Articolo 6 della Legge 23 marzo 1956, n. 296
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 maggio 1956
Art. 6.
L'Ispettorato del lavoro accertera' periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2.
Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sara' revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente art. 4; e l'Istituto finanziatore potra' procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.
Entrata in vigore il 15 maggio 1956