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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11976 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 24327 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione “recuperatoria” a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, presso il cui studio elett.te domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Leonardo Murialdo, n. 38 (Parco Ambrosio) APPELLANTE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: b) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza dichiarando, per i suesposti motivi, l'inammissibilità della domanda originariamente proposta per tardività della stessa. b) In via alternativa e/o subordinata, sempre in accoglimento del presente appello, in ragione dei motivi di gravame di cui innanzi, riformare integralmente l'impugnata sentenza dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_1
c) In ogni caso, in riforma totale dalla gravata sentenza, rigettare integralmente le domande
[...] avanzate da in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto. d) Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.09.2022, il sig. convenne, innanzi Controparte_1 all'ufficio del Giudice di Pace di l' e la CP_2 Parte_1 CP_2 al fine di sentir: “1. accertare e dichiarare la cartella esattoriale di pagamento n.
[...]
071/2021/0017255303/000 (relativamente alle infrazioni al c.d.s.) oggetto della presente opposizione, nulla illegittima ed inammissibile, nonché improponibile ed improcedibile e per l'effetto revocarla in uno a tutti gli atti precedenti e successivi ad essa collegati per i motivi di cui sopra;
2. dichiarare non dovuta alcuna somma e per nessuna causa agli enti richiedenti, e riconoscere il ricorrente quale estraneo ad ogni contestazione e pretesa;
3. Sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato nelle more del giudizio con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
4. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, si chiede l'esibizione della copia del verbale di contravvenzione al cds con l'eventuale notifica ai sensi dell'art. 201 del c.d.s.”. A fondamento dell'opposizione evidenziò la decadenza dell'esattore ex d.lgs. 112/1999, la genericità delle voci di credito, la violazione degli artt. 12 e 25 dPR 602/1973, il difetto di motivazione, anche con riferimento agli interessi applicati, l'assenza di indicazioni sulle modalità di ricorso, l'omessa contestazione immediata della violazione, l'inesistenza della stessa, l'omessa notifica dell'atto presupposto. L' si costituì tempestivamente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_3 ricorso per tardività, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni relative alla presunta irregolarità formale della cartella di pagamento e alla mancata notifica della stessa e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Giudice, nell'impugnata sentenza n. 14919/2024, così decise: a) dichiara la contumacia dell' b) accoglie il ricorso proposto da e dichiara nulla e priva di CP_4 Controparte_1 effetti giuridici la cartella di pagamento n. 071 2021 00172553 03 000; b) condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di lite pari ad € 527,00, di cui € 27,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
c) compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite;
d) dichiara la sentenza esecutiva come per legge. Il Giudice così motivava:
“… Il ricorso proposto dall'opponente è fondato e va accolto. Il Giudice delle leggi riconosce come costituzionalmente garantito il fondamentale diritto del destinatario della notificazione di essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli (v. C. Cost. n. 346 del 1998). Il suddetto orientamento della Corte Costituzionale è stato ribadito nella sentenza n. 291 del 2009, che richiama la conforme ordinanza del Giudice delle leggi n. 221 del 2009 le quali hanno giudicato non in contrasto con i parametri costituzionali enunciati negli artt. 3, 24, 111 e 97 Cost. la norma recata dall'art. 36, comma 4 ter della legge n. 31 del 2008 che ha previsto la nullità delle cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati consegnati al concessionario dopo il 1° giugno 2008 ( v. Corte Cost. ordinanza n. 126 dell' 11-04-2011). Il ricorrente non riceveva la notifica dei verbali presupposti alla emissione della cartella esattoriale Contr impugnata;
ne consegue che la pretesa dell' dell' è infondata (v. Cass. CP_4
n. 7667 / 2009; Cass. n. 22343 / 2009 ). Le spese del giudizio seguono per metà la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (v. Trib. Napoli sezione 5^ sentenza n. 2616 / 2020). La restante metà delle spese può essere compensata avuto riguardo alla oggettiva complessità, in origine, delle questioni proposte dalle parti.” L' ha proposto tempestivo gravame sulla base di un unico motivo: erroneo rigetto CP_3 dell'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del termine decadenziale ex art. 7 d.lgs. 150/2011; ha inoltre, riproposto le eccezioni non esaminate dal primo giudice e, in particolare, ha ribadito l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di opposizione relativo al vizio di motivazione. L'appello è fondato. L'opposizione proposta dal sig. a certamente anche natura recuperatoria, avendo CP_1 sia egli fatto espresso riferimento agli artt. 23 l. 689/1981 e 203 c.d.s. sia dedotto la omessa notifica del verbale e la mancata contestazione immediata della sanzione amministrativa, circostanza posta a fondamento dell'annullamento da parte del primo giudice. Invero, pur premettendo il giudice alcune considerazioni sul “fondamentale diritto del destinatario della notificazione di essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto”, tali considerazioni appaiono astratte, non essendo poi chiarito quale sia il vizio dell'atto impugnato, sotto tale profilo. In termini recuperatori, l'opposizione è, tuttavia, inammissibile, in quanto il ricorso è stato depositato il 15.09.2022 mentre la cartella è stata pacificamente notificata il 2.7.2022. Gli ulteriori motivi riguardano violazioni formali che avrebbero essere dovuti fatti valere nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, esulano dalla presente sede, poiché, in relazione agli stessi, avrebbe dovuto, in tesi, proporsi ricorso per cassazione, avendo, come detto, il giudice a quo sostanzialmente motivato in ordine alla mancata notifica del verbale presupposto, in linea con la qualificazione dell'opposizione offerta dal ricorrente. Da ciò consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 14919/2024 emessa dal giudice di pace di dichiara CP_2 inammissibile l'opposizione proposta dal sig. Controparte_1
- condanna lo stesso al pagamento delle competenze di lite del doppio grado di giudizio in favore dell' , che liquida in € 633,00, per il primo grado, Parte_1 ed in € 852,00 per il grado d'appello, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, presso il cui studio elett.te domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Leonardo Murialdo, n. 38 (Parco Ambrosio) APPELLANTE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: b) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza dichiarando, per i suesposti motivi, l'inammissibilità della domanda originariamente proposta per tardività della stessa. b) In via alternativa e/o subordinata, sempre in accoglimento del presente appello, in ragione dei motivi di gravame di cui innanzi, riformare integralmente l'impugnata sentenza dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_1
c) In ogni caso, in riforma totale dalla gravata sentenza, rigettare integralmente le domande
[...] avanzate da in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto. d) Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.09.2022, il sig. convenne, innanzi Controparte_1 all'ufficio del Giudice di Pace di l' e la CP_2 Parte_1 CP_2 al fine di sentir: “1. accertare e dichiarare la cartella esattoriale di pagamento n.
[...]
071/2021/0017255303/000 (relativamente alle infrazioni al c.d.s.) oggetto della presente opposizione, nulla illegittima ed inammissibile, nonché improponibile ed improcedibile e per l'effetto revocarla in uno a tutti gli atti precedenti e successivi ad essa collegati per i motivi di cui sopra;
2. dichiarare non dovuta alcuna somma e per nessuna causa agli enti richiedenti, e riconoscere il ricorrente quale estraneo ad ogni contestazione e pretesa;
3. Sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato nelle more del giudizio con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
4. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, si chiede l'esibizione della copia del verbale di contravvenzione al cds con l'eventuale notifica ai sensi dell'art. 201 del c.d.s.”. A fondamento dell'opposizione evidenziò la decadenza dell'esattore ex d.lgs. 112/1999, la genericità delle voci di credito, la violazione degli artt. 12 e 25 dPR 602/1973, il difetto di motivazione, anche con riferimento agli interessi applicati, l'assenza di indicazioni sulle modalità di ricorso, l'omessa contestazione immediata della violazione, l'inesistenza della stessa, l'omessa notifica dell'atto presupposto. L' si costituì tempestivamente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_3 ricorso per tardività, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni relative alla presunta irregolarità formale della cartella di pagamento e alla mancata notifica della stessa e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Giudice, nell'impugnata sentenza n. 14919/2024, così decise: a) dichiara la contumacia dell' b) accoglie il ricorso proposto da e dichiara nulla e priva di CP_4 Controparte_1 effetti giuridici la cartella di pagamento n. 071 2021 00172553 03 000; b) condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di lite pari ad € 527,00, di cui € 27,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
c) compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite;
d) dichiara la sentenza esecutiva come per legge. Il Giudice così motivava:
“… Il ricorso proposto dall'opponente è fondato e va accolto. Il Giudice delle leggi riconosce come costituzionalmente garantito il fondamentale diritto del destinatario della notificazione di essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli (v. C. Cost. n. 346 del 1998). Il suddetto orientamento della Corte Costituzionale è stato ribadito nella sentenza n. 291 del 2009, che richiama la conforme ordinanza del Giudice delle leggi n. 221 del 2009 le quali hanno giudicato non in contrasto con i parametri costituzionali enunciati negli artt. 3, 24, 111 e 97 Cost. la norma recata dall'art. 36, comma 4 ter della legge n. 31 del 2008 che ha previsto la nullità delle cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati consegnati al concessionario dopo il 1° giugno 2008 ( v. Corte Cost. ordinanza n. 126 dell' 11-04-2011). Il ricorrente non riceveva la notifica dei verbali presupposti alla emissione della cartella esattoriale Contr impugnata;
ne consegue che la pretesa dell' dell' è infondata (v. Cass. CP_4
n. 7667 / 2009; Cass. n. 22343 / 2009 ). Le spese del giudizio seguono per metà la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (v. Trib. Napoli sezione 5^ sentenza n. 2616 / 2020). La restante metà delle spese può essere compensata avuto riguardo alla oggettiva complessità, in origine, delle questioni proposte dalle parti.” L' ha proposto tempestivo gravame sulla base di un unico motivo: erroneo rigetto CP_3 dell'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del termine decadenziale ex art. 7 d.lgs. 150/2011; ha inoltre, riproposto le eccezioni non esaminate dal primo giudice e, in particolare, ha ribadito l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di opposizione relativo al vizio di motivazione. L'appello è fondato. L'opposizione proposta dal sig. a certamente anche natura recuperatoria, avendo CP_1 sia egli fatto espresso riferimento agli artt. 23 l. 689/1981 e 203 c.d.s. sia dedotto la omessa notifica del verbale e la mancata contestazione immediata della sanzione amministrativa, circostanza posta a fondamento dell'annullamento da parte del primo giudice. Invero, pur premettendo il giudice alcune considerazioni sul “fondamentale diritto del destinatario della notificazione di essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto”, tali considerazioni appaiono astratte, non essendo poi chiarito quale sia il vizio dell'atto impugnato, sotto tale profilo. In termini recuperatori, l'opposizione è, tuttavia, inammissibile, in quanto il ricorso è stato depositato il 15.09.2022 mentre la cartella è stata pacificamente notificata il 2.7.2022. Gli ulteriori motivi riguardano violazioni formali che avrebbero essere dovuti fatti valere nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, esulano dalla presente sede, poiché, in relazione agli stessi, avrebbe dovuto, in tesi, proporsi ricorso per cassazione, avendo, come detto, il giudice a quo sostanzialmente motivato in ordine alla mancata notifica del verbale presupposto, in linea con la qualificazione dell'opposizione offerta dal ricorrente. Da ciò consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 14919/2024 emessa dal giudice di pace di dichiara CP_2 inammissibile l'opposizione proposta dal sig. Controparte_1
- condanna lo stesso al pagamento delle competenze di lite del doppio grado di giudizio in favore dell' , che liquida in € 633,00, per il primo grado, Parte_1 ed in € 852,00 per il grado d'appello, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco