza ad hoc, nell'ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624), i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge.
Nessun diritto alla difesa ha subito il terzo chiamato. All'udienza del 09/04/2024 i difensori delle parti chiesero concordemente un rinvio per trattative in corso con salvezza dei termini e per i medesimi incombenti. Questo prova che, forse, inizialmente, il provvedimento di mera fissazione della prima udienza non era del tutto infondato.
8 9
Solo a seguito del fallimento delle trattative si è reso necessario citare il terzo.
Peraltro, la doglianza è stata sollevata solo con la costituzione del 16.11.2024 in relazione a un decreto del 18.12.2023 in cui non era ancora costituita l
[...]
la quale, come detto, dalla chiamata in causa non subisce alcuna CP_2 lesione al contraddittorio. A ben vedere il terzo chiamato ( non sembra CP_2 aver titolo a dolersi dell'autorizzazione asseritamente concessa in ritardo: la chiamata del terzo non solo rispetta i supremi principi costituzionali
(contraddittorio), ricordati chiaramente nella sentenza n.96 ma la relativa eccezione avrebbe semmai potuto essere sollevata solo dalla parte lesa ossia l la quale a sua volta non avrebbe potuto contraddirsi a Controparte_4 seguito del contenuto della sua difesa impostata sulla mancata percezione delle somme rivendicate nell'indebito pagamento.
b) Legittimazione sostanziale passiva.
L'ingiunzione qui opposta è stata emessa esclusivamente nei confronti dell'”Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli” la quale non ha percepito i canoni rivendicati da . I canoni sono stati corrisposti da CP_1 Parte_4 all .
[...] Controparte_2
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 è stata data attuazione all'art. 23 quater, comma 3 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, relativo all'incorporazione dell nell Il suddetto decreto, in CP_3 Parte_1 particolare, al comma 1, dell'art. 3, ha disposto che dal 1gennaio 2013 tutti i beni immobili di proprietà dell dovessero rientrare nella disponibilità CP_3 dell'Agenzia del Demanio. L , Direzione regionale Toscana Controparte_2 ed Umbria, con note n. 2376 del 17.2.2015 e n. 12092 del 1.9.2015 ha chiesto alla il pagamento dei canoni dovuti. Parte_4
Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Roma n. 18476/2016 e la sentenza della
Corte di appello di Roma n. 5968 del 29/9/2022, sulle quali si fonda la pretesa di
, sono state rese nei confronti dell CP_1 Parte_1 unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze e da queste
[...] ultime sono state impugnate dinanzi alla Corte di cassazione
L'ordinanza della Corte di cassazione del 2024 (di cui meglio al punto C) risolve anche questo profilo:”13. Il tribunale di Roma con la sentenza del 6/10/2016
9 10
accoglieva le domande di . Reputava che era subentrata nel CP_1 CP_1 contratto stipulato in data 24/4/1996, nella posizione contrattuale di TI, a cui aveva dato in uso gli immobili di proprietà statale per la produzione del CP_3 sale con la concessione del 3/12/1999. Pertanto, poiché versava a CP_1 le somme di cui all'art. 14 del contratto, aveva anche diritto al Pt_2 compenso di cui al successivo art. 15 «quale che sia la configurazione giuridica del canone e, venendo altrimenti meno lo stesso sinallagma contrattuale che vedrebbe tenuta all'obbligo di cui art. 14 non Parte_4 beneficiare del correlato diritto di cui art. 15». Pertanto il tribunale condannava la ed il Ministero dell'economia e delle finanze, al Controparte_5 pagamento in solido in favore di della somma di euro 1.292.300,00, CP_1
«pari a quanto versato da ad dal 2007». Parte_4 CP_3
Ed ancora
17. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5968/2022, depositata il
29/9/2022, rigettava gli appelli riuniti. In particolare, per la Corte territoriale
l'accordo doveva essere qualificato come contratto, mentre andava esclusa la natura di canone concessorio ex art. 3 della legge n. 907 del 1942 alla prestazione di Pt_2
Appare evidente, pertanto, che allo stato si sia creata una doppia legittimazione passiva (una sostanziale ed una processuale) in ordine alla sorte capitale:
1) Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli legittimata passiva in forza del giudicato reso con la ordinanza della Corte di cassazione, quale peraltro parte originaria del contratto;
2) quale soggetto giuridico che ha materialmente Controparte_2 percepito i compensi versati da . Pt_2
Appare, quindi, condivisibile la tesi della parte opposta quando assume che
“accertato che è sicuramente il soggetto creditore delle somme che CP_1 Pt_2 ha erroneamente versato all'Amministrazione statale”, l'obbligazione di pagamento dovrà essere adempiuta dall'una o dall'altra Agenzia.
C) Merito della debenza richiesta col decreto ingiuntivo opposto. Sussistenza.
Il merito della controversia è stato risolto, nel corso del presente processo, con la
Ordinanza della 1°sez. civile della Corte di cassazione R.G.2712/2023,
10 11
sez.3482/2024, raccolta n. 26064/2024, pubblicata il 04/10/2024, a cui questo giudice non può che aderire.
La Corte di cassazione ha definito il giudizio RG 2712/2023 con il quale e Pt_2
l avevano impugnato la sentenza della Parte_1
Corte d'Appello n. 5968/2022. Nelle sentenze di merito si era affermato il subentro di nella titolarità del contratto di collaborazione del 24 aprile CP_1
1996 e il suo conseguente diritto dell'odierna opposta a ricevere il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 15 del Contratto stesso.
Con l'Ordinanza n. 26064/2024 del 4 ottobre 2024, la Corte di cassazione risolve il tema principale ossia: “se il rapporto contrattuale del 24/4/1996 sia (come effettivamente ritenuto) di natura meramente privatistica, con prestazioni sinallagmatiche tra le parti, con obbligo di pagamento del corrispettivo da parte di oppure appartenga alla nozione pubblicistica di concessione- Pt_2 contratto, con obbligo di pagamento del canone concessorio da parte di Pt_2
(pag.25).
Secondo la Corte di cassazione non si è formato alcun giudicato sulla natura di canone ex art. 3 della legge n. 907 del 1942 (pag.38 della ordinanza della Corte)
La Corte di cassazione scandisce cronologicamente le tappe principali:
A) con il d.lgs. 9/7/1998 n. 283 viene istituito l'Ente Tabacchi Italiani (TI), verificandosi una «successione» nelle attività produttive e commerciali già riservate alla Con atto del 3/12/1999 concede a TI CP_3 CP_3
l'utilizzo degli immobili costituenti il complesso della salina di Volterra;
TI paga un canone annuale, con obbligo di utilizzare i beni esclusivamente per la produzione del sale. Successivamente TI diventa una s.p.a e, nel dicembre 2000, acquista il 100% di , poi CP_1 acquisito da al 100% nel febbraio 2003; Nel luglio 2001 TI - CP_6 succeduta ex lege ad - conferisce ad (costituita nel 1994 e CP_3 CP_1 controllata da il ramo d'azienda relativo all'estrazione del sale, ex CP_3 artt. 2112 e 2558 c.c. La questione, dunque, riguarda l'eventuale successione di nel rapporto contrattuale con (pag.25 CP_1 Pt_2 dell'Ordinanza)
B) Dal 2007 in poi continua ad erogare il corrispettivo (o canone) Pt_2 alla non pagando invece , che avanza le sue pretese CP_3 CP_1
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giudiziali nei confronti di e di poi Pt_2 CP_3 Parte_1
(pag.25);
C) l'art. 14 del contratto del 24/4/1996, originariamente stipulato tra CP_3
e prevede l'obbligo di di pagare a lire 700 per Pt_2 CP_3 Pt_2 ogni tonnellata di salamoia satura, mentre l'art. 15 del medesimo contratto stabilisce che debba pagare a lire 1700 per ogni Pt_2 CP_3 tonnellata di sale prelevato per uso industriale;
D) Con il d.lgs. 9/7/1998, n. 283 è stato istituito l'TI che è succeduto nell'attività produttive e commerciali già riservate alla Pertanto, il CP_3 rapporto contrattuale instaurato tra e si è trasferito alle Pt_2 CP_3 parti e TI, con le medesime obbligazioni, tra cui l'art. 15 del Pt_2 contratto. Ed infatti, l'art. 1 del d.lgs. n. 283 del 1998 (Istituzione dell'Ente tabacchi italiani) stabilisce al comma 2, che «[l]'Ente svolge, dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione di cui all'art.
2, le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
Si prevede, poi, al comma 6 dell'art. 1, che «non prima di 12 e non oltre
24 mesi dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione di cui art. 2, con la deliberazione dello stesso consiglio, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni». (pag.33);
E) successivamente l'TI diventa s.p.a e conferisce ad il ramo CP_1
d'azienda relativo all'estrazione del sale;
F) è evidente che l'TI, istituita ex lege, con il d.lgs. n. 283 del 1998, ai sensi dell'art. 3 di tale disposizione, è succeduto anche nel rapporto negoziale del 24/4/1996 tra e Successivamente, il rapporto Pt_2 CP_3 negoziale si è trasferito da ad , a seguito della CP_7 CP_1 cessione del ramo d'azienda e, quindi, della conseguente applicazione dell'art. 2558 c.c., con esclusione dell'obbligo di notificazione di cui all'art. 1406, c.c. relativo alla cessione del contratto. (pag.34);
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La Corte di cassazione giunge a statuire che:
20. Merita, dunque, piena conferma la sentenza della Corte d'appello di Roma per cui va condivisa la tesi difensiva della dovendosi qualificare Pt_2
l'accordo del 24/4/1996 «come contratto cui è estranea la qualificazione della prestazione di di cui al citato art. 15 quale canone concessorio ex art. 3 Pt_2 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Il corrispettivo previsto dall'art. 15 costituisce il prezzo che è tenuta a pagare al concessionario per il fatto che Pt_2 CP_3 si appropria del grosso del sale estratto dalle miniere e non come canone concessorio». (pagg.35.36);
G) Il testo dell'accordo, non fa riferimento in alcuna parte ad un canone concessorio dovuto da per lo sfruttamento della miniera e le prestazioni Pt_2 previste dagli articoli 6,14 e 15 del contratto disciplinano piuttosto le modalità di estrazione prevedendo obblighi reciproci di pagamento del prezzo del sale estratto» (pag.36).
A conclusione occorre sottolineare che:
H) “una volta, negata la natura di canone concessorio ex art. 3 cit. alla prestazione prevista a carico di dall'art. 15, come si è detto, va Pt_2 dichiarato che le somme corrisposte dalla società all'amministrazione dei monopoli andavano invece corrisposte ad come ritenuto dal CP_1 tribunale”…..
……..Non si era, allora, in presenza di una tassa o di una imposta, ma solo di un accordo contrattuale, tanto che il «canone» non risultava determinato con decreto del Ministro, ma era frutto di un accordo negoziale tra le parti (pag.37).
D) CONCLUSIONI.
La sentenza n. 7562/2022 pubbl. il 16/05/2022 (RG n. 2419/2017) del Tribunale di Roma non appare in contrasto col decisum della Corte di cassazione in quanto la prima afferma unicamente la giuridica debenza del canone.
Diversamente l'Ordinanza della Corte di cassazione del 2024 ha cerziorato che - negata la natura di canone concessorio ex art. 3 cit. alla prestazione prevista a carico di dall'art. 15 - le somme corrisposte dalla società Pt_2 all'Amministrazione dei monopoli andavano, invece, corrisposte ad CP_1
[...]
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È stata riconosciuta definitivamente la natura privata dell'attività di estrazione del canone, reputandosi che questi abbia natura di corrispettivo per il passaggio della proprietà del sale estratto.
Il Canone è stato percepito dalla , la quale deve essere Controparte_2 condannata – in solido con l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli - alla restituzione con gli interessi legali a partire dalla messa in mora del 27.2.2023 indirizzata a mezzo pec ad entrambe le parti e al Ministero dell'Economia.
Occorre, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'
[...]
– e, in solido, l - al CP_2 Parte_1 pagamento del debito quale sorte capitale esposto nel decreto ingiuntivo
(euro1.050.000,00) con gli interessi legali maturati dalla notifica della messa in mora effettuata in data 27.2.2023.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla tesi giuridica esposta dalla difesa erariale, la quale ha tuttavia trovato definitiva sconfessione solo con l'ordinanza della Corte di cassazione del 2024, successiva alla messa in mora e al decreto ingiuntivo;
il subentro di nelle attività dei TI (il quale lo CP_1 aveva ricevuto a sua volta da sembrava apparentemente concernere le Pt_1 sole “attività produttive e commerciali” (art. 3, comma 1, d.lgs. 283/1998); la norma può aver indotto in ragionevole errore la difesa erariale circa gli effetti concreti e la portata della cessione delle attività già dell Controparte_8
all'Ente tabacchi italiani.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l' – e, in solido, l Controparte_2 Parte_1
- al pagamento di euro 1.050.000,00 con gli interessi legali a
[...] partire dal 27.2.2023 e fino al soddisfo della creditrice CP_1
c) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
ER IA
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