Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
Stabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. in Liqui- Parte_1 P.IVA_1
dazione , in persona del commissario pro-tempore, Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Palermo,
presso il cui indirizzo pec ha eletto Email_1
domicilio
– appellante–
CONTRO
, C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Venza Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
– appellata–
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/10/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, CP_2
Tribunale di Sciacca
Part
(da ora “ ) ha citato in appel- Parte_3
lo al fine di ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_1
34/2023 emessa dal Giudice di Pace di Partanna nel procedimento n.
15/2023, pubblicata il 29/06/2023.
La vicenda trova abbrivo nella titolarità dell'appellata dell'utenza idrica
Part n. 4169 in Partanna, in ragione della quale l ha emesso le fatture n.
15044738 del 20/11/2019, con scadenza il 20/12/2019 (per consumi del
2015), n. 16091689 del 17/12/2019 con scadenza il 16/03/2020 (per consumi del 2016), n. 17194207 del 24/03/2020 con scadenza il
22/06/2020 (per consumi del 2017), n. 18203805 del 24/03/2020 con scadenza il 21/08/2020 (per consumi del 2018) e n. 19213428 del
24/03/2020 con scadenza il 20/10/2020 (per consumi del 2019).
Il giudizio di primo grado è stato incoato su iniziativa di
[...]
, secondo cui le pretese azionate da controparte avrebbero do- CP_1
vuto essere considerate estinte per maturata prescrizione biennale, ai sensi della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).
Il G.d.P., in accoglimento della superiore eccezione, ha dichiarato estinte per maturata prescrizione le pretese creditorie azionate con le in-
dicate fatture.
La decisione del G.d.P., - sulla premessa per cui il contratto di fornitu-
ra di acqua alle abitazioni sia sussumibile nello schema tipico del contrat-
to di somministrazione, soggetto sia alla disciplina del Codice civile sia al-
le regole generali fissate da norme di legge, regolamenti e da provvedimen-
ti amministrativi in tema di tariffe - è stata affidata alle seguenti conside-
razioni:
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- “nel caso di specie, deve farsi applicazione della norma di cui
all'art. 2948 n. 4, cod. civ… assoggettato alla prescrizione breve
quinquennale del relativo credito. La prescrizione, a norma dell'art.
2935 c.c., comincia… dal termine entro il quale il gestore sarà tenu-
to ad emettere il documento di fatturazione e comunque da quando
il debitore è ufficialmente in mora almeno con la richiesta di paga-
mento recapitata al domicilio dell'utente a mezzo raccomandata a.r.
o atto equipollente;
- va detto, però, che la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018),
ha modificato i termini di prescrizione del diritto ai corrispettivi rela-
tivi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua, prevedendo
all'art. 1, comma 4 che "nei contratti di fornitura di energia elettrica
e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni…A tenore del
successivo comma 10, la prescrizione biennale si applica alle fattu-
re la cui scadenza sia successiva… per il settore idrico, al gennaio
2020;
- Ciò posto, con riferimento alle fatture nn. 15044738 di € 154,16
(consumi idrici dell'anno 2015), 17194207 di E 82,71 (consumi idri-
ci anno 2017) e 18203805 di E 72,77 (consumi idrici anno 2018) —
queste ultime con data di scadenza il 24.03.2020 (cfr. sollecito di
pagamento all. n. 2 prod. doc. di parte attrice) - la pretesa creditoria
azionata dall'ente convenuto deve ritenersi prescritta, in assenza di
alcun atto interruttivo antecedente al sollecito di pagamento, in ra-
gione dei richiamati disposti normativi (art. 2948 n. 4, cod. civ. e art.
1 legge n. 205/2017), essendo le stesse ricomprese nel sollecito di
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pagamento del 19.11.2021. L'ente convenuto, dal canto suo, non ha
fornito la prova dell'avvenuta notifica delle fatture.
- Nessuna rilevanza può attribuirsi al rilievo di parte convenuta circa
la debenza del canone fognario e di depurazione dal momento che il
sollecito di pagamento del 19.11.2021 si riferisce esclusivamente ai
consumi idrici e nessun atto – fatture – risulta in precedenza notifi-
cato”.
Part Attraverso l'appello, l' ha sostenuto l'erronea interpretazione dell'art. 1 co. 4 L. l205/2017, evidenziando che la norma non individui il momento a partire dal quale la prescrizione “ridotta” cominci a decorrere,
lasciando intendere, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, che il dies a quo
del termine prescrizionale coincida con la scadenza dei termini di paga-
mento indicati nelle fatture azionate, atteso che solo da tale momento i crediti potrebbero dirsi esigibili.
Da tanto deriverebbe che al diritto al corrispettivo debba applicarsi il regime prescrizionale vigente al momento della lettura del consumo ero-
gato e non al momento successivo della sua fatturazione.
Le fatture relative ai consumi 2016 e 2017 non potrebbero pertanto essere annullate in virtù della legge 205/2017 per sopravvenuta prescri-
zione biennale, tenuto conto che le operazioni di verifica del consumo e di bollettazione sono state fatte antecedentemente al mese di maggio 2020.
Inoltre, avrebbe errato il G.d.P. pure nella parte in cui ha escluso che
Part l' abbia fornito la prova della notifica della fattura relativa ai consumi idrici 2018, tenuto conto che a tale fattura farebbe riferimento il sollecito di pagamento “SOL/030294/2021 del 15/11/2021” inviato tramite posta
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raccomandata A/R ricevuta dal cliente in data 07/12/2021, come da “All.
11 esito della spedizione” versato agli atti.
Ad ogni modo, la conoscenza di detta fattura non sarebbe stata conte-
stata da controparte, la quale, nell'atto di citazione in primo grado, ha di-
Part chiarato che “Con missiva prot. n. 5495/2021, l' in LCA ha richiesto il
pagamento della complessiva somma di € 645,08 a titolo di Consumi Idrici
delle seguenti fatture…”.
Part In subordine, l' ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il G.d.P. non avrebbe tenuto conto del fatto che le fattu-
re annullate comprendono sia i consumi idrici sia il canone di depurazio-
ne e il canone fognario, che l'Ente appellante riscuote ope legis per conto del e al quale deve corrisponderli;
la domanda del ricorrente in CP_3
primo grado sarebbe circoscritta ai consumi idrici, cosicché gli importi azionati a titolo di canone fognatura o depurazione resterebbero comun-
que dovuti anche all'esito dell'annullamento delle fatture, pretese estra-
nee al thema decidendum e mai contestate da controparte.
Si è costituta ribadendo di non avere mai rice- Controparte_1
vuto alcuna richiesta di pagamento, né atto interruttivo, prima della noti-
ficazione delle contestate fatture.
Riguardo alla fattura relativa ai consumi dell'anno 2018, ella ha poi chiesto la preliminare inammissibilità dello “All. 12” dell'atto di appello,
consistente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, poi-
ché produzione nuova rispetto alla documentazione versata nel procedi-
mento di primo grado;
in ogni caso, ha disconosciuto la firma ivi risultan-
te.
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A dire dell'appellata, il termine di prescrizione biennale relativo ai con-
sumi idrici degli anni 2017 e 2018 sarebbe comunque maturato: la data di scadenza delle fatture azionate fissata al 24/03/2020 non avrebbe di-
fatti validità di atto interruttivo ma rileverebbe soltanto ai fini dell'individuazione della normativa da applicare, precisamente il regime di prescrizione biennale, trattandosi di fatture con scadenza successiva al
01/01/2020.
Oltre a sostenere la correttezza dell'esegesi della vicenda normati-
vo/fattuale fornita del Giudice di prime cure, ella ha altresì confutato la tesi di controparte secondo cui la prescrizione ridotta travolgerebbe i ca-
noni idrici e non quelli per depurazione e fognatura , visto che la discipli-
na sulla prescrizione non farebbe alcuna differenza in tal senso.
La causa è stata istruita in via documentale, poi rinviata per la preci-
sazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della quale è
stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
L'appello è infondato.
La vicenda verte sul preciso aspetto della prescrizione delle pretese vantata da Enti eroganti forniture di acqua potabile ai privati intestatari di utenze ad uso domestico.
Sul presupposto per cui non è in contestazione l'erogazione dell'acqua
Part potabile da parte di all'abitazione di in rela- Controparte_1
zione all'utenza idrica n. 4169 di cui ella è titolare, oggetto della diatriba è
l'estinzione o meno dei canoni idrici, di fognatura e depurazione, spettan-
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ti, in linea teorica, all'Ente erogante e resi oggetto delle fatture azionate.
La peculiarità dell'aspetto coinvolto nella causa odierna obbliga, per-
tanto, al richiamo della disciplina specificamente dettata in tema di pre-
scrizione dei crediti legati alle forniture domestiche, il cui pertinente con-
tratto è di natura privatistica ma soggiace alle leggi di settore e ai regola-
menti emessi dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) (cfr. Cass., sez. III civ., sent. n. 1442 del 27/01/2015).
Sebbene, infatti, la normativa generale sia quella contenuta nell'art. 2948 n. 4), secondo cui si prescrive in cinque anni “tutto ciò che deve pa-
garsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, l'art. 1 co. 4 L.
205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha sancito che “Nei con-
tratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo pe-
riodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del com-
ma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli
operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e
al secondo periodo”.
Il comma 10 dell'art. 1 L. n. 205/2017 cit. ha poi introdotto la disposi-
zione transitoria per cui “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
alle fatture la cui scadenza è successiva… per il settore idrico, al 1° gen-
naio 2020”.
L'ARERA, con Delibera n. 186/2020 del 26/05/2020 ha esplicitato l'opportunità di far decorrere l'efficacia del provvedimento “a partire dalle
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fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento medesimo, facendo ovviamente salve le
azioni eventualmente già messe in atto dai gestori per dare attuazione alla
previsione dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relati-
vamente alle fatture già emesse tra il 1 gennaio 2020 e il richiamato primo
ciclo di fatturazione utile successivo”.
Le normative sopra richiamate non hanno tuttavia risolto due impor-
tanti questioni: la prima attiene alla possibilità di applicare il termine di prescrizione ridotto - da cinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedenti all'entrata in vigore della legge, a seguito della norma transitoria, quindi precedenti al 1° gennaio 2020; la seconda concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e della possibilità o meno di applicare un termine prescrizionale ridotto an-
che con riferimento ai consumi avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.
A ovviare ai dubbi è intervenuta la Suprema Corte, che, con riferimen-
to alla prima delle due questioni, ha riconosciuto che il nuovo termine biennale di prescrizione va applicato, secondo l'interpretazione letterale dell'art. 1 co. 10 L. n. 205/2017 cit., anche ai consumi relativi agli anni precedenti al 1° gennaio 2020 ma le cui fatture indichino termini per l'adempimento spontaneo del cliente successivi a tale data (di recente
Cass., sez. I civ., ord. n. 15102 del 29/05/2024).
La seconda problematica attiene alla individuazione del dies a quo del-
la prescrizione biennale con riferimento a consumi verificatisi prima del
1° gennaio 2020, ma le cui fatture rechino scadenza di pagamento suc-
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cessiva a tale data.
La soluzione della problematica non può prescindere, anzitutto, dalla lettera dell'art. 2935 c.c: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere”: corollario ne è che la pretesa tra-
sposta in fattura diventa esigibile soltanto alla scadenza del termine ivi concesso entro cui il cliente possa adempiere spontaneamente.
Tuttavia, a fronte di un intervento normativo successivo alla nascita dell'obbligazione e migliorativo per il debitore, qual è quello che riduce il termine di prescrizione del credito, potrebbe corrispondere un trattamen-
to eccessivamente deteriore per il creditore, in spregio agli artt. 3 e 24
Cost e al principio di “affidamento legislativo” desumibile dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, a tenore del quale “la legge non dispo-
ne che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Per evitare un simile effetto deteriore, la Suprema Corte ha fatto ricor-
so all'applicazione analogica dell'art. 252 co. 1 disp. att. c.c.: “Quando per
l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice
stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il
nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e
alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1°
luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è
stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e
dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché,
a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine mino-
re”.
In altre parole, “quando per l'esercizio di un diritto la nuova legge stabi-
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lisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato
dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei di-
ritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore
della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente ri-
manga decorrere un termine superiore” (Cass., sez. Un civ., sent. n. 5784
del 04/03/2008).
Il termine di prescrizione non potrà essere, pertanto, mai superiore ai cinque anni in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio
2020.
Se, ad esempio, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020 si ap-
plica il termine biennale a decorrere da tale data, con maturazione al 2
gennaio 2022, ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre),
pur se il dies a quo è il 1° gennaio 2019 non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024.
Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2° gennaio
2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1° aprile 2016),
il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione oltre il termine quinquennale, sino al 2°
gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura.
In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio
2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva
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una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021).
L'applicazione delle considerazioni finora riportate al caso di specie, il cui gravame è limitato alle fatture n. 15044738/2019, n. 17194207/2020
e n. 18203805/2020, porta alle seguenti conclusioni:
- la fattura n. 15044738 del 20/11/2019, con scadenza il
20/12/2019, per consumi del 2015, si riferisce a un debito pre-
scritto nel 2020;
- la fattura n. 17194207 del 24/03/2020 con scadenza il
22/06/2020 per consumi del 2017 si riferisce a un debito pre-
scritto nel 2022;
- la fattura n. 18203805 del 24/03/2020 con scadenza il
21/08/2020 (per consumi del 2018) si riferisce a un debito pre-
scritto nel 2023.
Il fatto che vi sia agli atti un sollecito di pagamento delle fatture datato 26/11/2021 e, a dire dell'appellante, inserito in una lettera rac-
comandata a/r ricevuta dalla cliente il 07/12/2021, non è, d'altronde,
circostanza in grado di interrompere il termine prescrizionale, per il sem-
plice motivo per cui la cartolina di ricevimento relativa a detta lettera è
inammissibile in quanto non prodotta, senza giustificato motivo, in primo grado;
e reca una firma disconosciuta da e non Controparte_1
resa oggetto di verificazione ai sensi degli artt. 216 e s.s. c.p.c.
Né ha pregio la considerazione per cui gli oneri di fognatura e depura-
zione sarebbero avulsi dalle logiche prescrittive in parola, non trovandosi alcun appiglio normativo all'esclusione di tali voci di spesa dal più generi-
co concetto di “settore idrico” ex art. 1 co. 10 L. 205/2017 cit.
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Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano,
ai sensi dei parametri medi del D.M. 55/2014, in euro 662,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'appello proposto da Parte_4
avverso la sentenza n. 34/2023 emessa dal Giudice
[...]
di Pace di Partanna;
- NN , perso- Parte_4
na del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a
[...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidati in Parte_5
euro 662,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca in data 12/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
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