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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1982 /2023 vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. PATRICELLI ROSA, come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t., con sede in San Controparte_1
Marcellino (CE) - alla via Ugo Foscolo 26 bis
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTANO MARINA come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2023, il ricorrente in epigrafe premesso deduceva di essere stato assunto dalla società ” dal 02.02.2021 Controparte_1 al 30.03.2021 con regolare contratto di lavoro subordinato;
di aver svolto le mansioni di autista – 3 livello super CCNL autotrasportatori e spedizionieri;
che il luogo di lavoro coincideva con la sede operativa della resistente, sita in Carinaro (CE) presso la zona industriale Aversa Nord;
che in data 24.02.2021 egli, ammalatosi di Covid- 19, veniva costretto dalle norme di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto a vivere in casa in stato di quarantena con l'intera famiglia;
che, negativizzatosi in data 22.03.2021, procedeva il giorno dopo ad inviare via PEC formale lettera di dimissioni per giusta causa, considerato il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di febbraio 2021, nonostante le sue continue richieste verbali;
che nulla gli veniva corrisposto a titolo di retribuzione relativa al mese di marzo 2021 ed alla conclusione del rapporto di lavoro;
che a nulla sono servite le richieste verbali e la formale lettera di messa in mora notificata alla società resistente in data 07.06.2021; che alla data di deposito del ricorso l'epigrafato risultava ancora creditore nei riguardi della società resistente della cifra di euro 1809,00; che, nello specifico, al ricorrente spettava la liquidazione dell'accantonamento annuo lordo, del fondo al 27.03.2021, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, dei permessi e delle ferie non goduti, della retribuzione di marzo, il tutto al netto dell'acconto già versatogli, pari ad euro 450,00. Che, siccome originariamente tale ricorso era stato iscritto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, incompetente territorialmente, lo stesso veniva riassunto dal ricorrente presso l'odierno Tribunale. Tanto premesso il ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il signor svolgeva attività di autista Parte_1 alle dipendenze della società , in persona del rapp.te legale Controparte_1
p.t. con sede in San Marcellino (CE) alla via Ugo Foscolo n. 26 bis - P. IVA
dal 02.02.2021 al 30.03.2021 con regolare contratto lavorativo, con la P.IVA_1 mansione di autista – 3° livello super;
Accogliersi la domanda e per l'effetto condannare società , in persona del rapp.te legale p.t. con Controparte_1 sede in San Marcellino (CE) alla via Ugo Foscolo n. 26 bis - P. IVA , P.IVA_1 al pagamento, in favore dell'istante sig. , della somma di € Controparte_1
1.089,00, oltre il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei diritti a norma dell'articolo 429, comma 3 c.p.c., IVA e CPA, a titolo di richieste retributive come meglio specificati nei conteggi allegati al presente ricorso, per il periodo dal
02.02.2021 al 30.03.2021; Con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione in favore del sottoscritto procuratore”. Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva di rigettare il ricorso e, in caso CP_2 di accoglimento, di condannarsi la a versare nei propri Controparte_1 riguardi i contributi previdenziali obbligatori omessi, dovuti e non prescritti, corrispondenti alle differenze retributive da erogarsi;
con vittoria di spese di lite.
2 Sebbene ritualmente chiamata in giudizio con ricorso notificato a mezzo pec in data
13.04.2023, la convenuta non si costituiva. Il Tribunale, pertanto, ne dichiarava la contumacia. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Il ricorso è infondato e non può essere accolto. In via generale, è opportuno premettere che «la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice» (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29.3.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte «al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio» (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda». Sempre in punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli
(causali) indicati nei conteggi dalla odierna parte ricorrente - quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del
3 fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007). Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (causali) - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, a l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta quindi alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati. Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239), e dunque grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive.
4 Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto. In primo luogo non vi è prova documentale dell'intercorrenza del rapporto di lavoro con le modalità descritte in ricorso: non vi è un contratto di lavoro firmato dalle parti (il documento in atti riporta una scritta prova di firma), non vi sono le buste paga e nemmeno un estratto contributivo. Il ricorrente deposita dei documenti in formato pdf contenenti una lettera di messa in mora indirizzata al datore;
tale documento tuttavia non prova l'esistenza né del rapporto né del debito. Parte ricorrente, infine, produce un documento, sempre in formato pdf, in cui il datore afferma che avrebbe provveduto a saldare il debito. Si osserva, tuttavia, che anche tale documento è privo di firma e che il formato in pdf (e non in formato PEC p7m o eml) non prova la paternità della dichiarazione, né da quale indirizzo sarebbe partita la mail. La prova del rapporto e delle sue modalità di esecuzione non emergono in modo chiaro nemmeno dalla prova testi espletata, durante la quale, prima la sorella e poi la moglie, dichiarano genericamente di sapere che il ricorrente lavorava per la convenuta, senza tuttavia riferire alcuna circostanza della quale abbiano avuto conoscenza diretta (“sono la sorella del ricorrente, so che lavorava presso la ricorrente nel casertano, che io sappia…”; “sono la moglie del ricorrente, mio marito ha lavorato per la ricorrente …. sì, assolutamente mio marito aveva un contratto regolare ma guadagnava meno di quanto pattuito”).
Ulteriore elemento che non è stato provato, inoltre, è quello della giustificazione dell'assenza allegata. In sostanza il lavoratore racconta di essere stato affetto dal Covid-19 e di aver osservato la quarantena sino all'esito di un tampone negativo che accertava la fine dello stato morboso ed infettivo. Tuttavia, nel caso di specie non sono allegati né prodotti in atti i certificati di malattia telematici che il medico di base avrebbe dovuto ritualmente inviare all'Istituto e al datore di lavoro. Anche tale circostanza, legata al rapporto di lavoro (non provato), non supporta l'impianto probatorio dell'attore, sul quale gravava dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto e l'intervento meramente adesivo dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede: a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese. Si comunichi. Aversa, 29.4.2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Chiara Cucinella
5
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1982 /2023 vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. PATRICELLI ROSA, come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t., con sede in San Controparte_1
Marcellino (CE) - alla via Ugo Foscolo 26 bis
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTANO MARINA come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2023, il ricorrente in epigrafe premesso deduceva di essere stato assunto dalla società ” dal 02.02.2021 Controparte_1 al 30.03.2021 con regolare contratto di lavoro subordinato;
di aver svolto le mansioni di autista – 3 livello super CCNL autotrasportatori e spedizionieri;
che il luogo di lavoro coincideva con la sede operativa della resistente, sita in Carinaro (CE) presso la zona industriale Aversa Nord;
che in data 24.02.2021 egli, ammalatosi di Covid- 19, veniva costretto dalle norme di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto a vivere in casa in stato di quarantena con l'intera famiglia;
che, negativizzatosi in data 22.03.2021, procedeva il giorno dopo ad inviare via PEC formale lettera di dimissioni per giusta causa, considerato il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di febbraio 2021, nonostante le sue continue richieste verbali;
che nulla gli veniva corrisposto a titolo di retribuzione relativa al mese di marzo 2021 ed alla conclusione del rapporto di lavoro;
che a nulla sono servite le richieste verbali e la formale lettera di messa in mora notificata alla società resistente in data 07.06.2021; che alla data di deposito del ricorso l'epigrafato risultava ancora creditore nei riguardi della società resistente della cifra di euro 1809,00; che, nello specifico, al ricorrente spettava la liquidazione dell'accantonamento annuo lordo, del fondo al 27.03.2021, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, dei permessi e delle ferie non goduti, della retribuzione di marzo, il tutto al netto dell'acconto già versatogli, pari ad euro 450,00. Che, siccome originariamente tale ricorso era stato iscritto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, incompetente territorialmente, lo stesso veniva riassunto dal ricorrente presso l'odierno Tribunale. Tanto premesso il ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il signor svolgeva attività di autista Parte_1 alle dipendenze della società , in persona del rapp.te legale Controparte_1
p.t. con sede in San Marcellino (CE) alla via Ugo Foscolo n. 26 bis - P. IVA
dal 02.02.2021 al 30.03.2021 con regolare contratto lavorativo, con la P.IVA_1 mansione di autista – 3° livello super;
Accogliersi la domanda e per l'effetto condannare società , in persona del rapp.te legale p.t. con Controparte_1 sede in San Marcellino (CE) alla via Ugo Foscolo n. 26 bis - P. IVA , P.IVA_1 al pagamento, in favore dell'istante sig. , della somma di € Controparte_1
1.089,00, oltre il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei diritti a norma dell'articolo 429, comma 3 c.p.c., IVA e CPA, a titolo di richieste retributive come meglio specificati nei conteggi allegati al presente ricorso, per il periodo dal
02.02.2021 al 30.03.2021; Con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione in favore del sottoscritto procuratore”. Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva di rigettare il ricorso e, in caso CP_2 di accoglimento, di condannarsi la a versare nei propri Controparte_1 riguardi i contributi previdenziali obbligatori omessi, dovuti e non prescritti, corrispondenti alle differenze retributive da erogarsi;
con vittoria di spese di lite.
2 Sebbene ritualmente chiamata in giudizio con ricorso notificato a mezzo pec in data
13.04.2023, la convenuta non si costituiva. Il Tribunale, pertanto, ne dichiarava la contumacia. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Il ricorso è infondato e non può essere accolto. In via generale, è opportuno premettere che «la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice» (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29.3.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte «al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio» (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda». Sempre in punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli
(causali) indicati nei conteggi dalla odierna parte ricorrente - quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del
3 fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007). Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (causali) - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, a l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta quindi alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati. Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239), e dunque grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive.
4 Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto. In primo luogo non vi è prova documentale dell'intercorrenza del rapporto di lavoro con le modalità descritte in ricorso: non vi è un contratto di lavoro firmato dalle parti (il documento in atti riporta una scritta prova di firma), non vi sono le buste paga e nemmeno un estratto contributivo. Il ricorrente deposita dei documenti in formato pdf contenenti una lettera di messa in mora indirizzata al datore;
tale documento tuttavia non prova l'esistenza né del rapporto né del debito. Parte ricorrente, infine, produce un documento, sempre in formato pdf, in cui il datore afferma che avrebbe provveduto a saldare il debito. Si osserva, tuttavia, che anche tale documento è privo di firma e che il formato in pdf (e non in formato PEC p7m o eml) non prova la paternità della dichiarazione, né da quale indirizzo sarebbe partita la mail. La prova del rapporto e delle sue modalità di esecuzione non emergono in modo chiaro nemmeno dalla prova testi espletata, durante la quale, prima la sorella e poi la moglie, dichiarano genericamente di sapere che il ricorrente lavorava per la convenuta, senza tuttavia riferire alcuna circostanza della quale abbiano avuto conoscenza diretta (“sono la sorella del ricorrente, so che lavorava presso la ricorrente nel casertano, che io sappia…”; “sono la moglie del ricorrente, mio marito ha lavorato per la ricorrente …. sì, assolutamente mio marito aveva un contratto regolare ma guadagnava meno di quanto pattuito”).
Ulteriore elemento che non è stato provato, inoltre, è quello della giustificazione dell'assenza allegata. In sostanza il lavoratore racconta di essere stato affetto dal Covid-19 e di aver osservato la quarantena sino all'esito di un tampone negativo che accertava la fine dello stato morboso ed infettivo. Tuttavia, nel caso di specie non sono allegati né prodotti in atti i certificati di malattia telematici che il medico di base avrebbe dovuto ritualmente inviare all'Istituto e al datore di lavoro. Anche tale circostanza, legata al rapporto di lavoro (non provato), non supporta l'impianto probatorio dell'attore, sul quale gravava dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto e l'intervento meramente adesivo dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede: a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese. Si comunichi. Aversa, 29.4.2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Chiara Cucinella
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