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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8252 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/07/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, onerandosi di comunicare eventuali cambi di residenza.
2) Le parti sono economicamente autonome e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
3) La minore verrà affidata ad entrambi i genitori i quali continueranno ad Per_1 essere responsabili per la stessa.
Essi assumeranno di comune accordo le scelte significative relative alla sua istruzione, educazione ed in riferimento alla salute;
disgiuntamente quelle ordinarie che di volta in volta prenderanno quando la minore sarà affidata alle loro cure.
4) avrà diritto ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_1 genitori e i rispettivi rami parentali.
Pag. 2 di 3 5) Il signor potrà vedere e tenere con se la figlia liberamente, CP_1 concordando con la stessa, stante l'età, tempi e modalità, così per le vacanze natalizie e pasquali.
6) La minore vivrà stabilmente con la madre e fisserà la propria residenza presso
l'abitazione materna.
7) Entrambi i genitori provvederanno autonomamente al mantenimento della figlia
e al pagamento del 50% delle spese straordinarie di natura medica non Per_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione e sportive, previamente documentate e concordate.
8) Disporre che l'assegno unico per la minore venga percepito per intero dalla madre.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8252 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/07/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, onerandosi di comunicare eventuali cambi di residenza.
2) Le parti sono economicamente autonome e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
3) La minore verrà affidata ad entrambi i genitori i quali continueranno ad Per_1 essere responsabili per la stessa.
Essi assumeranno di comune accordo le scelte significative relative alla sua istruzione, educazione ed in riferimento alla salute;
disgiuntamente quelle ordinarie che di volta in volta prenderanno quando la minore sarà affidata alle loro cure.
4) avrà diritto ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_1 genitori e i rispettivi rami parentali.
Pag. 2 di 3 5) Il signor potrà vedere e tenere con se la figlia liberamente, CP_1 concordando con la stessa, stante l'età, tempi e modalità, così per le vacanze natalizie e pasquali.
6) La minore vivrà stabilmente con la madre e fisserà la propria residenza presso
l'abitazione materna.
7) Entrambi i genitori provvederanno autonomamente al mantenimento della figlia
e al pagamento del 50% delle spese straordinarie di natura medica non Per_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione e sportive, previamente documentate e concordate.
8) Disporre che l'assegno unico per la minore venga percepito per intero dalla madre.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3