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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/08/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N.379/2025 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 luglio 2025 nella causa n.379/2025 R.G.A.C.C. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Augusto DI BOSCIO, del Foro di Chieti, presso il
[...] cui studio legale, sito in Chieti alla via Arniense n.105, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 2 aprile 2025, l'avv. ha Parte_1 evocato in giudizio il allo scopo di riassumere il giudizio ai sensi Controparte_1 dell'art.392 c.p.c. in seguito all'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2025 all'esito del procedimento rubricato al n.20244/2023. Il ricorrente ha esposto di avere, in origine, visto rigettata l'istanza di liquidazione del compenso maturato per l'opera prestata in qualità di difensore d'ufficio di CP_2 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.299/2011 R.G. Trib. e 2667/2008 R.G. n.r. presentata, stante la fattuale irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art.117 D.P.R. n.115/2002 e di aver proposto contro tale decreto opposizione ex artt.170 D.P.R. cit. e 15 D.lgs. n.150/2011, definita tuttavia con ordinanza di rigetto in cui venivano condivise le ragioni del Primo Giudice, secondo il quale, in assenza di formale dichiarazione di irreperibilità, il difensore non avrebbe potuto avvalersi del regime di cui all'art.117 cit. 1 Detta ordinanza veniva dunque a sua volta impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n.34888/2021, accoglieva il ricorso, rinviando al Tribunale di Chieti per la valutazione del caso di specie. Il Giudice del rinvio, uniformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte, accoglieva l'istanza di liquidazione del ricorrente con ordinanza resa all'esito del giudizio allibrato al n.234/2022 R.G.A.C.C., nella quale disponeva la compensazione delle spese di lite in considerazione della contumacia e, dunque, della mancata resistenza in giudizio da parte del . Ritenuta errata anche Controparte_1 quest'ultima conclusione, il ricorrente proponeva nuovamente ricorso in Cassazione, all'esito del quale la Suprema Corte, ritenendo fondata l'impugnazione, sottolineava che la compensazione delle spese di lite è ammessa, ai sensi dell'art.92 c.p.c., solamente in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità delle questioni, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni esposte in motivazione e che la contumacia è condotta di per sé neutra, non espressiva di non opposizione o adesione alle richiesta della controparte processuale, che dunque non giustifica operazioni come quella posta in essere dal Giudice della decisione impugnata. Alla luce di tale pronuncia, il ricorrente domanda la liquidazione, in aggiunta al compenso relativo all'attività prestata nell'originario processo penale già riconosciuto dal Giudice del primo rinvio e alle spese del presente procedimento, degli onorari maturati e delle spese vive sostenute nei precedenti gradi di giudizio. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] parzialmente fondata. Come sopra esposto, con l'ordinanza che ha definito il giudizio n.234/2022 R.G.A.C.C., il Tribunale di Chieti ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite (anche relative al precedente procedimento di legittimità), in ragione della mancata opposizione del , rimasto contumace sia nel procedimento di Controparte_1 riassunzione che, a ben vedere, negli altri gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, nel decidere sull'impugnazione di tale ordinanza, ha censurato tale capo, evidenziando che “la mancata costituzione dell'amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt'altro che eccezionale”. La compensazione delle spese di lite è infatti ammessa, ai sensi dell'art.92 c.p.c., in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero, secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.77/2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni precisate nella motivazione, che devono essere analoghe e, comunque, di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipizzate dalla norma. Alla luce di tali principi e dell'obbligo di uniformarsi a quanto statuito dalla Suprema Corte ai sensi dell'art.384 c.p.c., occorre procedere alla liquidazione degli onorari (non anche delle altre spese sostenute che, invece, andavano prenotate a debito e non sono liquidabili con il procedimento di gravame azionato) in relazione ai precedenti gradi di giudizio, tenendo anche in considerazione che la produzione delle ricevute degli esborsi sostenuti risulta piuttosto confusionaria e non consente, in ogni caso, di ricondurre con certezza alcune delle spese documentate ad un determinato procedimento tra quelli da liquidarsi nell'odierno giudizio. In aggiunta a detti importi, che ci si accinge a meglio 2 determinare, va considerato il compenso di € 1.350,00 relativo all'originario procedimento penale, già riconosciuto e liquidato nei precedenti gradi di giudizio e che in questa sede può essere solo confermato. In conclusione, le somme spettanti al ricorrente possono essere quantificate nei seguenti importi:
- procedimento di opposizione n.1541/2019 R.G.A.C.C.: € 811,00 per compensi (liquidati con il previgente parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00);
- ricorso in Cassazione n.25636/2020 R.G. Cass.: € 708,00 per compensi (liquidati con il previgente parametro minimo per le fasi di studio e introduttiva, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase decisionale non essendo stato fornito riscontro di alcuna udienza di discussione o memoria scritta in vista dell'udienza camerale);
- procedimento in riassunzione n.234/2022 R.G.A.C.C.: € 852,00 per compensi (liquidati con parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00); e
- ricorso in Cassazione n.20244/2023 R.G. Cass.: € 939,00 per compensi (liquidati con parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00). Data la soccombenza parziale (in relazione alla domanda di liquidazione delle spese vive dei precedenti gradi di giudizio), le spese relative al presente giudizio di rinvio possono essere compensate per la metà e liquidate per il resto in € 426,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.379/2025 R.G.A.C.C., in contumacia del , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 [...] delle spese giudiziali dei precedenti e del presente giudizio liquidati in Parte_1 complessivi € 3.716,00 per onorari, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 13 agosto, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 luglio 2025 nella causa n.379/2025 R.G.A.C.C. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Augusto DI BOSCIO, del Foro di Chieti, presso il
[...] cui studio legale, sito in Chieti alla via Arniense n.105, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 2 aprile 2025, l'avv. ha Parte_1 evocato in giudizio il allo scopo di riassumere il giudizio ai sensi Controparte_1 dell'art.392 c.p.c. in seguito all'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2025 all'esito del procedimento rubricato al n.20244/2023. Il ricorrente ha esposto di avere, in origine, visto rigettata l'istanza di liquidazione del compenso maturato per l'opera prestata in qualità di difensore d'ufficio di CP_2 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.299/2011 R.G. Trib. e 2667/2008 R.G. n.r. presentata, stante la fattuale irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art.117 D.P.R. n.115/2002 e di aver proposto contro tale decreto opposizione ex artt.170 D.P.R. cit. e 15 D.lgs. n.150/2011, definita tuttavia con ordinanza di rigetto in cui venivano condivise le ragioni del Primo Giudice, secondo il quale, in assenza di formale dichiarazione di irreperibilità, il difensore non avrebbe potuto avvalersi del regime di cui all'art.117 cit. 1 Detta ordinanza veniva dunque a sua volta impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n.34888/2021, accoglieva il ricorso, rinviando al Tribunale di Chieti per la valutazione del caso di specie. Il Giudice del rinvio, uniformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte, accoglieva l'istanza di liquidazione del ricorrente con ordinanza resa all'esito del giudizio allibrato al n.234/2022 R.G.A.C.C., nella quale disponeva la compensazione delle spese di lite in considerazione della contumacia e, dunque, della mancata resistenza in giudizio da parte del . Ritenuta errata anche Controparte_1 quest'ultima conclusione, il ricorrente proponeva nuovamente ricorso in Cassazione, all'esito del quale la Suprema Corte, ritenendo fondata l'impugnazione, sottolineava che la compensazione delle spese di lite è ammessa, ai sensi dell'art.92 c.p.c., solamente in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità delle questioni, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni esposte in motivazione e che la contumacia è condotta di per sé neutra, non espressiva di non opposizione o adesione alle richiesta della controparte processuale, che dunque non giustifica operazioni come quella posta in essere dal Giudice della decisione impugnata. Alla luce di tale pronuncia, il ricorrente domanda la liquidazione, in aggiunta al compenso relativo all'attività prestata nell'originario processo penale già riconosciuto dal Giudice del primo rinvio e alle spese del presente procedimento, degli onorari maturati e delle spese vive sostenute nei precedenti gradi di giudizio. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] parzialmente fondata. Come sopra esposto, con l'ordinanza che ha definito il giudizio n.234/2022 R.G.A.C.C., il Tribunale di Chieti ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite (anche relative al precedente procedimento di legittimità), in ragione della mancata opposizione del , rimasto contumace sia nel procedimento di Controparte_1 riassunzione che, a ben vedere, negli altri gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, nel decidere sull'impugnazione di tale ordinanza, ha censurato tale capo, evidenziando che “la mancata costituzione dell'amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt'altro che eccezionale”. La compensazione delle spese di lite è infatti ammessa, ai sensi dell'art.92 c.p.c., in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero, secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.77/2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni precisate nella motivazione, che devono essere analoghe e, comunque, di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipizzate dalla norma. Alla luce di tali principi e dell'obbligo di uniformarsi a quanto statuito dalla Suprema Corte ai sensi dell'art.384 c.p.c., occorre procedere alla liquidazione degli onorari (non anche delle altre spese sostenute che, invece, andavano prenotate a debito e non sono liquidabili con il procedimento di gravame azionato) in relazione ai precedenti gradi di giudizio, tenendo anche in considerazione che la produzione delle ricevute degli esborsi sostenuti risulta piuttosto confusionaria e non consente, in ogni caso, di ricondurre con certezza alcune delle spese documentate ad un determinato procedimento tra quelli da liquidarsi nell'odierno giudizio. In aggiunta a detti importi, che ci si accinge a meglio 2 determinare, va considerato il compenso di € 1.350,00 relativo all'originario procedimento penale, già riconosciuto e liquidato nei precedenti gradi di giudizio e che in questa sede può essere solo confermato. In conclusione, le somme spettanti al ricorrente possono essere quantificate nei seguenti importi:
- procedimento di opposizione n.1541/2019 R.G.A.C.C.: € 811,00 per compensi (liquidati con il previgente parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00);
- ricorso in Cassazione n.25636/2020 R.G. Cass.: € 708,00 per compensi (liquidati con il previgente parametro minimo per le fasi di studio e introduttiva, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase decisionale non essendo stato fornito riscontro di alcuna udienza di discussione o memoria scritta in vista dell'udienza camerale);
- procedimento in riassunzione n.234/2022 R.G.A.C.C.: € 852,00 per compensi (liquidati con parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00); e
- ricorso in Cassazione n.20244/2023 R.G. Cass.: € 939,00 per compensi (liquidati con parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00). Data la soccombenza parziale (in relazione alla domanda di liquidazione delle spese vive dei precedenti gradi di giudizio), le spese relative al presente giudizio di rinvio possono essere compensate per la metà e liquidate per il resto in € 426,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.379/2025 R.G.A.C.C., in contumacia del , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 [...] delle spese giudiziali dei precedenti e del presente giudizio liquidati in Parte_1 complessivi € 3.716,00 per onorari, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 13 agosto, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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