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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Torre della Catena, 12, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Romina Amicolo, dalla quale è rappresentata e difesa di in virtù di procura in atti
ATTORE
CONTRO
, e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliati in Benevento, al Viale A. Mellusi, presso lo studio dell'avv.
Enrico Francesca che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, premesso di essere Parte_1
proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo in Campoli di Monte Taburno alla
C/da IE (foglio 10, particella 65 (doc.1), in virtù di una donazione, agiva in giudizio onde ottenere l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi diritto di proprietà o altro diritto reale da parte di terzi, con condanna alla cessazione delle turbative e al risarcimento dei danni.
In particolare, deduceva che i convenuti ponevano in essere turbative e molestie consistenti nel raccolto delle olive e nella proposizione, anche in sede di reclamo, di pagina 1 di 5 una azione di reintegra nel possesso, asserendo la nullità dell'atto di donazione al solo fine di turbare la proprietaria.
I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano in via preliminare l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 705 cpc , stante la pendenza di un giudizio possessorio, e l'insussistenza dei presupposti per l'invocata tutela, anche rispetto al profilo della careza di legittimazione passiva. Chiedevano quindi il rigetto della domanda.
Ciò premesso, nella specie, è fondata l'eccezione di improponibilità dell'azione nei confronti di CP_1
E' noto che l'articolo 705 c.p.c. sancisce il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita. Per costante giurisprudenza di legittimità il principio sovra enunciato comporta l'improponibilità della domanda petitoria fino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata integralmente la situazione di fatto del possessore sulla cosa;
in particolare, la domanda petitoria va dichiarata improponibile ove il giudice accerti che l'esecuzione integrale del giudicato possessorio non sia ancora avvenuta alla data della proposizione della domanda petitoria ancorché l'esecuzione integrale del giudicato possessorio sopravvenga nel corso del giudizio petitorio.
La disposizione, pertanto, avendo lo scopo di evitare l'instaurazione del procedimento giudiziario petitorio prima dell'esaurimento del procedimento possessorio e di assicurare stabilità ai provvedimenti possessori, configura un presupposto della domanda giudiziale -necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve, pertanto, sussistere quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento - e non una condizione dell'azione la quale, come noto, può verificarsi anche in corso del giudizio (Cass. 22.1.2002 n. 687, Cass,
4728/2011, Trib. Arezzo n. 559 del 19.5.2022).
Il divieto di proporre giudizio petitorio riguarda chi è stato già convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi" (Cass. n.
24236/2022). pagina 2 di 5 Ciò posto, nella specie, risulta essere stato incardinato, come del resto dedotto dalla stessa attrice, antecedentemente al presente giudizio, tra e CP_1 Pt_1
(con intervento volontario) e con riferimento al medesimo terreno, giudizio
[...]
possessorio (RG n. 3241 del 2021 Tribunale di Benevento) per il quale è stato introdotto il merito (R.G. 4206/21).
In particolare, avverso l'ordinanza possessoria di rigetto del 21 settembre 2021 è stato proposto reclamo con atto del 7.10.2021 anche nei confronti della odierna attrice, con successiva istanza del 18.10.2022 di fissazione di udienza per la prosecuzione del merito possessorio con termine per la notifica alle controparti.
Non colgono nel segno le deduzioni di parte attrice circa il mero intervento della odierna attrice in quel giudizio, atteso che, come si evince agevomente dall'atto di reclamo depositato in atti, il -in seguito all'intenrvento dell'odierna attrice nel CP_1
giudizio possessorio - ha chiesto la reintegra anche nei confronti di . Parte_1
D'altra parte, è la stessa attrice che lamenta nel presente giudizio, quale turbativa del proprio diritto, la proposizione, anche in sede di reclamo, di una azione di reintegra nel possesso.
E' appena il caso di rilevare che in tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
(Cassazione civile sez. II, 04/08/2022, n.24236).
pagina 3 di 5 Detta argomentazione appare assorbente e idonea a definire il giudizio nei rapporti tra attrice e risultando superfluo ogni esame relativo al merito della CP_1
questione.
Deve invece essere rigettata la domanda nei confronti degli altri convenuti, rispetto ai quali l'attrice lamenta una turbativa consistente nella raccolta delle olive.
E' appena il caso di rilevare che l'azione in questione non è esperibile qualora le ingerenze, le monomissioni, le turbative o molestie denunciate non si sostanzino in una pretesa o in un diritto vantato sulla cosa stessa.
E' stato sul punto precisato che l' “actio negatoria servitutis" non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Per altro verso, non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell'altrui fondo che ne abbia continuato l'esercizio nonostante il giudicato sfavorevole (Cassazione civile sez. II,
11/02/2009, n.3389).
Nella specie, l'attività della mera raccolta di olive posta in essere dagli altri convenuti, in assenza di alcun riferimento ad una eventuale pretesa di diritto, pur rappresentando verosimlmente una ingerenza, non può tuttavia essere oggetto dell'azione ex art. 949 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara improponibile la domanda nei confronti di CP_1
- rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
pagina 4 di 5 -condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Torre della Catena, 12, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Romina Amicolo, dalla quale è rappresentata e difesa di in virtù di procura in atti
ATTORE
CONTRO
, e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliati in Benevento, al Viale A. Mellusi, presso lo studio dell'avv.
Enrico Francesca che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, premesso di essere Parte_1
proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo in Campoli di Monte Taburno alla
C/da IE (foglio 10, particella 65 (doc.1), in virtù di una donazione, agiva in giudizio onde ottenere l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi diritto di proprietà o altro diritto reale da parte di terzi, con condanna alla cessazione delle turbative e al risarcimento dei danni.
In particolare, deduceva che i convenuti ponevano in essere turbative e molestie consistenti nel raccolto delle olive e nella proposizione, anche in sede di reclamo, di pagina 1 di 5 una azione di reintegra nel possesso, asserendo la nullità dell'atto di donazione al solo fine di turbare la proprietaria.
I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano in via preliminare l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 705 cpc , stante la pendenza di un giudizio possessorio, e l'insussistenza dei presupposti per l'invocata tutela, anche rispetto al profilo della careza di legittimazione passiva. Chiedevano quindi il rigetto della domanda.
Ciò premesso, nella specie, è fondata l'eccezione di improponibilità dell'azione nei confronti di CP_1
E' noto che l'articolo 705 c.p.c. sancisce il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita. Per costante giurisprudenza di legittimità il principio sovra enunciato comporta l'improponibilità della domanda petitoria fino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata integralmente la situazione di fatto del possessore sulla cosa;
in particolare, la domanda petitoria va dichiarata improponibile ove il giudice accerti che l'esecuzione integrale del giudicato possessorio non sia ancora avvenuta alla data della proposizione della domanda petitoria ancorché l'esecuzione integrale del giudicato possessorio sopravvenga nel corso del giudizio petitorio.
La disposizione, pertanto, avendo lo scopo di evitare l'instaurazione del procedimento giudiziario petitorio prima dell'esaurimento del procedimento possessorio e di assicurare stabilità ai provvedimenti possessori, configura un presupposto della domanda giudiziale -necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve, pertanto, sussistere quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento - e non una condizione dell'azione la quale, come noto, può verificarsi anche in corso del giudizio (Cass. 22.1.2002 n. 687, Cass,
4728/2011, Trib. Arezzo n. 559 del 19.5.2022).
Il divieto di proporre giudizio petitorio riguarda chi è stato già convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi" (Cass. n.
24236/2022). pagina 2 di 5 Ciò posto, nella specie, risulta essere stato incardinato, come del resto dedotto dalla stessa attrice, antecedentemente al presente giudizio, tra e CP_1 Pt_1
(con intervento volontario) e con riferimento al medesimo terreno, giudizio
[...]
possessorio (RG n. 3241 del 2021 Tribunale di Benevento) per il quale è stato introdotto il merito (R.G. 4206/21).
In particolare, avverso l'ordinanza possessoria di rigetto del 21 settembre 2021 è stato proposto reclamo con atto del 7.10.2021 anche nei confronti della odierna attrice, con successiva istanza del 18.10.2022 di fissazione di udienza per la prosecuzione del merito possessorio con termine per la notifica alle controparti.
Non colgono nel segno le deduzioni di parte attrice circa il mero intervento della odierna attrice in quel giudizio, atteso che, come si evince agevomente dall'atto di reclamo depositato in atti, il -in seguito all'intenrvento dell'odierna attrice nel CP_1
giudizio possessorio - ha chiesto la reintegra anche nei confronti di . Parte_1
D'altra parte, è la stessa attrice che lamenta nel presente giudizio, quale turbativa del proprio diritto, la proposizione, anche in sede di reclamo, di una azione di reintegra nel possesso.
E' appena il caso di rilevare che in tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
(Cassazione civile sez. II, 04/08/2022, n.24236).
pagina 3 di 5 Detta argomentazione appare assorbente e idonea a definire il giudizio nei rapporti tra attrice e risultando superfluo ogni esame relativo al merito della CP_1
questione.
Deve invece essere rigettata la domanda nei confronti degli altri convenuti, rispetto ai quali l'attrice lamenta una turbativa consistente nella raccolta delle olive.
E' appena il caso di rilevare che l'azione in questione non è esperibile qualora le ingerenze, le monomissioni, le turbative o molestie denunciate non si sostanzino in una pretesa o in un diritto vantato sulla cosa stessa.
E' stato sul punto precisato che l' “actio negatoria servitutis" non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Per altro verso, non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell'altrui fondo che ne abbia continuato l'esercizio nonostante il giudicato sfavorevole (Cassazione civile sez. II,
11/02/2009, n.3389).
Nella specie, l'attività della mera raccolta di olive posta in essere dagli altri convenuti, in assenza di alcun riferimento ad una eventuale pretesa di diritto, pur rappresentando verosimlmente una ingerenza, non può tuttavia essere oggetto dell'azione ex art. 949 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara improponibile la domanda nei confronti di CP_1
- rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
pagina 4 di 5 -condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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