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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2358/2025 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati
[...]
WA IC, AB CI, IC MP e OV IN, presso i quali è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro il , in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, contumace
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.6.2025 il docente ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito R.P.D.), quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 15 marzo 2001, in relazione al periodo di servizio svolto con contratto di lavoro a tempo determinato, relativamente agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina della contrattazione collettiva vigente, e, per l'effetto, per sentir condannare il convenuto alla CP_1
pagina 1 corresponsione in suo favore dell'importo di euro 1.073,38, oltre accessori di legge.
A fondamento del ricorso ha esposto di essere un docente operante nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato (alla data di deposito del ricorso prestava servizio a tempo determinato presso l'I.C. di Carloforte, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso questo Tribunale), e di non aver ricevuto, per gli anni scolastici oggetto di causa, la emolumento Pt_2 introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto.
Tale omissione, invero, costituiva un evidente e oggettivo inadempimento contrattuale del , in violazione della disciplina CP_1 pattizia, nonché in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito richiamate nel ricorso.
Per quanto concerne la quantificazione dell'emolumento, parte ricorrente ha allegato che la R.P.D. ammontava ad 174,50 mensili, aumentati ad euro 184,50 dal 1.1.2022, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 C.C.N.L. Scuola 29.11.2007).
La modalità di calcolo, quindi, era quella prevista dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999, ovvero:
a.) - comma 4: il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio);
b.) - comma 5: per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
c.) - l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,82 (euro 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre
2021, e quindi ad euro 6,15 (euro 184,50:30 giorni) dal 1° gennaio 2022.
pagina 2 Nella fattispecie in esame le somme dovute ammontavano a complessivi euro 1.073,38 oltre accessori di legge, come da tabella a pag.
8 del ricorso.
2. Il convenuto non si è costituto in giudizio, rimanendo CP_1 contumace.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Come già osservato da questo Tribunale in varie controversie analoghe (v. la sentenza resa in data 25.1.2024 nella causa R.G. n.
3908/2023), occorre premettere come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della R.P.D.
In particolare, la R.P.D. costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, del citato C.C.N.L. aveva stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
pagina 3 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n.
20015 del 27.7.2018 e n. 6293 del 5.3.2020).
Tale orientamento è seguito dalla costante giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale.
La Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze,
pagina 4 sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 20015/2018 sopra richiamata).
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, ed ha, pertanto, diritto al riconoscimento della
R.P.D.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal ricorrente (v. pag. 8 del ricorso), sopra riportato.
Sulla somma dovuta, pari ad euro 1.073,38, è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L.
n. 724/1994, dalla data di maturazione del credito al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma lorda di euro 1.073,38, oltre al maggior importo tra interessi
pagina 5 legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti dovuta per gli incarichi di supplenza espletati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) condanna il alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 275,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A.
e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati WA IC, AB CI, IC MP e OV
IN.
Cagliari, 10/12/2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 6