Art. 6.
L'Ispettorato del lavoro accertera' periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2.
Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sara' revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente art. 4; e l'Istituto finanziatore potra' procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.
L'Ispettorato del lavoro accertera' periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2.
Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sara' revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente art. 4; e l'Istituto finanziatore potra' procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.