Ordinanza collegiale 15 giugno 2016
Ordinanza collegiale 27 agosto 2021
Sentenza 29 giugno 2022
Sentenza 30 giugno 2022
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Decreto decisorio 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01103/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- -OMISSIS- e Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Camera di Commercio di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolo Ravenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza ex artt. 112 e s.s. del cod. proc. amm.
della sentenza del T.A.R. Lecce n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. -OMISSIS-, nonché della sentenza del T.A.R. Lecce n.-OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. -OMISSIS-;
e per la condanna ex art. 30 del cod. proc. amm.
della Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Lecce al risarcimento dei danni patiti dal Dott. -OMISSIS- da ritardata assunzione, perdita di chance e da lesione del diritto all’immagine.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in esame, il dott. -OMISSIS- chiede l’ottemperanza delle sentenze indicate in epigrafe (sentenza T.A.R. Lecce n.-OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.-OMISSIS-; sentenza del T.A.R. Puglia lecce n.-OMISSIS- confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.-OMISSIS-; sentenza T.A.R. Puglia Lecce n.-OMISSIS- confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.-OMISSIS-), chiedendo anche il risarcimento dei danni da ritardata assunzione
(dal 6 ottobre 2008 o in subordine dall’ottobre/novembre 2011), da perdita di chance e da lesione del diritto all’immagine.
1.1. Con motivi aggiunti depositati in data 24 marzo 2016 il ricorrente ha richiesto, altresì, la condanna della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce al risarcimento dei danni subiti per perdita di chance, assumendo che la ritardata assunzione nel ruolo dirigenziale da parte dell’Amministrazione Camerale, in violazione dei giudicati suindicati, gli ha impedito di partecipare ai concorsi pubblici con accesso ai soli dirigenti.
1.2. Il 19.03. 2016 si è costituita in giudizio la Camera di Commercio intimata eccependo la inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 15 giugno 2016 -OMISSIS-, pronunciata in esito alla camera di consiglio dell’11.5.2016, questa Sezione ha disposto la conversione del ricorso “ Rilevato che il primo correttivo al c.pa. ha soppresso la possibilità, prevista nella versione originaria del c.p.a., di proporre per la prima volta nel giudizio di ottemperanza l’azione risarcitoria di cui all’art. 30, c. 5, c.p.a..Ai sensi del vigente art. 112, comma 3 c.p.a., l’unica azione risarcitoria proponibile in sede di ottemperanza è quella relativa ai “danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”. Non è, pertanto, sufficiente una semplice connessione tra risarcimento e ottemperanza, ma è necessario che la connessione sia riferita alla sopravvenuta impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione (il risarcimento del danno viene in considerazione in sede di ottemperanza solo quale strumento per garantire una sorta di esecuzione per equivalente del giudicato);Ritenuto, pertanto, che la domanda proposta dal ricorrente debba essere trattata nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale, in quanto l’istante non ha provato la definitiva impossibilità di eseguire il giudicato (per la cui attuazione il Collegio ha già nominato commissario ad acta, il cui incarico è in corso di espletamento); l’azione risarcitoria è in ogni caso e in prevalenza riferita a danni verificatisi a far data dal 2008 e/o 2011, dunque prima della formazione del giudicato di annullamento (avvenuta nel 2012 e/o 2015 ”.
Con successiva ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, pronunciata in esito alla pubblica udienza del 23.06.2021, dopo aver proceduto - ai soli fini istruttori - alla riunione dei ricorsi n.-OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto, non essendo ancora la causa matura per la decisione:
“- che la Camera di Commercio resistente produca una dettagliata relazione di chiarimenti in ordine alle retribuzioni individuali di riferimento per i dipendenti della Camera di Commercio per il profilo/i professionale/i che il ricorrente avrebbe potuto conseguire a titolo di stipendio tabellare e di compensi aggiuntivi dal 6.10.2008 fino alla data di immissione in servizio del medesimo; ai bandi di concorso - con specificazione dei relativi requisiti – indetti negli anni in questione per la nomina a Segretario Generale;
- che il ricorrente indichi gli incarichi professionali svolti negli anni in questione e i relativi compensi, producendo le relative dichiarazioni dei redditi e/o ricevute fiscali .”
Successivamente le parti hanno ulteriormente precisato e illustrato le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Giova una breve ricostruzione della vicenda.
Con determinazione del dirigente -OMISSIS- del 5 agosto 2003, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce bandiva un concorso pubblico per la copertura di 2 posti a dirigente, approvando la relativa graduatoria finale con delibera di Giunta camerale n. -OMISSIS-.
Dopo alcuni anni, la Camera resistente bandiva una nuova selezione per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato (cinque anni) con deliberazione n. -OMISSIS-, la quale veniva impugnata, insieme a tutti gli atti susseguenti, inclusi quelli con i quali il concorso si è concluso, innanzi a questo T.A.R. Lecce (R.g. n. -OMISSIS-), da parte del Dott. -OMISSIS- (quinto della graduatoria del 2004).
Il ricorso del Dott. -OMISSIS- veniva accolto dal T.A.R. Puglia –Lecce, con sentenza n. -OMISSIS- del 19 luglio 2012, confermata in sede di appello, da parte del Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2013, stante la mancanza di un'adeguata motivazione che giustificasse il bandirsi di una nuova selezione, rispetto allo scorrimento della graduatoria preesistente del 2004.
In pendenza del contenzioso amministrativo sopra richiamato, la Camera resistente bandiva un secondo concorso, attinente alla copertura, questa volta a tempo indeterminato e in via definitiva, di una terza posizione dirigenziale (terza delle tre contemplate nella pianta organica, oltre alle due coperte, appunto, col concorso bandito nel 2003 e concluso nel 2004).
Anche tale selezione veniva impugnata dal dott. -OMISSIS-, ottenendo, una sentenza di annullamento da parte del T.A.R. Lecce (R.g. n.-OMISSIS-), la n. -OMISSIS-. Quest’ultima sentenza veniva impugnata e confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-.
Il Dott. -OMISSIS-, in pendenza del secondo contenzioso di merito avviato, e prima ancora che fosse emessa la sentenza di appello n. -OMISSIS-, proponeva un ricorso, innanzi a questo T.A.R., per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 del cod. proc. amm., del giudicato sulla sentenza n. -OMISSIS-, confermata in appello con la sentenza n. -OMISSIS-, ed anche tale nuovo ricorso veniva accolto, con la sentenza n. -OMISSIS-, interessata anche essa da un appello, rigettato con la sentenza n. -OMISSIS-.
In seguito, questo Tribunale, sempre su istanza del Dott. -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS- nominava un Commissario ad acta che si sostituisse alla Camera rimasta inadempiente, individuandola nella figura del Prefetto di Lecce, che a sua volta delegava il Viceprefetto -OMISSIS-.
5. Al giudicato formatosi il Commissario dava attuazione con il decreto n.-OMISSIS- del 22 ottobre 2015. Tale decreto provvedeva alla copertura della posizione dirigenziale in organico mediante lo scorrimento della graduatoria del 2004, come previsto dal giudicato, ma selezionando direttamente il Dott. -OMISSIS-, per saltum, pur non essendo questi il soggetto meglio collocato, vista la migliore collocazione di altri due soggetti (il Dott. -OMISSIS-, rispettivamente al terzo e al quarto posto in graduatoria).
Pertanto, la Camera proponeva sempre innanzi a questo Tribunale un reclamo, ex art. 112, comma 6, del cod. proc. amm., (R.g. n. -OMISSIS-), chiedendo l'annullamento del decreto commissariale, nonché l'esatta ottemperanza del giudicato formatosi. Contro il decreto commissariale proponeva un ricorso ordinario innanzi al T.A.R. Puglia –Lecce (R.g. n. -OMISSIS-) anche il Dott. -OMISSIS-, primo dei candidati idonei nella graduatoria del 2004, interessato ad ottenere uno scorrimento ordinario di questa ultima, con conseguente sua assunzione nel ruolo della Camera.
Alle iniziative citate e proposte dalla Camera e dal Dott. -OMISSIS- si aggiungeva una nuova iniziativa proposta dal Dott. -OMISSIS-, mediante un reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, del cod. proc. amm. proposto nell'ambito del procedimento di ottemperanza citato (R.g. n. -OMISSIS-), avente ad oggetto non solo il decreto commissariale più volte menzionato (reo di aver ottemperato soltanto in parte il giudicato formatosi), ma anche una serie di provvedimenti amministrativi, tra i quali la delibera della Giunta Camerale n. -OMISSIS-; atti e provvedimenti, peraltro, già oggetto di autonomo ricorso, proposto sempre dal Dott. -OMISSIS-, pendente innanzi al T.A.R. Puglia - Lecce (R.g. n. -OMISSIS-).
Nello stesso reclamo il Dott. -OMISSIS- chiedeva altresì la condanna della Camera al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Il T.A.R. adito anzitutto rigettava la domanda cautelare formulata dal Dott. -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS-, avverso la quale era interposto appello cautelare ex art. 62 del cod. proc. amm. (Sez. V - R.g. n. -OMISSIS-; camera di consiglio 25 maggio 2016) e, il 5 febbraio 2016, emetteva anche le seguenti pronunce: 1) la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale veniva dichiarata la irricevibilità per tardività del reclamo proposto dalla Camera resistente (R.g. n. -OMISSIS-); 2) la sentenza n. -OMISSIS-, di accoglimento parziale del reclamo del Dott. -OMISSIS- (R.g. n. -OMISSIS-), previa conversione in nuovo ricorso per l'ottemperanza, con declaratoria dell'obbligo dell’Ente Camerale di immettere in servizio il Dott. -OMISSIS-, rigettando, però, la domanda di risarcimento del danno proposta dal Dott. -OMISSIS-.
Entrambe le sentenze richiamate divenivano oggetto di appello da parte della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lecce (Sez. V — R.g. n. -OMISSIS-). Anche il Dott. -OMISSIS- proponeva appello (Sez. V — R.g. n. -OMISSIS-) contro la sentenza n. -OMISSIS-, nella parte in cui disponeva la immediata assunzione del Dott. -OMISSIS-.
La sentenza n. -OMISSIS-, con riguardo al capo di sentenza sfavorevole con il quale il T.A.R. adito aveva respinto la domanda risarcitoria presentata dal dott. -OMISSIS-, non veniva appellata da quest’ultimo.
3. Ciò premesso, rileva il Tribunale che l’odierno ricorso di ottemperanza delle sentenze indicate in epigrafe è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, come risulta dagli atti depositati in giudizio dalla Camera di Commercio resistente il 12.05.2021, il dott. -OMISSIS- è stato assunto presso l’Ente camerale in esecuzione delle citate sentenze in data 10.07.2017 e, con successive deliberazioni della Giunta Camerale, quest’ultima ha adeguato la programmazione e la dotazione organica dell’Ente.
In definitiva, a seguito della sopravvenienza descritta in premessa (costituita dall’ assunzione del ricorrente disposta dall’ Istituto camerale resistente il 10.07.2017 in esecuzione delle sentenze di cui è chiesta l’ottemperanza) non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza, non avendo parte ricorrente più interesse alla decisione del giudizio di ottemperanza de quo.
4.Il ricorso è invece infondato e deve essere respinto quanto all’azione risarcitoria dallo stesso formulata nell’ambito del ricorso di ottemperanza in esame e nei successivi motivi aggiunti.
4.1. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per ritardata assunzione a decorrere dal 6.10.2008 o dal 28.11.2008, dall’1.10.2021 sino alla data di effettiva immissione in servizio, con il pagamento delle somme dovute, la richiesta è inammissibile.
Osserva, in proposito il Tribunale che, come evidenziato in punto di fatto, con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale (nell’ambito del ricorso, proposto dal dott. -OMISSIS- per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Puglia Lecce Sez. II n. -OMISSIS- del 19 luglio 2012, confermata dal Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza n. -OMISSIS-) ha precisato che “ L’inesistenza di un progresso rapporto tra amministrazione e privato comporta che, a seguito della pronuncia di illegittimità relativa alla mancata assunzione, la sola reintegrazione ammissibile sia la retrodatazione degli effetti giuridici dell’assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo e non anche il conferimento di una retribuzione per prestazioni mai effettuate (Cons. St., Ad. Pl., n. 10/91): non potranno, pertanto, essere riconosciute le somme vantate dal -OMISSIS- a titolo retributivo e previdenziale ”.
Peraltro, con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato la richiesta risarcitoria proposta dal medesimo ricorrente, nell’ambito del giudizio dallo stesso proposto per la verifica della legittimità degli atti con cui la Camera di Commercio di Lecce ha inteso provvedere alla copertura del terzo posto dirigenziale resosi vacante nella dotazione organica, ritenendo infondata “nel merito, poiché sfornita di specifiche allegazioni, la domanda con cui il ricorrente ha chiesto genericamente la condanna della Camera di Commercio al risarcimento, informa specifica o per equivalente, dei danni subiti per avere l’ente pubblico impedito e/o ritardato lo scorrimento della graduatoria” .
Entrambe le menzionate pronunce di rigetto delle richieste risarcitorie, non impugnate sotto i profili suindicati, sono passate in giudicato.
Ne consegue la inammissibilità dell’analoga domanda risarcitoria proposta nell’ambito del presente giudizio, per violazione del principio del ne bis in idem, oltre che per l’intangibilità di quanto espresso nelle citate pronunce, passate in giudicato.
4.2.In ogni caso, indipendentemente dalle suindicate considerazioni, la domanda risarcitoria suindicata è comunque infondata sulla base degli stessi principi, che in questa sede vanno integralmente confermati, espressi da questo Tribunale nella citata sentenza n.-OMISSIS- affermandosi che “ L’inesistenza di un progresso rapporto tra amministrazione e privato comporta che, a seguito della pronuncia di illegittimità relativa alla mancata assunzione, la sola reintegrazione ammissibile sia la retrodatazione degli effetti giuridici dell’assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo e non anche il conferimento di una retribuzione per prestazioni mai effettuate (Cons. St., Ad. Pl., n. 10/91): non potranno, pertanto, essere riconosciute le somme vantate dal -OMISSIS- a titolo retributivo e previdenziale ”.
Secondo consolidata giurisprudenza, il danno da omessa o ritardata assunzione non coincide con la mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ciò in quanto il lavoratore, per il periodo di mancata assunzione, non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura di ogni altro interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per poter dedicarsi ad altro impiego (ex multis, T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 81; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 6098; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16 marzo 2018, n.226; Cons. Stato, sez. IV, n. 1607 del 2017; Cons. Stato, sez. III, n. 3049 del 2013); manca, in altri termini, il necessario requisito dell’avvenuto svolgimento della corrispondente attività di servizio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12 giugno 2018, n. 6546).
Peraltro, in base alla istruttoria esperita da questo Tribunale con la citata ordinanza n.-OMISSIS-, il ricorrente, negli anni in questione ha svolto altre attività, fra cui quella di Giudice Tributario, senza tuttavia chiarire in quale periodo ha conseguito la relativa nomina, per quali anni d’imposta e se avesse inteso, o meno rinunciarvi.
A tanto aggiungasi che l’art 8 del D.lgs. 545/1992 (Incompatibilità) stabilisce che “ Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:…. b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; (c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; (i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori” .
Quanto alla Camera di Commercio, l’articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 1, comma 19, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 stabilisce che il diritto camerale annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
4.3. Il ricorso è infondato anche in relazione alle domande di risarcimento degli ulteriori danni (danno per perdita di chance, danno all’immagine ecc..)
Ritiene il Collegio di dover ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale la mera illegittimità dell'attività provvedimentale non può costituire presupposto sufficiente per l'attribuzione della tutela risarcitoria, ove non accompagnato dalla dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito: ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa.
Si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, e negarla quando l'indagine presupposta conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. III, 15/7/2011, n. 4333; Cons. Stato Sez. V, 14/09/2012, n. 4894, Cons. Stato Sez. IV 7 gennaio 2013, n. 23, T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 2 luglio 2015, n. 8831)
Il risarcimento del danno non è infatti conseguenza automatica dell'annullamento di un atto amministrativo ma necessita dell'ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge, tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica della P.A..
Sotto il profilo soggettivo, affinché sussista il requisito della colpa è necessario verificare se l’emanazione e l’esecuzione dell'atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole dell’imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 361; id. 3274 del 2020).
I danni risarcibili sono poi soltanto quelli che costituiscono conseguenza immediata e diretta della ritardata assunzione.
Nel caso della c.d. “perdita di chance” il ricorrente ha l’onere di provare, anche facendo ricorso al calcolo delle probabilità, gli ulteriori vantaggi che avrebbe conseguito per effetto della tempestiva assunzione, atteso che la determinazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone pur sempre che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile (ex multis, Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).
La necessità di provare l’esistenza di consistenti probabilità di successo per conseguire il risarcimento del danno per perdita di chance risulta costantemente affermata anche dal giudice amministrativo, non potendosi ammettere che diventino ristorabili mere possibilità di successo statisticamente non significative.
4.3.1. Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che non vi sia il requisito della colpa.
Osserva, il Collegio, condividendo sul punto le difese dell’Istituto camerale che, obiettivamente, l’iter di attuazione del giudicato (di cui al presente giudizio di ottemperanza) è stato travagliato.
In particolare, il ricorrente è stata assunto dal dott. -OMISSIS-, quale Commissario ad acta, designato da questo Tribunale, il 10.07.2017, a seguito delle rinunce all’incarico espresse da parte del Viceprefetto -OMISSIS- e del Prefetto -OMISSIS- -OMISSIS-; questi ultimi, in occasione delle verifiche propedeutiche all’assunzione, riscontravano una serie di (obiettive) difficoltà consistenti nella previa verifica dei requisiti, in capo al ricorrente, previsti dal bando per ricoprire il posto di Dirigente, impeditive della sottoscrizione del contratto, affermandosi che (nota del 23.11.2016 del dott.-OMISSIS-) “ La presentazione della domanda, con la dichiarazione da parte degli interessati del possesso dei requisiti, non può di certo costituire elemento definitivo per l'assunzione. Infatti, la fase della verifica dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, preliminare all' effettiva assunzione, non può che essere svolta prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, come avviene per ogni procedura concorsuale. Tale verifica peraltro non è stata oggetto del giudicato, formatosi sulla sentenza del TAR Puglia Lecce SEZ.II n. -OMISSIS- del 19 luglio 2012, confermata dal CdS Sez. IV con sentenza n. -OMISSIS-, atteso che tali pronunce hanno riguardato " la pretesa assistita da giudicato del Dr. -OMISSIS- allo scorrimento della graduatoria di merito" (Consiglio di Stato n. -OMISSIS-), alla cui esecuzione la scrivente ha adempiuto, come noto, con provvedimento commissariale del 22 ottobre 2015. Proprio in questa corretta prospettiva è emerso, per tabulas, che in capo al Dr. -OMISSIS-, oggi come all' atto della presentazione della domanda, non sussistono i requisiti prescritti dal bando e dallo specifico regolamento vigente al momento dell'indizione del concorso (2004)… A queste valutazioni di carattere giuridico va, altresì, aggiunto che dall'esame della dichiarazione, trasmessa dal Dr. -OMISSIS- alla scrivente soltanto il 4 ottobre u.s., è del tutto evidente che le esperienze di docente precario, ai fini della maturazione dei requisiti di accesso e nomina alla dirigenza, previsti dall'art. 28 del d. lgs. 165/2001, nonché dagli artt. 18 e 20 del più volte citato Regolamento camerale, non possono rientrare nel concetto di " esperienza di servizio effettivo presso Pubbliche Amministrazioni di almeno cinque anni " (art. 2).Non può dunque la scrivente esimersi dall'evidenziare un profilo di illegittimità nell'eventuale instaurazione di un rapporto di impiego di natura dirigenziale tra il dr. -OMISSIS- e la Camera di Commercio di Lecce, ad opera del commissario ad acta ”.
Con nota 13/1/2017 il successivo Commissario ad acta Prefetto -OMISSIS-, rilevava analoghe difficoltà, comunicando quanto segue a questo Tribunale: “ In relazione all’incarico conferito, da ultimo con ordinanza n. -OMISSIS-pubblicata il 21 dicembre ultimo scorso ed alle disposizioni in essa contenute lo scrivente, facendo proprie le valutazioni già evidenziate a Codesto Tribunale dalla dr.ssa -OMISSIS-sua delegata, con nota del 23 novembre 2016, di cui si allega copia, rappresenta il proprio intendimento a rinunciare allo stesso (di tali atti abbiamo fornito prova con il nostro indice 12/5/2021)” .
In data 10.07.2017, il nuovo Commissario ad acta sottoscriveva contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato del dott. -OMISSIS- nel ruolo dirigenziale della Camera di Commercio di Lecce, con decorrenza dal 16.10.2008 e immissione in servizio dal 12 luglio.
A ciò, tuttavia, seguiva, il decreto penale di condanna del Tribunale di Lecce Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari -OMISSIS--1 D. Pen., con il quale il ricorrente ( “ imputato del reato di cui agli artt. 81. 2° comma, 483 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, partecipava al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, di cui al bando di concorso pubblico indetto con determinazione -OMISSIS- del 5.8.2003, ed attestava falsamente con missive del 18.08.2016 e del 30.09.2016 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di selezione, ossia del requisito richiesto di " esperienza di servizio effettivo presso Pubbliche Amministrazioni di almeno cinque anni in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso di diploma di laurea..." e "l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e l'insussistenza delle incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dal DPR 10.1.57 n. 3 ; dichiarazioni queste false considerato che aveva solo esperienze di docente precario e svolgendo incarichi quale commercialista in alcune società, procedendo alla cancellazione dall'albo professionale solo in data 15.11.2016. Accertato in Lecce commesso in Lecce il 18.8.2016 e 30.9.2016” ) è stato condannato alla multa di Euro 1.125,00.
Solo con sentenza n.-OMISSIS-, la Corte d’Appello di Lecce assolveva il ricorrente dal reato ascritto rilevando che detto giudizio non ha verificato se il dott. -OMISSIS- avesse o meno i requisiti per partecipare al concorso in esame, quanto se le autodichiarazioni dallo stesso proposte fossero o meno false ed in relazione a tale aspetto che la Camera di Commercio avrebbe in tale sede potuto verificare se i servizi quinquennali dichiarati fossero o meno di ruolo.
Così ricostruite le difficoltà riscontrate dalla Camera resistente nell’esecuzione dei giudicati di cui è richiesta l’ottemperanza ed è proposta la connessa domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che non sussista il requisito della colpa in capo alla P.A..
Il Giudice amministrativo, sul punto, ha precisato che: “non è comunque richiesto al privato, danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo, un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell’elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un’espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell’amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono, invece, operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all’art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata” (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981; Consiglio di Stato, sentenza 10 gennaio 2012 n. 14).
La giurisprudenza amministrativa ha, così, ribadito che non è sufficiente che l’Amministrazione emani un atto illegittimo perché possa ritenersi anche responsabile dei danni subiti dal privato destinatario dell’atto, dovendosi mantenere separate le regole di validità dell’atto dalle regole di responsabilità (Consiglio Stato, sez. VI 27 giugno 2013, n.3521).
Orbene, nella fattispecie dedotta in giudizio il ritardo dell’Amministrazione nell’assunzione del ricorrente è stato dettato dalle obiettive difficoltà riscontrate (come evidenziate da ben due Commissari ad acta) in ordine alla questione della verifica del possesso dei requisiti, propedeutica all’assunzione dello stesso, successivamente allo scorrimento della graduatoria.
Del resto, l’Amministrazione ha prestato tempestivo, sia pure parziale, adempimento alle sentenze citate con provvedimento Commissariale del 22 ottobre 2015 n.-OMISSIS-, provvedendo alla copertura della posizione dirigenziale in organico mediante lo scorrimento della graduatoria del 2004, come previsto dal giudicato, selezionando direttamente il Dott. -OMISSIS-, per saltum, pur non essendo questi il soggetto meglio collocato, vista la migliore collocazione di altri due soggetti (il Dott. -OMISSIS-, rispettivamente al terzo e al quarto posto in graduatoria).
La successiva assunzione del ricorrente è risultata poi ulteriormente ritardata a causa dell’impedimento - di carattere obiettivo - rappresentato dal contenzioso nuovamente instaurato avverso tale provvedimento.
La complessità delle questioni insorte a causa del contenzioso instaurato (il quale vedeva coinvolti gli interessi di altri soggetti utilmente collocati in graduatoria) e della verifica dei requisiti propedeutici all’assunzione, le cui problematiche e perplessità sono state sollevate da ben due Commissari ad acta nominati da questo Tribunale e risultano - altresì - rivenienti anche dal decreto penale di condanna del Tribunale di Lecce Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari -OMISSIS--1 D. Pen., concretizzano, a giudizio di questo Tribunale, obiettive esimenti della colpevolezza della Camera resistente.
4.3.2. Anche sotto l’aspetto del quantum debeatur il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio ad esso spettante in base alla regola secondo la quale il risarcimento del danno richiede che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia in relazione all'an sia in relazione al quantum.
Risulta per tabulas che il ricorrente ha comunque svolto la propria attività professionale, fra cui quella del prestigioso incarico di componente della Commissione Tributaria, sicchè la pretesa al risarcimento dei danni all’immagine e alla perdita di chance risulta essere una mera petizione di principio.
4.3.3. Del pari infondata, in quanto indimostrata, è l’ulteriore domanda di risarcimento dei danni, formulata nei motivi aggiunti depositati il 24 marzo 2016, fondata sull’assunto che la violazione dei giudicati in epigrafe avrebbero impedito al ricorrente di partecipare ai concorsi pubblici per soli dirigenti, fra cui quello per Segretario della Camera di Commercio, sia per le ragioni innanzi, esposte sia per l’ulteriore ragione rappresentata dalla mancata dimostrazione del possesso degli effettivi requisiti necessari per accedere a tali concorsi, nei quali il ricorrente, comunque, avrebbe dovuto fornire la prova del possesso dei requisiti all’uopo necessari.
In particolare, la partecipazione alla selezione a Segretario Generale, riservata soltanto agli iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 20 comma 3 L. n. 580/93, presuppone il superamento di apposita selezione nazionale tra soggetti in possesso di determinati titoli, requisiti professionali e esperienze maturate che il ricorrente non assume di possedere, non sussistendo neppure la dimostrazione del possesso di servizi di ruolo presso PP.AA , necessari per accedere ai concorsi riservati ai soli dirigenti.
5.In conclusione, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarato improcedibile (quanto all’esperita azione di ottemperanza ex art.112 c.p.a) e respinto quanto alle coeve domande risarcitorie.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte lo dichiara improcedibile (quanto all’esperita azione di ottemperanza ex art.112 c.p.a) e lo respinge quanto alle connesse e residue domande risarcitorie.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.