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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1218 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1218/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Patti via F. Crispi nr. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabio Spagnolo (c.f.
– PEC: , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
AN FRANDA, 11 PRESSO AVVOCATO AN U'
SI rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 233/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 16.05.2019, con cui era stato intimato all'opponente il pagamento della somma di € 17.053,63, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per una fattura di fornitura
1 di energia elettrica emessa dalla società Controparte_1
relativa all'utenza di via Torre Fortunato a Patti.
[...]
L'opponente eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che lo stesso non ha mai abitato in via
Torre Fortunato né ha mai stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica per la suddetta abitazione a proprio nome e, conseguentemente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa
, soggetto formalmente residente nell'abitazione Controparte_2 indicata in fattura nonché attuale intestataria della fornitura. Nel merito,
eccepiva l'infondatezza delle pretese creditorie Parte_2 avanzate dall'opposto, espressamente contestando sia la sufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova del credito sia i criteri di calcolo del quantum richiesto, poiché incerti e non verificabili.
Si costituiva la società contestando gli Controparte_1 assunti dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Stante la mancata prova della notifica della chiamata del terzo, precedentemente autorizzata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del
20.11.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale
2 procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Inoltre, con riferimento alla legittimità del decreto ingiuntivo emesso su fatture, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che: "Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Trib. Monza, sez. 2, 4.05.2016 n.
1222; conf. ex permultis: Cass. civ. sez. 2 del 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ. sez. 6 dell'11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. del 21.10.2010 n. 21599).
Nel caso di specie, nella comparsa di risposta dell'opposto, l'opponente viene individuato quale intestatario del rapporto di somministrazione per il periodo relativo alla fattura per cui è causa, che coincide con il momento in cui viene, altresì, riscontrato il reato di furto di energia elettrica (e, per tale motivo, nella comunicazione ex Parte_2 art. 331 c.p.p. viene qualificato come persona offesa dal reato); tuttavia,
a fronte delle esplicite contestazioni del circa la propria Pt_2
3 carenza di legittimazione passiva, l'opposto non ha ottemperato all'onere della prova sullo stesso incombente.
Orbene, è noto all'odierno Giudicante l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “il contratto di somministrazione di energia elettrica
[..] non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, da Sez. 1,
Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; e in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica (Sez. U, Sentenza n. 4715 del
22/05/1996)”. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 20267/2023).
Ciò posto, nel giudizio de quo, la società Controparte_1 non ha provato, neanche per fatti concludenti, l'instaurazione di
[...] un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra la stessa e l'opponente, né tantomeno l'utilizzazione in concreto della suddetta fornitura da parte del . Pt_2
Ne consegue che non può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e l'opposto.
Allo stesso modo, qualora si qualificasse il rapporto come extracontrattuale - in considerazione del fatto che, solo nella comparsa di risposta, l'opposto individua l'opponente non più come titolare del contratto di somministrazione ma quale effettivo utilizzatore dell'utenza mediante un allaccio abusivo alla rete – incomberebbe sempre in capo alla società fornitrice dell'energia elettrica l'onere di dimostrare che il fatto va imputato al debitore concretamente ingiunto, nella qualità di autore dell'illecito.
Al contrario, dagli atti è emerso esclusivamente che l'utenza dell'abitazione di via Torre Fortunato è intestata a e Controparte_3 che il fornitore dell'utenza è , non Controparte_4 Parte_2
(cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di risposta dell'opposto).
[...]
4 Alla luce dei superiori rilievi, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'opponente e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo, con l'assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., limitatamente alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1218/2019 R.G, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.05.2019, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dal Tribunale di
Patti in data 16.05.2019;
- Condanna l'opposta, al pagamento Controparte_1 in favore dell'opponente della somma di € 3.550,09 (di cui € 153, 09 per spese esenti) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 03/03/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1218/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Patti via F. Crispi nr. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabio Spagnolo (c.f.
– PEC: , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
AN FRANDA, 11 PRESSO AVVOCATO AN U'
SI rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 233/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 16.05.2019, con cui era stato intimato all'opponente il pagamento della somma di € 17.053,63, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per una fattura di fornitura
1 di energia elettrica emessa dalla società Controparte_1
relativa all'utenza di via Torre Fortunato a Patti.
[...]
L'opponente eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che lo stesso non ha mai abitato in via
Torre Fortunato né ha mai stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica per la suddetta abitazione a proprio nome e, conseguentemente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa
, soggetto formalmente residente nell'abitazione Controparte_2 indicata in fattura nonché attuale intestataria della fornitura. Nel merito,
eccepiva l'infondatezza delle pretese creditorie Parte_2 avanzate dall'opposto, espressamente contestando sia la sufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova del credito sia i criteri di calcolo del quantum richiesto, poiché incerti e non verificabili.
Si costituiva la società contestando gli Controparte_1 assunti dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Stante la mancata prova della notifica della chiamata del terzo, precedentemente autorizzata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del
20.11.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale
2 procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Inoltre, con riferimento alla legittimità del decreto ingiuntivo emesso su fatture, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che: "Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Trib. Monza, sez. 2, 4.05.2016 n.
1222; conf. ex permultis: Cass. civ. sez. 2 del 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ. sez. 6 dell'11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. del 21.10.2010 n. 21599).
Nel caso di specie, nella comparsa di risposta dell'opposto, l'opponente viene individuato quale intestatario del rapporto di somministrazione per il periodo relativo alla fattura per cui è causa, che coincide con il momento in cui viene, altresì, riscontrato il reato di furto di energia elettrica (e, per tale motivo, nella comunicazione ex Parte_2 art. 331 c.p.p. viene qualificato come persona offesa dal reato); tuttavia,
a fronte delle esplicite contestazioni del circa la propria Pt_2
3 carenza di legittimazione passiva, l'opposto non ha ottemperato all'onere della prova sullo stesso incombente.
Orbene, è noto all'odierno Giudicante l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “il contratto di somministrazione di energia elettrica
[..] non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, da Sez. 1,
Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; e in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica (Sez. U, Sentenza n. 4715 del
22/05/1996)”. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 20267/2023).
Ciò posto, nel giudizio de quo, la società Controparte_1 non ha provato, neanche per fatti concludenti, l'instaurazione di
[...] un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra la stessa e l'opponente, né tantomeno l'utilizzazione in concreto della suddetta fornitura da parte del . Pt_2
Ne consegue che non può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e l'opposto.
Allo stesso modo, qualora si qualificasse il rapporto come extracontrattuale - in considerazione del fatto che, solo nella comparsa di risposta, l'opposto individua l'opponente non più come titolare del contratto di somministrazione ma quale effettivo utilizzatore dell'utenza mediante un allaccio abusivo alla rete – incomberebbe sempre in capo alla società fornitrice dell'energia elettrica l'onere di dimostrare che il fatto va imputato al debitore concretamente ingiunto, nella qualità di autore dell'illecito.
Al contrario, dagli atti è emerso esclusivamente che l'utenza dell'abitazione di via Torre Fortunato è intestata a e Controparte_3 che il fornitore dell'utenza è , non Controparte_4 Parte_2
(cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di risposta dell'opposto).
[...]
4 Alla luce dei superiori rilievi, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'opponente e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo, con l'assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., limitatamente alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1218/2019 R.G, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.05.2019, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dal Tribunale di
Patti in data 16.05.2019;
- Condanna l'opposta, al pagamento Controparte_1 in favore dell'opponente della somma di € 3.550,09 (di cui € 153, 09 per spese esenti) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 03/03/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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