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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3365/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021084864000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105919639000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000610344001 IMPOSTA LOCAZ 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008415855000 TARI 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D803988/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Cita giurisprudenza di questa Corte e nello specifico, la Sentenza 5595/2025; Insiste per l'accoglimento del ricorso.
I rappresentanti degli Uffici si riportano alle rispettive controdeduzioni;
Insistono per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 05.06.2025, unitamente alle seguenti atti sottostanti, limitatamente ai crediti tributari:
1) Cartella di Pagamento n. 29620160105919639000, presuntivamente notificata il 15.06.2017;
2) Cartella di Pagamento n. 29620180000610344001, presuntivamente notificata il 27.03.2018;
3) Cartella di Pagamento n. 29620190008415855000, presuntivamente notificata il 13.04.2019;
4) Avviso di accertamento n. TY301D803988/2016 (riferimento interno n. 89617014136575009000) presuntivamente notificato il 28.12.2016. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, atteso che le cartelle di pagamento nn. 29620160105919639000, 29620180000610344001, 29620190008415855000 risulterebbero notificate in violazione delle modalità prescritte dall'art. 60, co. 5, del D.P.R. n. 600/73, dal momento che al momento della notifica delle suddette cartelle impugnate, l'odierno ricorrente non era titolare di partita iva, né risultava in possesso di un indirizzo pec valido o attivo. Pertanto, l'Ufficio non poteva procedere legittimamente alla notificazione via PEC, non avendo dato comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto tramite lettera raccomandata. L'avviso di accertamento n. TY301D803988/2016 risulterebbe notificato in violazione delle modalità prescritte dall'art. 140 del c.p.c. Inoltre, In riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29620160105919639000, 29620190008415855000, aventi ad oggetto TARES e TARI, lamenta intervenuta prescrizione del diritto, anche di sanzioni ed interessi. Si è costituita Agenzia entrate, che documenta che il sotteso avviso di accertamento esecutivo n. TY301D803988/2016, avente ad oggetto IRPEF e Addizionali Regionale e Comunale dell'anno di imposta 2011, è stato regolarmente notificato in data 29.12.2016. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la notifica non è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina l'ipotesi di cd.
“irreperibilità assoluta” del destinatario. Nella specie, come emerge dalla documentazione allegata, il messo notificatore avrebbe effettuato le opportune ricerche nel comune di residenza del contribuente, recandosi nelle date 29.11.2016 e 05.12.2016 presso entrambi gli indirizzi ad esso riconducibili, indicati nel frontespizio dell'atto. Non avendo reperito né l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda del destinatario, il messo ha notificato l'avviso con il c.d. rito o procedura “degli irreperibili” di cui al citato articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600 del 1973. Una volta appurata l'irreperibilità assoluta del contribuente in data 21.12.2016 ha provveduto a depositare l'atto in busta sigillata (sulla quale è trascritto il numero cronologico 25875) presso la Casa Comunale di Palermo e ad affiggere l'avviso di avvenuto deposito nell'albo comunale;
decorsi 8 giorni dalla predetta data il 4 procedimento notificatorio si è perfezionato. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/73. In tal caso non sarebbe previsto l'invocato invio della raccomandata informativa, adempimento, comunque, non possibile in mancanza di indirizzo del destinatario (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 1338 del 18 gennaio 2019). Tale avviso di accertamento, pur essendo stato regolarmente notificato, non è stato impugnato entro i termini di legge, per cui la pretesa in esso contenuta si è definitivamente cristallizzata. Si è costituita ER, la quale documenta la notifica delle cartelle 29620160105919639000 in data 15.06.2017, della cartella 29620180000610344001 in data 27.03.2018 e della cartella 29620190008415855000 in data 13.04.2019 e dell'avviso di accertamento n. TY301D803988/2016, notificato dall'Ente Impositore in data 28.12.2016. A seguito del mancato incasso delle somme iscritte a ruolo nei termini, i suddetti atti sono stati inseriti in automatico nell'avviso d'intimazione 29620239022195646000 in data 25.09.2023, non oggetto di alcuna impugnazione. Con memorie illustrative, parte ricorrente insiste nei vizi di notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, concludendo per l'accoglimento delle domande in atti. In particolare, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 29620239022195646000, notificata in data 25.09.2023 a persona di famiglia, quale presunto atto interruttivo della prescrizione, che riguarda tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, deduce che la notifica di tale atto risulta priva dei requisiti di legge, in quanto viene fornita, come unica prova, la sola attestazione di consegna, senza il relativo avviso di ricevimento CAN, elemento indispensabile per comprovare l'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. All'odierna udienza del 05/02/2026, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Risulta dirimente a riguardo, la circostanza che tutti gli atti per cui è causa sono stati inseriti in automatico nell'avviso d'intimazione 29620239022195646000, notificato con effetti interruttivi della prescrizione in data 25.09.2023 e non oggetto di alcuna impugnazione. I vizi dedotti in questa sede, relativi all'omessa notifica di atti prodromici e prescrizione, andavano tempestivamente opposti al momento della ricezione della predetta intimazione, quale primo atto in cui il contribuente ha preso, in tesi, conoscenza delle pretese a suo carico. Ciò non è avvenuto e le pretese si sono cristallizzate. Non coglie nel segno il tentativo di contestare la notifica dell'intimazione sul presupposto del mancato recapito della CAN, trattandosi di notifica a persona convivente che non richiede tale ulteriore formalità. Il ricorso è pertanto da respingere e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore di ER e di Agenzia entrate in euro 1.500,00 cadauno oltre accessori in misura di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ER e di Agenzia entrate in euro 1.500,00 cadauno oltre accessori in misura di legge se dovuti. IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3365/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021084864000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105919639000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000610344001 IMPOSTA LOCAZ 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008415855000 TARI 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D803988/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Cita giurisprudenza di questa Corte e nello specifico, la Sentenza 5595/2025; Insiste per l'accoglimento del ricorso.
I rappresentanti degli Uffici si riportano alle rispettive controdeduzioni;
Insistono per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 05.06.2025, unitamente alle seguenti atti sottostanti, limitatamente ai crediti tributari:
1) Cartella di Pagamento n. 29620160105919639000, presuntivamente notificata il 15.06.2017;
2) Cartella di Pagamento n. 29620180000610344001, presuntivamente notificata il 27.03.2018;
3) Cartella di Pagamento n. 29620190008415855000, presuntivamente notificata il 13.04.2019;
4) Avviso di accertamento n. TY301D803988/2016 (riferimento interno n. 89617014136575009000) presuntivamente notificato il 28.12.2016. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, atteso che le cartelle di pagamento nn. 29620160105919639000, 29620180000610344001, 29620190008415855000 risulterebbero notificate in violazione delle modalità prescritte dall'art. 60, co. 5, del D.P.R. n. 600/73, dal momento che al momento della notifica delle suddette cartelle impugnate, l'odierno ricorrente non era titolare di partita iva, né risultava in possesso di un indirizzo pec valido o attivo. Pertanto, l'Ufficio non poteva procedere legittimamente alla notificazione via PEC, non avendo dato comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto tramite lettera raccomandata. L'avviso di accertamento n. TY301D803988/2016 risulterebbe notificato in violazione delle modalità prescritte dall'art. 140 del c.p.c. Inoltre, In riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29620160105919639000, 29620190008415855000, aventi ad oggetto TARES e TARI, lamenta intervenuta prescrizione del diritto, anche di sanzioni ed interessi. Si è costituita Agenzia entrate, che documenta che il sotteso avviso di accertamento esecutivo n. TY301D803988/2016, avente ad oggetto IRPEF e Addizionali Regionale e Comunale dell'anno di imposta 2011, è stato regolarmente notificato in data 29.12.2016. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la notifica non è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina l'ipotesi di cd.
“irreperibilità assoluta” del destinatario. Nella specie, come emerge dalla documentazione allegata, il messo notificatore avrebbe effettuato le opportune ricerche nel comune di residenza del contribuente, recandosi nelle date 29.11.2016 e 05.12.2016 presso entrambi gli indirizzi ad esso riconducibili, indicati nel frontespizio dell'atto. Non avendo reperito né l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda del destinatario, il messo ha notificato l'avviso con il c.d. rito o procedura “degli irreperibili” di cui al citato articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600 del 1973. Una volta appurata l'irreperibilità assoluta del contribuente in data 21.12.2016 ha provveduto a depositare l'atto in busta sigillata (sulla quale è trascritto il numero cronologico 25875) presso la Casa Comunale di Palermo e ad affiggere l'avviso di avvenuto deposito nell'albo comunale;
decorsi 8 giorni dalla predetta data il 4 procedimento notificatorio si è perfezionato. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/73. In tal caso non sarebbe previsto l'invocato invio della raccomandata informativa, adempimento, comunque, non possibile in mancanza di indirizzo del destinatario (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 1338 del 18 gennaio 2019). Tale avviso di accertamento, pur essendo stato regolarmente notificato, non è stato impugnato entro i termini di legge, per cui la pretesa in esso contenuta si è definitivamente cristallizzata. Si è costituita ER, la quale documenta la notifica delle cartelle 29620160105919639000 in data 15.06.2017, della cartella 29620180000610344001 in data 27.03.2018 e della cartella 29620190008415855000 in data 13.04.2019 e dell'avviso di accertamento n. TY301D803988/2016, notificato dall'Ente Impositore in data 28.12.2016. A seguito del mancato incasso delle somme iscritte a ruolo nei termini, i suddetti atti sono stati inseriti in automatico nell'avviso d'intimazione 29620239022195646000 in data 25.09.2023, non oggetto di alcuna impugnazione. Con memorie illustrative, parte ricorrente insiste nei vizi di notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, concludendo per l'accoglimento delle domande in atti. In particolare, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 29620239022195646000, notificata in data 25.09.2023 a persona di famiglia, quale presunto atto interruttivo della prescrizione, che riguarda tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, deduce che la notifica di tale atto risulta priva dei requisiti di legge, in quanto viene fornita, come unica prova, la sola attestazione di consegna, senza il relativo avviso di ricevimento CAN, elemento indispensabile per comprovare l'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. All'odierna udienza del 05/02/2026, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Risulta dirimente a riguardo, la circostanza che tutti gli atti per cui è causa sono stati inseriti in automatico nell'avviso d'intimazione 29620239022195646000, notificato con effetti interruttivi della prescrizione in data 25.09.2023 e non oggetto di alcuna impugnazione. I vizi dedotti in questa sede, relativi all'omessa notifica di atti prodromici e prescrizione, andavano tempestivamente opposti al momento della ricezione della predetta intimazione, quale primo atto in cui il contribuente ha preso, in tesi, conoscenza delle pretese a suo carico. Ciò non è avvenuto e le pretese si sono cristallizzate. Non coglie nel segno il tentativo di contestare la notifica dell'intimazione sul presupposto del mancato recapito della CAN, trattandosi di notifica a persona convivente che non richiede tale ulteriore formalità. Il ricorso è pertanto da respingere e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore di ER e di Agenzia entrate in euro 1.500,00 cadauno oltre accessori in misura di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ER e di Agenzia entrate in euro 1.500,00 cadauno oltre accessori in misura di legge se dovuti. IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale