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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5804/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
OM CA e LI ET ( ) Indirizzo Telematico;
, con C.F._2 elezione di domicilio in VIA EMANUELE MOLA 34 70121 BARI ITALIA presso l'avv.
OM CA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._3
ZI AN e , con elezione di domicilio in VIA PORTA BARSENTO N. 9
70017 PUTIGNANO, presso l'avv. ZI AN;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 22/09/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Va preliminarmente osservato che l'odierna controversia rientra tra quelle indicate dall'art. 281 decies c.p.c. e che la stessa rientra nella competenza del giudice monocratico e che il nuovo rito sommario di cognizione, prevede che il procedimento semplificato debba essere utilizzato “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”.
Quanto poi in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base della documentazione prodotta, risulta irrilevante ogni attività istruttoria, e dunque non ricorrano i motivi per la trasformazione dello speciale procedimento introdotto nelle forme del rito sommario in giudizio a cognizione piena con fissazione dell'udienza di cui all'art 183 c.p.c, così come previsto dall'art. 281 duodecies c.p.c.
Tanto premesso e in ragione di quanto sopra considerato e ritenuto, si rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda che ci occupa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato presso il Tribunale Civile di Bari in data
21 maggio 2024, l'ing. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1
per ottenere il pagamento della somma di € 12.822,65, quale compenso per
[...]
attività professionale di progettazione e sopraelevazione di edificio residenziale sito in
Sammichele di Bari alla via Muratori n. 3, censito catastalmente al foglio 8, p.lla 267, sub 1 e 2, p.lla 268.
In dettaglio il ricorrente deduceva di aver svolto attività professionale consistente in studio di fattibilità, stime e valutazioni, progettazione preliminare e definitiva per un costo complessivo dell'opera calcolato in € 117.734,29, determinando i corrispettivi secondo il
DM 17.06.2016 per un importo di € 14.265,40. Allegava di aver ricevuto solo due acconti per complessivi € 1.542,01, rimanendo creditore della differenza.
Il Giudice designato con decreto del 14/06/2024 fissava l'udienza di prima comparizione ed il detto decreto veniva regolarmente notificato alla convenuta.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data antecedente l'udienza, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: (i) la prescrizione presuntiva triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c.;
(ii) l'infondatezza del credito per mancanza di accordi preventivi;
(iii) l'inadempimento del pagina 2 di 7 professionista per documentazione incompleta presentata al Comune;
(iv) la revoca dell'incarico in data 08.11.2021 per negligenza e imperizia.
Da ultimo la convenuta proponeva altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 12.000,00.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la eccepita prescrizione presuntiva triennale del credito professionale ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c..
La richiamata norma stabilisce che: "Si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative".
Nel richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità1, va ricordato che la prescrizione presuntiva dei crediti professionali si distingue dalla prescrizione ordinaria in quanto "si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto".
Tale prescrizione introduce una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento che opera sul piano processuale, invertendo l'onere della prova a carico del creditore. Come precisato dalla Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12501 del 11 maggio 2025, "le prescrizioni presuntive, e in particolare quella di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 c.c., non operano quando il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta".
Nel caso che ci impegna, dall'esame della documentazione prodotta non risulta la stipulazione di un contratto scritto tra le parti, circostanza che renderebbe applicabile la prescrizione presuntiva. Tuttavia, secondo il consolidato principio offerto dalla giurisprudenza, l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta.
Il debitore che neghi l'esistenza del credito (an) o anche solo l'entità della somma richiesta (quantum) non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione2.
Nel caso in esame risulta che la convenuta non si è limitata a eccepire la prescrizione presuntiva ma ha contestato radicalmente l'esistenza stessa del credito, definendolo
"infondato e non veritiero e mai concordato", negando l'esistenza di accordi preventivi e sostenendo che "i lavori non sono mai iniziati". Tale contestazione dell'an debet rende incompatibile l'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., che dispone: "L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta".
L'eccezione di prescrizione presuntiva deve pertanto essere rigettata.
L'eccezione non può trovare accoglimento anche con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale.
Va chiarito che l'art. 2957 c.c. stabilisce che "il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione". Sul punto va ricordato che, come precisato dalla Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20330 del 16 luglio 2021, "quando l'incarico professionale è unitario, ancorché comprensivo di più prestazioni teleologicamente finalizzate ad uno scopo unico, la prescrizione presuntiva decorre dall'ultima prestazione effettuata".
Nel caso di specie, risulta che l'incarico è stato conferito nel 2020 e che la convenuta ha revocato il mandato in data 08.11.2021, dopo aver corrisposto acconti per € 1.542,00. Il ricorso monitorio è stato depositato il 21.05.2024, quando il termine triennale non era ancora decorso dalla revoca dell'incarico.
Anche sotto tale profilo l'eccezione va rigetta.
Passando al merito della vicenda ed in particolare sull'esistenza del credito professionale e sull'inadempimento del professionista deve osservarsi che dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge come questi ha effettivamente svolto attività di progettazione per la sopraelevazione dell'edificio di proprietà della convenuta, come attestato dal protocollo di richiesta n. 0001223 del 27.01.2021 e dal parere favorevole emesso dal SUE in data 09.03.2021 prot. 3165.
Tuttavia, la convenuta ha dedotto specifici inadempimenti del professionista, sostenendo che la documentazione presentata al Comune non era completa e che la pratica edilizia è rimasta sospesa in attesa di integrazione, come risulta dal prot. n.
0003165 del 09.03.2021. Ha inoltre allegato di aver revocato l'incarico in data
08.11.2021 per negligenza e imperizia del professionista.
In tema di responsabilità professionale dell'ingegnere progettista, la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligazione di redazione progettuale si configura come obbligazione di risultato tecnico-giuridico.
pagina 4 di 7 A riguardo va ricordato che "il professionista è debitore di un risultato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista giuridico, sicché l'irrealizzabilità dell'opera per inadeguatezze tecniche o la non conformità alla normativa urbanistica costituisce inadempimento dell'incarico"3.
Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto documentazione (all. 1 e 2) che attesterebbe l'incompletezza della documentazione presentata dal professionista e la conseguente sospensione della pratica edilizia. Ha inoltre dedotto, sebbene non fornendone prova (non sono presenti agli atti gli allegati n. 4 e 5 di parte convenuta) di aver dovuto pagare un avviso di liquidazione di circa € 700,00 per la mancata fusione delle particelle 267 e 268 del foglio 8, operazione necessaria per l'espletamento dei lavori ma non effettuata dal professionista.
Le descritte circostanze sebbene integrano un inadempimento del professionista alle obbligazioni contrattuali assunte, ancorché di modesta entità, posto che — come chiarito dalla giurisprudenza — “l'inadempimento deve consistere nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Corte d'appello di
Salerno, sent. n. 657 del 18 luglio 2025) che sia in grado di determinare l'irrealizzabilità del progetto.
Non vi sono dubbi che la documentazione prodotta agli atti (all 1 e 2 di parte convenuta) non consentono di qualificare l'inadempimento tale da avere quale conseguenza la negazione del compenso del professionista.4
Tenuto conto della irrilevanza dell'inadempimento la domanda della ricorrente va accolta.
Da ultimo va esaminata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da parte convenuta.
La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 12.000,00, deducendo di aver subito pregiudizi per il ritardo e la mancata esecuzione dei lavori a causa dell'inadempimento del professionista. Deve ricordarsi che in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, incombe su chi intende ottenere il risarcimento l'onere probatorio. La giurisprudenza di merito ha stabilito infatti che "anche quando conseguente a responsabilità contrattuale, il danno deve essere provato sotto il profilo dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, del nesso causale immediato tra inadempimento e pregiudizio e della sua quantificazione concreta" (Corte d'appello civile Salerno sentenza n. 657 del 18 luglio 2025).
In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità5.
Nel caso di specie, la convenuta si è limitata ad allegare genericamente di aver subito
"ingenti danni" e "danni patrimoniali e non patrimoniali (morali e nocumento fisico)" senza fornire, tuttavia, alcuna specifica prova del pregiudizio effettivamente patito né della sua quantificazione. La mera allegazione dell'inadempimento altrui non è sufficiente per il riconoscimento del diritto al risarcimento in assenza della dimostrazione del danno concreto e del nesso causale.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e diritto.
In ordine alle spese del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione, avuto riguardo all'inadempimento del ricorrente.
PQM
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Pt_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 281 sexies
[...]
c.p.c.
RIGETTA l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dalla convenuta;
ACCOGLIE la domanda del ricorrente e condanna la convenuta al pagamento della somma pari ad € 12.822,65, oltre oneri accessori per le ragioni di cui nella narrativa dell'atto;
RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta per mancata prova del danno;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti, attesa la reciproca soccombenza. 5 Tribunale civile Foggia sentenza n. 2724 del 22 novembre 2024: pagina 6 di 7 Così deciso in data 23/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale civile Napoli sentenza n. 7653 del 02 settembre 2024 2 Tribunale civile Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 3435 del 23 settembre 2024 pagina 3 di 7 3 Corte d'appello civile Salerno sentenza n. 657 del 18 luglio 2025, 4 Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32553 del 13 dicembre 2025 “il diritto al compenso per l'attività prestata può essere negato integralmente solo nel caso in cui l'inadempimento del professionista abbia determinato l'irrealizzabilità del progetto” pagina 5 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5804/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
OM CA e LI ET ( ) Indirizzo Telematico;
, con C.F._2 elezione di domicilio in VIA EMANUELE MOLA 34 70121 BARI ITALIA presso l'avv.
OM CA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._3
ZI AN e , con elezione di domicilio in VIA PORTA BARSENTO N. 9
70017 PUTIGNANO, presso l'avv. ZI AN;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 22/09/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Va preliminarmente osservato che l'odierna controversia rientra tra quelle indicate dall'art. 281 decies c.p.c. e che la stessa rientra nella competenza del giudice monocratico e che il nuovo rito sommario di cognizione, prevede che il procedimento semplificato debba essere utilizzato “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”.
Quanto poi in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base della documentazione prodotta, risulta irrilevante ogni attività istruttoria, e dunque non ricorrano i motivi per la trasformazione dello speciale procedimento introdotto nelle forme del rito sommario in giudizio a cognizione piena con fissazione dell'udienza di cui all'art 183 c.p.c, così come previsto dall'art. 281 duodecies c.p.c.
Tanto premesso e in ragione di quanto sopra considerato e ritenuto, si rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda che ci occupa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato presso il Tribunale Civile di Bari in data
21 maggio 2024, l'ing. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1
per ottenere il pagamento della somma di € 12.822,65, quale compenso per
[...]
attività professionale di progettazione e sopraelevazione di edificio residenziale sito in
Sammichele di Bari alla via Muratori n. 3, censito catastalmente al foglio 8, p.lla 267, sub 1 e 2, p.lla 268.
In dettaglio il ricorrente deduceva di aver svolto attività professionale consistente in studio di fattibilità, stime e valutazioni, progettazione preliminare e definitiva per un costo complessivo dell'opera calcolato in € 117.734,29, determinando i corrispettivi secondo il
DM 17.06.2016 per un importo di € 14.265,40. Allegava di aver ricevuto solo due acconti per complessivi € 1.542,01, rimanendo creditore della differenza.
Il Giudice designato con decreto del 14/06/2024 fissava l'udienza di prima comparizione ed il detto decreto veniva regolarmente notificato alla convenuta.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data antecedente l'udienza, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: (i) la prescrizione presuntiva triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c.;
(ii) l'infondatezza del credito per mancanza di accordi preventivi;
(iii) l'inadempimento del pagina 2 di 7 professionista per documentazione incompleta presentata al Comune;
(iv) la revoca dell'incarico in data 08.11.2021 per negligenza e imperizia.
Da ultimo la convenuta proponeva altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 12.000,00.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la eccepita prescrizione presuntiva triennale del credito professionale ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c..
La richiamata norma stabilisce che: "Si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative".
Nel richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità1, va ricordato che la prescrizione presuntiva dei crediti professionali si distingue dalla prescrizione ordinaria in quanto "si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto".
Tale prescrizione introduce una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento che opera sul piano processuale, invertendo l'onere della prova a carico del creditore. Come precisato dalla Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12501 del 11 maggio 2025, "le prescrizioni presuntive, e in particolare quella di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 c.c., non operano quando il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta".
Nel caso che ci impegna, dall'esame della documentazione prodotta non risulta la stipulazione di un contratto scritto tra le parti, circostanza che renderebbe applicabile la prescrizione presuntiva. Tuttavia, secondo il consolidato principio offerto dalla giurisprudenza, l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta.
Il debitore che neghi l'esistenza del credito (an) o anche solo l'entità della somma richiesta (quantum) non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione2.
Nel caso in esame risulta che la convenuta non si è limitata a eccepire la prescrizione presuntiva ma ha contestato radicalmente l'esistenza stessa del credito, definendolo
"infondato e non veritiero e mai concordato", negando l'esistenza di accordi preventivi e sostenendo che "i lavori non sono mai iniziati". Tale contestazione dell'an debet rende incompatibile l'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., che dispone: "L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta".
L'eccezione di prescrizione presuntiva deve pertanto essere rigettata.
L'eccezione non può trovare accoglimento anche con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale.
Va chiarito che l'art. 2957 c.c. stabilisce che "il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione". Sul punto va ricordato che, come precisato dalla Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20330 del 16 luglio 2021, "quando l'incarico professionale è unitario, ancorché comprensivo di più prestazioni teleologicamente finalizzate ad uno scopo unico, la prescrizione presuntiva decorre dall'ultima prestazione effettuata".
Nel caso di specie, risulta che l'incarico è stato conferito nel 2020 e che la convenuta ha revocato il mandato in data 08.11.2021, dopo aver corrisposto acconti per € 1.542,00. Il ricorso monitorio è stato depositato il 21.05.2024, quando il termine triennale non era ancora decorso dalla revoca dell'incarico.
Anche sotto tale profilo l'eccezione va rigetta.
Passando al merito della vicenda ed in particolare sull'esistenza del credito professionale e sull'inadempimento del professionista deve osservarsi che dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge come questi ha effettivamente svolto attività di progettazione per la sopraelevazione dell'edificio di proprietà della convenuta, come attestato dal protocollo di richiesta n. 0001223 del 27.01.2021 e dal parere favorevole emesso dal SUE in data 09.03.2021 prot. 3165.
Tuttavia, la convenuta ha dedotto specifici inadempimenti del professionista, sostenendo che la documentazione presentata al Comune non era completa e che la pratica edilizia è rimasta sospesa in attesa di integrazione, come risulta dal prot. n.
0003165 del 09.03.2021. Ha inoltre allegato di aver revocato l'incarico in data
08.11.2021 per negligenza e imperizia del professionista.
In tema di responsabilità professionale dell'ingegnere progettista, la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligazione di redazione progettuale si configura come obbligazione di risultato tecnico-giuridico.
pagina 4 di 7 A riguardo va ricordato che "il professionista è debitore di un risultato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista giuridico, sicché l'irrealizzabilità dell'opera per inadeguatezze tecniche o la non conformità alla normativa urbanistica costituisce inadempimento dell'incarico"3.
Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto documentazione (all. 1 e 2) che attesterebbe l'incompletezza della documentazione presentata dal professionista e la conseguente sospensione della pratica edilizia. Ha inoltre dedotto, sebbene non fornendone prova (non sono presenti agli atti gli allegati n. 4 e 5 di parte convenuta) di aver dovuto pagare un avviso di liquidazione di circa € 700,00 per la mancata fusione delle particelle 267 e 268 del foglio 8, operazione necessaria per l'espletamento dei lavori ma non effettuata dal professionista.
Le descritte circostanze sebbene integrano un inadempimento del professionista alle obbligazioni contrattuali assunte, ancorché di modesta entità, posto che — come chiarito dalla giurisprudenza — “l'inadempimento deve consistere nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Corte d'appello di
Salerno, sent. n. 657 del 18 luglio 2025) che sia in grado di determinare l'irrealizzabilità del progetto.
Non vi sono dubbi che la documentazione prodotta agli atti (all 1 e 2 di parte convenuta) non consentono di qualificare l'inadempimento tale da avere quale conseguenza la negazione del compenso del professionista.4
Tenuto conto della irrilevanza dell'inadempimento la domanda della ricorrente va accolta.
Da ultimo va esaminata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da parte convenuta.
La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 12.000,00, deducendo di aver subito pregiudizi per il ritardo e la mancata esecuzione dei lavori a causa dell'inadempimento del professionista. Deve ricordarsi che in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, incombe su chi intende ottenere il risarcimento l'onere probatorio. La giurisprudenza di merito ha stabilito infatti che "anche quando conseguente a responsabilità contrattuale, il danno deve essere provato sotto il profilo dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, del nesso causale immediato tra inadempimento e pregiudizio e della sua quantificazione concreta" (Corte d'appello civile Salerno sentenza n. 657 del 18 luglio 2025).
In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità5.
Nel caso di specie, la convenuta si è limitata ad allegare genericamente di aver subito
"ingenti danni" e "danni patrimoniali e non patrimoniali (morali e nocumento fisico)" senza fornire, tuttavia, alcuna specifica prova del pregiudizio effettivamente patito né della sua quantificazione. La mera allegazione dell'inadempimento altrui non è sufficiente per il riconoscimento del diritto al risarcimento in assenza della dimostrazione del danno concreto e del nesso causale.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e diritto.
In ordine alle spese del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione, avuto riguardo all'inadempimento del ricorrente.
PQM
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Pt_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 281 sexies
[...]
c.p.c.
RIGETTA l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dalla convenuta;
ACCOGLIE la domanda del ricorrente e condanna la convenuta al pagamento della somma pari ad € 12.822,65, oltre oneri accessori per le ragioni di cui nella narrativa dell'atto;
RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta per mancata prova del danno;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti, attesa la reciproca soccombenza. 5 Tribunale civile Foggia sentenza n. 2724 del 22 novembre 2024: pagina 6 di 7 Così deciso in data 23/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale civile Napoli sentenza n. 7653 del 02 settembre 2024 2 Tribunale civile Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 3435 del 23 settembre 2024 pagina 3 di 7 3 Corte d'appello civile Salerno sentenza n. 657 del 18 luglio 2025, 4 Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32553 del 13 dicembre 2025 “il diritto al compenso per l'attività prestata può essere negato integralmente solo nel caso in cui l'inadempimento del professionista abbia determinato l'irrealizzabilità del progetto” pagina 5 di 7