Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2483 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA 1. Parte_1 nato a [...]/SP, Brasile, il 17.06.1957, titolare di carta d'identità RG n. NumeroDiC_1 Num_2, e iscritto nel Codice Fiscale CPF n. P.IVA 1 ;
nato a [...]/SP, Brasile, il 27.11.1988, 2. Parte_2
,per sé ed intitolare di carta d'identità RG n. Numero_3 Num_2, ed iscritto al CPF n. P.IVA_2
qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
3. Parte_3 nata a [...]/SP Brasile, il
02.05.2010, titolare di carta d'identità RG NumeroDiC_4 la minorenne, in questo strumento nata a [...]/BA - rappresentata anche dalla madre: Parte_4
Nu Numer_6 SSP/SP, e iscritto nel Cdice Fiscale Brasile, il 13.01.1989, titolare di carta d'identità
"CPF" C.F. 1 ;
Per_1 nata a [...]/SP, Brasile, '4.PAMELLA NASCIMENTO PERRI DA
il 16.02.1991, titolare della carta d'identità "RG n. NumeroDiC_7 SSP/SP, ed iscritta al Codice Fiscale "CPF" n. P.IVA_3 per sé ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di:
,nata a [...]/SP - Brasile, il 31.01.2015, 5. Parte_5 titolare di carta d'identità "RG' 60.780.932-2 C.F._2 e iscritta al Codice Fiscale "CPF
[...] C.F._3 la minorenne, in questo giudizio rappresentata anche dal padre: و
,nato a [...]/SP - Brasile, il 12.04. 1979, titolare di carta Persona_2
d'identità *RG° 27. 905.892-5 SSP/SP, e iscritto al Codice Fiscale "CPF" C.F._4
Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, come da procure alle liti allegate in atti.
- RICORRENTI -
E
Controparte_1 (c.f. P.IVA_4 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1
,
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato in [...] nel Comune di NI (CS) il giorno 27.02.1890Persona_3 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che Persona_3 ebbe un figlio
Parte_6 Persona_4 nato il [...]. In data 17.09.1946 [...] con
Persona_5 Dal loro matrimonio nacque Parte_1 il 17.06.1957. Persona 4 sposò
,in virtù del matrimonio la sposa Parte_1 sposò la Parte_7
e dal loro matrimonio nacquero: il Sig. passò a firmare col nome di Parte_8
il 27.11.1998, e la Sig.raParte_2 il 16.02.1991; Parte_9
In data 09.04.2009 il Sig. sposò la Sig.ra Parte_2 Persona_6
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_7
[...]
tuttavia in seguito al divorzio la sposa tornò ad utilizzare il nome da nubile, dal loro matrimonio nacque Parte_3 il 02.05.2010;
In data 12.11.2014 il Sig. Parte_2 sposò la Sig.ra Persona_8
[...] in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Per_8 Parte_10
,
[...] tuttavia in seguito al divorzio la sposa tornò ad utilizzare il nome da nubile ovvero
[...]
Persona_8
In data 09.03.2013 la Sig.ra Parte_9 sposò il Sig. Controparte_2
,in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_3
[...]
dal loro matrimonio nacque Persona_9 il 31.01.2015.
[...]
, I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale Pt_11 del Pt 11 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il Controparte_1 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 30 aprile 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NI (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
In via preliminare l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace>>).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_3 و
dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Pt_11
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Pt 12 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San Paolo (Brasile) territorialmente competente per la rispettiva residenza dimostrando "
l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del Controparte_1 e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al Controparte_1 e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 28.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro