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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/10/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1564/2023 promossa da:
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma, Largo Ferruccio Parte_1 P.IVA_1
Mengaroni n. 25, con gli avvocati Anna Camera e Valentina Percopo elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC dei difensori
APPELLANTE
contro
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_2
SA AV n. 385, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Hazan e Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Bastianelli, sito in Pesaro, Via Schiavini n.
21 APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere:
1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°27/23, pubblicata in data 10/2/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di
Fano, dott. Tajariol, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE
2) accertare e dichiarare la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2054 cc, in capo all'appellante
; Parte_1
IN VIA ANCORA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA
3) ammettere la prova per testi e la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL MERITO
4) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg DK145HV di proprietà del sig. , nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_2
5) per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e sig. , al pagamento in favore di sua qualità di CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 concessionario e cessionario- della somma per euro 948,10= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
6) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
ii Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
iii In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza N. 27/2023, emessa in data 21/10/2022 e depositata in data 10.02.2023, il Giudice di
Pace di Fano, ha rigettato la domanda avanzata da , con condanna della Parte_1 medesima al pagamento delle spese di lite. L'attrice di primo grado aveva convenuto in giudizio e il sig. Controparte_1 [...]
, chiedendo il pagamento, in solido, della somma di euro 1.278,10, poi ridotta ad euro 948,10 a CP_2 seguito di avvenuto pagamento parziale da parte della dopo la notifica Controparte_1 dell'atto di citazione. Sosteneva, infatti, di essere intervenuta, in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in data 12.05.2018 alle ore 11.15 circa in Fano, alla via Mattei 8b, del quale il convenuto proprietario del veicolo tg. CP_2 DK145HV, doveva considerarsi unico responsabile, come da rapporto redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute, per ripulire il sedime stradale.
Nello specifico, l'odierna appellante, esponeva che la legittimazione ad intervenire derivava dall'avvenuta sottoscrizione della convenzione con la quale il in regime di Parte_2 concessione di servizi, le affidava l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidente stradale cedendole, a titolo di corrispettivo, il credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa RCA del responsabile.
Con la sentenza di primo grado, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva dell'appellante in quanto cessionaria di un rischio e non di un credito, di per sé non cedibile in quanto futuro e non quantificabile ed elusivo della disciplina di cui agli art. 15 e 161 del c.d.s.
Viene quindi proposto il gravame dall'odierna appellante che si fonda sui seguenti motivi: violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al codice degli appalti e nello specifico della concessione di servizi nonché' violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al testo unico ambitale: la legittimazione ad agire di sicurezza e ambiente e la titolarità' in capo alla stessa dei crediti risarcitori, violazione delle norme sul procedimento ex art. dell'artt. 115 e 116 cpc. nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato il difetto di legittimazione attiva in quanto la richiesta risarcitoria doveva essere formulata dal , Parte_2 quale ente proprietario della strada.
pagina 2 di 6 Si costituiva la permanendo anche nel presente grado la contumacia del sig. Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 cpc poiché la richiesta di CP_2 risarcimento era inferiore ad euro 1.000,00 e la pronuncia doveva quindi considerarsi avvenuta secondo equità e quindi l'appello doveva essere formulato secondo i dettami dell'art. 339 cpc, invece assenti nel gravame proposto. Nel merito ribadiva quanto già affermato in primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 09.06.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190.cpc
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In primis, viene confermata la contumacia del sig. , non costituitosi nonostante la CP_2 regolarità della citazione. Preliminarmente, poi, è infondata l'eccezione di infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 339, terzo comma, cpc. Si osserva, infatti, che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna dei convenuti, in Parte_1 solido, alla somma di euro 1.278,10 (poi ridotta ad euro 948,10 per effetto di un pagamento parziale della convenuta) “…ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU…”, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta. Ne consegue che la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, in quanto resa in una causa di valore indeterminato (seppur nei limiti della sua competenza), non può dirsi essere stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e, pertanto, è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c
Nel merito, invece, l'attrice, in primo grado, aveva dedotto di aver stipulato, con il un Parte_2 contratto, con il quale l'ente locale le aveva affidato le attività di ripristino della sede stradale in seguito ad incidenti, cedendole, a titolo di corrispettivo, i crediti risarcitori vantati nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa, e di essere pertanto intervenuta sul luogo del sinistro per lo svolgimento delle attività di bonifica, il cui costo era stato quantificato in complessivi € 1.278,10, tuttavia non rimborsati dagli odierni appellati a seguito della richiesta stragiudiziale inoltrata quale cessionaria del credito.
pagina 3 di 6 Al fine di determinare la legittimazione attiva dell'appellante, si ritengono condivisibili, sia pure in un panorama di sentenze di merito che oscillano fra due opposti orientamenti, le numerose pronunce che riconoscono la legittimità della cessione del credito ex art. 2054 c.c.
Tra le altre, si citano le seguenti: Tribunale di Como con sentenza n. 84/2024 e 86/2024: La cessione non è nulla né ex art. 50 T.U.E.L. per non essere stata sottoscritta dal Presidente della Provincia – perché, ai sensi dell'art. 107, comma 3, obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (…) c) la stipulazione dei contratti – né ex art. 8 D.L. 79/1997 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara> – perché non vi si rinviene un espresso divieto di cessione dei crediti illiquidi.”:
Tribunale di Torino, sentenza 371/25: “Con il secondo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia, laddove il Giudice di pace ha fatto espresso richiamo al D.L. 79/1997 convertito con modificazioni nella L. n.140 /1997 relativo alla regolamentazione delle cessioni dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche che prevede “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.” Si ritiene in effetti che detta norma non assume rilievo nel caso in esame, in primo luogo, perché la disciplina riguarda in via esclusiva le entrate di natura pubblica e in secondo luogo poiché la concessione contenente la cessione dei crediti non fa riferimento a crediti illiquidi, come quello del risarcimento del danno che solo in un secondo momento può identificarsi come credito di valuta liquido ed esigibile. Si evidenzia che la fattispecie concreta riguarda un risarcimento di danno di natura extracontrattuale, in particolare, da sinistro stradale fonte di crediti esistenti ma non ancora quantificati. Si precisa che l'art. 14 del Codice della Strada regolamenta i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade tra cui: a) manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché' delle attrezzature, impianti e servizi;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Tali disposizioni sono previste al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, stante il fatto che l'ente pubblico si identifica quale responsabile ex art. 2051 c.c. della res in custodia (strada). Tanto premesso, in capo al ente Pt_2 proprietario della strada, è quindi riconosciuto il diritto di agire per il risarcimento dei danni provocati da sinistri stradali nei confronti del danneggiante nonché verso la sua Compagnia Assicurativa ex art. 2054 c.c…”.
Con la sottoscrizione della concessione di cui agli atti di causa, pertanto, l'appellante Parte_1
, previo impegno al ripristino dello status quo ante il verificarsi di un incidente stradale,
[...] veniva investita, in ragione dell'avvenuta cessione, del diritto ad agire ex art. 2054 c.c. nei confronti del pagina 4 di 6 danneggiante e della Compagnia assicurativa, al fine di richiedere ed ottenere il risarcimento relativo al danneggiamento della strada, procurato con il sinistro.
Quanto invece, alla possibilità di cedere crediti futuri, l'ammissibilità è stata affermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza N. 31896/2018: “Non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi…. Pertanto, si può concludere affermando che il principio di diritto secondo cui, nel nostro ordinamento giuridico, la cessione dei crediti futuri, anche quelli aventi causa risarcitoria è possibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto”.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di prime cure, la sussistenza della valida cessione del credito risarcitorio da parte del Pt_2
ed in favore dell'appellante.
[...]
Si deve poi rilevare, quale ulteriore fondamento della richiesta dell'appellante, e in contrasto con quanto sostenuto dall'appellata costituita, che la somma richiesta non è una somma forfettaria predeterminata nel contratto di concessione con il ma è commisurata al valore economico Pt_2 dell'attività espletata per il ripristino dello status quo ante, prendendo a base i comuni prezziari, come confermato anche dalla perizia di parte depositata agli atti. Da questo punto di vista, poi, l'appellata si è limitata ad una generica contestazione dell'importo. Si ritiene, pertanto, che l'importo richiesto sia da ritenersi consono all'intervento in concreto realizzato.
Premesso quanto sopra, quindi, l'appello va accolto e gli appellati vanno condannati in solido tra loro, al pagamento in favore di - nella sua qualità di concessionario e cessionario Parte_1 come documentata in atti - della somma di € 948,10.
Le ulteriori contestazioni sollevate dall'appellante, sono assorbite da quanto precede
In ordine alle spese deve osservarsi che il Giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass 7616/2021 e Cass. 8400/2018).
Ciò posto, considerato che si tratta di materia caratterizzata da pronunce di segno contrario, si ritiene vi siano elementi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente statuendo sull'appello promosso da Parte_1 contro e , così dispone: Controparte_1 CP_2
- accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda di Parte_1
:
[...]
- condanna, in solido e , al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 dell'appellante della somma di euro 948,10 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del fatto al saldo effettivo;
pagina 5 di 6 - compensa le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Pesaro, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1564/2023 promossa da:
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma, Largo Ferruccio Parte_1 P.IVA_1
Mengaroni n. 25, con gli avvocati Anna Camera e Valentina Percopo elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC dei difensori
APPELLANTE
contro
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_2
SA AV n. 385, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Hazan e Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Bastianelli, sito in Pesaro, Via Schiavini n.
21 APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere:
1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°27/23, pubblicata in data 10/2/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di
Fano, dott. Tajariol, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE
2) accertare e dichiarare la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2054 cc, in capo all'appellante
; Parte_1
IN VIA ANCORA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA
3) ammettere la prova per testi e la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL MERITO
4) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg DK145HV di proprietà del sig. , nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_2
5) per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e sig. , al pagamento in favore di sua qualità di CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 concessionario e cessionario- della somma per euro 948,10= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
6) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
ii Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
iii In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza N. 27/2023, emessa in data 21/10/2022 e depositata in data 10.02.2023, il Giudice di
Pace di Fano, ha rigettato la domanda avanzata da , con condanna della Parte_1 medesima al pagamento delle spese di lite. L'attrice di primo grado aveva convenuto in giudizio e il sig. Controparte_1 [...]
, chiedendo il pagamento, in solido, della somma di euro 1.278,10, poi ridotta ad euro 948,10 a CP_2 seguito di avvenuto pagamento parziale da parte della dopo la notifica Controparte_1 dell'atto di citazione. Sosteneva, infatti, di essere intervenuta, in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in data 12.05.2018 alle ore 11.15 circa in Fano, alla via Mattei 8b, del quale il convenuto proprietario del veicolo tg. CP_2 DK145HV, doveva considerarsi unico responsabile, come da rapporto redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute, per ripulire il sedime stradale.
Nello specifico, l'odierna appellante, esponeva che la legittimazione ad intervenire derivava dall'avvenuta sottoscrizione della convenzione con la quale il in regime di Parte_2 concessione di servizi, le affidava l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidente stradale cedendole, a titolo di corrispettivo, il credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa RCA del responsabile.
Con la sentenza di primo grado, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva dell'appellante in quanto cessionaria di un rischio e non di un credito, di per sé non cedibile in quanto futuro e non quantificabile ed elusivo della disciplina di cui agli art. 15 e 161 del c.d.s.
Viene quindi proposto il gravame dall'odierna appellante che si fonda sui seguenti motivi: violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al codice degli appalti e nello specifico della concessione di servizi nonché' violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al testo unico ambitale: la legittimazione ad agire di sicurezza e ambiente e la titolarità' in capo alla stessa dei crediti risarcitori, violazione delle norme sul procedimento ex art. dell'artt. 115 e 116 cpc. nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato il difetto di legittimazione attiva in quanto la richiesta risarcitoria doveva essere formulata dal , Parte_2 quale ente proprietario della strada.
pagina 2 di 6 Si costituiva la permanendo anche nel presente grado la contumacia del sig. Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 cpc poiché la richiesta di CP_2 risarcimento era inferiore ad euro 1.000,00 e la pronuncia doveva quindi considerarsi avvenuta secondo equità e quindi l'appello doveva essere formulato secondo i dettami dell'art. 339 cpc, invece assenti nel gravame proposto. Nel merito ribadiva quanto già affermato in primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 09.06.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190.cpc
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In primis, viene confermata la contumacia del sig. , non costituitosi nonostante la CP_2 regolarità della citazione. Preliminarmente, poi, è infondata l'eccezione di infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 339, terzo comma, cpc. Si osserva, infatti, che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna dei convenuti, in Parte_1 solido, alla somma di euro 1.278,10 (poi ridotta ad euro 948,10 per effetto di un pagamento parziale della convenuta) “…ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU…”, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta. Ne consegue che la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, in quanto resa in una causa di valore indeterminato (seppur nei limiti della sua competenza), non può dirsi essere stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e, pertanto, è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c
Nel merito, invece, l'attrice, in primo grado, aveva dedotto di aver stipulato, con il un Parte_2 contratto, con il quale l'ente locale le aveva affidato le attività di ripristino della sede stradale in seguito ad incidenti, cedendole, a titolo di corrispettivo, i crediti risarcitori vantati nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa, e di essere pertanto intervenuta sul luogo del sinistro per lo svolgimento delle attività di bonifica, il cui costo era stato quantificato in complessivi € 1.278,10, tuttavia non rimborsati dagli odierni appellati a seguito della richiesta stragiudiziale inoltrata quale cessionaria del credito.
pagina 3 di 6 Al fine di determinare la legittimazione attiva dell'appellante, si ritengono condivisibili, sia pure in un panorama di sentenze di merito che oscillano fra due opposti orientamenti, le numerose pronunce che riconoscono la legittimità della cessione del credito ex art. 2054 c.c.
Tra le altre, si citano le seguenti: Tribunale di Como con sentenza n. 84/2024 e 86/2024: La cessione non è nulla né ex art. 50 T.U.E.L. per non essere stata sottoscritta dal Presidente della Provincia – perché, ai sensi dell'art. 107, comma 3, obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (…) c) la stipulazione dei contratti – né ex art. 8 D.L. 79/1997 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara> – perché non vi si rinviene un espresso divieto di cessione dei crediti illiquidi.”:
Tribunale di Torino, sentenza 371/25: “Con il secondo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia, laddove il Giudice di pace ha fatto espresso richiamo al D.L. 79/1997 convertito con modificazioni nella L. n.140 /1997 relativo alla regolamentazione delle cessioni dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche che prevede “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.” Si ritiene in effetti che detta norma non assume rilievo nel caso in esame, in primo luogo, perché la disciplina riguarda in via esclusiva le entrate di natura pubblica e in secondo luogo poiché la concessione contenente la cessione dei crediti non fa riferimento a crediti illiquidi, come quello del risarcimento del danno che solo in un secondo momento può identificarsi come credito di valuta liquido ed esigibile. Si evidenzia che la fattispecie concreta riguarda un risarcimento di danno di natura extracontrattuale, in particolare, da sinistro stradale fonte di crediti esistenti ma non ancora quantificati. Si precisa che l'art. 14 del Codice della Strada regolamenta i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade tra cui: a) manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché' delle attrezzature, impianti e servizi;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Tali disposizioni sono previste al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, stante il fatto che l'ente pubblico si identifica quale responsabile ex art. 2051 c.c. della res in custodia (strada). Tanto premesso, in capo al ente Pt_2 proprietario della strada, è quindi riconosciuto il diritto di agire per il risarcimento dei danni provocati da sinistri stradali nei confronti del danneggiante nonché verso la sua Compagnia Assicurativa ex art. 2054 c.c…”.
Con la sottoscrizione della concessione di cui agli atti di causa, pertanto, l'appellante Parte_1
, previo impegno al ripristino dello status quo ante il verificarsi di un incidente stradale,
[...] veniva investita, in ragione dell'avvenuta cessione, del diritto ad agire ex art. 2054 c.c. nei confronti del pagina 4 di 6 danneggiante e della Compagnia assicurativa, al fine di richiedere ed ottenere il risarcimento relativo al danneggiamento della strada, procurato con il sinistro.
Quanto invece, alla possibilità di cedere crediti futuri, l'ammissibilità è stata affermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza N. 31896/2018: “Non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi…. Pertanto, si può concludere affermando che il principio di diritto secondo cui, nel nostro ordinamento giuridico, la cessione dei crediti futuri, anche quelli aventi causa risarcitoria è possibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto”.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di prime cure, la sussistenza della valida cessione del credito risarcitorio da parte del Pt_2
ed in favore dell'appellante.
[...]
Si deve poi rilevare, quale ulteriore fondamento della richiesta dell'appellante, e in contrasto con quanto sostenuto dall'appellata costituita, che la somma richiesta non è una somma forfettaria predeterminata nel contratto di concessione con il ma è commisurata al valore economico Pt_2 dell'attività espletata per il ripristino dello status quo ante, prendendo a base i comuni prezziari, come confermato anche dalla perizia di parte depositata agli atti. Da questo punto di vista, poi, l'appellata si è limitata ad una generica contestazione dell'importo. Si ritiene, pertanto, che l'importo richiesto sia da ritenersi consono all'intervento in concreto realizzato.
Premesso quanto sopra, quindi, l'appello va accolto e gli appellati vanno condannati in solido tra loro, al pagamento in favore di - nella sua qualità di concessionario e cessionario Parte_1 come documentata in atti - della somma di € 948,10.
Le ulteriori contestazioni sollevate dall'appellante, sono assorbite da quanto precede
In ordine alle spese deve osservarsi che il Giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass 7616/2021 e Cass. 8400/2018).
Ciò posto, considerato che si tratta di materia caratterizzata da pronunce di segno contrario, si ritiene vi siano elementi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente statuendo sull'appello promosso da Parte_1 contro e , così dispone: Controparte_1 CP_2
- accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda di Parte_1
:
[...]
- condanna, in solido e , al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 dell'appellante della somma di euro 948,10 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del fatto al saldo effettivo;
pagina 5 di 6 - compensa le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Pesaro, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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