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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3812/2023, avente ad oggetto: “Danno da illecito endofamiliare”
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello dall'avv.
Claudio Russo (c.f.: ), presso lo studio del quale è domiciliato in C.F._2
Napoli, alla via Massimo Stanzione n. 18 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso come da procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Giorgio
Coppola (c.f.: ; p.e.c.: e dall'avv. C.F._4 Email_2
Salvatore Schiavo (c.f.: ; p.e.c.: ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Aversa (CE), alla via L. Pastore n. 87;
appellato
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 04.09.2023, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 7280/'23, pubblicata il 31.05.2023, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dal predetto al fine di sentir condannare il propriopadre CP_1
[...] al risarcimento del danno intrafamiliare asseritamente a lui cagionato dal disinteresse
[...] manifestato nei suoi confronti dal genitore dopo la separazione dalla madre.
Con la memoria di costituzione ritualmente depositata, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame per assoluta incompletezza, atteso che sia dal testo dell'atto depositato, sia da quello dell'atto notificato risultava un'evidente interruzione del periodo conclusivo della pagina 9, dal quale era possibile dedurre l'omissione di una parte imprecisata del testo, dal che l'impossibilità di avere completa contezza del contenuto del gravame e di organizzare una coerente difesa avverso il relativo contenuto;
in subordine,
domandava rigettarsi l'appello siccome infondato nel merito. Controparte_2
Fissato il termine per il deposito di note scritte di trattazione sostitutive dell'udienza, la difesa dell'appellato ribadiva le ragioni della sostenuta inammissibilità dell'impugnazione e chiedeva celebrarsi l'udienza nella presenza delle parti.
Con ordinanza del 04.12.2024, la Corte ordinava la rinnovazione della citazione completa delle pagine mancanti, fissando l'udienza del 07.05.2025 per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'eccezione sollevata dall'appellato.
All'odierna udienza, dato atto del deposito - in data 12.12.2024 - di rinnovato atto di citazione in appello notificato alla controparte, la difesa di domandava dichiararsi il Controparte_1 gravame inammissibile;
la difesa di si opponeva alla richiesta, domandando Parte_1 dichiararsi la regolarità degli adempimenti effettuati;
il P.G. esprimeva parere favorevole alla declaratoria di inammissibilità del gravame;
la causa veniva, quindi, riservata in decisione senza termini.
Tanto evidenziato, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da . Controparte_1
Ed invero, come evidenziato e documentato dalla difesa dell'appellato, anche l'atto di appello nuovamente depositato dalla controparte a seguito dell'ordinanza di questa Corte del
04.12.2024 risulta incompleto, atteso che il periodo conclusivo della pagina 8 risulta radicalmente incoerente con il prosieguo del testo a partire dal primo rigo della pagina successiva;
peraltro, non è ravvisabile alcuna corrispondenza fra l'atto di appello notificato dopo l'ordine di rinnovazione di questa Corte e la copia rinotificata l'11.12.2024 alla controparte, la quale risulta identica a quella (pure - come premesso - incompleta) che era stata oggetto dell'originaria notifica nei confronti della difesa di . Controparte_1
Alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi che la citazione sia nulla ai sensi dell'art. 164
c.p.p. per insufficienza degli elementi necessari per l'identificazione del contenuto e, dunque, dell'oggetto della domanda avanzata con l'atto di appello in esame.
Ne discende, in definitiva, l'inammissibilità del gravame. Le spese del grado di giudizio vanno liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite, che liquida in euro 1.300,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente
(dott. Antonio Di Marco)