Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 14/06/2023, n. 10180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10180 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 10180/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02802/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2012, proposto da
IA NA, EA NA e Società Azienda Agricola Colle Rosso S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Dario La Torre, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10;
contro
Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 91 del 27/12/2011 del Comune di Fiumicino - Area Pianificazione ed Edilizia con la quale viene intimata la demolizione delle opere abusivamente eseguite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori IA e EA NA sono comproprietari di un appezzamento di terreno sito in Comune di Fiumicino, località “Isola Sacra” in Via Col Del Rosso n. 42.
Insistono sul terreno, tra le altre opere, un campo da tennis, già oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 724/94 (istanza ricevuta dal Comune con protocollo n. 10457 del 22.2.1995); oltre sei ettari del terreno, inoltre, sono concessi in affitto alla Azienda Agricola Colle Rosso S.r.l. (anch’essa ricorrente) che ivi svolge attività agricola e di allevamento di cavalli.
Con ordinanza n. 91 del 27.12.2011, notificata a NA IA il 25.1.2012, il Comune di Fiumicino ha intimato la demolizione delle seguenti opere edilizie e di trasformazione del territorio, in quanto realizzate “sine titulo” :
- n. 1 campo da tennis in terra battuta;
- n. 1 tensostruttura in pvc adibita a ricovero attrezzi e fienile;
- n. 1 struttura prefabbricata adibita a box per ricovero per cavalli (dimensioni mt. 6,50 x 15);
- n. 2 strutture prefabbricate composte da moduli adibiti box per ricovero cavalli delle dimensioni di mt. 58,35 x mt. 3,5 circa.
Con il ricorso oggi in esame, notificato entro il termine di rito e depositato in data 16.4.2012, la società V. EMME D. Immobiliare a r.l. ha proposto l’impugnazione del provvedimento demolitorio dinnanzi a questo TAR, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 35, 38 della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 legge n. 724/94. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Per il campo da tennis in terra battuta era ancora pendente l’istanza di condono edilizio sopra menzionata, la quale non era stata ancora definita nel momento in cui veniva notificata l’ordinanza di demolizione. Assume il ricorrente che sarebbe in contrasto con l’art. 38 della Legge n. 47 del 1985 (richiamato dall’art. 39 della legge n. 724/94) che impone all’Amministrazione di astenersi da iniziative di repressione dell’abuso sino alla definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia pendenti, che siano relativi ai medesimi interventi edilizi oggetto del provvedimento demolitorio;
2) Violazione degli artt. 3, 6 10, 22. 31, 37 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 Legge regionale n. 15 del 2008. Il suddetto campo da tennis, a dire di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere anche apprezzato per la sua natura oggettivamente pertinenziale, quale impianto sportivo al servizio di un fabbricato esistente, come tale non soggetto a permesso di costruire;
3) Violazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 31, 37 d.P.R. n. 380/2001; art. 15 Legge regionale n. 15 del 2008. Sugli ulteriori interventi contestati (tensostruttura per fienile e locali di ricovero cavalli) parte ricorrente sostiene, invece, che si tratterebbe anche per essi di “opere strettamente pertinenti e funzionali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’azienda agricola, prive di struttura in muratura e facilmente amovibili” ;
4) Violazione art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e art. 15 della D.P.R. n. 380 legge regionale n. 15 del 2008. Manca nel provvedimento una chiara perimetrazione dell’area che, in caso di inottemperanza, verrà acquisita al patrimonio pubblico, secondo la previsione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001;
5) Violazione art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della Legge regionale n. 15/2008 per contrasto con gli artt. 3, 42 e 117 Cost. : il provvedimento impugnato risulta altresì illegittimo in quanto ha assegnato alla proprietà un termine di soli gg. 60 per provvedere alla demolizione, a fronte del termine legale sancito dall’art. 31 D.P.R. cit. che prevede un più congruo termine di gg. 90. Sarebbe peraltro in contrasto con le norme costituzionali sopra richiamate l’art. 15 della legge reginale n. 15/2008 laddove consente all’Amministrazione di ingiungere la demolizione “in un congruo termine comunque non superiore a novanta giorni” (così ammettendo la facoltà per l’Amministrazione procedente di fissare un termine inferiore a gg. 90 per la l’esecuzione della demolizione ordinata).
Nessuno si è costituito per il Comune di Fiumicino.
Il difensore di parte ricorrente ha successivamente depositato istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82, comma 2, c.p.a., confermando in tal modo il proprio interesse alla decisione.
Vi è stato successivo deposito di documenti ad opera di parte ricorrente che ha poi versato in atti la memoria conclusionale in data 7.2.2023.
Quindi, all’udienza del giorno 17 marzo 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso merita accoglimento limitatamente al primo motivo (relativo alla realizzazione di un campo da tennis per il quale era stata presentata istanza di sanatoria edilizia dall’ex proprietario del compendio immobiliare nel lontano 1995, istanza non ancora esitata al momento della notifica del provvedimento demolitorio).
Parte ricorrente ha in effetti documentato (vedi deposito del 2.2.2023) l’avvenuta presentazione in data 22.2.1995 al Comune di Fiumicino di una domanda di condono ai sensi della Legge n. 724 del 1994 avente ad oggetto, tra gli altri interventi, “la realizzazione di n. 3 campi da tennis” .
Poiché tra le opere contestate nel provvedimento impugnato, come visto, vi è anche un campo da tennis sulla sanabilità del quale il Comune intimato non risulta ancora essersi pronunciato e poiché non si fa alcun cenno alla istanza di condono del 22.2.1995 nella motivazione del provvedimento demolitorio, il Collegio ritiene che il primo motivo di gravame debba ritenersi fondato sotto i profili, contestati da parte ricorrente, della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria.
Nel caso di specie, infatti, ben prima dell’adozione dell'ordinanza di demolizione in questa sede impugnata, il proprietario del tempo presentava in data 22 febbraio 1995 al Comune di Fiumicino una domanda di condono ai sensi della legislazione di cui al c.d. secondo condono (Legge n. 724 del 1994, cfr. art. 39).
Poiché il ricorrente ha documentato che la domanda di condono venne tempestivamente presentata e preceduta dal pagamento dell’acconto dell’oblazione e poiché, inoltre, come già rilevato, tra gli interventi per i quali si chiedeva l’ammissione al condono edilizio vi era anche il testuale riferimento ai “campi da tennis”, il Collegio ritiene che, per quanto non costituisca oggetto della presente causa la sussistenza dei presupposti per fruire di detto condono (con specifico riferimento al campo da tennis) e, dunque, non entri nell’odierno tema di decisione la fondatezza della istanza presentata, cionondimeno era comunque dovere del Comune intimato fornire adeguata spiegazione delle ragioni per le quali non aveva ritenuto di considerare l’istanza pendente ex art. 39 legge n 724/94 che, in caso di esito favorevole all’istante, avrebbe certamente precluso ogni successivo intervento sanzionatorio/repressivo da parte del Comune con riguardo alle opere condonate.
L’assenza di ogni riferimento al risalente procedimento di condono pendente (rispetto al quale il Comune, non costituendosi, è rimasto silente anche nella presente causa) che, a quanto consta, non risulta ancora definito, induce questo Collegio a ritenere fondato il primo motivo sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria.
L’ordinanza va dunque annullata in parte qua , ossia nella parte in cui intima l’integrale rimozione di n. 1 campo da tennis in terra battuta, in quanto l’accertamento compiuto dall’Amministrazione palesa un evidente deficit istruttorio, non avendo apprezzato un elemento che, per i motivi sopra esplicitati, poteva rivelarsi decisivo nella determinazione dell’oggetto della misura demolitoria (limitatamente al campo da tennis).
Il ricorso va per il resto respinto.
L’area su cui ricade l’immobile è soggetta infatti a vincoli paesaggistici e di altra natura, secondo quanto incontroverso nel presente giudizio, atteso che nell’ordinanza impugnata vi è testuale riferimento ai vincoli derivanti: dall’art. 1-quinquies Legge n. 431/1985; dall’art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 (P.T.P. zona A9-D3); dall’art. 136 del medesimo D.Lgs.; risulta altresì il vincolo aeroportuale (aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino). Ivi insiste, inoltre, il vincolo idrogeologico e l’area interessata risulta collocata all’interno della “perimetrazione delle aree archeologiche di tipo 1”.
Dalle caratteristiche delle opere riportate nel provvedimento impugnato emerge la creazione di volumi non certo trascurabili mentre il carattere provvisorio e/o amovibile di esse non è stato provato dai ricorrenti.
Ne deriva che per detti interventi era richiesto il permesso di costruire, tanto più alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, secondo cui in area paesaggisticamente vincolata, nella quale la sanatoria è consentita entro i rigorosi limiti previsti dall’art. 167, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), costituiscono volumi rilevanti anche le opere di modesta entità, in astratto qualificabili dal punto di vista edilizio come volumi tecnici o pertinenze (in questo senso, di recente: Cons. Stato, VI, 17 ottobre 2022, n. 8785; 1° settembre 2022, n. 7625; 29 agosto 2022, n. 7504; 13 luglio 2022, n. 5896; 19 novembre 2021, n. 7733 e 7734; 15 novembre 2021, n. 7584).
In conclusione, questo Collegio può accogliere parzialmente il ricorso, nei termini dianzi accennati, limitatamente alle censure proposte con il primo motivo avverso il provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha ordinato la demolizione del campo da tennis in terra battuta.
Per il resto, viceversa, il ricorso è da respingere.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione del carattere limitato dell’accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annulla in parte qua l’ordinanza di demolizione in oggetto, nei limiti e per gli effetti precisati in parte motiva;
- lo respinge per il resto.
Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO