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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8438 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, scaduto in data 30.6.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al numero 40197 RG dell'anno 2023 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Annalisa Amicucci, ed elett.te dom.ta in Roma, via Merulana n. 247, presso lo studio del proprio difensore ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa, in forza di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv, Daniela
Brugellis, ed elettivamente domiciliata, in Roma via Ostiense n. 131/L, presso lo studio del proprio difensore. pagina 1 di 18 OGGETTO: risarcimento danni per violazione degli obblighi di tutela dell'integrità e dell'incolumità psico-fisica della lavoratrice (art. 2087 c.c.).
CONCLUSIONI: per le parti come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, si è rivolta al Tribunale Parte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della datrice di lavoro, (di seguito Controparte_1
) fossero accolte le seguenti domande: “accertato e dichiarato che le condotte CP_1
descritte in narrativa, poste in essere dalla datrice di lavoro, hanno provocato alla ricorrente danni meritevoli di risarcimento, in quanto recati in violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 cod. civ., ed hanno determinato la lesione del profilo professionale, nonché dell'integrità psico-fisica, morale ed esistenziale della dipendente, condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dalla Dott.ssa , Parte_1
liquidandoli in via equitativa, ma comunque in misura non inferiore al 25% della retribuzione nei periodi considerati, o in quella che sarà ritenuta di giustizia, per tutto il periodo in cui si è verificato il lamentato pregiudizio, e cioè entro i limiti prescrizionali decennali;
condannare in ogni caso
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese, compensi di giudizio oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Annalisa Amicucci che si dichiara antistataria”.
Si è costituita la , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti.
pagina 2 di 18 Scaduto il 30.06.2025 il termine, ex art. 127 ter c.c. e acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, in data odierna si è decisa la causa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
****
Premesse
Giova premettere alcune pacifiche circostanze relative alla storia lavorativa della ricorrente e alla mission istituzionale della resistente. CP_1
farmacista abilitata alla professione, presta la propria attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della dal 2010, prima come farmacista CP_1
collaboratrice (inquadrata nel livello A/1 del CCNL) e, dal 2017, come Direttrice di farmacia (con inquadramento nel livello 1S).
La rientra tra le cd. “ , modello introdotto dalla legge CP_1 Controparte_2
delega 18 giugno 2009 n. 69, attuata, tra gli altri, con d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, con l'obiettivo di ampliare il novero delle attività svolte dalle farmacie, non più limitate a quelle di distribuzione dei farmaci e dei prodotti sanitari, ma estese appunto alla prestazione di servizi a forte valenza sociosanitaria.
La finalità legislativa perseguita dalla citata riforma era quella, a ben vedere, di rafforzare il servizio di prossimità sociosanitaria in un'ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza, missione che, per quanto d'interesse, la ancora oggi svolge CP_1
attraverso quarantasei farmacie nel territorio romano, situate principalmente in zone periferiche della città (es. Borghesiana, Tor Bella Monaca, Torraccio di Torrenova,
Tufello) o, comunque, in altre meno appetibili dal punto di vista commerciale (es.
, , Castel Porziano, Tor Tre Teste ed altre). Ciò al CP_3 CP_4 CP_5
fine di offrire, soprattutto ai cittadini delle aree più disagiate e meno servite del territorio, adeguati servizi farmaceutici, in condizioni di parità rispetto alla generalità della popolazione cittadina, così garantendo la tutela del fondamentale diritto alla salute.
Da tale oggettivo assunto, l'attività si caratterizza per essere svolta non per scopo di lucro, ma in funzione delle esigenze e dei bisogni della cittadinanza meno fortunata.
pagina 3 di 18 Altra circostanza pacifica, in parte connessa con quanto già descritto, è la crisi finanziaria che ha coinvolto da anni l resistente, documentata in atti, anche CP_1
mediante la produzione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 17 maggio 2022, con la quale a seguito di lunghe verifiche e approfondite Parte_2
istruttorie sull'opportunità di mantenere un'azienda con rilevanti perdite reiterate negli ultimi dieci anni, ha assicurato la continuità aziendale e garantito la possibilità di intraprendere un percorso di rilancio e di nuove prospettive future, proprio in considerazione del ruolo strategico di carattere sanitario e sociale che tale azienda ricopre nella gestione delle farmacie comunali con sede nelle aree periferiche, più disagiate e meno servite della città (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione).
L'accertamento oggetto del presente giudizio.
Nel presente giudizio, la ricorrente ha inteso lamentare la violazione da parte della sua datrice di lavoro degli obblighi di protezione dell'integrità psico-fisica posti dall'art. 2087 c.c, quale norma di chiusura del sistema di prevenzione e protezione del lavoratore.
Nello specifico, con la domanda risarcitoria, la assume di aver subito gravi Parte_1
vessazioni nel contesto lavorativo, ove sarebbe stata costretta a prestare la propria attività in condizioni “non semplicemente disagiate, ma configuranti una continua mortificazione della dignità e della [sua] professionalità” (cfr. ricorso introduttivo, pag.
2).
Tre, in particolari, sono gli aspetti sui quali la ricorrente appunta le proprie rimostranze e che, nella prospettazione di parte, proverebbero la violazione da parte della CP_1
degli obblighi di tutela e protezione dell'integrità psico-fisica della lavoratrice:
- “i continui e defatiganti […] trasferimenti di sede di lavoro: […] ben 14 trasferimenti in 12 anni, tre dei quali […] non hanno avuto attuazione malgrado le esigenze dichiarate [dalla datrice] nel disporli”. Tali trasferimenti, per ammissione della stessa parte, non vengono assunti come illegittimi di per sé, non essendo, peraltro, stati al tempo tempestivamente impugnati, ma nella loro pagina 4 di 18 globalità, tradendo, nella prospettazione attorea, un carattere vessatorio e mortificante dell'integrità psico-fisica della lavoratrice;
- “[…] la situazione di sovraccarico di lavoro e di impellente necessità di fatto di provvedere a disbrigare attività degradanti, a causa della carenza di personale, di mezzi, di organizzazione […]”, circostanze rispetto alle quali nel ricorso vengono offerte maggiori specificazioni, chiarendo che il citato aggravio di lavoro sarebbe dipeso da: una generale disorganizzazione lavorativa – di tal che la ricorrente si sarebbe nel corso del rapporto trovata nella necessità di dover provvedere da sola all'approvvigionamento delle monete, all'attività di telefonista e all'allestimento delle vetrine –; dall'assenza di personale collaborante in qualità di magazziniere – così da dover provvedere in autonomia alla relativa attività –; dalla carenza di valido personale addetto alle pulizie per il mantenimento di adeguate condizioni di igiene dei locali e di smaltimento dei rifiuti. In estrema sintesi, e con parole usate nel ricorso, la ricorrente si descrive come una
“dipendente tuttofare”, “Direttrice…di sé stessa”;
- da ultimo, “le continue e pretestuose lettere di richiamo, che sfociano in una vera
e propria vessazione a danno della ricorrente”.
A detta della lavoratrice, le condotte datoriali descritte avrebbero procurato in lei una condizione di forte stress lavoro-correlato, con i conseguenti danni biologico, morale ed esistenziale, dedotti come oggetto del presente giudizio.
Ebbene, la domanda risarcitoria non merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di qualsiasi altra deduzione o controdeduzione.
Mutuando, infatti, le categorie ormai invalse nel diritto vivente, la domanda di risarcimento danni proposta deve essere sussunta nell'alveo del sistema di tutela che dottrina e giurisprudenza hanno negli anni tratto dall'art 2087 c.c., per essere più specificamente analizzata sotto la lente delle cd. “condotte ostili sul luogo di lavoro”, e quindi del “mobbing”, dello “straining” e delle “condotte vessatorie”, quale categoria residuale.
pagina 5 di 18 Come opportunamente evidenziato dalla medesima parte ricorrente, è obbligo primario del datore di lavoro quello di adottare tutte le misure necessarie ed idonee a difendere l'incolumità e l'integrità psico-fisica del lavoratore, così come ricavabili dall'art. 2087
c.c., “costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico- fisica dei lavoratori” (v. , da ultimo, Cass. Sez. lav., 4 dicembre 2020, n. 27913).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, sono state elaborate in via interpretativa categorie generali, atte a ricomprendere tutti i fenomeni registrati dalla prassi di conflittualità sul posto di lavoro e, conseguentemente, una serie di indici rivelatori della sussistenza di condotte illecite perpetrate in danno del lavoratore.
Nello specifico, ed in difetto di una nozione normativa, il “mobbing” è stato descritto
“nella condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione e
l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità” (v., fra le tante, Cass. Sez lav., 4 giugno 2025, 11547,
Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785).
La nozione riportata ed i parametri elaborati sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza di merito che, nell'ottica di disvelare l'elemento specializzante della categoria concettuale, lo ha identificato in quello psicologico - soggettivo, ovvero nella presenza di un intento persecutorio (cd. animus nocendi), che muove la condotta datoriale e che conduce alla discriminazione di un lavoratore rispetto agli altri.
In questa prospettiva, anche fatti e comportamenti non connotati in origine da illiceità, possono assumerla se considerati nel loro insieme, in una prospettiva globale ed pagina 6 di 18 onnicomprensiva, in quanto frutto di una strategia vessatoria, che informa e sottende tutte le azioni ostili compiute dal datore di lavoro, ai danni appunto del lavoratore.
Nella logica di colmare un vuoto di tutela rispetto ai casi nei quali le vessazioni si sostanzino in una sola condotta ostile, è stata poi elaborata la figura dello straining. Con tale termine, si intende una situazione di stress sul posto di lavoro, in cui la vittima, ovvero il lavoratore, subisce almeno un'azione con effetti negativi gravi e permanenti, con una durata costante. Tale categoria si distingue dal mobbing, pertanto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non essendo richiesto per la sua interazione un sistema di atti e comportamenti plurimi vessatori e persecutori, ma semplicemente una sola condotta, sempreché connotata da illiceità e gravità: un'unica azione illecita che modifica in via permanente e deteriore la situazione lavorativa del lavoratore (es. demansionamento - che sfocia nell'attribuzioni di mansioni dequalificanti o , anche, nell'inattività-, i trasferimenti, l'inattività lavorativa forzosa o, tra gli altri, il super lavoro).
Completa, infine, il sistema di tutela la categoria residuale ed atipica delle “condotte vessatorie”, figura elaborata per rispondere ai casi nei quali il giudice accerti l'insussistenza di un intento persecutorio e quindi la non configurabilità del mobbing e dello straining, ma ravvisi tuttavia nei comportamenti considerati singolarmente, di per sé, un contenuto oggettivamente vessatorio e mortificante per il lavoratore.
Si tratta dunque di comportamenti, sempreché illeciti o illegittimi, che per la loro gravità rilevano in termini di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.
Queste sono dunque le direttrici lungo le quali occorre procedere per verificare se i fatti descritti dalla ricorrente, nei limiti nei quali risultino probatoriamente riscontrati, possano integrare una delle tre categorie descritte.
Ebbene, l'analisi in questo senso condotta porta ad escludere l'accertamento di tutte le fattispecie richiamate, per le ragioni di seguito esposte.
Sui trasferimenti.
pagina 7 di 18 Pacifica la circostanza dedotta da parte ricorrente circa i numerosi trasferimenti che l'hanno coinvolta nel corso del rapporto lavorativo (dodici attuati nell'arco di dodici anni); parimenti non è in contestazione la loro legittimità, in quanto effettivamente mai oggetto di tempestiva impugnazione da parte della lavoratrice.
Oggetto di contesa sono invece le ragioni datoriali poste a fondamento dei relativi provvedimenti che, per parte ricorrente, tradirebbero un intento vessatorio e persecutorio, mentre, stando alla difesa della resistente, sarebbero motivati da esigenze aziendali di riorganizzazione e di efficiente gestione delle risorse (“[…] si fa presente che tutti i farmacisti godono dello stesso trattamento e per esigenze organizzative vengono spostati tra le sedi farmaceutiche per diverse necessità (sostituzioni, malattie, rilancio di esercizi farmaceutici che hanno bassi fatturati, problematiche personali); “
[…] Non sussiste alcuna condotta illegittima e/o vessatoria o ritorsiva nei confronti dell'odierna ricorrente da parte di se non invece il bisogno e l'urgenza di CP_1
sopperire a necessità organizzative impellenti, dovute anche ad un organico notevolmente ridotto e mai integrato a causa della persistente crisi aziendale economica
e finanziaria” , v. pagg. 7 e 8 della memoria di costituzione).
In effetti, l'attività istruttoria ha permesso di accreditare la tesi promossa dalla
, giacché riscontrata, non solo, dai documenti versati in atti, ma anche dalle CP_1
dichiarazioni testimoniali.
Come precisato in premessa (v. sul punto la già citata delibera capitolina n. 35/2022),
l'Azienda speciale del Comune di Roma Farmacap, quale “farmacia dei servizi”, svolge l'attività di interesse generale di erogazione dei servizi farmaceutici in favore soprattutto dei cittadini che appartengono alle fasce più deboli della città, poiché residenti in zone periferiche o meno appetibili sul piano economico-commerciale. Questo servizio di indiscutibile rilevanza sociale, unito alla non contestata crisi finanziaria che ha coinvolto l' consente di confermare quanto sostenuto nei propri scritti difensivi dalla CP_1
parte resistente, ovvero che nessun intento vessatorio/persecutorio ha animato la datrice di lavoro nell'operare i trasferimenti di sedi della ricorrente, quanto piuttosto la necessità
pagina 8 di 18 di sopperire alle situazioni di scopertura del personale che, di volta in volta, si verificavano nelle diverse farmacie, a fronte dell'impossibilità economica di procedere all'assunzione di nuovi dipendenti.
Tale circostanza è confermata peraltro dalle stesse dichiarazioni testimoniali.
Il teste di parte ricorrente ex dipendente della resistente, come lei in Testimone_1
giudizio per una causa di demansionamento, nel rendere dichiarazioni in merito, all'udienza del 14.01.2025, ha infatti riferito che “ […] Non so dire con esattezza quali fossero le ragioni di tali cambiamenti. Penso che fossero legate ad esigenze di coprire scoperture di personale”. Nello stesso senso, alla medesima udienza, il testimone di parte resistente , responsabile dell'ufficio direzionale della , Testimone_2 CP_1
che ha dichiarato “[…] attualmente ha 46 farmacie, non equamente CP_1
distribuite sul territorio comunale. Si tratta di farmacie prevalentemente ubicate in zone periferiche intorno al Raccordo Anulare e prevalentemente nella zona di Roma sud est.
Gli spostamenti vengono decisi dall'ufficio del personale. Spesso sono dettati dalle richieste di avvicinamento al proprio domicilio. Non sono in grado di dire le modifiche di sede della ricorrente per quali ragioni siano state disposte. Non mi risulta in ogni caso che detti spostamenti siano intervenuti con maggiore frequenza rispetto agli altri dipendenti. Sto parlando solo del periodo in cui ha svolto il ruolo di Direttrice, in quanto non ho contezza degli spostamenti dei farmacisti”.
Ancora più nello specifico, e con valenza dirimente, si riportano in merito le parole di
, testimone di parte resistente, Direttore delle risorse umane della Testimone_3
che, all'udienza del 1.04.2025 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “[…] La CP_1
è un'azienda in economia di che non ha il potere economico CP_1 Parte_2
per assumere un numero di farmacisti che possa coprire anche le eventuali assenze. Tra
l'altro le farmacie svolgono un servizio essenziale, per cui non possono essere chiuse.
Le varie modifiche della sede lavorativa della ricorrente sono state determinate dalla necessità di coprire delle farmacie in cui via via si era determinata l'assenza del farmacista assegnato in precedenza. Noi in ogni caso teniamo conto anche del domicilio
pagina 9 di 18 del dipendente. Il cambio di sede lavorativa è diffuso. Non tutti vengono trasferiti tanto di frequente. Alcuni sono assegnati a sedi molto lontane e difficili da coprire e/o con orario spezzato, per cui tendono ad andare via da lì. Altri sono assegnati in sedi che gradiscono. In ogni caso in media gli spostamenti dei farmacisti sono frequenti. Ricordo che quando la ricorrente fu trasferita presso la sede di Messidoro e presso quella di
Monte CO si tenne conto del suo domicilio, nonostante vi fosse l'esigenza di coprire anche altre farmacie più lontane dal suo domicilio. Non ricordo quale fosse stata
l'esigenza che aveva determinato la scopertura presso queste due farmacie e quindi la necessità di assegnarvi la ricorrente. Sicuramente posso affermare che si era venuta a creare una scopertura. Nessuno viene spostato se non c'è un'esigenza di copertura. Lo spostamento come detto viene poi disposto il più vicino possibile al domicilio del dipendente. Posso affermare che ciò è avvenuto anche nel caso della ricorrente. Ricordo che la ricorrente chiedeva sempre la sede di Alla fine siamo riusciti ad CP_5
assegnarla proprio a tale sede”.
Sul punto, vale la pena precisare che è la stessa ricorrente nei suoi scritti difensivi (v. pag. 20 del ricorso, ed il suo all. 7, riportanti il testo della mail della stessa lavoratrice indirizzata alla direzione della resistente), a dare conto del fatto che nei pur numerosissimi cambi di farmacie, l'Azienda l'avrebbe in alcuni casi accontentata, riavvicinandola a casa, nello specifico, assegnandola alla sede di (ove CP_5
presta attualmente servizio). Ciò a riprova del fatto che, seppur in grave stato di crisi economica ed obbligata ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico correlata al diritto alla salute, la resistente ha comunque tenuto in considerazione le esigenze di vita della ricorrente, comportamento questo del tutto incompatibile con l'animus nocendi paventato dalla stessa lavoratrice nei termini posti a fondamento della promossa domanda risarcitoria.
Le dichiarazioni testimoniali hanno dunque accertato, in termini lineari e concordanti, che la rapidità e la frequenza dei trasferimenti erano dipese da scelte di politica pagina 10 di 18 aziendale e organizzativa, coinvolgenti tutto il personale dipendente indiscriminatamente e senza alcuna finalità persecutoria.
Sul punto, vale la pena rimarcare che quando la condotta impugnata viene realizzata nei confronti di tutti i dipendenti, quand'anche considerabile espressione di una mala gestio aziendale, non potrebbe comunque dirsi manifestazione di un intento discriminatorio, che viceversa necessariamente deve caratterizzare le condotte ai fini dell'integrazione delle fattispecie di mobbing o straining.
Tanto chiarito, occorre quindi calare le risultanze dell'istruttoria nelle fattispecie del mobbing, dello straining e delle condotte vessatorie, per verificarne l'eventuale integrazione.
Ebbene, non risultando provati né l'intento persecutorio, richiesto per le fattispecie di mobbing e di straining, né tanto meno il carattere illecito di tali trasferimenti – infatti mai impugnati - necessario perché si possa parlare di “condotte vessatorie”.
Sul sovraccarico di lavoro
In merito, la ricorrente lamenta di aver svolto (e di svolgere) la propria attività in una situazione di costante sovraccarico di lavoro;
spesso da sola in farmacia, o con una collaboratrice “con problemi caratteriali [..] sovente protagonista di comportamenti scomposti, fino a travalicare in veri e propri comportamenti illeciti, […] tutti rappresentati a ; in locali fatiscenti o comunque insalubri, con computer CP_1
obsoleti; costretta ad occuparsi in prima persona delle attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti, così come dell'allestimento delle vetrine e dell'approvvigionamento delle monete per la cassa;
o ancora oberata dall'attività di telefonista (aggravata dallo screening al colon retto, nuova prestazione resa dalle farmacie dell'Azienda).
Tutte queste circostanze ambientali e lavorative le avrebbero provocato uno stato documentato di stress lavoro-correlato, fonte, nel caso di specie, della dedotta responsabilità da inadempimento datoriale.
La riflessione sul punto deve essere condotta tenendo in debita considerazione il principio generale (applicabile sia al lavoro pubblico che privato) elaborato dalla Corte
pagina 11 di 18 di Cassazione in merito allo ius variandi, con precipuo riferimento alle cd. prestazioni accessorie a quella principale: “la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio in modo prevalente ed assorbente delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dall'assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità” (Cass. Sez. lav. 19419/2020).
Occorre dunque verificare se le mansioni descritte, prima ancora di rilevare sul piano del mobbing, dello straining o delle più generali vessazioni in ambito lavorativo, possano assumere i connotati della assoluta estraneità, in termini qualitativi, rispetto alle mansioni principali svolte dalla lavoratrice, e quantitativi, rispetto all'orario di lavoro, dalla stessa osservato.
Prive di pregio, in quest'ottica, risultano le doglianze avanzate dalla ricorrente in merito alle attività di vetrinista, telefonista e di approvvigionamento di monete: prestazioni se non perfettamente in linea con le mansioni a cui la lavoratrice risulta (o risultava, quando non era ancora direttrice) addetta, comunque non dequalificanti, in quanto semplicemente accessorie a quelle principali di farmacista;
o comunque, come nel caso dell'approvvigionamento delle monete, non deducibili in radice quali obblighi prestazionali effettivamente imposti dall'Azienda (agli atti non risulta infatti che dette attività fossero da considerarsi obbligatorie per la lavoratrice, quanto piuttosto frutto di una semplice collaborazione lavorativa presidiata da uno spirito di correttezza e cooperazione).
Quanto alle mansioni di magazziniere, occorre muovere dalle dichiarazioni rese dal teste
; in particolare, lo stesso ha in merito riferito: “[…] La società ha Testimone_3
alle proprie dipendenze pochi magazzinieri, in tutto sono 18. Vengono inseriti solo in quegli esercizi dove c'è un considerevole movimento di merce o dove c'è un robot, in quanto essendo meccanizzato il magazzino è necessaria per la sua gestione una competenza tecnica che il farmacista non possiede. Le farmacie preso le quali è stata assegnata la ricorrente sono sempre state farmacie molto piccole, che non avevano in pianta organica un magazziniere, tranne quella di Messidoro in cui essendoci il robot in
pagina 12 di 18 magazzino era presente anche il magazziniere. Non essendoci un magazziniere è il farmacista che provvede alle relative operazioni. Non sono in grado di dire quanti sono
i carichi in ogni attività. In media su un turno di 7 ore, al massimo il farmacista può essere impegnato nelle attività connesse al magazzino per un'ora. Le farmacie ove ha lavorato la ricorrente erano collocate in zone più popolari;
sicché l'offerta è sempre stata più mirata sul farmaco e non già sui prodotti di parafarmacia. La ricorrente ha sempre lavorato su turni di 8 ore. Non mi risulta abbia mai fatto ore di straordinario. Le ferie ed i permessi vengono autorizzate a tutti i dipendenti con molta tranquillità”.
Ancora, il testimone ha così affermato: “[…] Le farmacie innanzi Testimone_2
indicate erano di piccole dimensioni come dimostrato dal fatturato estremamente basso.
[…]. Le farmacie di piccole dimensioni ed in particolare quelle in cui ricordo che abbia lavorato la ricorrente (come sopra indicate) sono farmacie che lavorano quasi esclusivamente sui farmaci da ricetta. Il settore della parafarmacia è molto ridotto.
All'epoca i farmaci da ricette venivano ordinati direttamente dal Direttore o dal farmacista al grossista. Era il gestionale che segnalava la carenza, sulla base del venduto della farmacia, e predisponeva automaticamente l'ordine.”
Alle già note considerazioni circa lo stato di crisi economica in cui versava l e CP_1
la conseguente difficoltà di assumere nuovo personale con qualifica di magazziniere, occorre ulteriormente aggiungere, pertanto, le descritte risultanze dell'istruttoria, nella misura in cui evidenziano come le attività di cui la ricorrente si duole non assurgano, né per dimensione, né per qualità a quelle necessarie per invocare la loro presunta attitudine offensiva.
In questa prospettiva, i testimoni, infatti, hanno chiarito che le farmacie presso le quali la ricorrente ha lavorato sono farmacie di piccole dimensioni, con modesto fatturato, caratterizzate dalla vendita essenzialmente di farmaci e non di parafarmaci, di tal che, non trattandosi di attività materialmente defatigante, ma di attività svolta in un contesto lavorativo di dimensioni medio – piccole ed essenzialmente caratterizzato dalla pagina 13 di 18 distribuzione di medicinali ai pazienti, non possono dirsi integrati, nemmeno in radice, i connotati di dannosità, che viceversa devono essere accertati ai pretesi fini risarcitori.
Né tanto meno in atti risulta provato che le già menzionate prestazioni accessorie siano state assegnate alla ricorrente con l'intento di mortificarla, vessarla o discriminarla rispetto agli altri lavoratori, circostanza questa, come già ampiamente detto, sconfessata dalle risultanze istruttorie oltre che dagli stessi atti di causa.
A tale riguardo, ancora, non possono essere richiamate, con la finalità di confutare le conclusioni a cui si è giunti, le dichiarazioni avverse rese dal testimone della ricorrente lo stesso infatti risulta essere parte in causa in un separato giudizio Testimone_1
contro l resistente proprio per un presunto demansionamento, sicché la sua CP_1
narrazione e l'accento sugli aspetti negativi dell'attività lavorativa prestata dai dipendenti della devono essere sottoposti ad un vaglio di attendibilità più CP_1
stringente che, nel caso di specie, è stato ampiamente sconfessato dalle plurime, lineari e concordanti dichiarazioni degli altri testimoni escussi.
Anche sotto tale aspetto, pertanto, difettano i tratti rivelatori della violazione degli obblighi datoriali imposti dall'art. 2087 c.c.
Si tratteranno congiuntamente invece le rimostranze relative alla prospettata scarsa salubrità dell'ambiente di lavoro, anche dipesa, nella tesi della ricorrente, da un non adeguato servizio di pulizia che l'avrebbe costretta ad occuparsene in prima persona, con conseguente sovraccarico di attività lavorativa.
Tali doglianze risultano prive di sostegno probatorio o comunque di non rilevante gravità.
Invero, sono gli stessi testimoni ad aver riferito della sussistenza di un servizio di pulizia, in specie anche appaltato ad una ditta esterna, sicché tale doglianza deve essere respinta (v. già citata testimonianza di : “La società ha addetti alle Testimone_2
pulizie, tanto tra i dipendenti, quanto tra il personale esterno. I dipendenti non sono sufficienti, sicché il servizio è stato in parte esternalizzato. Tale personale si occupa delle pulizie dei locali e dello smaltimento dei cartoni. Ogni farmacia presente sul
pagina 14 di 18 territorio si avvale di tale servizio. Che io sappia il servizio di pulizie è sempre stato affidato anche a ditte esterne. Io stesso nel periodo in cui sono stato Direttore Generale
(ovvero da aprile 2017 ad aprile 2019) ho avuto contezza di contratti già vigenti ed in scadenza con ditte esterne”.).
Nel corso dell'istruttoria è, invece, effettivamente stata accertata la difficolta di accesso ad un singolo bagno presso una sede di servizio, nei termini dedotti dalla stessa ricorrente (v. testimonianza di “ […] In una il bagno era in un Testimone_4
seminterrato accessibile con una ripida scala. In un'occasione cadde da uno scalotto
[..]”). Tuttavia, non essendo emerse circostanze da cui poter inferire la generale insalubrità dei locali lavorativi, il solo elemento rappresentato dalla difficoltà di accesso ad un singolo bagno deve dirsi non sufficientemente grave da accordare la pretesa tutela risarcitoria.
Le doglianze pertanto non possono trovare accoglimento.
Non attendibili sul punto risultano, poi, le dichiarazioni avverse rese in sede testimoniale da marito dell'odierna ricorrente. Le affermazioni infatti sono poco Testimone_4
circostanziate, generiche e, per alcuni aspetti, di scarsa rilevanza, al punto da non risultare attendibili.
Per quanto ancora concerne le paventate difficoltà relazionali della ricorrente con una sua collaboratrice, occorre rimarcare che le situazioni di conflittualità lavorativa, in parte replicanti la generalità delle relazioni umane, non risultano di per sé idonee a giustificare una domanda risarcitoria per danni, salvo l'ipotesi in cui, diversamente dal caso in esame, venga allegato e provato un sistema di vessazioni e prevaricazioni di un lavoratore a danno di un altro, con la complicità o quanto meno la connivenza dello stesso datore.
Nulla di tutto questo risulta provato in atti, dove è lo stesso testimone, , Testimone_4
all'udienza del 1.04.2025 ad aver riferito che: “A mia moglie lavorava con CP_5
un'altra farmacista, che aveva una 104. Mia moglie mi disse che a volte era un po' aggressiva. In un'occasione mi dovetti recare in farmacia, in quanto tra lei e mia moglie
pagina 15 di 18 c'era stata una discussione violenta. Non ne ricordo il motivo. Trovai mia moglie in evidente stato di agitazione. Io ero molto preoccupato da questo, in quanto ricordavo di precedenti episodi in cui si era sentita male in farmacia. Aveva avuto diversi episodi di sbalzi pressorii. Quella volta fu mia moglie a chiamarmi. La collega di mia moglie era nel retro della farmacia. Non ebbi proprio modo neanche di interloquire con lei. Era la prima volta che avevano una discussione così violenta. Erano però discussioni continue.
Mia moglie mi raccontava che arrivavano richieste per distacchi presso altre farmacie.
La collega non ci voleva andare e neppure mia moglie, che era la direttrice della farmacia e riteneva che spettasse alla collega”; e ancora, in termini analoghi, il testimone che alla stessa udienza ha affermato: “So che la Testimone_3
ricorrente nel corso del rapporto, in alcune occasioni ha avuto discussioni con una collega, la farmacista . Si trattava di discussioni di lavoro, sempre risolte e CP_6
superate. In un paio di occasioni sono intervenuto anche io. La ricorrente e la
erano insieme a . aveva diritto ai permessi ex L. CP_6 CP_7 CP_6
104/92. Come detto ci sono state delle discussioni tra le due. Le discussioni furono legate essenzialmente alla ripartizione dei turni. La ricorrente voleva fare esclusivamente la mattina. Questo fu un grosso problema tra loro, in quanto la
non voleva fare costantemente il turno pomeridiano. La CP_6 CP_6
sicuramente aveva limitazioni legate alla movimentazione carichi. Non mi risulta che avesse certificazioni che le precludessero l'apertura e la chiusura della farmacia”. A ben vedere, infatti, le due lavoratrici erano solite discutere per questioni legate alla ripartizione dei turni, tema rispetto al quale anche il datore di lavoro era intervenuto per porre fine a tali litigi, sebbene non eccentrici rispetto alle normali dinamiche lavorative.
Anche sul punto deve dunque essere negata la responsabilità datoriale per inadempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Resta dunque solo da precisare che le descritte circostanze, come dinanzi detto prive dei connotati di illiceità, non possono nemmeno essere considerate quali componenti di un pagina 16 di 18 disegno vessatorio dell'Azienda ai danni della lavoratrice ricorrente, in quanto non è stato accertato, neppure in questo caso, accertato il necessario animus nocendi.
Ebbene, ed in conclusione, anche sotto tale ulteriore profilo, non risulta agli atti di causa traccia di un colpevole, meditato e perpetrato disegno vessatorio ad opera del datore nei confronti della lavoratrice.
Sulle lettere di richiamo
Parte ricorrente, da ultimo, àncora ulteriormente la sua richiesta risarcitoria sull'assunto che le tre lettere di contestazioni degli addebiti, datate rispettivamente 29.05.2018,
10.01.2019 e 3.04.2020, abbiano ulteriormente contribuito a creare un clima ostile nei suoi confronti, poiché finalizzate a “contestare in modo del tutto gratuito comportamenti ritenuti negligenti” (v. ricorso, pag. 23).
Non essendo questa la sede per approfondire, nel merito, le singole contestazioni mosse, occorre invece verificare se le stesse possano essere considerate, nel loro insieme, il frutto di un disegno vessatorio perpetrato dal datore ai danni della lavoratrice.
Invero, dalla lettura delle contestazioni sollevate, e dalle giustificazioni che la stessa ricorrente propone nel merito nel corpo dell'odierno ricorso, emerge con chiarezza che si tratta di normali contestazioni disciplinari nell'ambito di un rapporto lavorativo ultradecennale, peraltro, di fatto, non seguite dall'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare.
Non può quindi dirsi provato, anche in relazione a tali lettere, alcun intento persecutorio in capo alla parte datoriale di cui la lavoratrice potrebbe legittimamente dolersi in questa sede.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato.
Le spese di lite.
Le spese di lite, alla luce della complessità dei fatti di causa e delle peculiarità connotanti l'attività di interesse generale svolta dalla resistente, con ricadute anche sui singoli rapporti di lavoro, possono essere compensate tra le parti.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 16.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Laura CP_8
Perrotta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, scaduto in data 30.6.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al numero 40197 RG dell'anno 2023 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Annalisa Amicucci, ed elett.te dom.ta in Roma, via Merulana n. 247, presso lo studio del proprio difensore ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa, in forza di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv, Daniela
Brugellis, ed elettivamente domiciliata, in Roma via Ostiense n. 131/L, presso lo studio del proprio difensore. pagina 1 di 18 OGGETTO: risarcimento danni per violazione degli obblighi di tutela dell'integrità e dell'incolumità psico-fisica della lavoratrice (art. 2087 c.c.).
CONCLUSIONI: per le parti come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, si è rivolta al Tribunale Parte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della datrice di lavoro, (di seguito Controparte_1
) fossero accolte le seguenti domande: “accertato e dichiarato che le condotte CP_1
descritte in narrativa, poste in essere dalla datrice di lavoro, hanno provocato alla ricorrente danni meritevoli di risarcimento, in quanto recati in violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 cod. civ., ed hanno determinato la lesione del profilo professionale, nonché dell'integrità psico-fisica, morale ed esistenziale della dipendente, condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dalla Dott.ssa , Parte_1
liquidandoli in via equitativa, ma comunque in misura non inferiore al 25% della retribuzione nei periodi considerati, o in quella che sarà ritenuta di giustizia, per tutto il periodo in cui si è verificato il lamentato pregiudizio, e cioè entro i limiti prescrizionali decennali;
condannare in ogni caso
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese, compensi di giudizio oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Annalisa Amicucci che si dichiara antistataria”.
Si è costituita la , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti.
pagina 2 di 18 Scaduto il 30.06.2025 il termine, ex art. 127 ter c.c. e acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, in data odierna si è decisa la causa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
****
Premesse
Giova premettere alcune pacifiche circostanze relative alla storia lavorativa della ricorrente e alla mission istituzionale della resistente. CP_1
farmacista abilitata alla professione, presta la propria attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della dal 2010, prima come farmacista CP_1
collaboratrice (inquadrata nel livello A/1 del CCNL) e, dal 2017, come Direttrice di farmacia (con inquadramento nel livello 1S).
La rientra tra le cd. “ , modello introdotto dalla legge CP_1 Controparte_2
delega 18 giugno 2009 n. 69, attuata, tra gli altri, con d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, con l'obiettivo di ampliare il novero delle attività svolte dalle farmacie, non più limitate a quelle di distribuzione dei farmaci e dei prodotti sanitari, ma estese appunto alla prestazione di servizi a forte valenza sociosanitaria.
La finalità legislativa perseguita dalla citata riforma era quella, a ben vedere, di rafforzare il servizio di prossimità sociosanitaria in un'ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza, missione che, per quanto d'interesse, la ancora oggi svolge CP_1
attraverso quarantasei farmacie nel territorio romano, situate principalmente in zone periferiche della città (es. Borghesiana, Tor Bella Monaca, Torraccio di Torrenova,
Tufello) o, comunque, in altre meno appetibili dal punto di vista commerciale (es.
, , Castel Porziano, Tor Tre Teste ed altre). Ciò al CP_3 CP_4 CP_5
fine di offrire, soprattutto ai cittadini delle aree più disagiate e meno servite del territorio, adeguati servizi farmaceutici, in condizioni di parità rispetto alla generalità della popolazione cittadina, così garantendo la tutela del fondamentale diritto alla salute.
Da tale oggettivo assunto, l'attività si caratterizza per essere svolta non per scopo di lucro, ma in funzione delle esigenze e dei bisogni della cittadinanza meno fortunata.
pagina 3 di 18 Altra circostanza pacifica, in parte connessa con quanto già descritto, è la crisi finanziaria che ha coinvolto da anni l resistente, documentata in atti, anche CP_1
mediante la produzione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 17 maggio 2022, con la quale a seguito di lunghe verifiche e approfondite Parte_2
istruttorie sull'opportunità di mantenere un'azienda con rilevanti perdite reiterate negli ultimi dieci anni, ha assicurato la continuità aziendale e garantito la possibilità di intraprendere un percorso di rilancio e di nuove prospettive future, proprio in considerazione del ruolo strategico di carattere sanitario e sociale che tale azienda ricopre nella gestione delle farmacie comunali con sede nelle aree periferiche, più disagiate e meno servite della città (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione).
L'accertamento oggetto del presente giudizio.
Nel presente giudizio, la ricorrente ha inteso lamentare la violazione da parte della sua datrice di lavoro degli obblighi di protezione dell'integrità psico-fisica posti dall'art. 2087 c.c, quale norma di chiusura del sistema di prevenzione e protezione del lavoratore.
Nello specifico, con la domanda risarcitoria, la assume di aver subito gravi Parte_1
vessazioni nel contesto lavorativo, ove sarebbe stata costretta a prestare la propria attività in condizioni “non semplicemente disagiate, ma configuranti una continua mortificazione della dignità e della [sua] professionalità” (cfr. ricorso introduttivo, pag.
2).
Tre, in particolari, sono gli aspetti sui quali la ricorrente appunta le proprie rimostranze e che, nella prospettazione di parte, proverebbero la violazione da parte della CP_1
degli obblighi di tutela e protezione dell'integrità psico-fisica della lavoratrice:
- “i continui e defatiganti […] trasferimenti di sede di lavoro: […] ben 14 trasferimenti in 12 anni, tre dei quali […] non hanno avuto attuazione malgrado le esigenze dichiarate [dalla datrice] nel disporli”. Tali trasferimenti, per ammissione della stessa parte, non vengono assunti come illegittimi di per sé, non essendo, peraltro, stati al tempo tempestivamente impugnati, ma nella loro pagina 4 di 18 globalità, tradendo, nella prospettazione attorea, un carattere vessatorio e mortificante dell'integrità psico-fisica della lavoratrice;
- “[…] la situazione di sovraccarico di lavoro e di impellente necessità di fatto di provvedere a disbrigare attività degradanti, a causa della carenza di personale, di mezzi, di organizzazione […]”, circostanze rispetto alle quali nel ricorso vengono offerte maggiori specificazioni, chiarendo che il citato aggravio di lavoro sarebbe dipeso da: una generale disorganizzazione lavorativa – di tal che la ricorrente si sarebbe nel corso del rapporto trovata nella necessità di dover provvedere da sola all'approvvigionamento delle monete, all'attività di telefonista e all'allestimento delle vetrine –; dall'assenza di personale collaborante in qualità di magazziniere – così da dover provvedere in autonomia alla relativa attività –; dalla carenza di valido personale addetto alle pulizie per il mantenimento di adeguate condizioni di igiene dei locali e di smaltimento dei rifiuti. In estrema sintesi, e con parole usate nel ricorso, la ricorrente si descrive come una
“dipendente tuttofare”, “Direttrice…di sé stessa”;
- da ultimo, “le continue e pretestuose lettere di richiamo, che sfociano in una vera
e propria vessazione a danno della ricorrente”.
A detta della lavoratrice, le condotte datoriali descritte avrebbero procurato in lei una condizione di forte stress lavoro-correlato, con i conseguenti danni biologico, morale ed esistenziale, dedotti come oggetto del presente giudizio.
Ebbene, la domanda risarcitoria non merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di qualsiasi altra deduzione o controdeduzione.
Mutuando, infatti, le categorie ormai invalse nel diritto vivente, la domanda di risarcimento danni proposta deve essere sussunta nell'alveo del sistema di tutela che dottrina e giurisprudenza hanno negli anni tratto dall'art 2087 c.c., per essere più specificamente analizzata sotto la lente delle cd. “condotte ostili sul luogo di lavoro”, e quindi del “mobbing”, dello “straining” e delle “condotte vessatorie”, quale categoria residuale.
pagina 5 di 18 Come opportunamente evidenziato dalla medesima parte ricorrente, è obbligo primario del datore di lavoro quello di adottare tutte le misure necessarie ed idonee a difendere l'incolumità e l'integrità psico-fisica del lavoratore, così come ricavabili dall'art. 2087
c.c., “costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico- fisica dei lavoratori” (v. , da ultimo, Cass. Sez. lav., 4 dicembre 2020, n. 27913).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, sono state elaborate in via interpretativa categorie generali, atte a ricomprendere tutti i fenomeni registrati dalla prassi di conflittualità sul posto di lavoro e, conseguentemente, una serie di indici rivelatori della sussistenza di condotte illecite perpetrate in danno del lavoratore.
Nello specifico, ed in difetto di una nozione normativa, il “mobbing” è stato descritto
“nella condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione e
l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità” (v., fra le tante, Cass. Sez lav., 4 giugno 2025, 11547,
Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785).
La nozione riportata ed i parametri elaborati sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza di merito che, nell'ottica di disvelare l'elemento specializzante della categoria concettuale, lo ha identificato in quello psicologico - soggettivo, ovvero nella presenza di un intento persecutorio (cd. animus nocendi), che muove la condotta datoriale e che conduce alla discriminazione di un lavoratore rispetto agli altri.
In questa prospettiva, anche fatti e comportamenti non connotati in origine da illiceità, possono assumerla se considerati nel loro insieme, in una prospettiva globale ed pagina 6 di 18 onnicomprensiva, in quanto frutto di una strategia vessatoria, che informa e sottende tutte le azioni ostili compiute dal datore di lavoro, ai danni appunto del lavoratore.
Nella logica di colmare un vuoto di tutela rispetto ai casi nei quali le vessazioni si sostanzino in una sola condotta ostile, è stata poi elaborata la figura dello straining. Con tale termine, si intende una situazione di stress sul posto di lavoro, in cui la vittima, ovvero il lavoratore, subisce almeno un'azione con effetti negativi gravi e permanenti, con una durata costante. Tale categoria si distingue dal mobbing, pertanto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non essendo richiesto per la sua interazione un sistema di atti e comportamenti plurimi vessatori e persecutori, ma semplicemente una sola condotta, sempreché connotata da illiceità e gravità: un'unica azione illecita che modifica in via permanente e deteriore la situazione lavorativa del lavoratore (es. demansionamento - che sfocia nell'attribuzioni di mansioni dequalificanti o , anche, nell'inattività-, i trasferimenti, l'inattività lavorativa forzosa o, tra gli altri, il super lavoro).
Completa, infine, il sistema di tutela la categoria residuale ed atipica delle “condotte vessatorie”, figura elaborata per rispondere ai casi nei quali il giudice accerti l'insussistenza di un intento persecutorio e quindi la non configurabilità del mobbing e dello straining, ma ravvisi tuttavia nei comportamenti considerati singolarmente, di per sé, un contenuto oggettivamente vessatorio e mortificante per il lavoratore.
Si tratta dunque di comportamenti, sempreché illeciti o illegittimi, che per la loro gravità rilevano in termini di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.
Queste sono dunque le direttrici lungo le quali occorre procedere per verificare se i fatti descritti dalla ricorrente, nei limiti nei quali risultino probatoriamente riscontrati, possano integrare una delle tre categorie descritte.
Ebbene, l'analisi in questo senso condotta porta ad escludere l'accertamento di tutte le fattispecie richiamate, per le ragioni di seguito esposte.
Sui trasferimenti.
pagina 7 di 18 Pacifica la circostanza dedotta da parte ricorrente circa i numerosi trasferimenti che l'hanno coinvolta nel corso del rapporto lavorativo (dodici attuati nell'arco di dodici anni); parimenti non è in contestazione la loro legittimità, in quanto effettivamente mai oggetto di tempestiva impugnazione da parte della lavoratrice.
Oggetto di contesa sono invece le ragioni datoriali poste a fondamento dei relativi provvedimenti che, per parte ricorrente, tradirebbero un intento vessatorio e persecutorio, mentre, stando alla difesa della resistente, sarebbero motivati da esigenze aziendali di riorganizzazione e di efficiente gestione delle risorse (“[…] si fa presente che tutti i farmacisti godono dello stesso trattamento e per esigenze organizzative vengono spostati tra le sedi farmaceutiche per diverse necessità (sostituzioni, malattie, rilancio di esercizi farmaceutici che hanno bassi fatturati, problematiche personali); “
[…] Non sussiste alcuna condotta illegittima e/o vessatoria o ritorsiva nei confronti dell'odierna ricorrente da parte di se non invece il bisogno e l'urgenza di CP_1
sopperire a necessità organizzative impellenti, dovute anche ad un organico notevolmente ridotto e mai integrato a causa della persistente crisi aziendale economica
e finanziaria” , v. pagg. 7 e 8 della memoria di costituzione).
In effetti, l'attività istruttoria ha permesso di accreditare la tesi promossa dalla
, giacché riscontrata, non solo, dai documenti versati in atti, ma anche dalle CP_1
dichiarazioni testimoniali.
Come precisato in premessa (v. sul punto la già citata delibera capitolina n. 35/2022),
l'Azienda speciale del Comune di Roma Farmacap, quale “farmacia dei servizi”, svolge l'attività di interesse generale di erogazione dei servizi farmaceutici in favore soprattutto dei cittadini che appartengono alle fasce più deboli della città, poiché residenti in zone periferiche o meno appetibili sul piano economico-commerciale. Questo servizio di indiscutibile rilevanza sociale, unito alla non contestata crisi finanziaria che ha coinvolto l' consente di confermare quanto sostenuto nei propri scritti difensivi dalla CP_1
parte resistente, ovvero che nessun intento vessatorio/persecutorio ha animato la datrice di lavoro nell'operare i trasferimenti di sedi della ricorrente, quanto piuttosto la necessità
pagina 8 di 18 di sopperire alle situazioni di scopertura del personale che, di volta in volta, si verificavano nelle diverse farmacie, a fronte dell'impossibilità economica di procedere all'assunzione di nuovi dipendenti.
Tale circostanza è confermata peraltro dalle stesse dichiarazioni testimoniali.
Il teste di parte ricorrente ex dipendente della resistente, come lei in Testimone_1
giudizio per una causa di demansionamento, nel rendere dichiarazioni in merito, all'udienza del 14.01.2025, ha infatti riferito che “ […] Non so dire con esattezza quali fossero le ragioni di tali cambiamenti. Penso che fossero legate ad esigenze di coprire scoperture di personale”. Nello stesso senso, alla medesima udienza, il testimone di parte resistente , responsabile dell'ufficio direzionale della , Testimone_2 CP_1
che ha dichiarato “[…] attualmente ha 46 farmacie, non equamente CP_1
distribuite sul territorio comunale. Si tratta di farmacie prevalentemente ubicate in zone periferiche intorno al Raccordo Anulare e prevalentemente nella zona di Roma sud est.
Gli spostamenti vengono decisi dall'ufficio del personale. Spesso sono dettati dalle richieste di avvicinamento al proprio domicilio. Non sono in grado di dire le modifiche di sede della ricorrente per quali ragioni siano state disposte. Non mi risulta in ogni caso che detti spostamenti siano intervenuti con maggiore frequenza rispetto agli altri dipendenti. Sto parlando solo del periodo in cui ha svolto il ruolo di Direttrice, in quanto non ho contezza degli spostamenti dei farmacisti”.
Ancora più nello specifico, e con valenza dirimente, si riportano in merito le parole di
, testimone di parte resistente, Direttore delle risorse umane della Testimone_3
che, all'udienza del 1.04.2025 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “[…] La CP_1
è un'azienda in economia di che non ha il potere economico CP_1 Parte_2
per assumere un numero di farmacisti che possa coprire anche le eventuali assenze. Tra
l'altro le farmacie svolgono un servizio essenziale, per cui non possono essere chiuse.
Le varie modifiche della sede lavorativa della ricorrente sono state determinate dalla necessità di coprire delle farmacie in cui via via si era determinata l'assenza del farmacista assegnato in precedenza. Noi in ogni caso teniamo conto anche del domicilio
pagina 9 di 18 del dipendente. Il cambio di sede lavorativa è diffuso. Non tutti vengono trasferiti tanto di frequente. Alcuni sono assegnati a sedi molto lontane e difficili da coprire e/o con orario spezzato, per cui tendono ad andare via da lì. Altri sono assegnati in sedi che gradiscono. In ogni caso in media gli spostamenti dei farmacisti sono frequenti. Ricordo che quando la ricorrente fu trasferita presso la sede di Messidoro e presso quella di
Monte CO si tenne conto del suo domicilio, nonostante vi fosse l'esigenza di coprire anche altre farmacie più lontane dal suo domicilio. Non ricordo quale fosse stata
l'esigenza che aveva determinato la scopertura presso queste due farmacie e quindi la necessità di assegnarvi la ricorrente. Sicuramente posso affermare che si era venuta a creare una scopertura. Nessuno viene spostato se non c'è un'esigenza di copertura. Lo spostamento come detto viene poi disposto il più vicino possibile al domicilio del dipendente. Posso affermare che ciò è avvenuto anche nel caso della ricorrente. Ricordo che la ricorrente chiedeva sempre la sede di Alla fine siamo riusciti ad CP_5
assegnarla proprio a tale sede”.
Sul punto, vale la pena precisare che è la stessa ricorrente nei suoi scritti difensivi (v. pag. 20 del ricorso, ed il suo all. 7, riportanti il testo della mail della stessa lavoratrice indirizzata alla direzione della resistente), a dare conto del fatto che nei pur numerosissimi cambi di farmacie, l'Azienda l'avrebbe in alcuni casi accontentata, riavvicinandola a casa, nello specifico, assegnandola alla sede di (ove CP_5
presta attualmente servizio). Ciò a riprova del fatto che, seppur in grave stato di crisi economica ed obbligata ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico correlata al diritto alla salute, la resistente ha comunque tenuto in considerazione le esigenze di vita della ricorrente, comportamento questo del tutto incompatibile con l'animus nocendi paventato dalla stessa lavoratrice nei termini posti a fondamento della promossa domanda risarcitoria.
Le dichiarazioni testimoniali hanno dunque accertato, in termini lineari e concordanti, che la rapidità e la frequenza dei trasferimenti erano dipese da scelte di politica pagina 10 di 18 aziendale e organizzativa, coinvolgenti tutto il personale dipendente indiscriminatamente e senza alcuna finalità persecutoria.
Sul punto, vale la pena rimarcare che quando la condotta impugnata viene realizzata nei confronti di tutti i dipendenti, quand'anche considerabile espressione di una mala gestio aziendale, non potrebbe comunque dirsi manifestazione di un intento discriminatorio, che viceversa necessariamente deve caratterizzare le condotte ai fini dell'integrazione delle fattispecie di mobbing o straining.
Tanto chiarito, occorre quindi calare le risultanze dell'istruttoria nelle fattispecie del mobbing, dello straining e delle condotte vessatorie, per verificarne l'eventuale integrazione.
Ebbene, non risultando provati né l'intento persecutorio, richiesto per le fattispecie di mobbing e di straining, né tanto meno il carattere illecito di tali trasferimenti – infatti mai impugnati - necessario perché si possa parlare di “condotte vessatorie”.
Sul sovraccarico di lavoro
In merito, la ricorrente lamenta di aver svolto (e di svolgere) la propria attività in una situazione di costante sovraccarico di lavoro;
spesso da sola in farmacia, o con una collaboratrice “con problemi caratteriali [..] sovente protagonista di comportamenti scomposti, fino a travalicare in veri e propri comportamenti illeciti, […] tutti rappresentati a ; in locali fatiscenti o comunque insalubri, con computer CP_1
obsoleti; costretta ad occuparsi in prima persona delle attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti, così come dell'allestimento delle vetrine e dell'approvvigionamento delle monete per la cassa;
o ancora oberata dall'attività di telefonista (aggravata dallo screening al colon retto, nuova prestazione resa dalle farmacie dell'Azienda).
Tutte queste circostanze ambientali e lavorative le avrebbero provocato uno stato documentato di stress lavoro-correlato, fonte, nel caso di specie, della dedotta responsabilità da inadempimento datoriale.
La riflessione sul punto deve essere condotta tenendo in debita considerazione il principio generale (applicabile sia al lavoro pubblico che privato) elaborato dalla Corte
pagina 11 di 18 di Cassazione in merito allo ius variandi, con precipuo riferimento alle cd. prestazioni accessorie a quella principale: “la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio in modo prevalente ed assorbente delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dall'assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità” (Cass. Sez. lav. 19419/2020).
Occorre dunque verificare se le mansioni descritte, prima ancora di rilevare sul piano del mobbing, dello straining o delle più generali vessazioni in ambito lavorativo, possano assumere i connotati della assoluta estraneità, in termini qualitativi, rispetto alle mansioni principali svolte dalla lavoratrice, e quantitativi, rispetto all'orario di lavoro, dalla stessa osservato.
Prive di pregio, in quest'ottica, risultano le doglianze avanzate dalla ricorrente in merito alle attività di vetrinista, telefonista e di approvvigionamento di monete: prestazioni se non perfettamente in linea con le mansioni a cui la lavoratrice risulta (o risultava, quando non era ancora direttrice) addetta, comunque non dequalificanti, in quanto semplicemente accessorie a quelle principali di farmacista;
o comunque, come nel caso dell'approvvigionamento delle monete, non deducibili in radice quali obblighi prestazionali effettivamente imposti dall'Azienda (agli atti non risulta infatti che dette attività fossero da considerarsi obbligatorie per la lavoratrice, quanto piuttosto frutto di una semplice collaborazione lavorativa presidiata da uno spirito di correttezza e cooperazione).
Quanto alle mansioni di magazziniere, occorre muovere dalle dichiarazioni rese dal teste
; in particolare, lo stesso ha in merito riferito: “[…] La società ha Testimone_3
alle proprie dipendenze pochi magazzinieri, in tutto sono 18. Vengono inseriti solo in quegli esercizi dove c'è un considerevole movimento di merce o dove c'è un robot, in quanto essendo meccanizzato il magazzino è necessaria per la sua gestione una competenza tecnica che il farmacista non possiede. Le farmacie preso le quali è stata assegnata la ricorrente sono sempre state farmacie molto piccole, che non avevano in pianta organica un magazziniere, tranne quella di Messidoro in cui essendoci il robot in
pagina 12 di 18 magazzino era presente anche il magazziniere. Non essendoci un magazziniere è il farmacista che provvede alle relative operazioni. Non sono in grado di dire quanti sono
i carichi in ogni attività. In media su un turno di 7 ore, al massimo il farmacista può essere impegnato nelle attività connesse al magazzino per un'ora. Le farmacie ove ha lavorato la ricorrente erano collocate in zone più popolari;
sicché l'offerta è sempre stata più mirata sul farmaco e non già sui prodotti di parafarmacia. La ricorrente ha sempre lavorato su turni di 8 ore. Non mi risulta abbia mai fatto ore di straordinario. Le ferie ed i permessi vengono autorizzate a tutti i dipendenti con molta tranquillità”.
Ancora, il testimone ha così affermato: “[…] Le farmacie innanzi Testimone_2
indicate erano di piccole dimensioni come dimostrato dal fatturato estremamente basso.
[…]. Le farmacie di piccole dimensioni ed in particolare quelle in cui ricordo che abbia lavorato la ricorrente (come sopra indicate) sono farmacie che lavorano quasi esclusivamente sui farmaci da ricetta. Il settore della parafarmacia è molto ridotto.
All'epoca i farmaci da ricette venivano ordinati direttamente dal Direttore o dal farmacista al grossista. Era il gestionale che segnalava la carenza, sulla base del venduto della farmacia, e predisponeva automaticamente l'ordine.”
Alle già note considerazioni circa lo stato di crisi economica in cui versava l e CP_1
la conseguente difficoltà di assumere nuovo personale con qualifica di magazziniere, occorre ulteriormente aggiungere, pertanto, le descritte risultanze dell'istruttoria, nella misura in cui evidenziano come le attività di cui la ricorrente si duole non assurgano, né per dimensione, né per qualità a quelle necessarie per invocare la loro presunta attitudine offensiva.
In questa prospettiva, i testimoni, infatti, hanno chiarito che le farmacie presso le quali la ricorrente ha lavorato sono farmacie di piccole dimensioni, con modesto fatturato, caratterizzate dalla vendita essenzialmente di farmaci e non di parafarmaci, di tal che, non trattandosi di attività materialmente defatigante, ma di attività svolta in un contesto lavorativo di dimensioni medio – piccole ed essenzialmente caratterizzato dalla pagina 13 di 18 distribuzione di medicinali ai pazienti, non possono dirsi integrati, nemmeno in radice, i connotati di dannosità, che viceversa devono essere accertati ai pretesi fini risarcitori.
Né tanto meno in atti risulta provato che le già menzionate prestazioni accessorie siano state assegnate alla ricorrente con l'intento di mortificarla, vessarla o discriminarla rispetto agli altri lavoratori, circostanza questa, come già ampiamente detto, sconfessata dalle risultanze istruttorie oltre che dagli stessi atti di causa.
A tale riguardo, ancora, non possono essere richiamate, con la finalità di confutare le conclusioni a cui si è giunti, le dichiarazioni avverse rese dal testimone della ricorrente lo stesso infatti risulta essere parte in causa in un separato giudizio Testimone_1
contro l resistente proprio per un presunto demansionamento, sicché la sua CP_1
narrazione e l'accento sugli aspetti negativi dell'attività lavorativa prestata dai dipendenti della devono essere sottoposti ad un vaglio di attendibilità più CP_1
stringente che, nel caso di specie, è stato ampiamente sconfessato dalle plurime, lineari e concordanti dichiarazioni degli altri testimoni escussi.
Anche sotto tale aspetto, pertanto, difettano i tratti rivelatori della violazione degli obblighi datoriali imposti dall'art. 2087 c.c.
Si tratteranno congiuntamente invece le rimostranze relative alla prospettata scarsa salubrità dell'ambiente di lavoro, anche dipesa, nella tesi della ricorrente, da un non adeguato servizio di pulizia che l'avrebbe costretta ad occuparsene in prima persona, con conseguente sovraccarico di attività lavorativa.
Tali doglianze risultano prive di sostegno probatorio o comunque di non rilevante gravità.
Invero, sono gli stessi testimoni ad aver riferito della sussistenza di un servizio di pulizia, in specie anche appaltato ad una ditta esterna, sicché tale doglianza deve essere respinta (v. già citata testimonianza di : “La società ha addetti alle Testimone_2
pulizie, tanto tra i dipendenti, quanto tra il personale esterno. I dipendenti non sono sufficienti, sicché il servizio è stato in parte esternalizzato. Tale personale si occupa delle pulizie dei locali e dello smaltimento dei cartoni. Ogni farmacia presente sul
pagina 14 di 18 territorio si avvale di tale servizio. Che io sappia il servizio di pulizie è sempre stato affidato anche a ditte esterne. Io stesso nel periodo in cui sono stato Direttore Generale
(ovvero da aprile 2017 ad aprile 2019) ho avuto contezza di contratti già vigenti ed in scadenza con ditte esterne”.).
Nel corso dell'istruttoria è, invece, effettivamente stata accertata la difficolta di accesso ad un singolo bagno presso una sede di servizio, nei termini dedotti dalla stessa ricorrente (v. testimonianza di “ […] In una il bagno era in un Testimone_4
seminterrato accessibile con una ripida scala. In un'occasione cadde da uno scalotto
[..]”). Tuttavia, non essendo emerse circostanze da cui poter inferire la generale insalubrità dei locali lavorativi, il solo elemento rappresentato dalla difficoltà di accesso ad un singolo bagno deve dirsi non sufficientemente grave da accordare la pretesa tutela risarcitoria.
Le doglianze pertanto non possono trovare accoglimento.
Non attendibili sul punto risultano, poi, le dichiarazioni avverse rese in sede testimoniale da marito dell'odierna ricorrente. Le affermazioni infatti sono poco Testimone_4
circostanziate, generiche e, per alcuni aspetti, di scarsa rilevanza, al punto da non risultare attendibili.
Per quanto ancora concerne le paventate difficoltà relazionali della ricorrente con una sua collaboratrice, occorre rimarcare che le situazioni di conflittualità lavorativa, in parte replicanti la generalità delle relazioni umane, non risultano di per sé idonee a giustificare una domanda risarcitoria per danni, salvo l'ipotesi in cui, diversamente dal caso in esame, venga allegato e provato un sistema di vessazioni e prevaricazioni di un lavoratore a danno di un altro, con la complicità o quanto meno la connivenza dello stesso datore.
Nulla di tutto questo risulta provato in atti, dove è lo stesso testimone, , Testimone_4
all'udienza del 1.04.2025 ad aver riferito che: “A mia moglie lavorava con CP_5
un'altra farmacista, che aveva una 104. Mia moglie mi disse che a volte era un po' aggressiva. In un'occasione mi dovetti recare in farmacia, in quanto tra lei e mia moglie
pagina 15 di 18 c'era stata una discussione violenta. Non ne ricordo il motivo. Trovai mia moglie in evidente stato di agitazione. Io ero molto preoccupato da questo, in quanto ricordavo di precedenti episodi in cui si era sentita male in farmacia. Aveva avuto diversi episodi di sbalzi pressorii. Quella volta fu mia moglie a chiamarmi. La collega di mia moglie era nel retro della farmacia. Non ebbi proprio modo neanche di interloquire con lei. Era la prima volta che avevano una discussione così violenta. Erano però discussioni continue.
Mia moglie mi raccontava che arrivavano richieste per distacchi presso altre farmacie.
La collega non ci voleva andare e neppure mia moglie, che era la direttrice della farmacia e riteneva che spettasse alla collega”; e ancora, in termini analoghi, il testimone che alla stessa udienza ha affermato: “So che la Testimone_3
ricorrente nel corso del rapporto, in alcune occasioni ha avuto discussioni con una collega, la farmacista . Si trattava di discussioni di lavoro, sempre risolte e CP_6
superate. In un paio di occasioni sono intervenuto anche io. La ricorrente e la
erano insieme a . aveva diritto ai permessi ex L. CP_6 CP_7 CP_6
104/92. Come detto ci sono state delle discussioni tra le due. Le discussioni furono legate essenzialmente alla ripartizione dei turni. La ricorrente voleva fare esclusivamente la mattina. Questo fu un grosso problema tra loro, in quanto la
non voleva fare costantemente il turno pomeridiano. La CP_6 CP_6
sicuramente aveva limitazioni legate alla movimentazione carichi. Non mi risulta che avesse certificazioni che le precludessero l'apertura e la chiusura della farmacia”. A ben vedere, infatti, le due lavoratrici erano solite discutere per questioni legate alla ripartizione dei turni, tema rispetto al quale anche il datore di lavoro era intervenuto per porre fine a tali litigi, sebbene non eccentrici rispetto alle normali dinamiche lavorative.
Anche sul punto deve dunque essere negata la responsabilità datoriale per inadempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Resta dunque solo da precisare che le descritte circostanze, come dinanzi detto prive dei connotati di illiceità, non possono nemmeno essere considerate quali componenti di un pagina 16 di 18 disegno vessatorio dell'Azienda ai danni della lavoratrice ricorrente, in quanto non è stato accertato, neppure in questo caso, accertato il necessario animus nocendi.
Ebbene, ed in conclusione, anche sotto tale ulteriore profilo, non risulta agli atti di causa traccia di un colpevole, meditato e perpetrato disegno vessatorio ad opera del datore nei confronti della lavoratrice.
Sulle lettere di richiamo
Parte ricorrente, da ultimo, àncora ulteriormente la sua richiesta risarcitoria sull'assunto che le tre lettere di contestazioni degli addebiti, datate rispettivamente 29.05.2018,
10.01.2019 e 3.04.2020, abbiano ulteriormente contribuito a creare un clima ostile nei suoi confronti, poiché finalizzate a “contestare in modo del tutto gratuito comportamenti ritenuti negligenti” (v. ricorso, pag. 23).
Non essendo questa la sede per approfondire, nel merito, le singole contestazioni mosse, occorre invece verificare se le stesse possano essere considerate, nel loro insieme, il frutto di un disegno vessatorio perpetrato dal datore ai danni della lavoratrice.
Invero, dalla lettura delle contestazioni sollevate, e dalle giustificazioni che la stessa ricorrente propone nel merito nel corpo dell'odierno ricorso, emerge con chiarezza che si tratta di normali contestazioni disciplinari nell'ambito di un rapporto lavorativo ultradecennale, peraltro, di fatto, non seguite dall'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare.
Non può quindi dirsi provato, anche in relazione a tali lettere, alcun intento persecutorio in capo alla parte datoriale di cui la lavoratrice potrebbe legittimamente dolersi in questa sede.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato.
Le spese di lite.
Le spese di lite, alla luce della complessità dei fatti di causa e delle peculiarità connotanti l'attività di interesse generale svolta dalla resistente, con ricadute anche sui singoli rapporti di lavoro, possono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 16.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Laura CP_8
Perrotta.
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