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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 329/2023 RGC promossa
DA
- , nata ad [...] il [...]; Parte_1
CF: C.F._1
- , nato ad [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._2
entrambi residenti a[...];
rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Miranda del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Ancona al viale della Vittoria n. 7; (appellanti)
NEI CONFRONTI DI
- e concordato preventivo, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t.;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cola del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ancona alla via
Calatafimi n. 1;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1140/2022 del Tribunale di Ancona del giorno
10.10.2022, resa in procedimento n. 6069/2018 RGC.
OGGETTO: pagamento somme.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti non hanno precisato le conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ed Parte_1
hanno impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era Parte_2
pag. 2/4 stata accolta la domanda di pagamento somme, promossa nei loro riguardi dalla e concordato preventivo. Controparte_1
Si è costituita nel presente grado parte appellata per resistere all'appello proposto e avanzare inoltre appello incidentale.
Con ordinanza del 16.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza della parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025.
Va preliminarmente osservato che, fissata udienza di discussione al 17.03.2025
nelle forme a trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione per detta udienza, omettendo altresì di depositare, nei termini assegnati, le note di precisazione delle conclusioni e le difese. Di conseguenza,
la Corte rinviava per i medesimi incombenti al 14.04.2025. Poiché neppure in detta occasione nessuna delle parti depositava note di trattazione, con ordinanza del 15.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e la conseguenza dichiarazione di estinzione ex art. 309 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, visto l'art. 309
cpc, così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo. pag. 3/4 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 329/2023 RGC promossa
DA
- , nata ad [...] il [...]; Parte_1
CF: C.F._1
- , nato ad [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._2
entrambi residenti a[...];
rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Miranda del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Ancona al viale della Vittoria n. 7; (appellanti)
NEI CONFRONTI DI
- e concordato preventivo, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t.;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cola del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ancona alla via
Calatafimi n. 1;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1140/2022 del Tribunale di Ancona del giorno
10.10.2022, resa in procedimento n. 6069/2018 RGC.
OGGETTO: pagamento somme.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti non hanno precisato le conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ed Parte_1
hanno impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era Parte_2
pag. 2/4 stata accolta la domanda di pagamento somme, promossa nei loro riguardi dalla e concordato preventivo. Controparte_1
Si è costituita nel presente grado parte appellata per resistere all'appello proposto e avanzare inoltre appello incidentale.
Con ordinanza del 16.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza della parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025.
Va preliminarmente osservato che, fissata udienza di discussione al 17.03.2025
nelle forme a trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione per detta udienza, omettendo altresì di depositare, nei termini assegnati, le note di precisazione delle conclusioni e le difese. Di conseguenza,
la Corte rinviava per i medesimi incombenti al 14.04.2025. Poiché neppure in detta occasione nessuna delle parti depositava note di trattazione, con ordinanza del 15.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e la conseguenza dichiarazione di estinzione ex art. 309 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, visto l'art. 309
cpc, così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo. pag. 3/4 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 4/4