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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1193/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1193/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SANSONE RI e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto a margine/in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 07.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08/06/1995 in CAMPAGNA (NA) di cui all'atto di matrimonio n. 369 del 1995, parte II, Serie A, Uff. 1, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata giudizialmente con sentenza del 2007 n. 11 dal Tribunale di Pavia, poi riformata in sede di appello, con la sentenza n. 49/2009, passata in giudicato giusta attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli RI (nata il [...] a [...]) e (nato l'[...] a [...]) ed Per_1 evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre e della madre in forma diretta – e, in forma indiretta, da parte del padre – il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08/06/1995 in CAMPAGNA, NA, (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di RI, di cui all'atto n. 369, parte II, serie A, ufficio n. 1, anno 1995) tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“A) i ricorrenti sono liberi di fissare la propria residenza ovunque lo ritengano opportuno;
B) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento mensile dei figli DE ed in Per_1 forma diretta per il tempo che gli stessi trascorreranno con ciascun genitore, ed il sig. Pt_2 anche in via indiretta, ovvero mediante il versamento di € 400,00 per entrambi i figli, ovvero di € 200,00 per ciascuno, a mezzo bonifico bancario intestato alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge;
C) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ecc.), sempre da concordarsi preventivamente, saranno da ripartirsi al 50% tra i predetti coniugi”;
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“D) le parti concordano che condizioni economiche di cui ai precedenti punti B) e C), formulate nell'interesse dei figli DE ed , verranno automaticamente meno allorquando i Per_1 medesimi raggiungeranno una propria indipendenza economica
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1193/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SANSONE RI e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto a margine/in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 07.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08/06/1995 in CAMPAGNA (NA) di cui all'atto di matrimonio n. 369 del 1995, parte II, Serie A, Uff. 1, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata giudizialmente con sentenza del 2007 n. 11 dal Tribunale di Pavia, poi riformata in sede di appello, con la sentenza n. 49/2009, passata in giudicato giusta attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli RI (nata il [...] a [...]) e (nato l'[...] a [...]) ed Per_1 evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre e della madre in forma diretta – e, in forma indiretta, da parte del padre – il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08/06/1995 in CAMPAGNA, NA, (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di RI, di cui all'atto n. 369, parte II, serie A, ufficio n. 1, anno 1995) tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“A) i ricorrenti sono liberi di fissare la propria residenza ovunque lo ritengano opportuno;
B) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento mensile dei figli DE ed in Per_1 forma diretta per il tempo che gli stessi trascorreranno con ciascun genitore, ed il sig. Pt_2 anche in via indiretta, ovvero mediante il versamento di € 400,00 per entrambi i figli, ovvero di € 200,00 per ciascuno, a mezzo bonifico bancario intestato alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge;
C) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ecc.), sempre da concordarsi preventivamente, saranno da ripartirsi al 50% tra i predetti coniugi”;
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“D) le parti concordano che condizioni economiche di cui ai precedenti punti B) e C), formulate nell'interesse dei figli DE ed , verranno automaticamente meno allorquando i Per_1 medesimi raggiungeranno una propria indipendenza economica
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire