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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/12/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 134/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 24 giugno 2025
vertente tra
, nato a [...] P.G. il 08.08.1967 (C.F. , nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della ditta individuale ”, con sede in Barcellona Controparte_1
P.G., via Matteotti n. 113, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Sebastiano
Accetta (pec: tel. Fax 090 9799650) che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in calce ed allegata all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c. e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax oppure all'indirizzo posta elettronica suindicati;
Appellante
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, Largo Bozzi n. 9 (studio avv. Carlo De Francesco) presso il recapito professionale dell'avv. Chiara Mostaccio, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 959/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
12.07.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per l'appellante: “Voglia codesta Corte di Appello, contrariis reiectis: 1) Ammettere ed accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
959/2022, resa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P. G., nella persona del GOT Francesco
Montera, in data 12.7.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
conseguentemente, dovendosi anche ritenere riproposte dall'appellante, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande, richieste, eccezioni e difese già proposte in I grado e non accolte e/o dichiarate assorbite, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, integralmente fondate le domande creditorie dell'odierno appellante con la conferma del D. I. opposto in primo grado Parte_1 ed il rigetto dell'opposizione stessa;
2) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in appello e note scritte d'udienza e, nello specifico: - in ordine alle pretese forniture del vivaio in favore CP_3 del (circostanza riferita alla pretesa creazione dei giardini da parte del vivaio Materia-Maio- CP_2
, ordinare al predetto di depositare in giudizio la documentazione fiscale in originale CP_4 CP_2
(fatture e quanto altro) afferente alle pretese prestazioni ed alle pretese forniture a lui effettuate da detto vivaio Materia-Maio-Scilipoti; - disporre l'integrale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio che tenga conto delle censure sempre fatte valere in relazione a quella già espletata in primo grado;
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, cassa avv.ti ed iva come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 4) Acquisire, ove già non provvedutosi, il fascicolo d'ufficio di primo grado (anche per la parte del fascicolo informatico) R. G. n. 857/2011
Tribunale Barcellona P. G.”
per l'appellato: “Si chiede che la Corte Ecc.ma ed il C.I., per quanto nelle rispettive competenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliendo le conclusioni degli appellati, voglia:
l)ritenere qui integralmente riportate tutte le domande, richieste, eccezioni e difese da noi adottate nel giudizio di primo grado, comprese quelle di cui all'atto di opposizione a Decreto ingiuntivo e nelle memorie 183 n.1-2-3- c.p.c.; 2) adottando quelle motivazioni che la Corte riterrà maggiormente opportune, anche in modifica, aggiunta o sostituzione di quelle di cui alla sentenza del Tribunale di
Barcellona P.G., dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, il proposto appello;
3) condannare l'appellante a spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 99/2011, emesso il 15.04.2011, depositato in pari data e notificato il 07.05.2011, con il quale il Tribunale di Barcellona P.G., su istanza di , nella qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale ”, gli aveva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 12.746,66, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per attività di manutenzione, in forza delle fatture n. 5 del 19.02.2010 recante l'importo di €. 926,40 e relativa a lavori eseguiti dal 20.11.2008 al 10.04.2009 e n. 6 del 19.02.2010 recante l'importo di €. 18.070,26 per lavori eseguiti dal 06.07.2004 al 10.10.2008.
A sostegno dell'opposizione, il rappresentava il regolare pagamento delle prestazioni CP_2 effettivamente eseguite, avendo versato l'importo di € 6.250,00, tramite un primo acconto pari ad €
700,00, un secondo di € 550,00 ed un terzo di € 5.000,00.
Contestava, infatti, che il quale titolare della ditta individuale Pt_1 Controparte_1
”, avesse effettuato i lavori, le prestazioni, le forniture e/o servizi di cui alle predette fatture
[...] anche in relazione ai periodi di lavoro ivi indicati , evidenziano pure la mancanza di atti di conferimento di incarico, di copia commissione dei lavori o del contratto per la manutenzione del giardino .
Chiedeva, quindi, l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di non dovere alcuna ulteriore somma ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione dell'eventuale credito residuo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , contestando l'ammissibilità e la fondatezza Parte_1 delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo n.
99/2011, con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 959/2022, emessa in data 12.07.2022 e pubblicata in pari il
Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo n. 99/2011, condannando il al pagamento delle spese di lite e ponendo a carico del Parte_2 medesimo anche quelle di c.t.u.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, quest'ultimo proponeva appello, chiedendone la riforma per i motivi di cui si dirà infra.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che contestava la fondatezza dell'interposto CP_2 gravame, di cui chiedeva il rigetto , con conferma della sentenza gravata e condanna al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c.
e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 07.07.2023, ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.04.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo taluni differimenti disposti per carico di ruolo del relatore, dovendosi assicurare priorità di trattazione alle cause di più remota iscrizione, come disposto con decreto di variazione tabellare n.
6/2025 adottato dal Presidente della Corte in data 08.01.2025 e successivo decreto del Presidente di
Sezione del 15.01.2025, la Corte, con ordinanza del 25-27.06.2025 assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con mod. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Ebbene, nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, nel suo complesso, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, lo stesso appellato, pur sollevando l'eccezione in esame, è stato in grado di cogliere l'esatta portata delle censure ex adverso formulate, contrapponendovi specifiche argomentazioni.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
§ 2.-Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della violazione e/o errata applicazione dell'art.155 c.p.c. per avere il giudice di prime cure considerato tempestivo il deposito delle memorie conclusive, effettuato dall'opponente in data 6.11.2021 e rigettato erroneamente l'eccezione di tardività sollevata da esso opposto.
Osserva, in proposito, che detto termine , concesso “a ritroso” rispetto all'udienza del 6.12.2021 e coincidente con un sabato , doveva ritenersi scaduto il primo giorno antecedente a quello festivo , e non il giorno successivo e, dunque, il 5.12.2021.
Richiama a sostengo della doglianza l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui " le norme di cui all'art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo. A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada" il giorno di scadenza” (Cass. n. 14767/2014; Cass. civ. n. 26900 /2020)
Osserva, in contrario, l'appellato che , avendo il giudice di prime cure assegnato espressamente il termine per il deposito delle note conclusive fino al 6.11.2021, non assumeva rilievo che detto giorno coincidesse con un sabato.
Ciò in quanto la disciplina applicabile è quella dei termini giudiziari disciplinata dall'art. 152 c.p.c.,
a mente del quale “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente”.
Il motivo è infondato.
Vale premettere, in punto di fatto, che , con provvedimento del 17.03.2021, il giudice di primo grado, nel rinviare la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6.12.2021, ha concesso termine per il deposito delle memorie conclusive fino al 6.11.2021 .
Ebbene, il termine assegnato per l'espletamento di un'attività da compiersi prima della data dell'udienza era da ritenersi “ a ritroso” e, poiché scadeva di sabato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, andava applicata la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. Anche di recente la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento richiamato dall'appellante, affermando che “in tema di processo civile telematico, il principio secondo cui il termine con scadenza al sabato è prorogato al giorno antecedente trova la sua giustificazione nella garanzia della fruizione, per la controparte, dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto, non deponendo in senso contrario la circostanza che, nel regime del processo civile telematico, ove il deposito avvenga all'ultimo momento, la proroga si rivelerebbe irrilevante, in ragione del fatto che controparte medesima non è tenuta a "lavorare" di sabato per accertare il deposito ai sensi dell'art.
155, ult. co., c.p.c.”(Cass. civ. n. 23634/2025). Pertanto, il deposito delle memorie conclusive effettuato dall'opponente in data 6.11.2021 deve ritenersi tardivo, con la conseguenza che di esse non potrà in questa sede tenersi conto.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame l' appellante si duole dell'omessa acquisizione di tutte le prove richieste nonché dell'erronea valutazione di quelle assunte ed, in particolare, dell'adesione prestata dal primo decidente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., che aveva ritenuto “ adeguatamente motivate e riscontrate”, badando, però, solo all'aspetto formale e non a quello sostanziale, contestato da esso opposto ed omettendo di svolgere una rigorosa valutazione dell'impianto probatorio considerato nella sua complessiva portata dimostrativa.
Sostiene che i testi indicati da essa parte ( e Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 Per_2
) avevano concordemente confermato sia lo svolgimento dei lavori sia l'effettuazione delle
[...] prestazioni, come indicati da esso opposto, pure confermando la completa ristrutturazione del giardino di con l'eliminazione di piante o alberi di alto fusto, morti o divenuti Parte_3 imponenti.
Anche i testi del ed, in particolare, , pur fornendo indicazioni errate circa CP_2 Testimone_3
l'effettiva estensione dei giardini di Barcellona e Furnari, avevano finito con il confermare i lavori e le forniture.
A tal proposito, lamenta che il primo decidente non aveva preso in considerazione la richiesta di ordinare al di depositare la documentazione relative alla fornitura di piante di altro fusto, CP_2 asseritamente effettuata dal predetto , quale titolare del vivaio e chiede alla Corte Tes_3 CP_3 di provvedere in tal senso.
Eccepisce, poi, la nullità della c.t.u., sia per la tardività del deposito e la superficialità dimostrata dal professionista che aveva smarrito i verbali delle operazioni peritali, sia per l'erroneità delle conclusioni, poiché basate su valutazioni non corrette e volte a favorire l'opposto. Secondo l'assunto dell'appellante, il c.t.u. non aveva preso posizione “su molti punti delle osservazioni alla bozza..”; aveva favorito l'opposto “addirittura abbracciando le deduzioni del suo
c.t.p.” , non evidenziando che le aree a verde risultavano avere estensione maggiore rispetto a quella indicata dal tecnico di fiducia del . CP_2
In sostanza, il c.t.u. aveva “inammissibilmente” condiviso le valutazioni del c.t.p., senza considerare che la relazione da questi redatta era stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.02.2012.
Inoltre, il professionista:
-aveva descritto come normale lo stato di manutenzione dei giardini, laddove essi versavano in stato di abbandono;
-nulla aveva riferito circa l'impianto di irrigazione , che, invece, come riferito dai testi , Tes_1
Tes_
, e era stato realizzato da esso opposto;
Tes_4 Tes_5
-non aveva accertato la compatibilità tra estensione dei giardini e fornitura di piante né tenuto conto della forza lavoro effettivamente impiegata per l'esecuzione dei lavori ed aveva, invece, preso in considerazione- senza che ciò fosse consentito dal mandato – le risultanze del libro presenze e del registro vendite;
- non aveva mai spiegato le ragioni poste a sostegno delle rilevate incompatibilità né indicato i criteri utilizzati per le valutazioni;
- aveva mostrato di non conoscere il reale valore di mercato del prato pronto collocato;
-aveva attribuito la proprietà di talune aiuole alla suocera del , , basandosi CP_2 Persona_3 su quanto dallo stesso riferito;
-non aveva tenuto conto del costo dei lavori di eliminazione, nel giardino di Barcellona, di grosse piante arboree impiantate taluni anni addietro e che nel frattempo erano divenute troppo grandi;
-non aveva correttamente quantificato i costi relativi alla realizzazione della centralina e delle tubazioni dell'impianto di irrigazione nel giardino di che risultavano “ Parte_3 incomprensibili ed assolutamente erronei per difetto”;
- non aveva preso posizione rispetto ai rilievi del c.t.p. ( integralmente riportati da pag. 25 a pag.30 dell'atto di impugnazione) concernenti la congruità del numero di ore lavorative svolte nel 2008 in relazione allo “stravolgimento ed ammodernamento “ del giardino di Furnari in conseguenza della collocazione di prato pronto, della realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato;
la necessità di prendere in considerazione anche le piante non rinvenute, dato che la presenza di buona parte di quelle indicate in fatture denotava l'esattezza di tutti i dati ivi riportati;
il mancato conteggio delle voci di spesa afferenti ai viaggi per lo smaltimento dei residui verdi.
A dire dell'appellante, il primo decidente, a fronte di tali “precisi e circostanziati rilievi”, ignorati dal c.t.u., per non incorrere nel vizio di motivazione, avrebbe dovuto disporre il richiamo dell'ausiliario o il rinnovo delle operazioni.
Chiede, pertanto, alla Corte di disporre l' integrale rinnovo della CTU con nomina di altro consulente e di ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni rese dai testi .
§
4.-Con l'ultimo motivo di gravame , l'appellante censura la regolamentazione delle spese che, in base al criterio della soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico del . CP_2
§
5.- Anche tali ultimi due motivi , che possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, sono infondati
Giova premettere in punto di diritto che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, nel giudizio di opposizione , ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste , incombono sul creditore, che assume la veste sostanziale di attore, i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., (ex ultimis Cass. civ.
n.14411/2024;Cass. n.10150/2003).
Ebbene, nella specie, ritiene la Corte condivisibile la negativa valutazione espressa dal primo decidente circa il compiuto assolvimento dell'onere probatori gravante sul Campo.
Se, come opportunamente evidenziato dall'appellato, già lo stacco temporale intercorrente tra la data di esecuzione dei lavori e l'emissione delle fatture rende poco credibile che il abbia Pt_1 provveduto per svariati anni ( dal 2004 al 2010) all'esecuzione dei lavori di manutenzione/pulizia dei giardini del e di messa a dimora di piante senza pretendere il pagamento del dovuto, CP_2 anticipando mezzi e manodopera, non può , poi, neanche trascurarsi la contraddittorietà delle risultanze istruttorie.
Deve, in proposito, rilevarsi che se è vero che testi indicati dal hanno confermato le Pt_1 circostanze dallo stesso articolate , e, dunque, lo svolgimento dei lavori in questione , nondimeno, come ritenuto dal primo decidente e non specificamente contestato dall'appellante, è rimasta indimostrata l'effettività di tutte le prestazioni indicate dall'opposto e del numero di ore lavorative.
Al riguardo, devono richiamarsi, innanzitutto, le dichiarazioni dei testi del , i quali hanno CP_2 ridimensionato , sotto il profilo quantitativo, l'impegno lavorativo dei dipendenti del pure Pt_1 riferendo il teste di essere stato lui stesso, quale titolare del vivaio , a mettere a Tes_3 CP_3 dimora le piante ad alto fusto presenti tanto nel giardino di Barcellona, quanto in quello di Tonnarella
e di avere pure realizzato l'impianto di irrigazione del giardino di pertinenza dell'abitazione di
Furnari.
Osserva, in proposito, la Corte che, non avendo l'appellante contestato specificatamente tali circostanze , del tutto esplorativa risulta la richiesta, reiterata in questa sede, di ordinare al CP_2
l'esibizione della documentazione relative alla fornitura di piante da parte del Materia n. q.; richiesta che va, pertanto, rigettata.
Se già tale contrasto è indice del mancato assolvimento da parte del dell'onere di provare Pt_1
l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite, deve rilevarsi che nella medesima direzione depongono le conclusioni rassegnate dal c.t.u.
Deve, a questo proposito, precisarsi che il ritardo nel deposito dell'elaborato, contrariamente all'assunto dell'appellante, non ne ha determinato la nullità né ha inciso sulla validità delle conclusioni, ma semplicemente sulla liquidazione dell'onorario.
Né assume rilievo lo smarrimento dei verbali di sopralluogo, posto che (v. verbale del l'8.03.2019) non solo le parti hanno “dichiarato di ratificare lo svolgimento dei sopralluoghi” di cui ai verbali smarriti, ma, peraltro, le operazioni sono state rinnovate.
Fatta tale precisazione, osserva la Corte che – come già anticipato - il fallimento dell'onere probatorio gravante sul creditore è comprovato dalla mancata rispondenza tra le giornate lavorative descritte nella documentazione allegata al decreto ingiuntivo e le risultanze sia del “Libro Presenze” relative al periodo compreso tra il 2004 ed il 2008 sia del “Registro Vendite” del periodo compreso tra il 2005 ed il 2009.
Il raffronto tra quanto indicato nella documentazione allegata al decreto ingiuntivo e i dati risultanti dal libro presenze e dal registro vendite ha, infatti, consentito al c.t.u. di accertare la presenza di
“grosse incongruenze” tra il numero di operai e le ore di lavoro indicati a sostegno della domanda monitoria e quelli, invece, evincibili dalla documentazione di cui sopra. Al fine di assicurare una rappresentazione rigorosa, trasparente e pienamente intellegibile dei dati,
l'ausiliario ha pure predisposto un prospetto riepilogativo, dal quale emergono ictu oculi macroscopiche discordanze tra quanto indicato nelle fatture e quanto effettivamente riscontrabile.
Di tale documentazione – è bene precisare a confutazione del contrario avviso dell'appellante –il decidente aveva ordinato l'esibizione (v. ordinanza del 28.09.2012 ) e costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il c.t.u., pur dovendo attenersi ai quesiti formulati dal giudice, è nondimeno legittimato ad avvalersi di ogni elemento documentale ritualmente prodotto in causa, qualora lo ritenga necessario ai fini dello svolgimento del proprio incarico.
A ciò aggiungasi che , nella specie, al fine di garantire una valutazione quanto più possibile oggettiva e attendibile, da prediligersi a calcoli meramente presuntivi fondati sull'esperienza professionale del consulente, il mandato conferito consisteva anche nella verifica (v. quesito sub b) della compatibilità tra le prestazioni, i servizi e le forniture di piante, indicate nelle fatture di parte opposta, e le risultanze della documentazione contabile concernenti le ore lavorative e/o periodi lavorativi proprio.
Ne discende che l'utilizzazione dell'anzidetta documentazione non ha comportato alcuna alterazione dell'oggetto dell'accertamento né tantomeno un ampliamento del thema decidendum o il thema probandum, poiché il consulente, lungi dall'introdurre nuovi fatti principali o supplire all'onere probatorio gravante sulle parti, si è limitato ad impiegare, nell'ambito delle valutazioni tecniche a lui affidate, dati documentali già acquisiti al processo secondo le regole ordinarie del contraddittorio.
Ebbene, a fronte dell'accertata carenza di allegazione e prova , la Corte non ritiene necessario di disporre il rinnovo delle c.t.u., che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto asserito.
La mancanza di adeguata prova in ordine all'effettivo svolgimento dei lavori per il quantum preteso ed azionato in sede monitoria attribuisce , infatti, valenza esplorativa alla richiesta dell'appellante, il cui accoglimento si tradurrebbe in un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La rinnovazione della c.t.u. può essere disposta soltanto in presenza di vizi gravi, lacune rilevanti o contraddizioni insanabili tali da rendere l'elaborato inattendibile o inidoneo a fornire al giudice gli elementi di valutazione necessari per la decisione.
Nel caso di specie, non ricorre nessuna di tali ipotesi, risultando la relazione peritale completa , chiara e immune da vizi logici, come condivisibilmente riconosciuto dal giudice di primo grado, il quale ha fatto proprie le conclusioni, illustrando adeguatamente le ragioni in motivazione. La richiesta di integrale rinnovo della c.t.u., avanzata dall'odierna parte appellante, trae origine, piuttosto, dalla circostanza che le conclusioni del c.t.u., condivisi dal Tribunale, non sono dalla medesima condivisi e per ciò solo censurati, al precipuo fine di ottenerne la sostituzione con altri più in linea ai propri desiderata.
Né coglie nel segno la censura relativa alla mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovo della c.t.u., posto che "in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche
a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché neppure è necessaria una espressa pronunzia sul punto" (cfr. Cass. n. 22799 del 2017, Cass. n. 13736 del 2020,
Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801).
Deve, poi, osservarsi, a confutazione della pretesa lacunosità della relazione, che il c.t.u. si è fatto carico di confutare i rilievi formulati dal c.t.p. del Campo e che, pertanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui è stata fatta corretta applicazione, il giudice di primo grado, nel fare proprie le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, non era tenuto a confutare singolarmente tutte le osservazioni di parte ed, avendo ritenuto l'elaborato d'ufficio logicamente argomentato e idoneo a fornire una risposta esauriente ai quesiti formulati , correttamente si è limitato a un richiamo sintetico che ne attestasse la condivisione.
In particolare, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. civ., Sez. I, 16/11/2022, n. 33742).
Nel caso di specie, avendo il Tribunale espresso un motivato giudizio di adesione alle risultanze della c.t.u., che si era fatto carico di disattendere i rilievi formulati dal c.t.p. dell'opposto, non è configurabile alcun vizio di motivazione né alcuna rinuncia alla funzione decisoria, che è rimasta integralmente esercitata dal giudice di prime cure.
Tali rilievi, riproposti in questa sede al fine di motivare la richiesta di rinnovo delle operazioni di c.t.u., risultano privi di fondamento. Invero, quanto alla lamentata utilizzazione, da parte del c.t.u., della relazione del consulente tecnico di parte opponente, dott. , dichiarata inammissibile con ordinanza del 13 Persona_4 febbraio 2012, deve osservarsi che l'ausiliario si è limitato a menzionare detta relazione esclusivamente a fini descrittivi, quale mero riferimento alle posizioni tecniche delle parti, senza in alcun modo recepirne le conclusioni né fondarvi le proprie valutazioni.
L'elaborato peritale risulta, infatti, costruito su rilievi diretti, documentazione ritualmente acquisita agli atti e osservazioni formulate nel corso delle operazioni peritali, così da escludere qualsivoglia indebita commistione con elaborati dichiarati inammissibili o non richiamati nel quesito giudiziale.
Basti osservare che – come pure riconosciuto dall'appellante – il c.t.u. ha indicato esattamente l' estensione dei giardini, senza lasciarsi fuorviare dalle diverse indicazioni del c.t.p.
Ne consegue che la condotta del detto professionista non può ritenersi lesiva del principio di terzietà né costituire esorbitanza rispetto al mandato ricevuto.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla genericità della valutazione di incompatibilità tra le prestazioni e servizi indicati nelle fatture di parte opposta e quelle effettivamente rese, atteso il dirimente dato tratto dalla documentazione contabile della ditta e tenuto conto dell'effettiva Pt_1 estensione delle zone di verde presenti nelle abitazioni di Barcellona P.G. e di Furnari, delle tipologie di intervento e delle caratteristiche della vegetazione rilevate in sede di sopralluogo.
Non coglie nel segno neanche il preteso contrasto tra il buono stato di manutenzione in cui, secondo la valutazione del c.t.u., versavano i giardini e la condizione di abbandono, assunta, invece, dall'appellante ma mai dimostrata.
Assai generica e, dunque, inammissibile , invece, è la doglianza che riguarda i prezzi di mercato del prato pronto, essendosi l'appellante limitato ad attribuire al c.t.u. una scarsa conoscenza di tale elemento, senza, però, esplicitare le ragioni a sostegno di tale rilievo, non avendo neanche illustrato la dedotta differenza tra la valutazione del tecnico ed il reale prezzo..
Quanto, invece, al rilievo concernente l'infondata attribuzione alla suocera del della proprietà CP_2 di talune aiuole, il c.t.u. ha precisato che tali aree “sono state descritte solamente in funzione delle contestazioni avanzate da parte opposta, ma comunque considerata la loro esigua estensione
l'avvenuta loro ripulitura appare irrilevante ai fini dell'odierno contendere”.
Infondato è, infine, anche la doglianza concernente il mancato conteggio dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti. Ed invero, il c.t.u. ha preso in considerazione “il costo degli asseriti, ma non documentati, viaggi per smaltimento rifiuti” , sebbene solo con riferimento alle giornate di lavoro in cui è stata riscontrata la presenza di alcuni operai messi in regola,” in quanto sarebbe assai singolare considerare …. viaggi per “smaltimento rifiuti”, etc. in giornate (e sono imbarazzatamente molte nel caso in nostro esame) in cui l'odierno opposto ha dichiarato di aver espletato lavori con diversi operai, ma in cui in realtà non risultano assunzioni nel “Libro Presenze” .
Avendo, inoltre, lo stesso appellante dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme pretese per la realizzazione dell'impianto irriguo esistente nel giardino di Barcellona P.G., perde di consistenza il rilievo circa la mancata considerazione da parte del c.t.u. dei costi di realizzazione dell'impianto medesimo, mentre del tutto generico è l'addebito in merito ai costi di realizzazione della centralina e delle tubazioni dell'impianto di irrigazione nel giardino di di cui l'appellante si Parte_3
è limitato ad allegare “l'erroneità per difetto”, senza, però, riscontrare in alcun modo il proprio assunto.
Le ulteriori critiche mosse all'elaborato peritale, incentrate su asseriti errori di valutazione, si risolvono in una mera contrapposizione valutativa rispetto alle conclusioni del c.t.u. e non sono, pertanto, idonee a comprometterne l'attendibilità né a scalfirne la complessiva tenuta logico- argomentativa, in quanto sganciate da ogni sostegno probatorio.
Trattandosi di rilievi che si limitano a prospettare una diversa lettura dei dati tecnici già oggetto di a scrutinio da parte del consulente, essi non incidono sulla correttezza metodologica dell'indagine né sulla coerenza interna dell'elaborato, che rimane immune da vizi logici.
La relazione tecnica si, infatti, fonda su argomentazioni coerenti, logicamente concatenate e pienamente rispondenti ai quesiti posti dal giudice di primo grado, dovendosi, pertanto, ritenere che l'attività peritale sia stata espletata nel pieno rispetto del mandato conferito, in modo imparziale, con corretto impiego dei criteri tecnici.
In definitiva, le censure dell'appellante, oltre a non individuare specifici errori tecnici suscettibili di compromettere la tenuta logica e scientifica della consulenza, si risolvono in un'inammissibile pretesa di sostituire alle valutazioni dell'ausiliario e del giudice una propria ricostruzione fattuale e tecnica.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, parimenti infondato si rivela il terzo motivo di gravame, risultando la contestata regolamentazione delle spese corretta applicazione del criterio di soccombenza.
§ L'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Segue, per la regola della soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di controparte.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari medi di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 5.201 a € 26.000) ed in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate.
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
In considerazione della ridotta articolazione della fase, vanno applicati, limitatamente ad essa, parametri minimi.
Tenuto conto di quanto sopra, le spese vanno, pertanto, liquidate in complessivi € 4.888,00 a titolo di onorario - di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta) .
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 134/2023 R.G. sull'appello proposto da anche Parte_1 nella qualità di titolare della ditta individuale “Natura Verde di Capo Gaetano” avverso la sentenza n. 959 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 12.07.2022 e pubblicata in pari data, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di questo grado di Parte_1 CP_2 giudizio che liquida in complessivi €4.888,00 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come già liquidate in atti;
Parte_1
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 134/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 24 giugno 2025
vertente tra
, nato a [...] P.G. il 08.08.1967 (C.F. , nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della ditta individuale ”, con sede in Barcellona Controparte_1
P.G., via Matteotti n. 113, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Sebastiano
Accetta (pec: tel. Fax 090 9799650) che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in calce ed allegata all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c. e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax oppure all'indirizzo posta elettronica suindicati;
Appellante
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, Largo Bozzi n. 9 (studio avv. Carlo De Francesco) presso il recapito professionale dell'avv. Chiara Mostaccio, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 959/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
12.07.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per l'appellante: “Voglia codesta Corte di Appello, contrariis reiectis: 1) Ammettere ed accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
959/2022, resa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P. G., nella persona del GOT Francesco
Montera, in data 12.7.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
conseguentemente, dovendosi anche ritenere riproposte dall'appellante, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande, richieste, eccezioni e difese già proposte in I grado e non accolte e/o dichiarate assorbite, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, integralmente fondate le domande creditorie dell'odierno appellante con la conferma del D. I. opposto in primo grado Parte_1 ed il rigetto dell'opposizione stessa;
2) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in appello e note scritte d'udienza e, nello specifico: - in ordine alle pretese forniture del vivaio in favore CP_3 del (circostanza riferita alla pretesa creazione dei giardini da parte del vivaio Materia-Maio- CP_2
, ordinare al predetto di depositare in giudizio la documentazione fiscale in originale CP_4 CP_2
(fatture e quanto altro) afferente alle pretese prestazioni ed alle pretese forniture a lui effettuate da detto vivaio Materia-Maio-Scilipoti; - disporre l'integrale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio che tenga conto delle censure sempre fatte valere in relazione a quella già espletata in primo grado;
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, cassa avv.ti ed iva come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 4) Acquisire, ove già non provvedutosi, il fascicolo d'ufficio di primo grado (anche per la parte del fascicolo informatico) R. G. n. 857/2011
Tribunale Barcellona P. G.”
per l'appellato: “Si chiede che la Corte Ecc.ma ed il C.I., per quanto nelle rispettive competenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliendo le conclusioni degli appellati, voglia:
l)ritenere qui integralmente riportate tutte le domande, richieste, eccezioni e difese da noi adottate nel giudizio di primo grado, comprese quelle di cui all'atto di opposizione a Decreto ingiuntivo e nelle memorie 183 n.1-2-3- c.p.c.; 2) adottando quelle motivazioni che la Corte riterrà maggiormente opportune, anche in modifica, aggiunta o sostituzione di quelle di cui alla sentenza del Tribunale di
Barcellona P.G., dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, il proposto appello;
3) condannare l'appellante a spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 99/2011, emesso il 15.04.2011, depositato in pari data e notificato il 07.05.2011, con il quale il Tribunale di Barcellona P.G., su istanza di , nella qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale ”, gli aveva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 12.746,66, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per attività di manutenzione, in forza delle fatture n. 5 del 19.02.2010 recante l'importo di €. 926,40 e relativa a lavori eseguiti dal 20.11.2008 al 10.04.2009 e n. 6 del 19.02.2010 recante l'importo di €. 18.070,26 per lavori eseguiti dal 06.07.2004 al 10.10.2008.
A sostegno dell'opposizione, il rappresentava il regolare pagamento delle prestazioni CP_2 effettivamente eseguite, avendo versato l'importo di € 6.250,00, tramite un primo acconto pari ad €
700,00, un secondo di € 550,00 ed un terzo di € 5.000,00.
Contestava, infatti, che il quale titolare della ditta individuale Pt_1 Controparte_1
”, avesse effettuato i lavori, le prestazioni, le forniture e/o servizi di cui alle predette fatture
[...] anche in relazione ai periodi di lavoro ivi indicati , evidenziano pure la mancanza di atti di conferimento di incarico, di copia commissione dei lavori o del contratto per la manutenzione del giardino .
Chiedeva, quindi, l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di non dovere alcuna ulteriore somma ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione dell'eventuale credito residuo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , contestando l'ammissibilità e la fondatezza Parte_1 delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo n.
99/2011, con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 959/2022, emessa in data 12.07.2022 e pubblicata in pari il
Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo n. 99/2011, condannando il al pagamento delle spese di lite e ponendo a carico del Parte_2 medesimo anche quelle di c.t.u.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, quest'ultimo proponeva appello, chiedendone la riforma per i motivi di cui si dirà infra.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che contestava la fondatezza dell'interposto CP_2 gravame, di cui chiedeva il rigetto , con conferma della sentenza gravata e condanna al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c.
e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 07.07.2023, ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.04.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo taluni differimenti disposti per carico di ruolo del relatore, dovendosi assicurare priorità di trattazione alle cause di più remota iscrizione, come disposto con decreto di variazione tabellare n.
6/2025 adottato dal Presidente della Corte in data 08.01.2025 e successivo decreto del Presidente di
Sezione del 15.01.2025, la Corte, con ordinanza del 25-27.06.2025 assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con mod. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Ebbene, nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, nel suo complesso, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, lo stesso appellato, pur sollevando l'eccezione in esame, è stato in grado di cogliere l'esatta portata delle censure ex adverso formulate, contrapponendovi specifiche argomentazioni.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
§ 2.-Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della violazione e/o errata applicazione dell'art.155 c.p.c. per avere il giudice di prime cure considerato tempestivo il deposito delle memorie conclusive, effettuato dall'opponente in data 6.11.2021 e rigettato erroneamente l'eccezione di tardività sollevata da esso opposto.
Osserva, in proposito, che detto termine , concesso “a ritroso” rispetto all'udienza del 6.12.2021 e coincidente con un sabato , doveva ritenersi scaduto il primo giorno antecedente a quello festivo , e non il giorno successivo e, dunque, il 5.12.2021.
Richiama a sostengo della doglianza l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui " le norme di cui all'art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo. A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada" il giorno di scadenza” (Cass. n. 14767/2014; Cass. civ. n. 26900 /2020)
Osserva, in contrario, l'appellato che , avendo il giudice di prime cure assegnato espressamente il termine per il deposito delle note conclusive fino al 6.11.2021, non assumeva rilievo che detto giorno coincidesse con un sabato.
Ciò in quanto la disciplina applicabile è quella dei termini giudiziari disciplinata dall'art. 152 c.p.c.,
a mente del quale “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente”.
Il motivo è infondato.
Vale premettere, in punto di fatto, che , con provvedimento del 17.03.2021, il giudice di primo grado, nel rinviare la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6.12.2021, ha concesso termine per il deposito delle memorie conclusive fino al 6.11.2021 .
Ebbene, il termine assegnato per l'espletamento di un'attività da compiersi prima della data dell'udienza era da ritenersi “ a ritroso” e, poiché scadeva di sabato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, andava applicata la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. Anche di recente la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento richiamato dall'appellante, affermando che “in tema di processo civile telematico, il principio secondo cui il termine con scadenza al sabato è prorogato al giorno antecedente trova la sua giustificazione nella garanzia della fruizione, per la controparte, dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto, non deponendo in senso contrario la circostanza che, nel regime del processo civile telematico, ove il deposito avvenga all'ultimo momento, la proroga si rivelerebbe irrilevante, in ragione del fatto che controparte medesima non è tenuta a "lavorare" di sabato per accertare il deposito ai sensi dell'art.
155, ult. co., c.p.c.”(Cass. civ. n. 23634/2025). Pertanto, il deposito delle memorie conclusive effettuato dall'opponente in data 6.11.2021 deve ritenersi tardivo, con la conseguenza che di esse non potrà in questa sede tenersi conto.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame l' appellante si duole dell'omessa acquisizione di tutte le prove richieste nonché dell'erronea valutazione di quelle assunte ed, in particolare, dell'adesione prestata dal primo decidente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., che aveva ritenuto “ adeguatamente motivate e riscontrate”, badando, però, solo all'aspetto formale e non a quello sostanziale, contestato da esso opposto ed omettendo di svolgere una rigorosa valutazione dell'impianto probatorio considerato nella sua complessiva portata dimostrativa.
Sostiene che i testi indicati da essa parte ( e Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 Per_2
) avevano concordemente confermato sia lo svolgimento dei lavori sia l'effettuazione delle
[...] prestazioni, come indicati da esso opposto, pure confermando la completa ristrutturazione del giardino di con l'eliminazione di piante o alberi di alto fusto, morti o divenuti Parte_3 imponenti.
Anche i testi del ed, in particolare, , pur fornendo indicazioni errate circa CP_2 Testimone_3
l'effettiva estensione dei giardini di Barcellona e Furnari, avevano finito con il confermare i lavori e le forniture.
A tal proposito, lamenta che il primo decidente non aveva preso in considerazione la richiesta di ordinare al di depositare la documentazione relative alla fornitura di piante di altro fusto, CP_2 asseritamente effettuata dal predetto , quale titolare del vivaio e chiede alla Corte Tes_3 CP_3 di provvedere in tal senso.
Eccepisce, poi, la nullità della c.t.u., sia per la tardività del deposito e la superficialità dimostrata dal professionista che aveva smarrito i verbali delle operazioni peritali, sia per l'erroneità delle conclusioni, poiché basate su valutazioni non corrette e volte a favorire l'opposto. Secondo l'assunto dell'appellante, il c.t.u. non aveva preso posizione “su molti punti delle osservazioni alla bozza..”; aveva favorito l'opposto “addirittura abbracciando le deduzioni del suo
c.t.p.” , non evidenziando che le aree a verde risultavano avere estensione maggiore rispetto a quella indicata dal tecnico di fiducia del . CP_2
In sostanza, il c.t.u. aveva “inammissibilmente” condiviso le valutazioni del c.t.p., senza considerare che la relazione da questi redatta era stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.02.2012.
Inoltre, il professionista:
-aveva descritto come normale lo stato di manutenzione dei giardini, laddove essi versavano in stato di abbandono;
-nulla aveva riferito circa l'impianto di irrigazione , che, invece, come riferito dai testi , Tes_1
Tes_
, e era stato realizzato da esso opposto;
Tes_4 Tes_5
-non aveva accertato la compatibilità tra estensione dei giardini e fornitura di piante né tenuto conto della forza lavoro effettivamente impiegata per l'esecuzione dei lavori ed aveva, invece, preso in considerazione- senza che ciò fosse consentito dal mandato – le risultanze del libro presenze e del registro vendite;
- non aveva mai spiegato le ragioni poste a sostegno delle rilevate incompatibilità né indicato i criteri utilizzati per le valutazioni;
- aveva mostrato di non conoscere il reale valore di mercato del prato pronto collocato;
-aveva attribuito la proprietà di talune aiuole alla suocera del , , basandosi CP_2 Persona_3 su quanto dallo stesso riferito;
-non aveva tenuto conto del costo dei lavori di eliminazione, nel giardino di Barcellona, di grosse piante arboree impiantate taluni anni addietro e che nel frattempo erano divenute troppo grandi;
-non aveva correttamente quantificato i costi relativi alla realizzazione della centralina e delle tubazioni dell'impianto di irrigazione nel giardino di che risultavano “ Parte_3 incomprensibili ed assolutamente erronei per difetto”;
- non aveva preso posizione rispetto ai rilievi del c.t.p. ( integralmente riportati da pag. 25 a pag.30 dell'atto di impugnazione) concernenti la congruità del numero di ore lavorative svolte nel 2008 in relazione allo “stravolgimento ed ammodernamento “ del giardino di Furnari in conseguenza della collocazione di prato pronto, della realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato;
la necessità di prendere in considerazione anche le piante non rinvenute, dato che la presenza di buona parte di quelle indicate in fatture denotava l'esattezza di tutti i dati ivi riportati;
il mancato conteggio delle voci di spesa afferenti ai viaggi per lo smaltimento dei residui verdi.
A dire dell'appellante, il primo decidente, a fronte di tali “precisi e circostanziati rilievi”, ignorati dal c.t.u., per non incorrere nel vizio di motivazione, avrebbe dovuto disporre il richiamo dell'ausiliario o il rinnovo delle operazioni.
Chiede, pertanto, alla Corte di disporre l' integrale rinnovo della CTU con nomina di altro consulente e di ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni rese dai testi .
§
4.-Con l'ultimo motivo di gravame , l'appellante censura la regolamentazione delle spese che, in base al criterio della soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico del . CP_2
§
5.- Anche tali ultimi due motivi , che possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, sono infondati
Giova premettere in punto di diritto che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, nel giudizio di opposizione , ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste , incombono sul creditore, che assume la veste sostanziale di attore, i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., (ex ultimis Cass. civ.
n.14411/2024;Cass. n.10150/2003).
Ebbene, nella specie, ritiene la Corte condivisibile la negativa valutazione espressa dal primo decidente circa il compiuto assolvimento dell'onere probatori gravante sul Campo.
Se, come opportunamente evidenziato dall'appellato, già lo stacco temporale intercorrente tra la data di esecuzione dei lavori e l'emissione delle fatture rende poco credibile che il abbia Pt_1 provveduto per svariati anni ( dal 2004 al 2010) all'esecuzione dei lavori di manutenzione/pulizia dei giardini del e di messa a dimora di piante senza pretendere il pagamento del dovuto, CP_2 anticipando mezzi e manodopera, non può , poi, neanche trascurarsi la contraddittorietà delle risultanze istruttorie.
Deve, in proposito, rilevarsi che se è vero che testi indicati dal hanno confermato le Pt_1 circostanze dallo stesso articolate , e, dunque, lo svolgimento dei lavori in questione , nondimeno, come ritenuto dal primo decidente e non specificamente contestato dall'appellante, è rimasta indimostrata l'effettività di tutte le prestazioni indicate dall'opposto e del numero di ore lavorative.
Al riguardo, devono richiamarsi, innanzitutto, le dichiarazioni dei testi del , i quali hanno CP_2 ridimensionato , sotto il profilo quantitativo, l'impegno lavorativo dei dipendenti del pure Pt_1 riferendo il teste di essere stato lui stesso, quale titolare del vivaio , a mettere a Tes_3 CP_3 dimora le piante ad alto fusto presenti tanto nel giardino di Barcellona, quanto in quello di Tonnarella
e di avere pure realizzato l'impianto di irrigazione del giardino di pertinenza dell'abitazione di
Furnari.
Osserva, in proposito, la Corte che, non avendo l'appellante contestato specificatamente tali circostanze , del tutto esplorativa risulta la richiesta, reiterata in questa sede, di ordinare al CP_2
l'esibizione della documentazione relative alla fornitura di piante da parte del Materia n. q.; richiesta che va, pertanto, rigettata.
Se già tale contrasto è indice del mancato assolvimento da parte del dell'onere di provare Pt_1
l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite, deve rilevarsi che nella medesima direzione depongono le conclusioni rassegnate dal c.t.u.
Deve, a questo proposito, precisarsi che il ritardo nel deposito dell'elaborato, contrariamente all'assunto dell'appellante, non ne ha determinato la nullità né ha inciso sulla validità delle conclusioni, ma semplicemente sulla liquidazione dell'onorario.
Né assume rilievo lo smarrimento dei verbali di sopralluogo, posto che (v. verbale del l'8.03.2019) non solo le parti hanno “dichiarato di ratificare lo svolgimento dei sopralluoghi” di cui ai verbali smarriti, ma, peraltro, le operazioni sono state rinnovate.
Fatta tale precisazione, osserva la Corte che – come già anticipato - il fallimento dell'onere probatorio gravante sul creditore è comprovato dalla mancata rispondenza tra le giornate lavorative descritte nella documentazione allegata al decreto ingiuntivo e le risultanze sia del “Libro Presenze” relative al periodo compreso tra il 2004 ed il 2008 sia del “Registro Vendite” del periodo compreso tra il 2005 ed il 2009.
Il raffronto tra quanto indicato nella documentazione allegata al decreto ingiuntivo e i dati risultanti dal libro presenze e dal registro vendite ha, infatti, consentito al c.t.u. di accertare la presenza di
“grosse incongruenze” tra il numero di operai e le ore di lavoro indicati a sostegno della domanda monitoria e quelli, invece, evincibili dalla documentazione di cui sopra. Al fine di assicurare una rappresentazione rigorosa, trasparente e pienamente intellegibile dei dati,
l'ausiliario ha pure predisposto un prospetto riepilogativo, dal quale emergono ictu oculi macroscopiche discordanze tra quanto indicato nelle fatture e quanto effettivamente riscontrabile.
Di tale documentazione – è bene precisare a confutazione del contrario avviso dell'appellante –il decidente aveva ordinato l'esibizione (v. ordinanza del 28.09.2012 ) e costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il c.t.u., pur dovendo attenersi ai quesiti formulati dal giudice, è nondimeno legittimato ad avvalersi di ogni elemento documentale ritualmente prodotto in causa, qualora lo ritenga necessario ai fini dello svolgimento del proprio incarico.
A ciò aggiungasi che , nella specie, al fine di garantire una valutazione quanto più possibile oggettiva e attendibile, da prediligersi a calcoli meramente presuntivi fondati sull'esperienza professionale del consulente, il mandato conferito consisteva anche nella verifica (v. quesito sub b) della compatibilità tra le prestazioni, i servizi e le forniture di piante, indicate nelle fatture di parte opposta, e le risultanze della documentazione contabile concernenti le ore lavorative e/o periodi lavorativi proprio.
Ne discende che l'utilizzazione dell'anzidetta documentazione non ha comportato alcuna alterazione dell'oggetto dell'accertamento né tantomeno un ampliamento del thema decidendum o il thema probandum, poiché il consulente, lungi dall'introdurre nuovi fatti principali o supplire all'onere probatorio gravante sulle parti, si è limitato ad impiegare, nell'ambito delle valutazioni tecniche a lui affidate, dati documentali già acquisiti al processo secondo le regole ordinarie del contraddittorio.
Ebbene, a fronte dell'accertata carenza di allegazione e prova , la Corte non ritiene necessario di disporre il rinnovo delle c.t.u., che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto asserito.
La mancanza di adeguata prova in ordine all'effettivo svolgimento dei lavori per il quantum preteso ed azionato in sede monitoria attribuisce , infatti, valenza esplorativa alla richiesta dell'appellante, il cui accoglimento si tradurrebbe in un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La rinnovazione della c.t.u. può essere disposta soltanto in presenza di vizi gravi, lacune rilevanti o contraddizioni insanabili tali da rendere l'elaborato inattendibile o inidoneo a fornire al giudice gli elementi di valutazione necessari per la decisione.
Nel caso di specie, non ricorre nessuna di tali ipotesi, risultando la relazione peritale completa , chiara e immune da vizi logici, come condivisibilmente riconosciuto dal giudice di primo grado, il quale ha fatto proprie le conclusioni, illustrando adeguatamente le ragioni in motivazione. La richiesta di integrale rinnovo della c.t.u., avanzata dall'odierna parte appellante, trae origine, piuttosto, dalla circostanza che le conclusioni del c.t.u., condivisi dal Tribunale, non sono dalla medesima condivisi e per ciò solo censurati, al precipuo fine di ottenerne la sostituzione con altri più in linea ai propri desiderata.
Né coglie nel segno la censura relativa alla mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovo della c.t.u., posto che "in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche
a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché neppure è necessaria una espressa pronunzia sul punto" (cfr. Cass. n. 22799 del 2017, Cass. n. 13736 del 2020,
Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801).
Deve, poi, osservarsi, a confutazione della pretesa lacunosità della relazione, che il c.t.u. si è fatto carico di confutare i rilievi formulati dal c.t.p. del Campo e che, pertanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui è stata fatta corretta applicazione, il giudice di primo grado, nel fare proprie le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, non era tenuto a confutare singolarmente tutte le osservazioni di parte ed, avendo ritenuto l'elaborato d'ufficio logicamente argomentato e idoneo a fornire una risposta esauriente ai quesiti formulati , correttamente si è limitato a un richiamo sintetico che ne attestasse la condivisione.
In particolare, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. civ., Sez. I, 16/11/2022, n. 33742).
Nel caso di specie, avendo il Tribunale espresso un motivato giudizio di adesione alle risultanze della c.t.u., che si era fatto carico di disattendere i rilievi formulati dal c.t.p. dell'opposto, non è configurabile alcun vizio di motivazione né alcuna rinuncia alla funzione decisoria, che è rimasta integralmente esercitata dal giudice di prime cure.
Tali rilievi, riproposti in questa sede al fine di motivare la richiesta di rinnovo delle operazioni di c.t.u., risultano privi di fondamento. Invero, quanto alla lamentata utilizzazione, da parte del c.t.u., della relazione del consulente tecnico di parte opponente, dott. , dichiarata inammissibile con ordinanza del 13 Persona_4 febbraio 2012, deve osservarsi che l'ausiliario si è limitato a menzionare detta relazione esclusivamente a fini descrittivi, quale mero riferimento alle posizioni tecniche delle parti, senza in alcun modo recepirne le conclusioni né fondarvi le proprie valutazioni.
L'elaborato peritale risulta, infatti, costruito su rilievi diretti, documentazione ritualmente acquisita agli atti e osservazioni formulate nel corso delle operazioni peritali, così da escludere qualsivoglia indebita commistione con elaborati dichiarati inammissibili o non richiamati nel quesito giudiziale.
Basti osservare che – come pure riconosciuto dall'appellante – il c.t.u. ha indicato esattamente l' estensione dei giardini, senza lasciarsi fuorviare dalle diverse indicazioni del c.t.p.
Ne consegue che la condotta del detto professionista non può ritenersi lesiva del principio di terzietà né costituire esorbitanza rispetto al mandato ricevuto.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla genericità della valutazione di incompatibilità tra le prestazioni e servizi indicati nelle fatture di parte opposta e quelle effettivamente rese, atteso il dirimente dato tratto dalla documentazione contabile della ditta e tenuto conto dell'effettiva Pt_1 estensione delle zone di verde presenti nelle abitazioni di Barcellona P.G. e di Furnari, delle tipologie di intervento e delle caratteristiche della vegetazione rilevate in sede di sopralluogo.
Non coglie nel segno neanche il preteso contrasto tra il buono stato di manutenzione in cui, secondo la valutazione del c.t.u., versavano i giardini e la condizione di abbandono, assunta, invece, dall'appellante ma mai dimostrata.
Assai generica e, dunque, inammissibile , invece, è la doglianza che riguarda i prezzi di mercato del prato pronto, essendosi l'appellante limitato ad attribuire al c.t.u. una scarsa conoscenza di tale elemento, senza, però, esplicitare le ragioni a sostegno di tale rilievo, non avendo neanche illustrato la dedotta differenza tra la valutazione del tecnico ed il reale prezzo..
Quanto, invece, al rilievo concernente l'infondata attribuzione alla suocera del della proprietà CP_2 di talune aiuole, il c.t.u. ha precisato che tali aree “sono state descritte solamente in funzione delle contestazioni avanzate da parte opposta, ma comunque considerata la loro esigua estensione
l'avvenuta loro ripulitura appare irrilevante ai fini dell'odierno contendere”.
Infondato è, infine, anche la doglianza concernente il mancato conteggio dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti. Ed invero, il c.t.u. ha preso in considerazione “il costo degli asseriti, ma non documentati, viaggi per smaltimento rifiuti” , sebbene solo con riferimento alle giornate di lavoro in cui è stata riscontrata la presenza di alcuni operai messi in regola,” in quanto sarebbe assai singolare considerare …. viaggi per “smaltimento rifiuti”, etc. in giornate (e sono imbarazzatamente molte nel caso in nostro esame) in cui l'odierno opposto ha dichiarato di aver espletato lavori con diversi operai, ma in cui in realtà non risultano assunzioni nel “Libro Presenze” .
Avendo, inoltre, lo stesso appellante dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme pretese per la realizzazione dell'impianto irriguo esistente nel giardino di Barcellona P.G., perde di consistenza il rilievo circa la mancata considerazione da parte del c.t.u. dei costi di realizzazione dell'impianto medesimo, mentre del tutto generico è l'addebito in merito ai costi di realizzazione della centralina e delle tubazioni dell'impianto di irrigazione nel giardino di di cui l'appellante si Parte_3
è limitato ad allegare “l'erroneità per difetto”, senza, però, riscontrare in alcun modo il proprio assunto.
Le ulteriori critiche mosse all'elaborato peritale, incentrate su asseriti errori di valutazione, si risolvono in una mera contrapposizione valutativa rispetto alle conclusioni del c.t.u. e non sono, pertanto, idonee a comprometterne l'attendibilità né a scalfirne la complessiva tenuta logico- argomentativa, in quanto sganciate da ogni sostegno probatorio.
Trattandosi di rilievi che si limitano a prospettare una diversa lettura dei dati tecnici già oggetto di a scrutinio da parte del consulente, essi non incidono sulla correttezza metodologica dell'indagine né sulla coerenza interna dell'elaborato, che rimane immune da vizi logici.
La relazione tecnica si, infatti, fonda su argomentazioni coerenti, logicamente concatenate e pienamente rispondenti ai quesiti posti dal giudice di primo grado, dovendosi, pertanto, ritenere che l'attività peritale sia stata espletata nel pieno rispetto del mandato conferito, in modo imparziale, con corretto impiego dei criteri tecnici.
In definitiva, le censure dell'appellante, oltre a non individuare specifici errori tecnici suscettibili di compromettere la tenuta logica e scientifica della consulenza, si risolvono in un'inammissibile pretesa di sostituire alle valutazioni dell'ausiliario e del giudice una propria ricostruzione fattuale e tecnica.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, parimenti infondato si rivela il terzo motivo di gravame, risultando la contestata regolamentazione delle spese corretta applicazione del criterio di soccombenza.
§ L'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Segue, per la regola della soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di controparte.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari medi di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 5.201 a € 26.000) ed in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate.
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
In considerazione della ridotta articolazione della fase, vanno applicati, limitatamente ad essa, parametri minimi.
Tenuto conto di quanto sopra, le spese vanno, pertanto, liquidate in complessivi € 4.888,00 a titolo di onorario - di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta) .
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 134/2023 R.G. sull'appello proposto da anche Parte_1 nella qualità di titolare della ditta individuale “Natura Verde di Capo Gaetano” avverso la sentenza n. 959 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 12.07.2022 e pubblicata in pari data, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di questo grado di Parte_1 CP_2 giudizio che liquida in complessivi €4.888,00 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come già liquidate in atti;
Parte_1
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini