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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/09/2025, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13684/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1 entrambi con l'Avv. MORO VISCONTI MARCO e l'Avv. APPIERTO VALENTINA, parti elettivamente domiciliate presso lo Studio dei difensori in Milano, Largo Richini n. 2/a
- OPPONENTI contro
e per essa la mandataria RO Controparte_2 con l'Avv. BISSI ALDO e l'Avv. GIACOMETTI MONICA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Pietro Colletta n. 7
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “La parte opponente chiede di accertarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, valutando i motivi di opposizione al solo fine della regolazione delle spese di lite, riportandosi nel resto alle conclusioni già formulate in atti” (verbale ud. 22.5.2025).
Per l'opposta: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis 1) Nel merito, respingere l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta da e nei confronti di mandando Parte_1 Parte_1 RO quest'ultima assolta da ogni e qualsiasi pretesa. 2) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese generali ex art. 13 L. 31.12.2012 n. 247. 3) In via subordinata, e nel solo caso di accoglimento parziale dell'avversa opposizione, ricorrendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 5.12.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.3.2023 e iscritto a ruolo il 28.3.2023, Pt_1
e convenivano in giudizio e per
[...] Parte_1 RO essa la mandataria , innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 17.3.2023 e recante il complessivo importo di euro 125.423,09, di cui euro 120.835,41 per capitale, euro 2.706,50 per compensi liquidati in sede monitoria, euro 18,45 per spese di notifica ed euro 425,00 per compensi di intimazione, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Nel dettaglio, gli opponenti deducevano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nel decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data
6.11.2017, successivamente confermato, in sede di giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., dalla sentenza n. 493/2022 pronunciata dal Tribunale di Novara in data 9.9.2022.
Al contempo, gli intimati precisavano che il provvedimento monitorio era stato reso in favore di e che a quest'ultima, all'esito di un'operazione di cessione di crediti CP_3 in blocco dell'1.6.2018, era subentrata . RO
Tanto premesso, e , con un primo motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, affermavano il difetto di ius postulandi in capo ai difensori dell'intimante e la conseguente irregolarità dell'atto di precetto opposto, in quanto era RO intervenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo allegando tre procure relative al differente veicolo ed in quanto la sottoscrizione sul corrispondente Parte_2 mandato ex art. 83 c.p.c. era stata apposta da un soggetto privo dei relativi poteri.
Oltre a ciò, gli opponenti, con un secondo motivo di opposizione, sostenevano l'erroneità dell'addebito di euro 469,72 a titolo di spese generali al 15%, in quanto il decreto ingiuntivo n.
1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data 6.11.2017 aveva specificato che l'importo di euro 2.706,50 liquidato a titolo di compensi per il procedimento monitorio risultava comprensivo delle spese forfetarie.
Infine, gli intimati, con un terzo motivo di opposizione, ritenevano che controparte non potesse fondatamente pretendere il pagamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto in relazione al rimborso delle spese processuali, in quanto Controparte_4
2
[...] risultava titolare di partita iva e poteva dedurre il relativo esborso.
In conclusione, e domandavano la Parte_1 Parte_1 declaratoria di nullità o comunque di inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa la mandataria RO
, con comparsa di costituzione del 22.6.2023, Controparte_2 contestando, perlomeno in parte, le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta evidenziava che la procura alle liti allegata all'atto di precetto opposto era differente rispetto a quella contestata dagli intimati e che quest'ultima, in ogni caso, oltre ad essere esente da profili di irregolarità, risultava comunque irrilevante ai fini del decidere, in quanto il titolo esecutivo era rappresentato dal solo decreto ingiuntivo n.
1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data 6.11.2017, in quanto nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 493/2022 pronunciata dal Tribunale di Novara in data
9.9.2022 non era stato articolato alcun motivo di gravame sul punto ed in quanto l'art. 182
c.p.c. consentiva la sanatoria di eventuali vizi del mandato ex art. 83 c.p.c.
Sotto altro profilo, l'intimante riconosceva l'erroneità delle somme richieste a titolo di spese generali al 15% in relazione ai compensi liquidati in sede monitoria, con conseguente necessità di decurtare la pretesa recata dall'atto di precetto opposto, nel resto valido ed efficace, dell'importo di euro 515,11, di cui euro 16,24 a titolo di cpa ed euro 92,89 a titolo di iva.
Di converso, e per essa la mandataria RO Controparte_2
escludeva di essere un soggetto abilitato alla detrazione dell'imposta sul
[...] valore aggiunto, in quanto gli istituti bancari e le società di cartolarizzazione non cedevano beni o prestavano servizi assoggettati a tale tributo ed operavano dunque in regime di indetraibilità assoluta ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 633/1972.
In conclusione, l'opposta invocava la reiezione delle domande di controparte.
Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Successivamente, gli opponenti depositavano le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2,
c.p.c., mentre l'intimante versava in atti sia le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., sia il proprio foglio di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22.5.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
La materia del contendere – che risulta riconducibile ad un giudizio di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riferimento al secondo motivo e al terzo motivo di opposizione e ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riguardo al primo motivo di opposizione – deve essere dichiarata cessata, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Occorre innanzitutto evidenziare come, sulla scorta della documentazione in atti, risulti per tabulas che il decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data
6.11.2017 è stato revocato in ragione della sentenza n. 163/2025 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Torino in data 20.2.2025, di talché il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto risulta essere medio tempore venuto meno.
Ne consegue che, in ragione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in relazione alle ipotesi di “sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere”, poiché “l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto” (Cass., sez. un., sent. 21.9.2021, n. 25478).
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto occasione di precisare che
“l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione”
(Cass., sez. III, sent. 15.2.2022, n. 15376), e deve essere dunque compiuto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. ex multis Cass., sez. III, sent. 13.3.2012, n. 3977).
Nel caso di specie, poi, anche le parti hanno concordato in ordine al fatto che la controversia oppositiva sia, nel merito, venuta meno (cfr. verbale ud. 22.5.2025).
Alla luce di tutto ciò, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Si deve poi procedere alla regolamentazione delle spese di lite alla luce della “interpretazione secondo la quale alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale” (Cass., sez. un., sent. 21.9.2021, n. 25478, cit.).
4 In tal senso, occorre vagliare se i motivi di doglianza proposti da e Parte_1
fossero, al momento dell'introduzione del giudizio, fondati o meno. Parte_1
*
In relazione al primo motivo di opposizione, va osservato che gli intimati, in corso di causa, hanno precisato “di non contestare più la procura utilizzata per l'atto di precetto, diversamente da quanto indicato nell'atto di citazione”, e di contestare piuttosto “la procura utilizzata per ottenere l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo” (verbale ud. 26.10.2023).
Ebbene, il profilo di doglianza sostanzialmente rinunciato da e da Parte_1
non sarebbe stato comunque fondato, in quanto la preesistenza di Parte_1 una valida procura alle liti non rappresenta un elemento imposto – dall'art. 480 c.p.c. – a pena di nullità dell'atto di precetto (cfr. ex multis, Cass., sez. III, sent. 5.5.2016, n. 8959) ed in quanto, in ogni caso, all'intimazione di e per essa la mandataria RO
era stato allegato un mandato ex art. 83 c.p.c. che Controparte_2 non conteneva le irregolarità denunciate nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. docc. 1 e 1a, fascicolo opponenti;
cfr. altresì sentenza Corte d'Appello di Torino, fascicolo opponenti).
Inoltre, a fronte del mancato rispetto del termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., anche il profilo di censura inerente al rilascio della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ratione temporis vigente non avrebbe indotto a ritenere la fondatezza dell'opposizione, in quanto la relativa contestazione attiene ad una eventuale irregolarità formale (cfr. ex multis Cass., sez. VI, ord. 9.11.2021, n. 32838) ed è stata fatta valere dagli intimati solamente in occasione del deposito della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. e, dunque, in data 15.9.2023, mentre l'atto di precetto opposto è stato pacificamente notificato in data 17.3.2023 (cfr. p. 1, citazione) con l'espressa indicazione del fatto che il decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data 6.11.2017 era stato “reso esecutivo in data 04.11.2022” (docc. 1 e 1a, fascicolo opponenti).
Né e , pur essendone onerati, hanno allegato Parte_1 Parte_1
e dimostrato di avere raggiunto la “conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assum[ono] viziato” in un momento, in ipotesi, utile alla tempestiva proposizione del motivo di opposizione in disamina (Cass., sez. III, ord. 19.7.2024, n. 19932).
Ne consegue che le censure in esame non sarebbero state meritevoli di accoglimento.
*
In relazione al secondo motivo di opposizione, è sufficiente osservare che l'intimante,
5 costituendosi in giudizio, ha riconosciuto che “la doglianza degli opponenti è fondata” e, in particolare, che l'ammontare recato dall'atto di precetto opposto dovesse essere “depurato della somma di € 405,98 erroneamente calcolata quale rimborso spese generali sulle spese liquidate con il provvedimento monitorio;
nonché dell'importo di € 16,24 conteggiato quale contributo previdenziale sul primo;
nonché ancora di € 92,89 calcolato per IVA sulla somma dei primi due. In totale, dall'importo precettato, va certamente decurtata la somma complessiva di € 515,11” (p. 6, comparsa).
D'altro canto, il decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data
6.11.2017 ha espressamente liquidato i compensi per il procedimento monitorio “in complessivi
€ 2.706,50 comprensivi di spese forfetarie” (doc. 3, fascicolo opponenti), di talché CP_1
e per essa la mandataria non avrebbe potuto
[...] Controparte_2 pretendere un'ulteriore somma a titolo di spese generali al 15%.
Ne consegue che la doglianza in esame sarebbe stata senz'altro accolta.
*
In relazione al terzo motivo di opposizione, va evidenziato che gli elementi agli atti avrebbero indotto a ravvisare la sussistenza di una “ipotesi in cui [l'opposta] non dovrà sopportare il costo corrispondente” all'imposta sul valore aggiunto relativo al rimborso delle spese processuali, con la conseguenza che l'ammontare di tale tributo “non rientra più tra le spese rimborsabili ex art.
91 cod. proc. civ.” (Cass., sez. III, sent. 30.1.2024, n. 2818).
È invero pacifico tra le parti che sia titolare di partita iva (cfr. p. 3, RO citazione;
cfr. p. 7, comparsa) ed è invece controverso che l'intimante, alla stregua di un istituto di credito, si trovi “in regime di indetraibilità totale dell'IVA assolta sugli acquisti, a norma dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72” (p. 7, comparsa;
cfr. p. 4, memoria n. 1, fascicolo opponenti).
Orbene, la giurisprudenza di merito, in termini condivisibili, ha già avuto occasione di osservare che una società di cartolarizzazione dei crediti “non riveste la qualità di banca, non svolgendo l'attività propria degli istituti di credito, ma è qualificabile come un ordinario imprenditore commerciale, che acquista da banche crediti 'deteriorati' per cercare di trarre profitto da quanto essa riesce a recuperare dai debitori ceduti. La società [di cartolarizzazione] svolge quindi un'attività di recupero crediti, che non rientra fra le attività 'esenti dall'imposta', essendo specificamente esclusa dall'art. 10, co. 1, n. 1), del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”, e ha opportunamente precisato che, “anche qualora si ritenesse
l'attività svolta dalla [società di cartolarizzazione] esentabile dall'IVA, sarebbe comunque necessaria una precisa opzione in tal senso da parte del contribuente, tenuto, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 633 del
1972, a darne espressa comunicazione all'Ufficio. Di tale comunicazione tuttavia … non vi è prova agli atti”
6 – neppure nel presente giudizio – di talché, anche per , “l'IVA calcolata RO sulle spese processuali liquidate in suo favore è, come di regola per le imprese commerciali, detraibile e non costituisce quindi un costo, con la conseguenza che [la società di cartolarizzazione] non ha il diritto di ottenerne il rimborso dalla parte soccombente tenuta al pagamento delle spese processuali” (Trib. Ferrara, sez. civ., sent. 12.2.2024, n. 158).
D'altro canto, anche il contegno serbato dalla medesima intimante risulta offrire una conferma in ordine all'erroneità della pretesa recata dall'atto di precetto opposto a titolo di imposta sul valore aggiunto, avendo la stessa chiarito di aver “dato corso all'esecuzione forzata decurtando tutte le somme contestate dagli … opponenti” (p. 6, comparsa).
Ne consegue che il terzo motivo di opposizione sarebbe stato suscettibile di accoglimento.
*
In considerazione di tutto ciò, e risultano Parte_1 Parte_1 virtualmente soccombenti in relazione al motivo di opposizione agli atti esecutivi, mentre e per essa la mandataria risulta RO Controparte_2 virtualmente soccombente in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione.
Alla luce di tale parziale – oltre che virtuale – soccombenza reciproca, si ritiene pertanto che – ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. – sussistano gli estremi per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass., sez. un., sent. 31.10.2022, n. 32061).
Ciò, peraltro, in termini non difformi rispetto a quanto prospettato dall'intimante ove ha domandato, “nel solo caso di accoglimento parziale dell'avversa opposizione, ricorrendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opposta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 12 settembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1 entrambi con l'Avv. MORO VISCONTI MARCO e l'Avv. APPIERTO VALENTINA, parti elettivamente domiciliate presso lo Studio dei difensori in Milano, Largo Richini n. 2/a
- OPPONENTI contro
e per essa la mandataria RO Controparte_2 con l'Avv. BISSI ALDO e l'Avv. GIACOMETTI MONICA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Pietro Colletta n. 7
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “La parte opponente chiede di accertarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, valutando i motivi di opposizione al solo fine della regolazione delle spese di lite, riportandosi nel resto alle conclusioni già formulate in atti” (verbale ud. 22.5.2025).
Per l'opposta: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis 1) Nel merito, respingere l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta da e nei confronti di mandando Parte_1 Parte_1 RO quest'ultima assolta da ogni e qualsiasi pretesa. 2) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso spese generali ex art. 13 L. 31.12.2012 n. 247. 3) In via subordinata, e nel solo caso di accoglimento parziale dell'avversa opposizione, ricorrendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 5.12.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.3.2023 e iscritto a ruolo il 28.3.2023, Pt_1
e convenivano in giudizio e per
[...] Parte_1 RO essa la mandataria , innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 17.3.2023 e recante il complessivo importo di euro 125.423,09, di cui euro 120.835,41 per capitale, euro 2.706,50 per compensi liquidati in sede monitoria, euro 18,45 per spese di notifica ed euro 425,00 per compensi di intimazione, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Nel dettaglio, gli opponenti deducevano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nel decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data
6.11.2017, successivamente confermato, in sede di giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., dalla sentenza n. 493/2022 pronunciata dal Tribunale di Novara in data 9.9.2022.
Al contempo, gli intimati precisavano che il provvedimento monitorio era stato reso in favore di e che a quest'ultima, all'esito di un'operazione di cessione di crediti CP_3 in blocco dell'1.6.2018, era subentrata . RO
Tanto premesso, e , con un primo motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, affermavano il difetto di ius postulandi in capo ai difensori dell'intimante e la conseguente irregolarità dell'atto di precetto opposto, in quanto era RO intervenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo allegando tre procure relative al differente veicolo ed in quanto la sottoscrizione sul corrispondente Parte_2 mandato ex art. 83 c.p.c. era stata apposta da un soggetto privo dei relativi poteri.
Oltre a ciò, gli opponenti, con un secondo motivo di opposizione, sostenevano l'erroneità dell'addebito di euro 469,72 a titolo di spese generali al 15%, in quanto il decreto ingiuntivo n.
1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data 6.11.2017 aveva specificato che l'importo di euro 2.706,50 liquidato a titolo di compensi per il procedimento monitorio risultava comprensivo delle spese forfetarie.
Infine, gli intimati, con un terzo motivo di opposizione, ritenevano che controparte non potesse fondatamente pretendere il pagamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto in relazione al rimborso delle spese processuali, in quanto Controparte_4
2
[...] risultava titolare di partita iva e poteva dedurre il relativo esborso.
In conclusione, e domandavano la Parte_1 Parte_1 declaratoria di nullità o comunque di inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa la mandataria RO
, con comparsa di costituzione del 22.6.2023, Controparte_2 contestando, perlomeno in parte, le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta evidenziava che la procura alle liti allegata all'atto di precetto opposto era differente rispetto a quella contestata dagli intimati e che quest'ultima, in ogni caso, oltre ad essere esente da profili di irregolarità, risultava comunque irrilevante ai fini del decidere, in quanto il titolo esecutivo era rappresentato dal solo decreto ingiuntivo n.
1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data 6.11.2017, in quanto nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 493/2022 pronunciata dal Tribunale di Novara in data
9.9.2022 non era stato articolato alcun motivo di gravame sul punto ed in quanto l'art. 182
c.p.c. consentiva la sanatoria di eventuali vizi del mandato ex art. 83 c.p.c.
Sotto altro profilo, l'intimante riconosceva l'erroneità delle somme richieste a titolo di spese generali al 15% in relazione ai compensi liquidati in sede monitoria, con conseguente necessità di decurtare la pretesa recata dall'atto di precetto opposto, nel resto valido ed efficace, dell'importo di euro 515,11, di cui euro 16,24 a titolo di cpa ed euro 92,89 a titolo di iva.
Di converso, e per essa la mandataria RO Controparte_2
escludeva di essere un soggetto abilitato alla detrazione dell'imposta sul
[...] valore aggiunto, in quanto gli istituti bancari e le società di cartolarizzazione non cedevano beni o prestavano servizi assoggettati a tale tributo ed operavano dunque in regime di indetraibilità assoluta ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 633/1972.
In conclusione, l'opposta invocava la reiezione delle domande di controparte.
Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Successivamente, gli opponenti depositavano le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2,
c.p.c., mentre l'intimante versava in atti sia le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., sia il proprio foglio di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22.5.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
La materia del contendere – che risulta riconducibile ad un giudizio di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riferimento al secondo motivo e al terzo motivo di opposizione e ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riguardo al primo motivo di opposizione – deve essere dichiarata cessata, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Occorre innanzitutto evidenziare come, sulla scorta della documentazione in atti, risulti per tabulas che il decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data
6.11.2017 è stato revocato in ragione della sentenza n. 163/2025 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Torino in data 20.2.2025, di talché il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto risulta essere medio tempore venuto meno.
Ne consegue che, in ragione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in relazione alle ipotesi di “sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere”, poiché “l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto” (Cass., sez. un., sent. 21.9.2021, n. 25478).
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto occasione di precisare che
“l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione”
(Cass., sez. III, sent. 15.2.2022, n. 15376), e deve essere dunque compiuto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. ex multis Cass., sez. III, sent. 13.3.2012, n. 3977).
Nel caso di specie, poi, anche le parti hanno concordato in ordine al fatto che la controversia oppositiva sia, nel merito, venuta meno (cfr. verbale ud. 22.5.2025).
Alla luce di tutto ciò, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Si deve poi procedere alla regolamentazione delle spese di lite alla luce della “interpretazione secondo la quale alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale” (Cass., sez. un., sent. 21.9.2021, n. 25478, cit.).
4 In tal senso, occorre vagliare se i motivi di doglianza proposti da e Parte_1
fossero, al momento dell'introduzione del giudizio, fondati o meno. Parte_1
*
In relazione al primo motivo di opposizione, va osservato che gli intimati, in corso di causa, hanno precisato “di non contestare più la procura utilizzata per l'atto di precetto, diversamente da quanto indicato nell'atto di citazione”, e di contestare piuttosto “la procura utilizzata per ottenere l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo” (verbale ud. 26.10.2023).
Ebbene, il profilo di doglianza sostanzialmente rinunciato da e da Parte_1
non sarebbe stato comunque fondato, in quanto la preesistenza di Parte_1 una valida procura alle liti non rappresenta un elemento imposto – dall'art. 480 c.p.c. – a pena di nullità dell'atto di precetto (cfr. ex multis, Cass., sez. III, sent. 5.5.2016, n. 8959) ed in quanto, in ogni caso, all'intimazione di e per essa la mandataria RO
era stato allegato un mandato ex art. 83 c.p.c. che Controparte_2 non conteneva le irregolarità denunciate nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. docc. 1 e 1a, fascicolo opponenti;
cfr. altresì sentenza Corte d'Appello di Torino, fascicolo opponenti).
Inoltre, a fronte del mancato rispetto del termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., anche il profilo di censura inerente al rilascio della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ratione temporis vigente non avrebbe indotto a ritenere la fondatezza dell'opposizione, in quanto la relativa contestazione attiene ad una eventuale irregolarità formale (cfr. ex multis Cass., sez. VI, ord. 9.11.2021, n. 32838) ed è stata fatta valere dagli intimati solamente in occasione del deposito della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. e, dunque, in data 15.9.2023, mentre l'atto di precetto opposto è stato pacificamente notificato in data 17.3.2023 (cfr. p. 1, citazione) con l'espressa indicazione del fatto che il decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data 6.11.2017 era stato “reso esecutivo in data 04.11.2022” (docc. 1 e 1a, fascicolo opponenti).
Né e , pur essendone onerati, hanno allegato Parte_1 Parte_1
e dimostrato di avere raggiunto la “conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assum[ono] viziato” in un momento, in ipotesi, utile alla tempestiva proposizione del motivo di opposizione in disamina (Cass., sez. III, ord. 19.7.2024, n. 19932).
Ne consegue che le censure in esame non sarebbero state meritevoli di accoglimento.
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In relazione al secondo motivo di opposizione, è sufficiente osservare che l'intimante,
5 costituendosi in giudizio, ha riconosciuto che “la doglianza degli opponenti è fondata” e, in particolare, che l'ammontare recato dall'atto di precetto opposto dovesse essere “depurato della somma di € 405,98 erroneamente calcolata quale rimborso spese generali sulle spese liquidate con il provvedimento monitorio;
nonché dell'importo di € 16,24 conteggiato quale contributo previdenziale sul primo;
nonché ancora di € 92,89 calcolato per IVA sulla somma dei primi due. In totale, dall'importo precettato, va certamente decurtata la somma complessiva di € 515,11” (p. 6, comparsa).
D'altro canto, il decreto ingiuntivo n. 1286/2017 emesso dal Tribunale di Novara in data
6.11.2017 ha espressamente liquidato i compensi per il procedimento monitorio “in complessivi
€ 2.706,50 comprensivi di spese forfetarie” (doc. 3, fascicolo opponenti), di talché CP_1
e per essa la mandataria non avrebbe potuto
[...] Controparte_2 pretendere un'ulteriore somma a titolo di spese generali al 15%.
Ne consegue che la doglianza in esame sarebbe stata senz'altro accolta.
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In relazione al terzo motivo di opposizione, va evidenziato che gli elementi agli atti avrebbero indotto a ravvisare la sussistenza di una “ipotesi in cui [l'opposta] non dovrà sopportare il costo corrispondente” all'imposta sul valore aggiunto relativo al rimborso delle spese processuali, con la conseguenza che l'ammontare di tale tributo “non rientra più tra le spese rimborsabili ex art.
91 cod. proc. civ.” (Cass., sez. III, sent. 30.1.2024, n. 2818).
È invero pacifico tra le parti che sia titolare di partita iva (cfr. p. 3, RO citazione;
cfr. p. 7, comparsa) ed è invece controverso che l'intimante, alla stregua di un istituto di credito, si trovi “in regime di indetraibilità totale dell'IVA assolta sugli acquisti, a norma dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72” (p. 7, comparsa;
cfr. p. 4, memoria n. 1, fascicolo opponenti).
Orbene, la giurisprudenza di merito, in termini condivisibili, ha già avuto occasione di osservare che una società di cartolarizzazione dei crediti “non riveste la qualità di banca, non svolgendo l'attività propria degli istituti di credito, ma è qualificabile come un ordinario imprenditore commerciale, che acquista da banche crediti 'deteriorati' per cercare di trarre profitto da quanto essa riesce a recuperare dai debitori ceduti. La società [di cartolarizzazione] svolge quindi un'attività di recupero crediti, che non rientra fra le attività 'esenti dall'imposta', essendo specificamente esclusa dall'art. 10, co. 1, n. 1), del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”, e ha opportunamente precisato che, “anche qualora si ritenesse
l'attività svolta dalla [società di cartolarizzazione] esentabile dall'IVA, sarebbe comunque necessaria una precisa opzione in tal senso da parte del contribuente, tenuto, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 633 del
1972, a darne espressa comunicazione all'Ufficio. Di tale comunicazione tuttavia … non vi è prova agli atti”
6 – neppure nel presente giudizio – di talché, anche per , “l'IVA calcolata RO sulle spese processuali liquidate in suo favore è, come di regola per le imprese commerciali, detraibile e non costituisce quindi un costo, con la conseguenza che [la società di cartolarizzazione] non ha il diritto di ottenerne il rimborso dalla parte soccombente tenuta al pagamento delle spese processuali” (Trib. Ferrara, sez. civ., sent. 12.2.2024, n. 158).
D'altro canto, anche il contegno serbato dalla medesima intimante risulta offrire una conferma in ordine all'erroneità della pretesa recata dall'atto di precetto opposto a titolo di imposta sul valore aggiunto, avendo la stessa chiarito di aver “dato corso all'esecuzione forzata decurtando tutte le somme contestate dagli … opponenti” (p. 6, comparsa).
Ne consegue che il terzo motivo di opposizione sarebbe stato suscettibile di accoglimento.
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In considerazione di tutto ciò, e risultano Parte_1 Parte_1 virtualmente soccombenti in relazione al motivo di opposizione agli atti esecutivi, mentre e per essa la mandataria risulta RO Controparte_2 virtualmente soccombente in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione.
Alla luce di tale parziale – oltre che virtuale – soccombenza reciproca, si ritiene pertanto che – ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. – sussistano gli estremi per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass., sez. un., sent. 31.10.2022, n. 32061).
Ciò, peraltro, in termini non difformi rispetto a quanto prospettato dall'intimante ove ha domandato, “nel solo caso di accoglimento parziale dell'avversa opposizione, ricorrendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opposta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 12 settembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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