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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 159/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 159 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Angelozzi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Simona Miglio CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 2/2025, pubblicata in data 01/01/2025 2
___________________
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda, di cui al ricorso in data 15.5.2024, diretta ad ottenere il pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità maturati a far data dalla mancata conferma della prestazione (15.10.2021), pari alla complessiva somma di € 24.497,21, oltre accessori e spese, da distrarsi.
Il Tribunale, premesso che la contumacia dell' equivale a “ficta CP_1 contestatio” delle deduzioni della parte ricorrente e che non possono essere utilizzati i documenti prodotti e all'interno del fascicolo di parte ove non espressamente richiamati a fondamento delle deduzioni, osservava che nulla aveva dedotto il ricorrente sulla sussistenza del requisito contributivo, elemento costitutivo della prestazione richiesta.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza in quanto, come evidenziato nell'originario ricorso introduttivo, l'ATP era stato proposto in relazione all'omessa conferma della prestazione a seguito della visita di verifica del 15.10.2021, talchè il requisito contributivo doveva ritenersi presupposto. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di “… condannare l' a corrispondere a euro 24.497,21 a titolo di ratei CP_1 Parte_1 dell'assegno di invalidita', ex art. 1 della L. n. 222/1984, che vanno dall'1.10.2021 al
30.9.2024 ; con gli interessi legali e vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito l' resistendo al gravame ed evidenziando di avere nel CP_1 frattempo provveduto al ripristino della prestazione e al pagamento dei ratei maturati dalla revoca della pensione. Ha concluso chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e, in subordine, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese processuali.
Con nota depositata il 11.9.2025 l'appellante ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità e del pagamento degli arretrati maturati dal 1.8.2021 al 31.5.2025, pari a complessivi € 54.331,30 (comprensivi 3
dell'importo di € 24.497,21 rivendicato in giudizio relativo al periodo dal 1.10.2021 al 30.9.2024).
All'odierna udienza entrambe le parti hanno concluso chiedendo di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_1 provveduto nelle more del giudizio al ripristino della prestazione ed al pagamento dei ratei maturati.
Quanto alle spese processuali, la circostanza che il pagamento della prestazione sia avvenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e in pendenza del gravame costituisce una soccombenza virtuale ed impone la condanna dell' alla refusione delle stesse. CP_1
L' va pertanto condannato al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario delle spese del doppio grado liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 1.865,00 e quanto all'appello in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 159/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 159 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Angelozzi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Simona Miglio CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 2/2025, pubblicata in data 01/01/2025 2
___________________
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda, di cui al ricorso in data 15.5.2024, diretta ad ottenere il pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità maturati a far data dalla mancata conferma della prestazione (15.10.2021), pari alla complessiva somma di € 24.497,21, oltre accessori e spese, da distrarsi.
Il Tribunale, premesso che la contumacia dell' equivale a “ficta CP_1 contestatio” delle deduzioni della parte ricorrente e che non possono essere utilizzati i documenti prodotti e all'interno del fascicolo di parte ove non espressamente richiamati a fondamento delle deduzioni, osservava che nulla aveva dedotto il ricorrente sulla sussistenza del requisito contributivo, elemento costitutivo della prestazione richiesta.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza in quanto, come evidenziato nell'originario ricorso introduttivo, l'ATP era stato proposto in relazione all'omessa conferma della prestazione a seguito della visita di verifica del 15.10.2021, talchè il requisito contributivo doveva ritenersi presupposto. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di “… condannare l' a corrispondere a euro 24.497,21 a titolo di ratei CP_1 Parte_1 dell'assegno di invalidita', ex art. 1 della L. n. 222/1984, che vanno dall'1.10.2021 al
30.9.2024 ; con gli interessi legali e vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito l' resistendo al gravame ed evidenziando di avere nel CP_1 frattempo provveduto al ripristino della prestazione e al pagamento dei ratei maturati dalla revoca della pensione. Ha concluso chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e, in subordine, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese processuali.
Con nota depositata il 11.9.2025 l'appellante ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità e del pagamento degli arretrati maturati dal 1.8.2021 al 31.5.2025, pari a complessivi € 54.331,30 (comprensivi 3
dell'importo di € 24.497,21 rivendicato in giudizio relativo al periodo dal 1.10.2021 al 30.9.2024).
All'odierna udienza entrambe le parti hanno concluso chiedendo di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_1 provveduto nelle more del giudizio al ripristino della prestazione ed al pagamento dei ratei maturati.
Quanto alle spese processuali, la circostanza che il pagamento della prestazione sia avvenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e in pendenza del gravame costituisce una soccombenza virtuale ed impone la condanna dell' alla refusione delle stesse. CP_1
L' va pertanto condannato al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario delle spese del doppio grado liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 1.865,00 e quanto all'appello in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)