Versione
15 maggio 1956
15 maggio 1956
Art. 6.
L'Ispettorato del lavoro accertera' periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2.
Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sara' revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente art. 4; e l'Istituto finanziatore potra' procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.
L'Ispettorato del lavoro accertera' periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2.
Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sara' revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente art. 4; e l'Istituto finanziatore potra' procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.