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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2407/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 8.7.2022
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1
unita mediante strumenti informatici dagli avvocati Cesare Malattia e Bruno Malattia, del Foro di
Pordenone e dall'avv. Celestino Pigani del Foro di Udine, domiciliatari;
attrice
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa, per procura unita Controparte_1 C.F._2
mediante strumenti informatici dall'avvocato Luca Lupia del Foro di MA, domiciliatario;
convenuta in punto: donazione
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per l'attrice: -Accertato che con le sue condotte denunciate con l'atto di Controparte_1
citazione ed in corso di causa, ha gravemente ingiuriato la propria madre , revocarsi Parte_1
ex art. 801 c.c. per ingratitudine, sotto il profilo dell'ingiuria grave, le donazioni dirette compiute da a con atti di data 13.12.2018 notaio di Udine Rep. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
50037, Fasc. 27140 e Rep. 50038, Fasc. 27141 della nuda proprietà delle quote sociali e dei cespiti immobiliari ivi descritti. Per le stesse ragioni revocarsi ex art. 801 ed 809 c.c. per ingratitudine, sotto il profilo dell'ingiuria grave, la donazione indiretta compiuta da a Parte_1 Controparte_1
della nuda proprietà del cespite immobiliare oggetto dell'atto di data 4.7.19 notaio di Persona_2
MA, rep. 8013, racc. 6287 o, in subordine, della provvista fornita alla FI quale mezzo per il suo acquisto. Spese rifuse. In via istruttoria. Per quanto potesse occorrere all'accoglimento della domanda ammettersi i mezzi istruttori richiesti in seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. che non hanno trovato ingresso con l'ordinanza 28.7.2023
Per la convenuta: - in via preliminare e nel merito, ordinare la cancellazione della frase offensiva “fino a dove il loro perverso malanimo si sarebbe spinto”, riportata nel paragrafo 5.7, pag. 10
dell'atto di citazione della IGnora , introduttivo del giudizio;
in via principale e nel merito: - Pt_1
accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dalla attrice, nei confronti della convenuta, in quanto infondate e non provate, in ragione di tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni rappresentate nel presente atto;
-in ogni caso,
condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8.7.2022, ha evocato avanti Parte_1
all'intestato Tribunale la sua unica FI, premettendo di aver donato alla stessa, con Controparte_1
atto pubblico rogato dal notaio di Udine in data 13.12.2018, rep. 50037 racc. 27140, la nuda Per_1
pagina 2 di 13 proprietà di tre immobili e di una partecipazione societaria e beni immobili;
nel 2019 aveva poi donato alla FI la nuda proprietà di altro immobile, fornendo la provvista in denaro per il pagamento del relativo prezzo. L'attrice ha poi dedotto che, per motivi di salute, nel maggio del 2021 si era trasferita a
Fiano MAno, dimorando a circa cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui vivevano la FI
il suo compagno e le loro due figlie minori, di otto e sei anni, ma la sua permanenza Controparte_1
era durata ben poco, in quanto, subito dopo il suo trasferimento, si erano manifestati forti contrasti con la FI, che aveva poi cominciato ad ignorare totalmente la madre. Falliti i tentativi di riavvicinamento alla FI, l'attrice era stata costretta a rientrare in Friuli Venezia Giulia. Affermato che il comportamento tenuto dalla FI e donataria, denotava avversione e mancanza di Controparte_1
rispetto nei confronti della madre, tanto da potersi qualificare come gravemente ingiurioso e tale da giustificare la revocazione per ingratitudine di tutte le donazioni, dirette e indirette, delle quali CP_1
aveva beneficiato.
[...]
2. Si è costituita prospettando una ricostruzione fattuale diversa da quella Controparte_1
offerta dall'attrice in ordine ai rapporti con la stessa e negando le potessero essere attribuite le condotte addebitate dalla madre, che, in ogni caso, non avrebbero potuto legittimare l'azione di revocazione delle donazioni per ingratitudine, non essendo dimostrato un durevole sentimento di disistima nei confronti della donante né l'indisponibilità della convenuta ad assisterla. La convenuta, precisato che le donazioni le avevano trasferito la nuda proprietà dei beni, gravata del diritto di usufrutto a favore della madre, ha sostenuto che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito a Fiano MAno non poteva essere qualificato come donazione indiretta, avendone pagato il prezzo con denaro proprio. La
convenuta ha pertanto concluso per il rigetto per infondatezza della domanda ex adverso proposta di revocazione delle donazioni, dirette e indiretta, con vittoria di spese, sollecitando la cancellazione, ex
art. 89 c.p.c., di una frase offensiva riportata nell'atto di citazione.
3. Nell'udienza di prima comparizione e trattazione, le parti si sono dichiarate disponibili a trovare un accordo ed è stato pertanto concesso un rinvio;
alla successiva udienza, le parti hanno comunicato che era impossibile conciliare la causa e sono stati quindi concessi i termini per le memorie pagina 3 di 13 ex art. 183, comma VI, c.p.c.; la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali e per interpello ammesse in parziale accoglimento delle richieste delle parti. Mutata la persona del giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate,
4. Va respinta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata in via preliminare dalla convenuta,
volta ad ottenere la cancellazione di una frase, riportata nell'atto di citazione, ritenuta sconveniente ed offensiva. Si tratta dell'espressione “fino a dove il loro perverso malanimo si sarebbe spinto”, riferita a e al compagno. Controparte_1
Secondo costante giurisprudenza, per poter disporre la cancellazione, è necessario che le frasi incriminate siano volte esclusivamente a insultare la parte avversaria, senza alcuna relazione con le eIGenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui e senza alcun collegamento con la materia del contendere. Nel caso in esame, le parole di cui si chiede la cancellazione sono, invece, evidentemente connesse alla vicenda controversa, dal momento che l'attrice ha domandato la revocazione per ingratitudine delle donazioni di cui la FI ha beneficiato.
Infatti, l'onere dell'attrice di dimostrare l'ingratitudine della donataria comporta necessariamente l'eIGenza di allegare la sussistenza di un comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo;
l'utilizzo dell'espressione “fino a dove il loro perverso malanimo si sarebbe spinto”, calato nel contesto dell'azione proposta, deve ritenersi strumentale alle eIGenze difensive.
5. Le domande proposte da sono infondate. Parte_1
5.1 Secondo quanto prospettato dall'attrice, sua unica FI, in qualità di donataria, si Controparte_1
sarebbe resa colpevole di ingiuria grave nei suoi confronti, presupposto -tra altri – previsto dall'art. 801
c.c. ai fini della revocabilità di una donazione per ingratitudine.
5.2 Con riferimento all'espressione “ingiuria grave”, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“pur mutuando dal diritto penale il suo IGnificato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia
si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen. e consiste in un comportamento suscettibile
di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di
avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.” (Cass. sez. II, sent. n. pagina 4 di 13 7487 del 31.3.2011). È altresì necessario che il comportamento del donatario sia rivolto contro la sfera del donante in modo diretto ed esplicito, secondo connotazioni e manifestazioni di gravità e potenzialità offensiva che abbiano carattere oggettivo. E, ancora, si richiede che il sentimento di avversione del donatario nei confronti del donante sia duraturo nel tempo (Cass., sez. II, sent. n. 7033
del 5.4.2005).
5.3 Inoltre, sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il fatto che il sentimento di avversione e disistima nei confronti del donante debba avere carattere oggettivo, esplicito e diretto,
eIGe una manifestazione esteriorizzata del comportamento del donatario, che deve dunque essere conoscibile ai terzi e non può limitarsi ad un atteggiamento passivo. In altri termini, la condotta del donatario non può rimanere celata tra le mura di casa, ma deve palesarsi ai terzi, in modo tale che il sentimento di disistima e avversione possa determinare negli animi altrui un senso di ripugnanza
(Cass., sez. II, sent. n. 22013 del 31.10.2016; sez. II, ord. n. 20722 del 13.8.2018; sez. II, ord. n. 13544
del 5.4.2022).
5.4 Infine, si è condivisibilmente ritenuto che il sentimento di disistima da parte del donatario “non può
essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si
sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono
essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che
costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine” (Cass., sez. II, n. 23077
del 26.9.2018).
6. Nella prospettazione attorea, nel caso di specie integrerebbero l'ingiuria grave le condotte tenute dalla FI nell'estate del 2021, consistite nell'omessa assistenza alla stessa durante un periodo di malattia alla fine del mese di luglio del 2021, che la costrinse ad un breve ricovero presso la clinica Mater Dei di MA e nella pressoché contestuale interruzione, da parte della FI, di ogni comunicazione con la madre.
7. L'istruttoria svolta ha consentito di accertare le circostanze che si riassumono di seguito.
pagina 5 di 13 7.1 la IG.ra , nata il [...], ha dichiarato, nel corso del suo interrogatorio formale, che Pt_1
“facevamo da sempre le vacanze tutti assieme. Io tenevo spesso le bambine in queste occasioni. E' vero
che anche a luglio 2021 sono stata coinvolta nella scelta”; dunque la IG.ra con la sua famiglia CP_1
trascorreva da anni con la madre le vacanze estive e così avvenne anche nel mese di luglio 2021; il teste IG. compagno della convenuta, ha ricordato che, durante tutto il soggiorno in località di Tes_1
mare della Calabria, la IG.ra pretese due volte il cambiamento della stanza e non lesinò insulti Pt_1
ai dipendenti della struttura alberghiera, tanto che il responsabile della sala aveva chiesto alla FI e a lui stesso di presentarsi al tavolo con anticipo per verificare che tutto rispondesse al gradimento della
IG.ra , prima dell'arrivo della stessa, ad evitare ulteriori polemiche;
il IG. pagò le Pt_1 Tes_1
spese di soggiorno, anche per la IG.ra , circostanza da quest'ultima non contestata (si veda, Pt_1
infatti, pag. 3, terzo capoverso dell'atto di citazione).
7.2 Dopo il rientro a Fiano MAno, intendendo recarsi in data 22.7.2021 ad un ricevimento per un matrimonio che si sarebbe tenuto in località a distanza di circa sessanta chilometri, percorribile in un'ora circa, la IG.ra e il compagno accettarono l'offerta della IG.ra di badare alle CP_1 Pt_1
nipoti, che furono accompagnate da lei dalla collaboratrice domestica dei IG.ri IG.ra A_
. Per_4
7.3 Intorno alla mezzanotte, la IG.ra aveva telefonato alla FI, riferendole che doveva Pt_1
rientrare con urgenza, in quanto le bambine facevano i capricci e non volevano dormire, circostanza in sostanza confermata dalla IG.ra nel corso del suo interrogatorio;
il teste ha ricordato Pt_1 Tes_1
che, arrivato presso l'abitazione della IG.ra , trovò la porta d'ingresso aperta (circostanza Pt_1
confermata dall'attrice a pag. 2 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.) e, recatosi nella camera da letto, rinvenne l'odierna attrice in dormiveglia con, accanto a lei, posata sul comodino, una pistola
(“quando sono arrivato la porta d'ingresso era aperta. Sono andato direttamente in camera dove
c'erano le bambine con la nonna e il revolver era sul comodino. La pistola era visibile. C'era la
televisione accesa e si vedeva perfettamente. Una bambina era in dormiveglia mentre l'altra, la più
piccola, girava tra le camere”). La dichiarazione del IG. ha trovato conferma in quella della Tes_1
pagina 6 di 13 sua collaboratrice domestica IG.ra , che, recatasi nell'abitazione della IG.ra la mattina Per_4 Pt_1
dopo il fatto appena descritto, vide la pistola sul comodino. La presenza della pistola nella casa dell'attrice è stata del resto confermata dalla stessa IG.ra , che ha confermato di possedere una Pt_1
pistola per la caccia, sostenendo però di tenerla sempre sopra un armadio (“…la pistola è sempre stata
sopra un armadio, collocata in alto, aperta, non carica, con due bossoli vicino)”.
7.4 Il successivo giorno 22.7.2021 il IG. si recò presso l'abitazione della suocera, fatto che Tes_1
trova conferma nel messaggio WhatsApp inviato al predetto in data 1.9.2021 dalla IG.ra e non Pt_1
contestato (“22 LUGLIO GIOV Tu portato olio a me”), anche per comunicarle che la famiglia avrebbe trascorso il fine settimana a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, per distrarre le figlie e la compagna dal dispiacere per la morte del cane;
la IG.ra aveva reagito in modo aggressivo alla Pt_1
sua richiesta di spiegazioni sulla pistola, senza comunicare alcunché in ordine alle sue condizioni di salute;
il teste ha riferito, con dichiarazione confermata dalla IG.ra , di aver chiesto a Per_4
quest'ultima di tenersi a disposizione della IG.ra , circostanza confermata dalle richieste svolte Pt_1
dalla stessa alla IG.ra , ottemperate da quest'ultima. Per_4
7.5 Venerdì 23.7.2021 il IG. rispose alla telefonata della IG.ra che chiedeva di Tes_1 Pt_1
indicarle un dottore;
chiusa la telefonata, era arrivato sul telefono dell'odierna attrice il numero di telefono di un medico, che la IG.ra aveva chiamato;
il medico aveva risposto che non poteva Pt_1
recarsi a visitarla a domicilio “a causa del Covid” e che avrebbe potuto mandarle un'ambulanza, che la
IG.ra rifiutò “perché aveva paura del Covid”; la IG.ra era tornata dalla vacanza con i Pt_1 Pt_1
familiari con il raffreddore, poi aveva palesato difficoltà nel respiro;
sabato 24.7.2021 aveva preso contatto con la clinica Mater Dei di MA (dichiarazioni della teste IG.ra collaboratrice Tes_2
domestica non convivente della IG.ra ) e domenica 25.7.2021 aveva chiamato la IG.ra , Pt_1 Per_4
che, con l'aiuto del figlio, l'aveva accompagnata portata presso la predetta clinica e non era rimasta con lei “perché la IGnora non mi voleva”. La testimone ha altresì ricordato che la madre, durante il Per_4
ricovero, non aveva mai chiamato la FI (“…a me non risulta che la mamma abbia telefonato alla
FI…) e che la IG.ra le aveva anche vietato di far sapere alla FI del ricovero (“…mi ha Pt_1
pagina 7 di 13 detto di non dire nulla a sua FI…”; “…mi diceva di non dire niente…”; “…non dovevo dire niente
alla FI della sua salute…”) e teneva spento il suo telefono cellulare;
la IG.ra era rimasta a Tes_2
Fiano MAno senza supporto economico e la IG.ra le aveva portato dei generi di prima Per_4
necessità, sostenendo spese che le erano state rimborsate dall'odierna convenuta, al pari delle spese per il viaggio sino alla clinica romana. Non è contestato che la IG.ra , dopo la dimissione dalla Pt_1
clinica, sia stata ricondotta a Fiano MAno da un dipendente della società del IG. il cui Tes_1
contatto era stato fornito alla IG.ra dalla FI e dal compagno (si veda, infatti la memoria ex Pt_1
art. 183 c. 6 n. 3 attorea). Al rientro della IG.ra a Fiano MAno, la IG.ra , a ciò Pt_1 Per_4
autorizzata dalla convenuta provvide alla spesa richiesta dalla IG.ra e, dopo che il IG. CP_1 Pt_1
ebbe telefonato alla farmacia per ovviare ai problemi creati dalla mancanza di prescrizione Tes_1
medica, la IG.ra portò alla IG.ra anche i farmaci. Per_4 Pt_1
7.6 Dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attrice, risulta che la stessa era risultata affetta da una polmonite batterica e venne dimessa in data 28.7.2021, in buone condizioni generali, con prescrizione di terapia farmacologica a domicilio;
7.7 a partire dal 3.8.2021, la IG.ra inviò al compagno della FI i messaggi whatsapp prodotti Pt_1
dalla convenuta con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., non contestati dall'attrice, che, anzi, ha riconosciuto nel corso del suo interrogatorio formale di essersi espressa in termini pesanti;
in tali messaggi la IG.ra diede incontrollato sfogo al suo livore per non potere avere con sé le nipoti Pt_1
quando lo voleva e, riferendosi alla FI IG.ra e al compagno, scrisse: “Goditi la mentecatta CP_1
serena e calma fino a che mi sapra' in difficolta e sola con te dalla sua parte....poi io andro via e tu
tornerai a non sopportarla "quella egoista , fannullona ubriacona, apatica,che mi tratta come una
merda, ke mi tormenta 2 con le telef x cretinate che se stomale le vengono i nervi" (parole tue)-che se
sapesse!! Chiedevo x qualke ora le bambine x farle dvertire , x che altro se no? Ma non voglio ke la
mentecatta le ÙSI COME ARMA x colpirmi ,loro se ne accorgono e con me sono imbarazzate percio
mi fermo qui…………Fate la gara con me x ki le fa divertire di piu?parco gioki grigliata ecc? Ma siete
2 miserabili ! Lei 1 squilibrata arida apatica tu un camionista ignorante stressato x una piccola
pagina 8 di 13 azienda....2 personaggi di periferia poco equilibrati ke distruggeranno le potenzialita' delle
bambine.....ke dolore, avrei potuto mitigare un po questo scempio……..Tranquilli me ne vado e lascio
te nelle mani di caterina .......ma non telefonarmi piu x lamentarti ogni giorno di lei ,x Pt_2
esprimere tutta l angoscia ke ti procura .......solo lo xanax potra aiutarti........comunque hai appeso il
cappello bene ... e' ricca ! Non voglio vedervi mai piu dopo il male che mi avete fatto in questi 15
giorni e x quello ke farete alle piccole Nonna bella”;
7.8 rientrata nella sua residenza in Friuli Venezia Giulia, la IG.ra raccontò al parente Pt_1 CP_2
che, quando era rientrata a casa dal ricovero in una clinica privata, non aveva più ricevuto
[...]
alcun aiuto dalla FI e neppure dalla domestica della stessa;
sentito come teste, il IG. ha CP_2
riferito di aver telefonato alla IG.ra che gli raccontò di aver avuto un forte diverbio dovuto al CP_1
fatto che secondo lei la madre l'aveva ingiustamente accusata di averla abbandonata e gli disse che sua madre non avrebbe mai più messo piede in casa sua e che per farle vedere le bambine si sarebbero recati al ristorante o in altro posto.
7.9 Con missiva del 31.1.2022, il legale della convenuta riscontrò l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ricevuto dal legale della IG.ra , evidenziando che le minori Pt_1
intrattenevano rapporti telefonici con l'ascendente e dichiarando che la IG.ra e il compagno CP_1
consentivano a che la IG.ra incontrasse le nipoti, recandosi a Fiano MAno, purché con Pt_1
congruo preavviso e alla presenza dei genitori.
7.10 Dal settembre 2021 la IG.ra intensificò la sua conoscenza con la IG.ra nata nel Pt_1 Pt_3
1986, cui raccontò di essere stata lasciata sola e che la FI e il genero non le rispondevano;
il
29.4.2022 la IG.ra (come da registrazione agli atti, contestata solo genericamente dalla Pt_1
convenuta), si fece accompagnare dalla IG.ra a Fiano MAno e si presentò presso l'abitazione Pt_3
della FI, senza alcun preavviso;
quivi giunta, fece ingresso, con un dispositivo di registrazione attivato, nel giardino della casa della FI, aperto per la presenza di operai al lavoro, pretendendo di intrattenersi per la giornata con le nipoti, cui aveva portato dei regali;
la FI e il IG. Tes_1
deplorarono la sua improvvisata, per il turbamento arrecato alle figlie;
nel maggio 2022 la IG.ra pagina 9 di 13 telefonò alla IG.ra , alla risposta, faticò a capire chi fosse la sua intelocutrice- Pt_3 Persona_5
“sperando che questa venisse a trovare sua madre” e decise di registrare la telefonata, per farla sentire alla IG.ra ; in tale telefonata, alla generica affermazione che la madre non stava bene, la IG.ra Pt_1
rispose che non aveva più rapporti con la madre, precisando “siamo in vie legali”; la telefonata CP_1
era stata fatta ascoltare alla IG.ra qualche tempo dopo;
il 14.7.2022 è stata notificata la Pt_1
citazione introduttiva del presente giudizio.
7.11 Pendente il presente giudizio, in data 29-30.3.2023, la IG.ra presentò denuncia alla polizia CP_1
giudiziaria nei confronti della madre, lamentando il comportamento ossessivo della stessa, dapprima estrinsecatosi con i messaggi whatsapp dal contenuto ingiurioso, indi nella promozione della causa, poi nell'invio di una lettera nella quale prospettava di rivolgersi agli assistenti sociali e al giudice per incontrare le nipoti, nel deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. nella presente causa,
memoria nella quale erano contenute molteplici affermazioni false e ingiuriose, indi nell'invio di un messaggio vocale whatsapp nel quale chiedeva se volessero un altro blitz per poter salutare le nipoti. Il
procedimento penale è stato archiviato.
8. Non può ritenersi affatto provato che la donataria IG.ra abbia tenuto quel CP_1
“comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed
espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla
coscienza collettiva” necessario ad integrare l'ingiuria grave.
9. Premesso che, ai fini dell'accoglimento della domanda, tale condotta ingiuriosa avrebbe dovuto essere perfezionata alla data della proposizione della domanda giudiziale, si osserva, in primo luogo, che i fatti enfatizzati dall'attrice sono stati ampiamente ridimensionati dall'istruttoria. All'epoca settantaduenne e del tutto autonoma, l'attrice, appena rientrata da una vacanza al mare con le nipoti, la
FI e il suo compagno, si rese responsabile dei sopra descritti comportamenti di grave imprudenza nei confronti delle nipoti che le erano state affidate;
la FI con il resto della famiglia si allontanò per il fine settimana, prescrivendo alla collaboratrice domestica di porsi a disposizione della IG.ra , Pt_1
che poteva altresì disporre dell'aiuto della sua assistente domestica;
l'informazione alla convenuta sul pagina 10 di 13 ricovero della madre, di quattro giorni, fu carente per lo stesso atteggiamento assunto dalla IG.ra
. Al rientro a Fiano MAno, su autorizzazione della convenuta, la collaboratrice domestica di Pt_1
quest'ultima provvide a fare la spesa e a portare i farmaci alla IG.ra , dopo che il IG. Pt_1 Tes_1
era intervenuto presso il farmacista per ovviare a problemi determinati dalla necessità di prescrizione medica per i farmaci. Dal 3.8.2021 la IG.ra ha iniziato ad inviare al IG. messaggi dal Pt_1 Tes_1
contenuto gravemente offensivo, nei quali si lamentava di non poter gestire come voleva il rapporto con le nipoti;
la stessa IG.ra ha scritto infatti “Nelle 2 settimane seguenti mi avete dosato il Pt_1
tempo x srare con le piccole poi impauriti dalla mia visita a casa vostra k ha trovato l ardire di
portarle al mare DA SOLA(bene x loro)”. Appare evidente che l'interruzione dei rapporti con la madre debba essere valutata nel contesto complessivo del degrado del rapporto madre-FI, alimentato dalla condotta gravemente imprudente della IG.ra nei confronti delle minori e dal suo atteggiamento Pt_1
aggressivo ed irrispettoso del ruolo dei genitori, palesato dal tenore dei suoi messaggi (in uno dei quali lei stessa evidenzia la reazione di spavento alla sua iniziativa: “Ti ricordi la sera ke k non mi apri il
cancelletto e tu arrivasti agitato in suo soccorso?ero li solo x salutare le bimbe x l ultima volta…”), dai gravi insulti rivolti alla FI, sintomatici di un sentimento di disprezzo verso la stessa (“1 squilibrata
arida apatica tu un camionista ignorante stressato x una piccola azienda....2 personaggi di periferia
poco equilibrati ke distruggeranno le potenzialita' delle bambine...”). La complessiva situazione emersa dall'istruttoria consente di escludere che l'interruzione dei rapporti da parte della FI possa risultare espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine, essendo piuttosto riconducibile a un giustificato profondo turbamento emotivo causato dalle condotte della madre.
10. E, ancora, è stata soltanto l'attrice a portare a conoscenza di terzi l'interruzione dei rapporti da parte della FI, mentre non vi è prova alcuna che la IG.ra abbia esternato sentimenti di CP_1
avversione nei confronti della madre, essendosi limitata ad esporre al parente cui la IG.ra Pt_1
aveva fornito la sua versione dei fatti l'assenza di fondamento di tale ricostruzione e a rispondere in pagina 11 di 13 modo evasivo alla IG.ra con la quale non aveva alcuna consuetudine e che ha registrato la Pt_3
conversazione da lei stessa condotta per precostituire elementi di prova nell'interesse della donante.
11. Né può attribuirsi una qualche valenza in favore delle ragioni attoree all'archiviazione della denuncia proposta dalla convenuta nei confronti della IG.ra . Trattasi, infatti, di denuncia Pt_1
presentata soltanto nel corso della presente causa, nel marzo del 2023, conseguente sia alle tensioni conseguenti alle allegazioni difensive svolte in questo processo dall'attrice, che a una lettera nella quale si prospettava velatamente il ricorso al giudice per tenere con sé le nipoti per qualche periodo l'anno,
che alla minaccia di quest'ultima di fare un altro “blitz” per vedere le bambine. Trattasi di fatti realmente accaduti e l'archiviazione è stata determinata dalla non riconducibilità degli stessi alle norme incriminatrici individuate in sede di iscrizione della denuncia, ciò che esclude l'offesa al patrimonio morale del donante (Cass., sez. II civ., 5.11.2001, n. 13632); appare peraltro evidente che le citate iniziative dell'odierna attrice avevano creato nella convenuta il timore che le figlie potessero essere coinvolte in iniziative pregiudizievoli per la loro serenità.
12. Stante la soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa -che deve ritersi indeterminabile di particolare importanza, ai sensi dell'art. 5, comma VI del citato D.M.- assunti ai valori massimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, in ragione del particolare impegno difensivo, della rilevanza delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del presumibile più elevato valore dell'oggetto delle donazioni rispetto allo scaglione di riferimento appena citato (ritenuto infatti anche dal procuratore attoreo nella redazione della sua nota spese).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
pagina 12 di 13 b) rigetta la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. proposta dalla convenuta CP_1
[...]
c) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in € 33.686,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 19 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marialuisa Picotti.
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2407/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 8.7.2022
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1
unita mediante strumenti informatici dagli avvocati Cesare Malattia e Bruno Malattia, del Foro di
Pordenone e dall'avv. Celestino Pigani del Foro di Udine, domiciliatari;
attrice
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa, per procura unita Controparte_1 C.F._2
mediante strumenti informatici dall'avvocato Luca Lupia del Foro di MA, domiciliatario;
convenuta in punto: donazione
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per l'attrice: -Accertato che con le sue condotte denunciate con l'atto di Controparte_1
citazione ed in corso di causa, ha gravemente ingiuriato la propria madre , revocarsi Parte_1
ex art. 801 c.c. per ingratitudine, sotto il profilo dell'ingiuria grave, le donazioni dirette compiute da a con atti di data 13.12.2018 notaio di Udine Rep. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
50037, Fasc. 27140 e Rep. 50038, Fasc. 27141 della nuda proprietà delle quote sociali e dei cespiti immobiliari ivi descritti. Per le stesse ragioni revocarsi ex art. 801 ed 809 c.c. per ingratitudine, sotto il profilo dell'ingiuria grave, la donazione indiretta compiuta da a Parte_1 Controparte_1
della nuda proprietà del cespite immobiliare oggetto dell'atto di data 4.7.19 notaio di Persona_2
MA, rep. 8013, racc. 6287 o, in subordine, della provvista fornita alla FI quale mezzo per il suo acquisto. Spese rifuse. In via istruttoria. Per quanto potesse occorrere all'accoglimento della domanda ammettersi i mezzi istruttori richiesti in seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. che non hanno trovato ingresso con l'ordinanza 28.7.2023
Per la convenuta: - in via preliminare e nel merito, ordinare la cancellazione della frase offensiva “fino a dove il loro perverso malanimo si sarebbe spinto”, riportata nel paragrafo 5.7, pag. 10
dell'atto di citazione della IGnora , introduttivo del giudizio;
in via principale e nel merito: - Pt_1
accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dalla attrice, nei confronti della convenuta, in quanto infondate e non provate, in ragione di tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni rappresentate nel presente atto;
-in ogni caso,
condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8.7.2022, ha evocato avanti Parte_1
all'intestato Tribunale la sua unica FI, premettendo di aver donato alla stessa, con Controparte_1
atto pubblico rogato dal notaio di Udine in data 13.12.2018, rep. 50037 racc. 27140, la nuda Per_1
pagina 2 di 13 proprietà di tre immobili e di una partecipazione societaria e beni immobili;
nel 2019 aveva poi donato alla FI la nuda proprietà di altro immobile, fornendo la provvista in denaro per il pagamento del relativo prezzo. L'attrice ha poi dedotto che, per motivi di salute, nel maggio del 2021 si era trasferita a
Fiano MAno, dimorando a circa cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui vivevano la FI
il suo compagno e le loro due figlie minori, di otto e sei anni, ma la sua permanenza Controparte_1
era durata ben poco, in quanto, subito dopo il suo trasferimento, si erano manifestati forti contrasti con la FI, che aveva poi cominciato ad ignorare totalmente la madre. Falliti i tentativi di riavvicinamento alla FI, l'attrice era stata costretta a rientrare in Friuli Venezia Giulia. Affermato che il comportamento tenuto dalla FI e donataria, denotava avversione e mancanza di Controparte_1
rispetto nei confronti della madre, tanto da potersi qualificare come gravemente ingiurioso e tale da giustificare la revocazione per ingratitudine di tutte le donazioni, dirette e indirette, delle quali CP_1
aveva beneficiato.
[...]
2. Si è costituita prospettando una ricostruzione fattuale diversa da quella Controparte_1
offerta dall'attrice in ordine ai rapporti con la stessa e negando le potessero essere attribuite le condotte addebitate dalla madre, che, in ogni caso, non avrebbero potuto legittimare l'azione di revocazione delle donazioni per ingratitudine, non essendo dimostrato un durevole sentimento di disistima nei confronti della donante né l'indisponibilità della convenuta ad assisterla. La convenuta, precisato che le donazioni le avevano trasferito la nuda proprietà dei beni, gravata del diritto di usufrutto a favore della madre, ha sostenuto che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito a Fiano MAno non poteva essere qualificato come donazione indiretta, avendone pagato il prezzo con denaro proprio. La
convenuta ha pertanto concluso per il rigetto per infondatezza della domanda ex adverso proposta di revocazione delle donazioni, dirette e indiretta, con vittoria di spese, sollecitando la cancellazione, ex
art. 89 c.p.c., di una frase offensiva riportata nell'atto di citazione.
3. Nell'udienza di prima comparizione e trattazione, le parti si sono dichiarate disponibili a trovare un accordo ed è stato pertanto concesso un rinvio;
alla successiva udienza, le parti hanno comunicato che era impossibile conciliare la causa e sono stati quindi concessi i termini per le memorie pagina 3 di 13 ex art. 183, comma VI, c.p.c.; la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali e per interpello ammesse in parziale accoglimento delle richieste delle parti. Mutata la persona del giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate,
4. Va respinta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata in via preliminare dalla convenuta,
volta ad ottenere la cancellazione di una frase, riportata nell'atto di citazione, ritenuta sconveniente ed offensiva. Si tratta dell'espressione “fino a dove il loro perverso malanimo si sarebbe spinto”, riferita a e al compagno. Controparte_1
Secondo costante giurisprudenza, per poter disporre la cancellazione, è necessario che le frasi incriminate siano volte esclusivamente a insultare la parte avversaria, senza alcuna relazione con le eIGenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui e senza alcun collegamento con la materia del contendere. Nel caso in esame, le parole di cui si chiede la cancellazione sono, invece, evidentemente connesse alla vicenda controversa, dal momento che l'attrice ha domandato la revocazione per ingratitudine delle donazioni di cui la FI ha beneficiato.
Infatti, l'onere dell'attrice di dimostrare l'ingratitudine della donataria comporta necessariamente l'eIGenza di allegare la sussistenza di un comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo;
l'utilizzo dell'espressione “fino a dove il loro perverso malanimo si sarebbe spinto”, calato nel contesto dell'azione proposta, deve ritenersi strumentale alle eIGenze difensive.
5. Le domande proposte da sono infondate. Parte_1
5.1 Secondo quanto prospettato dall'attrice, sua unica FI, in qualità di donataria, si Controparte_1
sarebbe resa colpevole di ingiuria grave nei suoi confronti, presupposto -tra altri – previsto dall'art. 801
c.c. ai fini della revocabilità di una donazione per ingratitudine.
5.2 Con riferimento all'espressione “ingiuria grave”, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“pur mutuando dal diritto penale il suo IGnificato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia
si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen. e consiste in un comportamento suscettibile
di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di
avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.” (Cass. sez. II, sent. n. pagina 4 di 13 7487 del 31.3.2011). È altresì necessario che il comportamento del donatario sia rivolto contro la sfera del donante in modo diretto ed esplicito, secondo connotazioni e manifestazioni di gravità e potenzialità offensiva che abbiano carattere oggettivo. E, ancora, si richiede che il sentimento di avversione del donatario nei confronti del donante sia duraturo nel tempo (Cass., sez. II, sent. n. 7033
del 5.4.2005).
5.3 Inoltre, sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il fatto che il sentimento di avversione e disistima nei confronti del donante debba avere carattere oggettivo, esplicito e diretto,
eIGe una manifestazione esteriorizzata del comportamento del donatario, che deve dunque essere conoscibile ai terzi e non può limitarsi ad un atteggiamento passivo. In altri termini, la condotta del donatario non può rimanere celata tra le mura di casa, ma deve palesarsi ai terzi, in modo tale che il sentimento di disistima e avversione possa determinare negli animi altrui un senso di ripugnanza
(Cass., sez. II, sent. n. 22013 del 31.10.2016; sez. II, ord. n. 20722 del 13.8.2018; sez. II, ord. n. 13544
del 5.4.2022).
5.4 Infine, si è condivisibilmente ritenuto che il sentimento di disistima da parte del donatario “non può
essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si
sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono
essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che
costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine” (Cass., sez. II, n. 23077
del 26.9.2018).
6. Nella prospettazione attorea, nel caso di specie integrerebbero l'ingiuria grave le condotte tenute dalla FI nell'estate del 2021, consistite nell'omessa assistenza alla stessa durante un periodo di malattia alla fine del mese di luglio del 2021, che la costrinse ad un breve ricovero presso la clinica Mater Dei di MA e nella pressoché contestuale interruzione, da parte della FI, di ogni comunicazione con la madre.
7. L'istruttoria svolta ha consentito di accertare le circostanze che si riassumono di seguito.
pagina 5 di 13 7.1 la IG.ra , nata il [...], ha dichiarato, nel corso del suo interrogatorio formale, che Pt_1
“facevamo da sempre le vacanze tutti assieme. Io tenevo spesso le bambine in queste occasioni. E' vero
che anche a luglio 2021 sono stata coinvolta nella scelta”; dunque la IG.ra con la sua famiglia CP_1
trascorreva da anni con la madre le vacanze estive e così avvenne anche nel mese di luglio 2021; il teste IG. compagno della convenuta, ha ricordato che, durante tutto il soggiorno in località di Tes_1
mare della Calabria, la IG.ra pretese due volte il cambiamento della stanza e non lesinò insulti Pt_1
ai dipendenti della struttura alberghiera, tanto che il responsabile della sala aveva chiesto alla FI e a lui stesso di presentarsi al tavolo con anticipo per verificare che tutto rispondesse al gradimento della
IG.ra , prima dell'arrivo della stessa, ad evitare ulteriori polemiche;
il IG. pagò le Pt_1 Tes_1
spese di soggiorno, anche per la IG.ra , circostanza da quest'ultima non contestata (si veda, Pt_1
infatti, pag. 3, terzo capoverso dell'atto di citazione).
7.2 Dopo il rientro a Fiano MAno, intendendo recarsi in data 22.7.2021 ad un ricevimento per un matrimonio che si sarebbe tenuto in località a distanza di circa sessanta chilometri, percorribile in un'ora circa, la IG.ra e il compagno accettarono l'offerta della IG.ra di badare alle CP_1 Pt_1
nipoti, che furono accompagnate da lei dalla collaboratrice domestica dei IG.ri IG.ra A_
. Per_4
7.3 Intorno alla mezzanotte, la IG.ra aveva telefonato alla FI, riferendole che doveva Pt_1
rientrare con urgenza, in quanto le bambine facevano i capricci e non volevano dormire, circostanza in sostanza confermata dalla IG.ra nel corso del suo interrogatorio;
il teste ha ricordato Pt_1 Tes_1
che, arrivato presso l'abitazione della IG.ra , trovò la porta d'ingresso aperta (circostanza Pt_1
confermata dall'attrice a pag. 2 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.) e, recatosi nella camera da letto, rinvenne l'odierna attrice in dormiveglia con, accanto a lei, posata sul comodino, una pistola
(“quando sono arrivato la porta d'ingresso era aperta. Sono andato direttamente in camera dove
c'erano le bambine con la nonna e il revolver era sul comodino. La pistola era visibile. C'era la
televisione accesa e si vedeva perfettamente. Una bambina era in dormiveglia mentre l'altra, la più
piccola, girava tra le camere”). La dichiarazione del IG. ha trovato conferma in quella della Tes_1
pagina 6 di 13 sua collaboratrice domestica IG.ra , che, recatasi nell'abitazione della IG.ra la mattina Per_4 Pt_1
dopo il fatto appena descritto, vide la pistola sul comodino. La presenza della pistola nella casa dell'attrice è stata del resto confermata dalla stessa IG.ra , che ha confermato di possedere una Pt_1
pistola per la caccia, sostenendo però di tenerla sempre sopra un armadio (“…la pistola è sempre stata
sopra un armadio, collocata in alto, aperta, non carica, con due bossoli vicino)”.
7.4 Il successivo giorno 22.7.2021 il IG. si recò presso l'abitazione della suocera, fatto che Tes_1
trova conferma nel messaggio WhatsApp inviato al predetto in data 1.9.2021 dalla IG.ra e non Pt_1
contestato (“22 LUGLIO GIOV Tu portato olio a me”), anche per comunicarle che la famiglia avrebbe trascorso il fine settimana a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, per distrarre le figlie e la compagna dal dispiacere per la morte del cane;
la IG.ra aveva reagito in modo aggressivo alla Pt_1
sua richiesta di spiegazioni sulla pistola, senza comunicare alcunché in ordine alle sue condizioni di salute;
il teste ha riferito, con dichiarazione confermata dalla IG.ra , di aver chiesto a Per_4
quest'ultima di tenersi a disposizione della IG.ra , circostanza confermata dalle richieste svolte Pt_1
dalla stessa alla IG.ra , ottemperate da quest'ultima. Per_4
7.5 Venerdì 23.7.2021 il IG. rispose alla telefonata della IG.ra che chiedeva di Tes_1 Pt_1
indicarle un dottore;
chiusa la telefonata, era arrivato sul telefono dell'odierna attrice il numero di telefono di un medico, che la IG.ra aveva chiamato;
il medico aveva risposto che non poteva Pt_1
recarsi a visitarla a domicilio “a causa del Covid” e che avrebbe potuto mandarle un'ambulanza, che la
IG.ra rifiutò “perché aveva paura del Covid”; la IG.ra era tornata dalla vacanza con i Pt_1 Pt_1
familiari con il raffreddore, poi aveva palesato difficoltà nel respiro;
sabato 24.7.2021 aveva preso contatto con la clinica Mater Dei di MA (dichiarazioni della teste IG.ra collaboratrice Tes_2
domestica non convivente della IG.ra ) e domenica 25.7.2021 aveva chiamato la IG.ra , Pt_1 Per_4
che, con l'aiuto del figlio, l'aveva accompagnata portata presso la predetta clinica e non era rimasta con lei “perché la IGnora non mi voleva”. La testimone ha altresì ricordato che la madre, durante il Per_4
ricovero, non aveva mai chiamato la FI (“…a me non risulta che la mamma abbia telefonato alla
FI…) e che la IG.ra le aveva anche vietato di far sapere alla FI del ricovero (“…mi ha Pt_1
pagina 7 di 13 detto di non dire nulla a sua FI…”; “…mi diceva di non dire niente…”; “…non dovevo dire niente
alla FI della sua salute…”) e teneva spento il suo telefono cellulare;
la IG.ra era rimasta a Tes_2
Fiano MAno senza supporto economico e la IG.ra le aveva portato dei generi di prima Per_4
necessità, sostenendo spese che le erano state rimborsate dall'odierna convenuta, al pari delle spese per il viaggio sino alla clinica romana. Non è contestato che la IG.ra , dopo la dimissione dalla Pt_1
clinica, sia stata ricondotta a Fiano MAno da un dipendente della società del IG. il cui Tes_1
contatto era stato fornito alla IG.ra dalla FI e dal compagno (si veda, infatti la memoria ex Pt_1
art. 183 c. 6 n. 3 attorea). Al rientro della IG.ra a Fiano MAno, la IG.ra , a ciò Pt_1 Per_4
autorizzata dalla convenuta provvide alla spesa richiesta dalla IG.ra e, dopo che il IG. CP_1 Pt_1
ebbe telefonato alla farmacia per ovviare ai problemi creati dalla mancanza di prescrizione Tes_1
medica, la IG.ra portò alla IG.ra anche i farmaci. Per_4 Pt_1
7.6 Dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attrice, risulta che la stessa era risultata affetta da una polmonite batterica e venne dimessa in data 28.7.2021, in buone condizioni generali, con prescrizione di terapia farmacologica a domicilio;
7.7 a partire dal 3.8.2021, la IG.ra inviò al compagno della FI i messaggi whatsapp prodotti Pt_1
dalla convenuta con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., non contestati dall'attrice, che, anzi, ha riconosciuto nel corso del suo interrogatorio formale di essersi espressa in termini pesanti;
in tali messaggi la IG.ra diede incontrollato sfogo al suo livore per non potere avere con sé le nipoti Pt_1
quando lo voleva e, riferendosi alla FI IG.ra e al compagno, scrisse: “Goditi la mentecatta CP_1
serena e calma fino a che mi sapra' in difficolta e sola con te dalla sua parte....poi io andro via e tu
tornerai a non sopportarla "quella egoista , fannullona ubriacona, apatica,che mi tratta come una
merda, ke mi tormenta 2 con le telef x cretinate che se stomale le vengono i nervi" (parole tue)-che se
sapesse!! Chiedevo x qualke ora le bambine x farle dvertire , x che altro se no? Ma non voglio ke la
mentecatta le ÙSI COME ARMA x colpirmi ,loro se ne accorgono e con me sono imbarazzate percio
mi fermo qui…………Fate la gara con me x ki le fa divertire di piu?parco gioki grigliata ecc? Ma siete
2 miserabili ! Lei 1 squilibrata arida apatica tu un camionista ignorante stressato x una piccola
pagina 8 di 13 azienda....2 personaggi di periferia poco equilibrati ke distruggeranno le potenzialita' delle
bambine.....ke dolore, avrei potuto mitigare un po questo scempio……..Tranquilli me ne vado e lascio
te nelle mani di caterina .......ma non telefonarmi piu x lamentarti ogni giorno di lei ,x Pt_2
esprimere tutta l angoscia ke ti procura .......solo lo xanax potra aiutarti........comunque hai appeso il
cappello bene ... e' ricca ! Non voglio vedervi mai piu dopo il male che mi avete fatto in questi 15
giorni e x quello ke farete alle piccole Nonna bella”;
7.8 rientrata nella sua residenza in Friuli Venezia Giulia, la IG.ra raccontò al parente Pt_1 CP_2
che, quando era rientrata a casa dal ricovero in una clinica privata, non aveva più ricevuto
[...]
alcun aiuto dalla FI e neppure dalla domestica della stessa;
sentito come teste, il IG. ha CP_2
riferito di aver telefonato alla IG.ra che gli raccontò di aver avuto un forte diverbio dovuto al CP_1
fatto che secondo lei la madre l'aveva ingiustamente accusata di averla abbandonata e gli disse che sua madre non avrebbe mai più messo piede in casa sua e che per farle vedere le bambine si sarebbero recati al ristorante o in altro posto.
7.9 Con missiva del 31.1.2022, il legale della convenuta riscontrò l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ricevuto dal legale della IG.ra , evidenziando che le minori Pt_1
intrattenevano rapporti telefonici con l'ascendente e dichiarando che la IG.ra e il compagno CP_1
consentivano a che la IG.ra incontrasse le nipoti, recandosi a Fiano MAno, purché con Pt_1
congruo preavviso e alla presenza dei genitori.
7.10 Dal settembre 2021 la IG.ra intensificò la sua conoscenza con la IG.ra nata nel Pt_1 Pt_3
1986, cui raccontò di essere stata lasciata sola e che la FI e il genero non le rispondevano;
il
29.4.2022 la IG.ra (come da registrazione agli atti, contestata solo genericamente dalla Pt_1
convenuta), si fece accompagnare dalla IG.ra a Fiano MAno e si presentò presso l'abitazione Pt_3
della FI, senza alcun preavviso;
quivi giunta, fece ingresso, con un dispositivo di registrazione attivato, nel giardino della casa della FI, aperto per la presenza di operai al lavoro, pretendendo di intrattenersi per la giornata con le nipoti, cui aveva portato dei regali;
la FI e il IG. Tes_1
deplorarono la sua improvvisata, per il turbamento arrecato alle figlie;
nel maggio 2022 la IG.ra pagina 9 di 13 telefonò alla IG.ra , alla risposta, faticò a capire chi fosse la sua intelocutrice- Pt_3 Persona_5
“sperando che questa venisse a trovare sua madre” e decise di registrare la telefonata, per farla sentire alla IG.ra ; in tale telefonata, alla generica affermazione che la madre non stava bene, la IG.ra Pt_1
rispose che non aveva più rapporti con la madre, precisando “siamo in vie legali”; la telefonata CP_1
era stata fatta ascoltare alla IG.ra qualche tempo dopo;
il 14.7.2022 è stata notificata la Pt_1
citazione introduttiva del presente giudizio.
7.11 Pendente il presente giudizio, in data 29-30.3.2023, la IG.ra presentò denuncia alla polizia CP_1
giudiziaria nei confronti della madre, lamentando il comportamento ossessivo della stessa, dapprima estrinsecatosi con i messaggi whatsapp dal contenuto ingiurioso, indi nella promozione della causa, poi nell'invio di una lettera nella quale prospettava di rivolgersi agli assistenti sociali e al giudice per incontrare le nipoti, nel deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. nella presente causa,
memoria nella quale erano contenute molteplici affermazioni false e ingiuriose, indi nell'invio di un messaggio vocale whatsapp nel quale chiedeva se volessero un altro blitz per poter salutare le nipoti. Il
procedimento penale è stato archiviato.
8. Non può ritenersi affatto provato che la donataria IG.ra abbia tenuto quel CP_1
“comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed
espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla
coscienza collettiva” necessario ad integrare l'ingiuria grave.
9. Premesso che, ai fini dell'accoglimento della domanda, tale condotta ingiuriosa avrebbe dovuto essere perfezionata alla data della proposizione della domanda giudiziale, si osserva, in primo luogo, che i fatti enfatizzati dall'attrice sono stati ampiamente ridimensionati dall'istruttoria. All'epoca settantaduenne e del tutto autonoma, l'attrice, appena rientrata da una vacanza al mare con le nipoti, la
FI e il suo compagno, si rese responsabile dei sopra descritti comportamenti di grave imprudenza nei confronti delle nipoti che le erano state affidate;
la FI con il resto della famiglia si allontanò per il fine settimana, prescrivendo alla collaboratrice domestica di porsi a disposizione della IG.ra , Pt_1
che poteva altresì disporre dell'aiuto della sua assistente domestica;
l'informazione alla convenuta sul pagina 10 di 13 ricovero della madre, di quattro giorni, fu carente per lo stesso atteggiamento assunto dalla IG.ra
. Al rientro a Fiano MAno, su autorizzazione della convenuta, la collaboratrice domestica di Pt_1
quest'ultima provvide a fare la spesa e a portare i farmaci alla IG.ra , dopo che il IG. Pt_1 Tes_1
era intervenuto presso il farmacista per ovviare a problemi determinati dalla necessità di prescrizione medica per i farmaci. Dal 3.8.2021 la IG.ra ha iniziato ad inviare al IG. messaggi dal Pt_1 Tes_1
contenuto gravemente offensivo, nei quali si lamentava di non poter gestire come voleva il rapporto con le nipoti;
la stessa IG.ra ha scritto infatti “Nelle 2 settimane seguenti mi avete dosato il Pt_1
tempo x srare con le piccole poi impauriti dalla mia visita a casa vostra k ha trovato l ardire di
portarle al mare DA SOLA(bene x loro)”. Appare evidente che l'interruzione dei rapporti con la madre debba essere valutata nel contesto complessivo del degrado del rapporto madre-FI, alimentato dalla condotta gravemente imprudente della IG.ra nei confronti delle minori e dal suo atteggiamento Pt_1
aggressivo ed irrispettoso del ruolo dei genitori, palesato dal tenore dei suoi messaggi (in uno dei quali lei stessa evidenzia la reazione di spavento alla sua iniziativa: “Ti ricordi la sera ke k non mi apri il
cancelletto e tu arrivasti agitato in suo soccorso?ero li solo x salutare le bimbe x l ultima volta…”), dai gravi insulti rivolti alla FI, sintomatici di un sentimento di disprezzo verso la stessa (“1 squilibrata
arida apatica tu un camionista ignorante stressato x una piccola azienda....2 personaggi di periferia
poco equilibrati ke distruggeranno le potenzialita' delle bambine...”). La complessiva situazione emersa dall'istruttoria consente di escludere che l'interruzione dei rapporti da parte della FI possa risultare espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine, essendo piuttosto riconducibile a un giustificato profondo turbamento emotivo causato dalle condotte della madre.
10. E, ancora, è stata soltanto l'attrice a portare a conoscenza di terzi l'interruzione dei rapporti da parte della FI, mentre non vi è prova alcuna che la IG.ra abbia esternato sentimenti di CP_1
avversione nei confronti della madre, essendosi limitata ad esporre al parente cui la IG.ra Pt_1
aveva fornito la sua versione dei fatti l'assenza di fondamento di tale ricostruzione e a rispondere in pagina 11 di 13 modo evasivo alla IG.ra con la quale non aveva alcuna consuetudine e che ha registrato la Pt_3
conversazione da lei stessa condotta per precostituire elementi di prova nell'interesse della donante.
11. Né può attribuirsi una qualche valenza in favore delle ragioni attoree all'archiviazione della denuncia proposta dalla convenuta nei confronti della IG.ra . Trattasi, infatti, di denuncia Pt_1
presentata soltanto nel corso della presente causa, nel marzo del 2023, conseguente sia alle tensioni conseguenti alle allegazioni difensive svolte in questo processo dall'attrice, che a una lettera nella quale si prospettava velatamente il ricorso al giudice per tenere con sé le nipoti per qualche periodo l'anno,
che alla minaccia di quest'ultima di fare un altro “blitz” per vedere le bambine. Trattasi di fatti realmente accaduti e l'archiviazione è stata determinata dalla non riconducibilità degli stessi alle norme incriminatrici individuate in sede di iscrizione della denuncia, ciò che esclude l'offesa al patrimonio morale del donante (Cass., sez. II civ., 5.11.2001, n. 13632); appare peraltro evidente che le citate iniziative dell'odierna attrice avevano creato nella convenuta il timore che le figlie potessero essere coinvolte in iniziative pregiudizievoli per la loro serenità.
12. Stante la soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa -che deve ritersi indeterminabile di particolare importanza, ai sensi dell'art. 5, comma VI del citato D.M.- assunti ai valori massimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, in ragione del particolare impegno difensivo, della rilevanza delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del presumibile più elevato valore dell'oggetto delle donazioni rispetto allo scaglione di riferimento appena citato (ritenuto infatti anche dal procuratore attoreo nella redazione della sua nota spese).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
pagina 12 di 13 b) rigetta la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. proposta dalla convenuta CP_1
[...]
c) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in € 33.686,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 19 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marialuisa Picotti.
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