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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/12/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
TT DI PR
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 265/2024 RG Lav. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo LOMBARDO, con studio Parte_1 sito in Roma e con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
in virtù di procura alle liti apposta su foglio Email_1 separato, ex art. 83, comma 3^, c.p.c., spillata al presente atto mediante strumenti informatici e depositata in data 30/04/2024 presso il Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n. 16843/2024
Ricorrente contro
, in persona del Direttore generale degli affari giuridici e legali, Controparte_1 domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, il quale nel presente giudizio si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 d.lgs. 80/1998 e modificato dall'art. 19, comma 17,
d.lgs. 387/1998, della dr.ssa come da incarico in atti Controparte_2
Resistente
In punto a: TT DI PR
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro
Quanto al licenziamento,
In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso per effetto della mancata produzione delle relazioni sulle quali si fonda l'atto di recesso e/o per difetto di motivazione del recesso e, per l'effetto, condannare la convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di €
2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
1 - sempre in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuto regolare decorso del periodo di prova relativo al contratto di lavoro subordinato sottoscritto con la convenuta e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di recesso del 5 settembre 2023 e, per l'effetto, condannare la convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
- ancora in via principale, gradatamente, accertare e dichiarare il positivo superamento dell'esperimento da parte del sig. e 2023 e, per l'effetto, condannare la Parte_1 convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
- sempre in via principale, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che il licenziamento è viziato da un motivo illecito determinante che esula la prova per tutte le ragioni esposte in narrativa e condannare la resistente, alla reintegra condannare la convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'inadeguatezza del periodo di prova e/ delle modalità con le quali è stata svolta nonchè l'illegittimità del recesso e, dunque, il diritto del alla reintegra e ad ultimare il periodo di prova e condannare la resistente al pagamento Pt_1 della di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
- in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'inadeguatezza del periodo di prova e/ delle modalità con le quali è stata svolta nonchè l'illegittimità del recesso e, dunque, il diritto del al risarcimento del danno per equivalente da quantificarsi Pt_1
2 quantomeno in 3 mensilità (ovvero i mesi in cui è rimasto inattivo e/o ha svolto altro) o da quantificarsi nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta dal Giudicante, anche in via equitativa, e comunque non inferiore a una mensilità;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della motivazione del recesso e/o che il licenziamento è privo di causa o di giustificato motivo o sorretto da causa illecita, per tutte le ragioni esposte in narrativa e condannare la resistente alla reintegra ed al pagamento di un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, da parte del Giudicante;
- in ogni caso, con conferma della validità del contratto di lavoro sottoscritto inter partes oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario, compreso il CU versato.
Il Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con condanna del ricorrente ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in Cancelleria in data
10.10.2024, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta il Parte_1 [...]
al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento con Controparte_1 cui lo stesso aveva dichiarato il suo mancato superamento del periodo di prova, recedendo dal contratto a tempo indeterminato stipulato il 20.4.2023, con conseguente condanna del resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo a far tempo dal 5.9.2023 fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché dei relativi contributi.
In particolare, sosteneva -in punto fatto- di non esser stato posto nelle condizioni di poter espletare positivamente il periodo di prova, stante il clima aggressivo trovato nel Tribunale di
Aosta; lamentava, comunque, il difetto di motivazione del provvedimento e la mancata messa a disposizione della documentazione richiamata nell'atto, nonché il superamento del periodo di prova per decorso del termine. Aggiungeva, infine, che il provvedimento di recesso era fondato su motivi illeciti e ritorsivi, contestando l'esito negativo della prova e comunque l'espletamento per mansioni differenti da quelle contrattualmente previste.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva il , contestando CP_1 le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso.
3 Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di numerosi testi, dopodichè il giudice fissava udienza di discussione e -dopo un primo rinvio cagionato dalle intemperanze del ricorrente- all'esito di ampia ed articolata trattazione da remoto mediante Microsoft Teams, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Com'è noto, l'art. 2096 c.c. dettato in tema di patto di prova, dispone che durante tale periodo
“ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità”.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato l'istituto è disciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che l'assunzione è assoggettata a un periodo di prova
"ex lege" e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Versandosi in ambito di libera recedibilità, la parte datoriale che intenda porre fine al rapporto di lavoro per esito negativo della prova è dispensata dall'onere di provarne la giustificazione, non applicandosi la disciplina limitativa dei licenziamenti.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia una P.A. e il rapporto sia contrattualizzato, non trova quindi applicazione l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto gestionale adottato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (così Cass., Sez. L., sentenza n. 16224 del 27/06/2013).
Ciò detto, l'onere di motivazione risulta comunque puntualmente essere assolto dal convenuto con la comunicazione del 5.9.2023, in cui ha contestato al lavoratore i seguenti specifici profili di inidoneità oltre che di scarso rendimento (cfr. doc. 7 ricorrente):
“VISTA la nota del 22 agosto 2023, acquisita con protocollo n.
m_dg.DOG.22/08/2023.0187947.E, a firma del Presidente del Tribunale di Aosta nella quale si esprime una valutazione negativa sull'espletata durante il periodo di prova dal Dottor
[...]
, frutto di diretta constatazione da parte del Presidente e delle diverse relazioni Parte_1 allegate a medesima nota, da cui si evince, tra l'altro, una condotta del assolutamente Pt_1 non consona a nessuna circostanza lavorativa, inopportuna e inadeguata con i colleghi, spesso scherniti, sminuiti o vittime di atteggiamenti bruschi e aggressivi, nonché gravi incapacità e negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, in aggiunta ad uno scarso interesse per la formazione in ambiti ritenuti, dallo stesso non di proprio interesse;
Pt_1
VISTI, in particolare, tra gli episodi di cui alle relazioni allegate alla nota sopra richiamata, l' accesso non autorizzato al sistema del Casellario giudiziario, denunciato dal Presidente del
Tribunale di Aosta alla Procura della Repubblica di Torino, ai sensi dell'articolo 615-ter c.p.; il categorico rifiuto a presenziare alla sessione di giudizio direttissimo a cui era stato invitato a prendere parte anche ai fini del percorso di formazione;
redazione e iscrizione della scheda per il casellario di un procedimento per lesioni volontarie recante l'errata indicazione dell'organo giurisdizionale competente nonché degli articoli di riferimento (vengono indicati
4 reati, peraltro, abrogati, di cui agli articoli 533 e 535 del codice penale in luogo, presumibilmente del codice di procedura penale) - Provvedimento non validabile dal sistema -
;….
DISPONE
Nei confronti del Dottor nato a [...] il [...], Parte_1
Funzionario Giudiziario in prova, Area dei Funzionari, già Area III F1, in servizio presso il
Tribunale di Aosta, la risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritto il 20 aprile 2023 per mancato superamento del periodo di prova in ragione dei gravi motivi indicati in premessa.
La risoluzione del rapporto di lavoro decorrerà dalla data di comunicazione”.
E' bene precisare, poi, che la previsione di un obbligo di motivazione del recesso in capo alla parte datoriale non è idonea a incidere sul riparto dell'onere probatorio.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che: “In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (vds., ex multis, Cass., Sez. L., Sentenza
n. 21376 del 29/08/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 26679 del 22/10/2018).
Come sancito sempre dalla S.C., “… il lavoratore in prova che impugna il recesso ampiamente discrezionale del datore deve allegare e provare o la contraddizione tra le modalità di espletamento della prova e la sua funzione causale (ad es. esiguità della durata;
esperimento su mansioni estranee al patto di prova) o l'avvenuto superamento della prova oppure la sussistenza di un motivo illecito ovvero l'imputabilità della risoluzione ad un motivo estraneo all'esperimento della prova.
Non può, dunque, limitarsi a contestare il giudizio espresso dal datore di lavoro in ordine al mancato superamento della prova, anche laddove contenuto in una motivazione scritta.
Nella specie la Corte territoriale … ha indagato la motivazione … posta dall'amministrazione a giustificazione del giudizio negativo sulla prova, con un sindacato che travalica i limiti posti dalla legge in quanto si è tradotto nella valutazione dell'apprezzamento discrezionale di pertinenza datoriale, cui non può surrogarsi il giudice, indebitamente omologando così, nella sostanza, la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Invero l'obbligo di motivazione, che per quanto sopra detto può anche esprimersi in modo sintetico, non muta la natura discrezionale del potere conferito al datore di lavoro né tanto meno grava questi
5 dell'onere di provare il mancato superamento della prova …” (v. Cass. 26679/2018 cit., in motivazione).
Anche la migliore giurisprudenza di merito (vds., per tutte, C. App. Torino, Sentenza n.
120/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 369/2024, Pres. Visaggi, Rel. ) è, peraltro Pt_2 attestata graniticamente sulle posizioni della Suprema Corte, per cui ritiene il Tribunale, in punto diritto, di non doversene discostare.
Andando, quindi, ad analizzare gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda attorea, ritiene in primis il Giudicante che destituito di fondamento è l'argomento per cui il recesso dell'Amministrazione sarebbe intervenuto tardivamente, quando il termine previsto dalla contrattazione collettiva era ormai spirato.
E' pur vero, infatti, che il dott. sia stato immesso in servizio il 20 aprile 2023, per cui il Pt_1 periodo di prova sarebbe venuto a scadere -ordinariamente- il 19 agosto 2023; tuttavia è necessario tenere in conto che, nel contratto sottoscritto dallo stesso, alla lettera F) si legge:
Secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, l'assunzione in pianta stabile è subordinata al superamento di un periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio prestato… e che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL , con diritto del dipendente, in caso di malattia , alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”.
Poiché risulta documentalmente provato e, comunque, non è stato specificatamente contestato dall'onerato che il predetto dipendente abbia fruito di 1 giorno di permesso per motivi personali o familiari, n.10 giorni di malattia e n.14 di ferie, ne consegue che la scadenza del periodo di prova sia stata protratta al 14 settembre 2023: il recesso, pertanto, deve ritenersi pienamente tempestivo.
Quanto alle ulteriori doglianze attoree, è bene sottolineare che il licenziamento è stato motivato sia sul rendimento del lavoratore, sia sulla personalità del medesimo: entrambe le motivazioni, pur analizzate singolarmente, sono di per sé idonea a far ritenere pienamente legittimo il provvedimento espulsivo.
In ordine alla personalità del dott. valutata negativamente per la sua condotta Pt_1
“assolutamente non consona a nessuna circostanza lavorativa, inopportuna e inadeguata con
i colleghi, spesso scherniti, sminuiti o vittime di atteggiamenti bruschi e aggressivi”, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966, ed è costantemente affermato che il patto di prova mira ad accertare non solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (v. Cass. 26679/18 cit.).
6 Considerata la motivazione del recesso del per mancato superamento della prova CP_1 anche e prioritariamente collegata alla personalità del lavoratore (oltre che al suo rendimento),
è irrilevante – come ritenuto dal Tribunale – il momento in cui gli sia stata fornita una stanza di suo gradimento, ovvero “un più consono hp intel co.13 ed una stampante brother” in sostituzione di “un vecchio computer esprimo inadeguato alle funzioni” ovvero alle dotazioni di cancelleria (sic punto 6 pag. 3 e punti 8 e 9 pagg.
3-4 del ricorso!).
Non è questo, invero, il tema di indagine nell'ambito dell'accertamento della legittimità o meno di un licenziamento per mancato superamento della prova: non si tratta infatti di accertare se il lavoratore abbia tenuto un comportamento che integra una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo bensì unicamente di valutare se il datore di lavoro gli abbia consentito un idoneo esperimento della prova e – in considerazione dell'obbligo di motivazione imposto dal
CCNL – se abbia idoneamente motivato il recesso.
La valutazione (negativa) della personalità del lavoratore - considerato polemico e poco collaborativo – costituisce quindi una valutazione discrezionale, ma, come osservato, del tutto legittima, trattandosi di una valutazione che costituisce proprio la finalità del patto di prova, e non pretestuosa in quanto valorizza alcuni elementi del lavoratore ritenuti negativi nel contesto lavorativo in cui questo era inserito.
Avuto riguardo alla motivazione del recesso per mancato superamento della prova e richiamato l'onere probatorio che grava sul lavoratore, non può dunque ritenersi che le modalità dell'esperimento siano state inadeguate né che la prova sia stata positivamente esperita e neppure che il recesso sia collegato a un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, uniche ipotesi che, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, determinano l'illegittimità del licenziamento.
La valutazione discrezionale del datore di lavoro sull'inidoneità del lavoratore per mancanza dei requisiti delle attitudini necessarie per il servizio da svolgere, basata sul suo atteggiamento polemico e non collaborativo, costituisce pertanto il legittimo esito dello svolgimento della prova;
di tale valutazione discrezionale il datore di lavoro ha fornito esaustiva motivazione
(vds., in termini, C. App. Torino 120/2025, sopra citata).
A tal proposito, sono emblematiche alcune circostanze emerse dall'istruttoria orale in ordine alla carenza di collaborazione fornita dal ricorrente nei confronti dei colleghi. Per_ Per_ Così, oltre all'erroneità dei testi indicati ( ” anziché ”, vds. teste ud. Tes_1
1.4.2025; ” anziché ” ed ” anziché Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Per_3
”, vds. teste ud. 9.6.2025, indice di una scarsa confidenza con le
[...] Tes_5 medesime) appare davvero sintomatico che egli abbia indicato come persone con cui abbia proficuamente collaborato le sig.re e vds. capo 29 di prova), quando entrambe CP_3 CP_4 abbiano negato la circostanza: addirittura, sempre nel medesimo capo di prova, l'attore sembra sostenere di aver lavorato al terzo piano del Tribunale (“….la dott.ssa si Persona_4 recava appositamente al terzo piano dal per verificare il suo operato…) quando in Pt_1
7 realtà l'Ufficio Dibattimento cui era addetto si trovava al primo! (vds. teste ud. Tes_1
1.4.2025).
E cosa dire dei rapporti con la collega della Procura? A detta della teste (una Per_5 CP_3 delle poche persone con cui a detta dello stesso ricorrente egli aveva buoni rapporti) ha riferito che “in una occasione sono stata contattata dalla sig.ra , addetta all'Ufficio esecuzioni Per_5 della Procura, in quanto era stata trasmessa dal dott. una sentenza incompleta, in Pt_1 pratica il ricorrente non si era accorto che la sentenza era stampata “fronte/retro”, per cui ha trasmesso solo metà sentenza, mancando il retro.
A.D.R.; La collega mi aveva spiegato che con il ricorrente aveva difficoltà a Per_5 comunicare, io non ho chiesto spiegazioni e pro bono pacis ho fotocopiato integralmente la sentenza e l'ho trasmessa in Procura per l'esecuzione.
A.D.R.: La sig.ra mi ha solo detto che aveva problemi a parlare con il ricorrente, nel Per_5 senso non che non lo trovasse in ufficio, ma che avesse difficoltà a farsi comprendere e comprendere cosa il ricorrente dicesse, per questo mi ha contattata”.
Ma davvero al limite dell'inverosimile sono le circostanze di cui ai capi 21-22 ter dell'atto introduttivo, utili, peraltro, a lumeggiare la personalità dell'attore. Egli invero, si è offerto di provare testualmente:
“21) Il 22 maggio 2023, poi, circa un mese dopo la sottoscrizione del contratto di assunzione con contestuale conferimento degli incarichi, si verificava un episodio che ha peggiorato ancora di più la già precaria situazione vissuta dal nell'ufficio, caratterizzata da Pt_1 scherno, inattività e demansionamento, tra le altre vessazioni di cui è stato vittima.
22) E, precisamente, in data 22 maggio 2023, intorno alle ore 10.00, delle persone ignote si sarebbero recate nella stanza della dottoressa tentando di Persona_6 costringerla a firmare un foglio.
A seguito della richiesta di aiuto da parte di quest'ultima, questi soggetti sarebbero usciti dalla stanza e nel corridoio, incontrato il che aveva deciso di intervenire, scambiandolo per Pt_1 un'altra persona avrebbero iniziato ad insultarlo pesantemente.
22 bis) La situazione sarebbe peraltro degenerata a tal punto che questo gruppo - che viene riferito peraltro essere armato - avrebbe messo un braccio al collo del per impedirgli di Pt_1 gridare e, a quel punto, sarebbe intervenuta la vigilanza.
22 ter) L'intervento, tuttavia, sarebbe stato insufficiente, tanto che il sarebbe stato Pt_1 trascinato in prossimità della porta con grande forza e poi nella sua stanza, subendo peraltro un danno alla schiena.
Il fu così tenuto in ostaggio per diversi minuti, durante i quali è stato costretto a tenere Pt_1 la testa china sulla scrivania e restare con le orecchie coperte dalle mani per impedirgli di sentire cosa dicessero”.
8 La dott.ssa -presunta vittima, unitamente al ricorrente, dell'aggressione del Tes_5 fantomatico gruppo armato- all'udienza del 9.6.2025 quasi trasaliva -anche se nel verbale non vi è traccia del fatto- e così rispondeva alle domande del giudice:
“A.D.R.: Ora che il giudice mi legge i capi da 22 a 22 ter resto senza parole, nessun uomo armato ha fatto ingresso nella mia stanza per farmi firmare un foglio, c'è la vigilanza che controlla;
anche il successivo sequestro del ricorrente mi sembra a dir poco inverosimile,
l'ambiente di lavoro è tranquillo.
A.D.R.: A me l'unica cosa che mi vene in mente è che in una occasione mio cugino è venuto a farmi apporre una forma in Tribunale per un contratto di assicurazione, l'ho presentato al in una situazione di totale normalità, non so a cosa si riferisse il ricorrente”. Pt_1
Le allegazioni attoree, dunque, appaiono completamente scollegate dalla realtà processuale.
Del resto, il comportamento inadeguato del dott. è ben rappresentato da altre situazioni Pt_1 riferite sempre dalla dott.ssa Tes_5
Così, in un primo episodio, poiché “il ricorrente non partecipava alle udienze dibattimentali;
siccome aveva un orario di lavoro che comprendeva anche i sabato mattina, gli avevo consigliato di assistere a quale giudizio direttissimo, che gli sarebbe potuto capitare di sabato.
In una occasione mi ricordo benissimo che la dott.sa gli aveva chiesto se volesse Per_7 assistere ad un giudizio direttissimo, ma il ricorrente “ha perso le staffe” e le ha sbattuto la porta in faccia, dicendo “ho da lavorare”. Io ho scritto una piccola relazione al Presidente, perchè non mi sembrava un comportamento adeguato”.
Parimenti, a detta della teste (intimata peraltro, dalla stessa difesa attorea) “in nessun modo io mi sono rivolta con frasi irriguardose o anche solo poco rispettose nei confronti del ricorrente,
l'ho assistito in ogni modo. Era il ricorrente che a volte usava locuzioni quanto meno improprie, mi ricordo che in un caso si è rivolto all'operatrice giudiziaria -affetta Tes_3 da lieve strabismo- dicendole “cosa vuoi vedere con quegli occhi storti che sei ciecata”.
Tali condotte, peraltro, trovano riscontro anche nella relazione di servizio del 28.6.2023 (vds. relazione 3 fasc. resistente) in cui si può leggere:
Davvero le allegazioni di cui all'atto introduttivo appaiono frutto di una versione distorta della realtà fattuale da parte del lavoratore, che dimostra tutta l'inadeguatezza comportamentale dello stesso, così come evidenziata nell'atto di recesso.
Già di per ciò solo, dunque, il licenziamento non sarebbe caratterizzato da quegli aspetti di arbitrarietà ed illogicità richiesti dalla giurisprudenza per il suo annullamento.
Ma v'è di più.
9 Come già anticipato, il provvedimento del 5.9.2023 è argomentato anche in punto scarso rendimento del lavoratore.
Così, per la teste “… Con la dott.ssa seguiva la fase della fissazione delle Tes_6 Per_7 udienze e della protocollazione;
con me, invece, seguiva la parte della irrevocabilità delle sentenze e della redazione delle “schede” e degli articoli 28”. Io gli facevo vedere passo passo il conteggio dei giorni per l'irrevocabilità, spiegandogli le differenze tra sentenze contestuali e con motivazione differita;
nonostante le mie indicazioni in punto “schede” io gli avevo consigliato di non passare in giudicato sentenze in mia assenza. Io gli avevo consigliato al massino di procedere con i passaggi in giudicato delle sentenze assolutorie ed NDP, ma ha voluto fare di testa sua, ha iniziato a fare le schede anche di sentenze di condanna. In pratica
è successo che facesse decorrere i termini per la impugnazione anche in periodo feriale, che non mandasse per il recupero crediti i fascicoli, insomma tutti i fascicoli movimentati dal ricorrente -anche quelli archiviati- sono stati da me ripresi per poter emendare tuti gli errori con notevole aggravio di tempi.
A.D.R.: Alcune sentenze tornate dalla Corte di Appello o dalla Cassazione erano state annotate male dal ricorrente, per cui dopo averne parlato con il Presidente, ho dovuto anulare tutte queste annotazioni. Si trattava, tra l'altro di un semplice lavoro di copiatura del dispositivo, privo di difficoltà.
A.D.R.: Io ho cercato di agevolarlo in ogni modo, gli ho inviato pre stampati via mail di tuti gli adempimenti post sentenza;
m sono sempre dimostrata disponibile con lui rispondendo ad ogni sa domanda. Ho avuto tantissima pazienza, è un dato del mio carattere che mi riconosceva anche il Presidente dott. . Per_8
Mi ricordo di un caso eclatante;
il ricorrente aveva scambiato l'atr. 533 cpp contenuto in un dispositivo nell'articolo 533 cp, relativo all'abrogato delitto di costrizione alla prostituzione e tratta di donne (articolo 535 cp). In realtà il reato contestato era di semplici lesioni e la sentenza pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica;
il ricorrente ha predisposto la scheda come se la sentenza fosse stata emessa dalla Corte di Assise di Aosta in relazione a quel delitto di cui sopra che nulla rilevava con la vicenda processuale.
A.D.R.: Questo è solo un caso eclatante, io gli ho chiesto cosa avesse combinato e mi ha risposto ce si era sbagliato;
quasi tutte le schede erano errate, ad esempio veniva indicata una pena pecuniaria inferiore a quella effettivamente iscritta, il codice identificativo dell'imputato era sbagliato, non era indicato il bilanciamento delle circostanze e la diminuente per il rito e via dicendo.
A.D.R. Quando sono rientrata dalle ferie dopo Ferragosto oh dovuto correggere il tutto, il lavoro è proseguito a settembre, abbiamo dovuto ricontrollare tutti i fascicoli archiviati.”.
Analogo è stato il consiglio proveniente dalla teste vds. udienza 1.4.2025), secondo CP_4 cui “durate un'estate, siccome le colleghe che affiancavano il dott. erano assenti, in un Pt_1 paio di occasioni è venuto da me per chiedere delucidazioni in ordine al passaggio in giudicato
10 delle sentenze. Io l'avevo consigliato di attendere le colleghe che lo affiancavano, essendo ancora “nuovo del mestiere” ed al massimo di passare in giudicato solo le sentenze penali di
NDP o assoluzione, in quanto erano le più semplici da lavorare, non essendo necessario compilare la “scheda”.
Del tutto similari sono state le indicazioni della teste a detta della quale “il ricorrente CP_3 sapeva in quelle 2 settimane di agosto che poteva far riferimento a me per chiedere delucidazioni, ma in pratica, a parte quella richiesta in ordine alla trasmissione delle sentenze in Procura per l'esecuzione, non ha chiesto il mio aiuto”.
Questo è il rendimento in ufficio del ricorrente: seppur consigliato diversamente da colleghe molto più esperte, ha preteso di fare di testa sua, costringendo quindi a ricontrollare il lavoro effettuato, con un notevole dispendio di tempo ed energie.
Del resto -e per tornare ai rapporti con gli altri lavoratori- l'atteggiamento tenuto dal dott. era di perenne critica oppositiva: gli veniva spiegato come annullare le marche da bollo Pt_1 telematiche e ciò veniva vissuto come una capitis deminutio; veniva invitato ad assistere ad una udienza penale con rito “direttissimo” per l'evenienza in cui, quale funzionario di turno al sabato, fosse necessario di prestare assistenza al giudice e ciò veniva vissuto come una capitis deminutio; doveva accendere il computer in udienza (come se un giudice non lo facesse mai!) e nuovamente ciò veniva vissuto come una capitis deminutio.
Insomma, dall'istruttoria espletata emerge chiaramente che il dott. non avesse “la Pt_1 stoffa” -ci sia consentito il termine- per svolgere proficuamente le mansioni di funzionario presso il Tribunale di Aosta.
Del resto, l'inadeguatezza anche dal punto di vista del rendimento del dipendente emerge ictu oculi dalla scheda redatta dal medesimo per la sopra richiamata sentenza pronunciata dal
Tribunale monocratico di Aosta in ordine al delitto di lesioni (vds allegato relazione 1 doc. resistente):
E' davvero incomprensibile come un dipendente laureato abbia potuto “trasformare” una sentenza del Tribunale in composizione Monocratica in una della Corte di Assise ed il delitto di lesioni in quelli depenalizzati dal lontano 1958 di costrizione alla prostituzione e di tratta di donne, non ponendosi nemmeno il problema della comparsa della dicitura “provvedimento non validabile perché il reato non è associato ad un dispositivo”: de hoc satis!
11 Nessuna discriminazione od intento mobbizzante può, dunque, essere scorto nella condotta dei colleghi, che l'hanno seguito passo passo ed hanno cercato in ogni modo di agevolarlo nella sua attività lavorativa;
tutte le allegazioni fattuali di cui all'atto introduttivo non solo non sono state provate, ma addirittura è stata fornita la positiva prova contraria.
Davvero si è in presenza di un ricorso al limite della temerarietà.
In conclusione, considerato che il ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare il positivo esperimento della prova, la domanda deve essere respinta, non potendosi ravvisare i denunciati profili di illegittimità della scelta datoriale di non proseguire il rapporto di lavoro.
Il ricorso, pertanto, non può, comunque, trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla deve essere disposto in proposito, essendosi il avvalso della difesa di un proprio funzionario. CP_1
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) nulla sulle spese.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 31/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
12
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
TT DI PR
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 265/2024 RG Lav. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo LOMBARDO, con studio Parte_1 sito in Roma e con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
in virtù di procura alle liti apposta su foglio Email_1 separato, ex art. 83, comma 3^, c.p.c., spillata al presente atto mediante strumenti informatici e depositata in data 30/04/2024 presso il Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n. 16843/2024
Ricorrente contro
, in persona del Direttore generale degli affari giuridici e legali, Controparte_1 domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, il quale nel presente giudizio si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 d.lgs. 80/1998 e modificato dall'art. 19, comma 17,
d.lgs. 387/1998, della dr.ssa come da incarico in atti Controparte_2
Resistente
In punto a: TT DI PR
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro
Quanto al licenziamento,
In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso per effetto della mancata produzione delle relazioni sulle quali si fonda l'atto di recesso e/o per difetto di motivazione del recesso e, per l'effetto, condannare la convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di €
2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
1 - sempre in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuto regolare decorso del periodo di prova relativo al contratto di lavoro subordinato sottoscritto con la convenuta e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di recesso del 5 settembre 2023 e, per l'effetto, condannare la convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
- ancora in via principale, gradatamente, accertare e dichiarare il positivo superamento dell'esperimento da parte del sig. e 2023 e, per l'effetto, condannare la Parte_1 convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
- sempre in via principale, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che il licenziamento è viziato da un motivo illecito determinante che esula la prova per tutte le ragioni esposte in narrativa e condannare la resistente, alla reintegra condannare la convenuta a far luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'inadeguatezza del periodo di prova e/ delle modalità con le quali è stata svolta nonchè l'illegittimità del recesso e, dunque, il diritto del alla reintegra e ad ultimare il periodo di prova e condannare la resistente al pagamento Pt_1 della di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi nella somma di € 2.674,74 o alla diversa misura che sarà individuata dal Giudicante), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa;
- in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'inadeguatezza del periodo di prova e/ delle modalità con le quali è stata svolta nonchè l'illegittimità del recesso e, dunque, il diritto del al risarcimento del danno per equivalente da quantificarsi Pt_1
2 quantomeno in 3 mensilità (ovvero i mesi in cui è rimasto inattivo e/o ha svolto altro) o da quantificarsi nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta dal Giudicante, anche in via equitativa, e comunque non inferiore a una mensilità;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della motivazione del recesso e/o che il licenziamento è privo di causa o di giustificato motivo o sorretto da causa illecita, per tutte le ragioni esposte in narrativa e condannare la resistente alla reintegra ed al pagamento di un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, da parte del Giudicante;
- in ogni caso, con conferma della validità del contratto di lavoro sottoscritto inter partes oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario, compreso il CU versato.
Il Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con condanna del ricorrente ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in Cancelleria in data
10.10.2024, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta il Parte_1 [...]
al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento con Controparte_1 cui lo stesso aveva dichiarato il suo mancato superamento del periodo di prova, recedendo dal contratto a tempo indeterminato stipulato il 20.4.2023, con conseguente condanna del resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo a far tempo dal 5.9.2023 fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché dei relativi contributi.
In particolare, sosteneva -in punto fatto- di non esser stato posto nelle condizioni di poter espletare positivamente il periodo di prova, stante il clima aggressivo trovato nel Tribunale di
Aosta; lamentava, comunque, il difetto di motivazione del provvedimento e la mancata messa a disposizione della documentazione richiamata nell'atto, nonché il superamento del periodo di prova per decorso del termine. Aggiungeva, infine, che il provvedimento di recesso era fondato su motivi illeciti e ritorsivi, contestando l'esito negativo della prova e comunque l'espletamento per mansioni differenti da quelle contrattualmente previste.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva il , contestando CP_1 le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso.
3 Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di numerosi testi, dopodichè il giudice fissava udienza di discussione e -dopo un primo rinvio cagionato dalle intemperanze del ricorrente- all'esito di ampia ed articolata trattazione da remoto mediante Microsoft Teams, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Com'è noto, l'art. 2096 c.c. dettato in tema di patto di prova, dispone che durante tale periodo
“ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità”.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato l'istituto è disciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che l'assunzione è assoggettata a un periodo di prova
"ex lege" e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Versandosi in ambito di libera recedibilità, la parte datoriale che intenda porre fine al rapporto di lavoro per esito negativo della prova è dispensata dall'onere di provarne la giustificazione, non applicandosi la disciplina limitativa dei licenziamenti.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia una P.A. e il rapporto sia contrattualizzato, non trova quindi applicazione l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto gestionale adottato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (così Cass., Sez. L., sentenza n. 16224 del 27/06/2013).
Ciò detto, l'onere di motivazione risulta comunque puntualmente essere assolto dal convenuto con la comunicazione del 5.9.2023, in cui ha contestato al lavoratore i seguenti specifici profili di inidoneità oltre che di scarso rendimento (cfr. doc. 7 ricorrente):
“VISTA la nota del 22 agosto 2023, acquisita con protocollo n.
m_dg.DOG.22/08/2023.0187947.E, a firma del Presidente del Tribunale di Aosta nella quale si esprime una valutazione negativa sull'espletata durante il periodo di prova dal Dottor
[...]
, frutto di diretta constatazione da parte del Presidente e delle diverse relazioni Parte_1 allegate a medesima nota, da cui si evince, tra l'altro, una condotta del assolutamente Pt_1 non consona a nessuna circostanza lavorativa, inopportuna e inadeguata con i colleghi, spesso scherniti, sminuiti o vittime di atteggiamenti bruschi e aggressivi, nonché gravi incapacità e negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, in aggiunta ad uno scarso interesse per la formazione in ambiti ritenuti, dallo stesso non di proprio interesse;
Pt_1
VISTI, in particolare, tra gli episodi di cui alle relazioni allegate alla nota sopra richiamata, l' accesso non autorizzato al sistema del Casellario giudiziario, denunciato dal Presidente del
Tribunale di Aosta alla Procura della Repubblica di Torino, ai sensi dell'articolo 615-ter c.p.; il categorico rifiuto a presenziare alla sessione di giudizio direttissimo a cui era stato invitato a prendere parte anche ai fini del percorso di formazione;
redazione e iscrizione della scheda per il casellario di un procedimento per lesioni volontarie recante l'errata indicazione dell'organo giurisdizionale competente nonché degli articoli di riferimento (vengono indicati
4 reati, peraltro, abrogati, di cui agli articoli 533 e 535 del codice penale in luogo, presumibilmente del codice di procedura penale) - Provvedimento non validabile dal sistema -
;….
DISPONE
Nei confronti del Dottor nato a [...] il [...], Parte_1
Funzionario Giudiziario in prova, Area dei Funzionari, già Area III F1, in servizio presso il
Tribunale di Aosta, la risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritto il 20 aprile 2023 per mancato superamento del periodo di prova in ragione dei gravi motivi indicati in premessa.
La risoluzione del rapporto di lavoro decorrerà dalla data di comunicazione”.
E' bene precisare, poi, che la previsione di un obbligo di motivazione del recesso in capo alla parte datoriale non è idonea a incidere sul riparto dell'onere probatorio.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che: “In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (vds., ex multis, Cass., Sez. L., Sentenza
n. 21376 del 29/08/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 26679 del 22/10/2018).
Come sancito sempre dalla S.C., “… il lavoratore in prova che impugna il recesso ampiamente discrezionale del datore deve allegare e provare o la contraddizione tra le modalità di espletamento della prova e la sua funzione causale (ad es. esiguità della durata;
esperimento su mansioni estranee al patto di prova) o l'avvenuto superamento della prova oppure la sussistenza di un motivo illecito ovvero l'imputabilità della risoluzione ad un motivo estraneo all'esperimento della prova.
Non può, dunque, limitarsi a contestare il giudizio espresso dal datore di lavoro in ordine al mancato superamento della prova, anche laddove contenuto in una motivazione scritta.
Nella specie la Corte territoriale … ha indagato la motivazione … posta dall'amministrazione a giustificazione del giudizio negativo sulla prova, con un sindacato che travalica i limiti posti dalla legge in quanto si è tradotto nella valutazione dell'apprezzamento discrezionale di pertinenza datoriale, cui non può surrogarsi il giudice, indebitamente omologando così, nella sostanza, la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Invero l'obbligo di motivazione, che per quanto sopra detto può anche esprimersi in modo sintetico, non muta la natura discrezionale del potere conferito al datore di lavoro né tanto meno grava questi
5 dell'onere di provare il mancato superamento della prova …” (v. Cass. 26679/2018 cit., in motivazione).
Anche la migliore giurisprudenza di merito (vds., per tutte, C. App. Torino, Sentenza n.
120/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 369/2024, Pres. Visaggi, Rel. ) è, peraltro Pt_2 attestata graniticamente sulle posizioni della Suprema Corte, per cui ritiene il Tribunale, in punto diritto, di non doversene discostare.
Andando, quindi, ad analizzare gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda attorea, ritiene in primis il Giudicante che destituito di fondamento è l'argomento per cui il recesso dell'Amministrazione sarebbe intervenuto tardivamente, quando il termine previsto dalla contrattazione collettiva era ormai spirato.
E' pur vero, infatti, che il dott. sia stato immesso in servizio il 20 aprile 2023, per cui il Pt_1 periodo di prova sarebbe venuto a scadere -ordinariamente- il 19 agosto 2023; tuttavia è necessario tenere in conto che, nel contratto sottoscritto dallo stesso, alla lettera F) si legge:
Secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, l'assunzione in pianta stabile è subordinata al superamento di un periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio prestato… e che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL , con diritto del dipendente, in caso di malattia , alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”.
Poiché risulta documentalmente provato e, comunque, non è stato specificatamente contestato dall'onerato che il predetto dipendente abbia fruito di 1 giorno di permesso per motivi personali o familiari, n.10 giorni di malattia e n.14 di ferie, ne consegue che la scadenza del periodo di prova sia stata protratta al 14 settembre 2023: il recesso, pertanto, deve ritenersi pienamente tempestivo.
Quanto alle ulteriori doglianze attoree, è bene sottolineare che il licenziamento è stato motivato sia sul rendimento del lavoratore, sia sulla personalità del medesimo: entrambe le motivazioni, pur analizzate singolarmente, sono di per sé idonea a far ritenere pienamente legittimo il provvedimento espulsivo.
In ordine alla personalità del dott. valutata negativamente per la sua condotta Pt_1
“assolutamente non consona a nessuna circostanza lavorativa, inopportuna e inadeguata con
i colleghi, spesso scherniti, sminuiti o vittime di atteggiamenti bruschi e aggressivi”, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966, ed è costantemente affermato che il patto di prova mira ad accertare non solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (v. Cass. 26679/18 cit.).
6 Considerata la motivazione del recesso del per mancato superamento della prova CP_1 anche e prioritariamente collegata alla personalità del lavoratore (oltre che al suo rendimento),
è irrilevante – come ritenuto dal Tribunale – il momento in cui gli sia stata fornita una stanza di suo gradimento, ovvero “un più consono hp intel co.13 ed una stampante brother” in sostituzione di “un vecchio computer esprimo inadeguato alle funzioni” ovvero alle dotazioni di cancelleria (sic punto 6 pag. 3 e punti 8 e 9 pagg.
3-4 del ricorso!).
Non è questo, invero, il tema di indagine nell'ambito dell'accertamento della legittimità o meno di un licenziamento per mancato superamento della prova: non si tratta infatti di accertare se il lavoratore abbia tenuto un comportamento che integra una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo bensì unicamente di valutare se il datore di lavoro gli abbia consentito un idoneo esperimento della prova e – in considerazione dell'obbligo di motivazione imposto dal
CCNL – se abbia idoneamente motivato il recesso.
La valutazione (negativa) della personalità del lavoratore - considerato polemico e poco collaborativo – costituisce quindi una valutazione discrezionale, ma, come osservato, del tutto legittima, trattandosi di una valutazione che costituisce proprio la finalità del patto di prova, e non pretestuosa in quanto valorizza alcuni elementi del lavoratore ritenuti negativi nel contesto lavorativo in cui questo era inserito.
Avuto riguardo alla motivazione del recesso per mancato superamento della prova e richiamato l'onere probatorio che grava sul lavoratore, non può dunque ritenersi che le modalità dell'esperimento siano state inadeguate né che la prova sia stata positivamente esperita e neppure che il recesso sia collegato a un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, uniche ipotesi che, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, determinano l'illegittimità del licenziamento.
La valutazione discrezionale del datore di lavoro sull'inidoneità del lavoratore per mancanza dei requisiti delle attitudini necessarie per il servizio da svolgere, basata sul suo atteggiamento polemico e non collaborativo, costituisce pertanto il legittimo esito dello svolgimento della prova;
di tale valutazione discrezionale il datore di lavoro ha fornito esaustiva motivazione
(vds., in termini, C. App. Torino 120/2025, sopra citata).
A tal proposito, sono emblematiche alcune circostanze emerse dall'istruttoria orale in ordine alla carenza di collaborazione fornita dal ricorrente nei confronti dei colleghi. Per_ Per_ Così, oltre all'erroneità dei testi indicati ( ” anziché ”, vds. teste ud. Tes_1
1.4.2025; ” anziché ” ed ” anziché Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Per_3
”, vds. teste ud. 9.6.2025, indice di una scarsa confidenza con le
[...] Tes_5 medesime) appare davvero sintomatico che egli abbia indicato come persone con cui abbia proficuamente collaborato le sig.re e vds. capo 29 di prova), quando entrambe CP_3 CP_4 abbiano negato la circostanza: addirittura, sempre nel medesimo capo di prova, l'attore sembra sostenere di aver lavorato al terzo piano del Tribunale (“….la dott.ssa si Persona_4 recava appositamente al terzo piano dal per verificare il suo operato…) quando in Pt_1
7 realtà l'Ufficio Dibattimento cui era addetto si trovava al primo! (vds. teste ud. Tes_1
1.4.2025).
E cosa dire dei rapporti con la collega della Procura? A detta della teste (una Per_5 CP_3 delle poche persone con cui a detta dello stesso ricorrente egli aveva buoni rapporti) ha riferito che “in una occasione sono stata contattata dalla sig.ra , addetta all'Ufficio esecuzioni Per_5 della Procura, in quanto era stata trasmessa dal dott. una sentenza incompleta, in Pt_1 pratica il ricorrente non si era accorto che la sentenza era stampata “fronte/retro”, per cui ha trasmesso solo metà sentenza, mancando il retro.
A.D.R.; La collega mi aveva spiegato che con il ricorrente aveva difficoltà a Per_5 comunicare, io non ho chiesto spiegazioni e pro bono pacis ho fotocopiato integralmente la sentenza e l'ho trasmessa in Procura per l'esecuzione.
A.D.R.: La sig.ra mi ha solo detto che aveva problemi a parlare con il ricorrente, nel Per_5 senso non che non lo trovasse in ufficio, ma che avesse difficoltà a farsi comprendere e comprendere cosa il ricorrente dicesse, per questo mi ha contattata”.
Ma davvero al limite dell'inverosimile sono le circostanze di cui ai capi 21-22 ter dell'atto introduttivo, utili, peraltro, a lumeggiare la personalità dell'attore. Egli invero, si è offerto di provare testualmente:
“21) Il 22 maggio 2023, poi, circa un mese dopo la sottoscrizione del contratto di assunzione con contestuale conferimento degli incarichi, si verificava un episodio che ha peggiorato ancora di più la già precaria situazione vissuta dal nell'ufficio, caratterizzata da Pt_1 scherno, inattività e demansionamento, tra le altre vessazioni di cui è stato vittima.
22) E, precisamente, in data 22 maggio 2023, intorno alle ore 10.00, delle persone ignote si sarebbero recate nella stanza della dottoressa tentando di Persona_6 costringerla a firmare un foglio.
A seguito della richiesta di aiuto da parte di quest'ultima, questi soggetti sarebbero usciti dalla stanza e nel corridoio, incontrato il che aveva deciso di intervenire, scambiandolo per Pt_1 un'altra persona avrebbero iniziato ad insultarlo pesantemente.
22 bis) La situazione sarebbe peraltro degenerata a tal punto che questo gruppo - che viene riferito peraltro essere armato - avrebbe messo un braccio al collo del per impedirgli di Pt_1 gridare e, a quel punto, sarebbe intervenuta la vigilanza.
22 ter) L'intervento, tuttavia, sarebbe stato insufficiente, tanto che il sarebbe stato Pt_1 trascinato in prossimità della porta con grande forza e poi nella sua stanza, subendo peraltro un danno alla schiena.
Il fu così tenuto in ostaggio per diversi minuti, durante i quali è stato costretto a tenere Pt_1 la testa china sulla scrivania e restare con le orecchie coperte dalle mani per impedirgli di sentire cosa dicessero”.
8 La dott.ssa -presunta vittima, unitamente al ricorrente, dell'aggressione del Tes_5 fantomatico gruppo armato- all'udienza del 9.6.2025 quasi trasaliva -anche se nel verbale non vi è traccia del fatto- e così rispondeva alle domande del giudice:
“A.D.R.: Ora che il giudice mi legge i capi da 22 a 22 ter resto senza parole, nessun uomo armato ha fatto ingresso nella mia stanza per farmi firmare un foglio, c'è la vigilanza che controlla;
anche il successivo sequestro del ricorrente mi sembra a dir poco inverosimile,
l'ambiente di lavoro è tranquillo.
A.D.R.: A me l'unica cosa che mi vene in mente è che in una occasione mio cugino è venuto a farmi apporre una forma in Tribunale per un contratto di assicurazione, l'ho presentato al in una situazione di totale normalità, non so a cosa si riferisse il ricorrente”. Pt_1
Le allegazioni attoree, dunque, appaiono completamente scollegate dalla realtà processuale.
Del resto, il comportamento inadeguato del dott. è ben rappresentato da altre situazioni Pt_1 riferite sempre dalla dott.ssa Tes_5
Così, in un primo episodio, poiché “il ricorrente non partecipava alle udienze dibattimentali;
siccome aveva un orario di lavoro che comprendeva anche i sabato mattina, gli avevo consigliato di assistere a quale giudizio direttissimo, che gli sarebbe potuto capitare di sabato.
In una occasione mi ricordo benissimo che la dott.sa gli aveva chiesto se volesse Per_7 assistere ad un giudizio direttissimo, ma il ricorrente “ha perso le staffe” e le ha sbattuto la porta in faccia, dicendo “ho da lavorare”. Io ho scritto una piccola relazione al Presidente, perchè non mi sembrava un comportamento adeguato”.
Parimenti, a detta della teste (intimata peraltro, dalla stessa difesa attorea) “in nessun modo io mi sono rivolta con frasi irriguardose o anche solo poco rispettose nei confronti del ricorrente,
l'ho assistito in ogni modo. Era il ricorrente che a volte usava locuzioni quanto meno improprie, mi ricordo che in un caso si è rivolto all'operatrice giudiziaria -affetta Tes_3 da lieve strabismo- dicendole “cosa vuoi vedere con quegli occhi storti che sei ciecata”.
Tali condotte, peraltro, trovano riscontro anche nella relazione di servizio del 28.6.2023 (vds. relazione 3 fasc. resistente) in cui si può leggere:
Davvero le allegazioni di cui all'atto introduttivo appaiono frutto di una versione distorta della realtà fattuale da parte del lavoratore, che dimostra tutta l'inadeguatezza comportamentale dello stesso, così come evidenziata nell'atto di recesso.
Già di per ciò solo, dunque, il licenziamento non sarebbe caratterizzato da quegli aspetti di arbitrarietà ed illogicità richiesti dalla giurisprudenza per il suo annullamento.
Ma v'è di più.
9 Come già anticipato, il provvedimento del 5.9.2023 è argomentato anche in punto scarso rendimento del lavoratore.
Così, per la teste “… Con la dott.ssa seguiva la fase della fissazione delle Tes_6 Per_7 udienze e della protocollazione;
con me, invece, seguiva la parte della irrevocabilità delle sentenze e della redazione delle “schede” e degli articoli 28”. Io gli facevo vedere passo passo il conteggio dei giorni per l'irrevocabilità, spiegandogli le differenze tra sentenze contestuali e con motivazione differita;
nonostante le mie indicazioni in punto “schede” io gli avevo consigliato di non passare in giudicato sentenze in mia assenza. Io gli avevo consigliato al massino di procedere con i passaggi in giudicato delle sentenze assolutorie ed NDP, ma ha voluto fare di testa sua, ha iniziato a fare le schede anche di sentenze di condanna. In pratica
è successo che facesse decorrere i termini per la impugnazione anche in periodo feriale, che non mandasse per il recupero crediti i fascicoli, insomma tutti i fascicoli movimentati dal ricorrente -anche quelli archiviati- sono stati da me ripresi per poter emendare tuti gli errori con notevole aggravio di tempi.
A.D.R.: Alcune sentenze tornate dalla Corte di Appello o dalla Cassazione erano state annotate male dal ricorrente, per cui dopo averne parlato con il Presidente, ho dovuto anulare tutte queste annotazioni. Si trattava, tra l'altro di un semplice lavoro di copiatura del dispositivo, privo di difficoltà.
A.D.R.: Io ho cercato di agevolarlo in ogni modo, gli ho inviato pre stampati via mail di tuti gli adempimenti post sentenza;
m sono sempre dimostrata disponibile con lui rispondendo ad ogni sa domanda. Ho avuto tantissima pazienza, è un dato del mio carattere che mi riconosceva anche il Presidente dott. . Per_8
Mi ricordo di un caso eclatante;
il ricorrente aveva scambiato l'atr. 533 cpp contenuto in un dispositivo nell'articolo 533 cp, relativo all'abrogato delitto di costrizione alla prostituzione e tratta di donne (articolo 535 cp). In realtà il reato contestato era di semplici lesioni e la sentenza pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica;
il ricorrente ha predisposto la scheda come se la sentenza fosse stata emessa dalla Corte di Assise di Aosta in relazione a quel delitto di cui sopra che nulla rilevava con la vicenda processuale.
A.D.R.: Questo è solo un caso eclatante, io gli ho chiesto cosa avesse combinato e mi ha risposto ce si era sbagliato;
quasi tutte le schede erano errate, ad esempio veniva indicata una pena pecuniaria inferiore a quella effettivamente iscritta, il codice identificativo dell'imputato era sbagliato, non era indicato il bilanciamento delle circostanze e la diminuente per il rito e via dicendo.
A.D.R. Quando sono rientrata dalle ferie dopo Ferragosto oh dovuto correggere il tutto, il lavoro è proseguito a settembre, abbiamo dovuto ricontrollare tutti i fascicoli archiviati.”.
Analogo è stato il consiglio proveniente dalla teste vds. udienza 1.4.2025), secondo CP_4 cui “durate un'estate, siccome le colleghe che affiancavano il dott. erano assenti, in un Pt_1 paio di occasioni è venuto da me per chiedere delucidazioni in ordine al passaggio in giudicato
10 delle sentenze. Io l'avevo consigliato di attendere le colleghe che lo affiancavano, essendo ancora “nuovo del mestiere” ed al massimo di passare in giudicato solo le sentenze penali di
NDP o assoluzione, in quanto erano le più semplici da lavorare, non essendo necessario compilare la “scheda”.
Del tutto similari sono state le indicazioni della teste a detta della quale “il ricorrente CP_3 sapeva in quelle 2 settimane di agosto che poteva far riferimento a me per chiedere delucidazioni, ma in pratica, a parte quella richiesta in ordine alla trasmissione delle sentenze in Procura per l'esecuzione, non ha chiesto il mio aiuto”.
Questo è il rendimento in ufficio del ricorrente: seppur consigliato diversamente da colleghe molto più esperte, ha preteso di fare di testa sua, costringendo quindi a ricontrollare il lavoro effettuato, con un notevole dispendio di tempo ed energie.
Del resto -e per tornare ai rapporti con gli altri lavoratori- l'atteggiamento tenuto dal dott. era di perenne critica oppositiva: gli veniva spiegato come annullare le marche da bollo Pt_1 telematiche e ciò veniva vissuto come una capitis deminutio; veniva invitato ad assistere ad una udienza penale con rito “direttissimo” per l'evenienza in cui, quale funzionario di turno al sabato, fosse necessario di prestare assistenza al giudice e ciò veniva vissuto come una capitis deminutio; doveva accendere il computer in udienza (come se un giudice non lo facesse mai!) e nuovamente ciò veniva vissuto come una capitis deminutio.
Insomma, dall'istruttoria espletata emerge chiaramente che il dott. non avesse “la Pt_1 stoffa” -ci sia consentito il termine- per svolgere proficuamente le mansioni di funzionario presso il Tribunale di Aosta.
Del resto, l'inadeguatezza anche dal punto di vista del rendimento del dipendente emerge ictu oculi dalla scheda redatta dal medesimo per la sopra richiamata sentenza pronunciata dal
Tribunale monocratico di Aosta in ordine al delitto di lesioni (vds allegato relazione 1 doc. resistente):
E' davvero incomprensibile come un dipendente laureato abbia potuto “trasformare” una sentenza del Tribunale in composizione Monocratica in una della Corte di Assise ed il delitto di lesioni in quelli depenalizzati dal lontano 1958 di costrizione alla prostituzione e di tratta di donne, non ponendosi nemmeno il problema della comparsa della dicitura “provvedimento non validabile perché il reato non è associato ad un dispositivo”: de hoc satis!
11 Nessuna discriminazione od intento mobbizzante può, dunque, essere scorto nella condotta dei colleghi, che l'hanno seguito passo passo ed hanno cercato in ogni modo di agevolarlo nella sua attività lavorativa;
tutte le allegazioni fattuali di cui all'atto introduttivo non solo non sono state provate, ma addirittura è stata fornita la positiva prova contraria.
Davvero si è in presenza di un ricorso al limite della temerarietà.
In conclusione, considerato che il ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare il positivo esperimento della prova, la domanda deve essere respinta, non potendosi ravvisare i denunciati profili di illegittimità della scelta datoriale di non proseguire il rapporto di lavoro.
Il ricorso, pertanto, non può, comunque, trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla deve essere disposto in proposito, essendosi il avvalso della difesa di un proprio funzionario. CP_1
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) nulla sulle spese.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 31/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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