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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 70/2022, decisa all'esito della discussione all'udienza del 5 novembre 2025
TRA
, nata a [...] - Polonia il 06.01.1983 c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Federico Cammarota c.f. , in CodiceFiscale_2 virtù di giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione con nuovo difensore depositato il 27 dicembre 2023, presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia, alla via
G. Cosenza n. 13 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Rummo c.f. , in virtù CodiceFiscale_4
di giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado, presso il cui studio in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 24/bis elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATO
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 CodiceFiscale_5
APPELLATO – NON COSTITUITO
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9412/2021, pubblicata in data
17 novembre 2021, in materia di comodato di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato in data 7 gennaio 2022 e notificato in una al pedissequo decreto ex art. 435 c.p.c. il 20 gennaio 2022, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
9412/2021, pubblicata in data 17 novembre 2021, con cui il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta dal suocero , proprietario dell'immobile sito in CP_1
Napoli, alla via Salvator Rosa n. 121, concesso all'ex coniuge in comodato CP_2 gratuito, per ottenerne la restituzione immediata a causa delle peggiorate sue condizioni economiche. Il primo giudice, accogliendone la domanda, ha dichiarato cessato il contratto di comodato alla data del 28 febbraio 2018 e, per l'effetto, nella contumacia di CP_2
, ha condannato i resistenti al rilascio fissando la data per l'esecuzione al 28 febbraio
[...]
2022 nonché al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 2.400,00 per compensi ed € 140,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.1. Con i tre motivi in cui ha declinato l'appello ha sostenuto il suo diritto Parte_1 di permanere nel bene in ragione del provvedimento di assegnazione a sé dell'immobile già adibito a casa coniugale dal giudice della separazione, in capo al quale ha riferito, per vis attractiva, la competenza a conoscere la lite, essendo il giudizio tuttora pendente. Ha eccepito la falsa applicazione e l'errata interpretazione compiuta dal Tribunale dell'art. 1810
c.c., escludendo possa configurarsi nella fattispecie in esame comodato precario senza determinazione di limite temporale. Ha eccepito vizio della motivazione alla base della decisione. Ha avanzato istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha così concluso: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata;
dichiarare ancora sussistente il contratto di comodato del 8 settembre 2015 dell'immobile in questione assegnatole dal provvedimento presidenziale del 4 gennaio 2019; condannare controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 maggio 2022 si è costituito in giudizio il quale, opponendosi all'istanza sospensiva, ha chiesto di CP_1
rigettare l'appello avversario, a sua opinione infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Ha chiesto anche di condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
3. Con decreto del presidente confermato dal Collegio con ordinanza depositata il 28 giugno
2022 sull'istanza ex art. 351 c.p.c. è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza in ragione del fatto che nell'immobile l'appellante abita con due figli minori, di cui uno ( ) affetto da disturbo dello spettro autistico e sottoposto a prolungate Per_1
terapie (logopedia, psicomotricità, psicoterapia individuale) e che la donna si è dichiarata priva di altro alloggio.
In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria.
3.1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 comunicata alle parti il successivo 26 maggio 2025 è stata rilevata l'assenza di prova di notifica a cui è stata, in caso di mancanza, CP_2 ordinata l'integrazione del contraddittorio in appello. Per la successiva udienza del 24 settembre 2025 celebrata in trattazione scritta l'appellante ha documentato la notifica a cui del ricorso in appello con la successiva ordinanza della Corte ricevuta a CP_2
mani della madre il 23 luglio 2025 (tardivamente rispetto al termine di trenta giorni dall'ordinanza depositata il 22 maggio 2025).
È stata quindi fissata udienza di discussione in presenza.
3.2. In esito alla discussione in data 5 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio..
4.1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 12 luglio 2018, ha agito CP_1
dinanzi al Tribunale di Napoli contro la nuora e il figlio Parte_1 CP_2 dichiarandosi proprietario dell'immobile sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 121, primo piano, interno 6, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio 16, particella 32, sub
30, z.c. 6, cat. A/2, classe 2, vani 5, concesso in comodato gratuito in data 8 settembre 2015 registrato in pari data, attualmente occupato dalla sola nuora e dai figli minori, chiedendone
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la restituzione immediata avendone necessità per il peggioramento delle proprie condizioni economiche. Nel riferire di disporre soltanto della pensione, ha indicato la necessità di locare suddetto bene, essendo a lui mancata recentemente la rendita proveniente da locazione di immobile ad uso commerciale in sua disponibilità.
4.2. Si è costituita in giudizio in data 11 gennaio 2019, depositando memorie difensive,
coniuge separata del comodatario , adducendo Parte_1 CP_2
l'impossibilità di restituire il cespite in quanto destinato alle esigenze abitative familiari. Nel corso del giudizio ha allegato a dimostrazione della cosa il provvedimento del 5 febbraio
2019 con cui il Tribunale di Napoli, nel giudizio di separazione tra i coniugi iscritto al n.r.g.
16290/2018, ha dichiarato che l'appartamento in via Salvator Rosa n. 121 costituisce la residenza privilegiata dei minori, riconoscendo ad esso il vincolo di destinazione per le esigenze abitative della famiglia.
Nella comparsa la donna ha escluso le difficoltà economiche addotte dal suocero, riferendolo titolare d'altri immobili e di trattamento pensionistico, tali da escludere un sopravvenuto stato di bisogno imprevisto ed urgente ostativo alla prosecuzione del comodato, per lei e la prole minorenne affidatale invece indispensabile in mancanza d'altro alloggio e di valide contribuzioni dal marito.
4.3. è rimasto contumace. CP_2
4.4. In replica alle difese della resistente costituita ha obiettato d'avere CP_1 comodato l'immobile solamente al figlio il quale, pur essendo già sposato, non CP_2
aveva fatto alcuna menzione della destinazione da imprimere al bene così ricevuto dal padre.
5. Con la sentenza n. 9412/2021, pubblicata in data 17 novembre 2021 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda del ricorrente dichiarando cessato il contratto di comodato del 8 settembre 2015 alla data del 28 febbraio 2018 e, nella contumacia di , CP_2
condannando la quale occupante del cespite al rilascio del bene libero e vuoto da Pt_1
persone e cose in favore di , fissando la data per l'esecuzione e regolando CP_1 le spese in base alla soccombenza di entrambi i resistenti in solido.
5.1. Il primo giudice, dopo la disamina della disciplina del comodato, ha escluso che il contratto de quo scritto e registrato in data 8 settembre 2015 sia stato stipulato per un uso determinato e per un tempo determinabile ancorché per relationem, ritenendo raggiunta la
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prova della “precarietà” del rapporto, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c.. Nel ritenere l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non desumibile dalla mera natura immobiliare del bene concesso in godimento dal comodante, ma frutto d'accertamento in fatto di competenza del giudice del merito chiamato a verificare la comune intenzione delle parti, attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato (rapporti tra i contraenti;
interessi perseguiti;
altri elementi sintomatici dell'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare) ha stigmatizzato l'indicazione riportata dall'art. 2 in cui è pattuito l'impegno del comodatario a restituire l'immobile a semplice richiesta del comodante secondo quanto stabilisce l'art. 1810 c.c.. Ha anche osservato che dal tenore del contratto sia chiara la volontà del comodante di non permettere di destinare l'immobile a casa familiare del figlio, ma di ottenerne la restituzione a semplice richiesta, senza che la cosa potesse sfuggire ai coniugi quando hanno trasferito, a settembre
2015, la propria residenza. A dire del Tribunale, quindi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della non sarebbe idoneo a incidere sulla disciplina del Pt_1
rapporto, con conseguente legittimità della richiesta di restituzione, corollario della cessazione del rapporto dalla comunicazione della volontà contraria alla prosecuzione avvenuta in data 28 febbraio 2018.
6. Con il primo motivo di gravame, ha opinato la prevalente competenza a Parte_1 conoscere la lite dal giudice della separazione, tuttora pendente, dovendosi a suo dire prediligere l'interpretazione familista a quella contrattualista (con richiami a Cassazione n.
8571/2018 e n. 9796/2019). Ha ribadito che l'immobile di causa è stato concesso in comodato gratuito allo scopo di adibirlo a casa coniugale e che, dopo la separazione dei coniugi, le è stato assegnato in quanto collocataria dei figli: (nata l'[...]) e Persona_2
(nato il [...]). Ha ribadito dunque il principio per cui il Persona_3
provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario della prole è opponibile al comodante in quanto da esso deriva il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, dovendo il contenuto negoziale conformarsi al vincolo disposto dal giudice della crisi coniugale. Si è dichiarata perciò titolata a permanere nel bene fino al termine finale del contratto che va desunto dall'uso per il quale l'immobile è stato consegnato, ossia sino a quando permangono le esigenze abitative della famiglia,
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indipendentemente dall'eventuale crisi del legame coniugale, citando a suo favore la sentenza della Cassazione n. 21467/2016, seguita in termini dalla n. 26954/2017. Ha osservato che per costante orientamento di legittimità la prova della concessione di un immobile in comodato per la sua destinazione familiare può essere fornita anche “tramite inferenze probatorie, desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, quale ad esempio, lo stato di coniugio del comodatario o la sua prossimità alle nozze” e che il vincolo di destinazione che cade sul bene comodato è effetto dell'esigenza di conservazione della casa familiare nell'interesse superiore della prole, per cui le esigenze abitative rilevanti riguardano, in ragione dell'art. 2 Cost., tutti i componenti della famiglia e non solo il comodatario personalmente e singolarmente considerato. Nell'affermare che il contratto stipulato dal
è un contratto a termine implicito da sussumere nell'art. 1809 c.c. (piuttosto che nella CP_2
norma seguente), destinato a durare quanto sarebbero durate le necessità abitative della famiglia che sono ancora in essere, ha opinato una scorretta interpretazione dal giudice di prime cure degli arresti a Sezioni Unite nella pur citata sentenza n. 13603/2004. Proprio dalle conclusioni della prefata decisione ha anzi obiettato che il Tribunale abbia malamente statuito omettendo di rilevare dall'uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà ad nutum del comodante. Ha riconosciuto salva la facoltà del comodante di chiedere la restituzione del suo bene, ma solo nell'ipotesi, che ha negato ricorrere, di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile che non solo non sarebbe stato previsto nel contratto dal ma che, sebbene astrattamente invocato in CP_2 ricorso, non sarebbe stato da questi neanche provato.
7. Con il secondo motivo di gravame, la ha deplorato falsa applicazione ed errata Pt_1 interpretazione dell'art. 1810 c.c., non essendo a suo dire configurabile nel caso di specie il comodato precario per cui non sarebbe applicabile alla fattispecie diversamente regolata l'obbligo della restituzione a semplice istanza del comodante proprio perché eccettuato dall'uso cui la cosa è stata destinata, resistente alla crisi coniugale, con richiami alla sentenza delle Sezioni Unite tornate a pronunciarsi sulla questione n. 20448/2014 laddove indica necessario verificare le intenzioni delle parti, tenendo conto delle condizioni sociali, degli interessi perseguiti e dei rapporti interpersonali tra loro. Ha invocato l'applicazione – ancorché analogica – dell'art. 6, comma VI della legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dall'art. 11 della legge del 6 marzo 1987, n. 74 in tema di locazione laddove 6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prevede che l'abitazione nella casa familiare spetta al genitore cui vengono collocati i figli e che l'assegnazione in quanto trascritta è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599
c.c.. Ha poi richiamato la giurisprudenza per la quale quando il provvedimento di assegnazione della casa familiare si renda opponibile e quando l'alloggio in questione sia utilizzato dai coniugi in virtù di comodato senza predeterminazione di un termine finale, la durata dell'utilizzazione dell'immobile è governata dalla disciplina fissata nel provvedimento giurisdizionale di assegnazione e non da quella propria del rapporto originario di comodato. Avendo il provvedimento di assegnazione determinato il suo subingresso nella posizione di “parte” del contratto, con la conseguente estinzione del rapporto precedentemente instaurato tra e , ha indicato d'avere ben CP_1 CP_2
dimostrato che l'abitazione è stata destinata a casa familiare e che nel contratto manca un'esplicita pattuizione circa il termine finale. Ha infine ribadito che il proprietario comodante non ha provato una differente destinazione d'uso o che il termine prefissato sia stato raggiunto. Ha così chiesto alla Corte distrettuale di rivalutare le circostanze oggettive e soggettive pretermesse in prime cure: il rapporto tra le parti, il momento della conclusione del contratto, il tempo trascorso tra il godimento del bene e la richiesta di restituzione ovvero assegnazione, oltre ad ogni possibile elemento idoneo a ricostruire l'originaria volontà dei contraenti.
8. Nel terzo motivo di gravame la è insorta contro la sentenza che ha interpretato la Pt_1 volontà del comodante di non consentire al figlio di destinare l'immobile a residenza della sua famiglia, ma di renderne possibile la restituzione a semplice richiesta. Ha osservato che, optando per tale ricostruzione, il Tribunale non avrebbe spiegato la mancata contestazione dal padre al figlio di convivere nell'appartamento con la moglie e CP_1 CP_2
i figli della coppia.
10. Si tratta di motivi il cui esame nel merito è precluso dalla intempestiva integrazione del contraddittorio verso , parte necessaria del giudizio. CP_2
Si è già detto al § 3.1. che in assenza di prova di una precedente costituzione del contraddittorio con il comodatario la ne ha curato la vocatio a seguito dell'ordine Pt_1
impartitole dalla Corte con l'ordinanza del 22 maggio 2025 - che ha all'uopo assegnato trenta giorni dalla comunicazione - solamente il 23 luglio 2025, dunque ben oltre il termine.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene in numerosi arresti la Corte regolatrice ha rilevato che in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, questa va dichiarata inammissibile e che tale effetto si procura quando nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Si tratta esattamente di questo caso, non essendo dubitabile che la vertenza in oggetto voglia come parte necessaria il comodatario , ancorché CP_2
non più occupante del bene, da costui assunto in detenzione dal padre e associato con la che attualmente ne dispone alla condanna alle spese del primo grado del giudizio. Ne Pt_1 consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti (Cassazione civile, sez. II, 04.12.2024, n. 31065;
Cassazione civile, sez. II, 27.02.2017, n. 4954). Il termine assegnato è perentorio per cui la sua inosservanza ha comunque procurato l'effetto processuale indicato dalla disposizione citata
(Cassazione civile, 11.02.2002, n. 1887).
Alla prefata pronuncia in rito non occorre eccezione di parte, trattandosi di disposizione d'ordine processuale la cui inottemperanza va rilevata d'ufficio (Cassazione civile, 21 giugno 1997, n. 5568; Cassazione civile, 1° aprile 1999, n. 3114; Cassazione civile, 6 novembre
2001, n. 13695; Cassazione civile, 26 gennaio 2010, n. 1535; Cassazione civile, 8 novembre
2017, n. 26433; Cassazione civile, 29 marzo 2019, n. 8790).
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della lite e della qualità della questione dedotta che consente, anche per l'officiosità del rilievo, di moderare il parametro del III scaglione da applicare.
Le spese vanno distratte al procuratore di parte appellata costituita che se ne è dichiarato antistatario.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− dichiara l'appello inammissibile;
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
− condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di che liquida in € 1.930,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CP_1
CPA come per legge da distrarre all'Avvocato Errico Rummo che se ne è dichiarato antistatario;
− nulla per spese a;
CP_2
− dà atto, atteso l'esito dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 70/2022, decisa all'esito della discussione all'udienza del 5 novembre 2025
TRA
, nata a [...] - Polonia il 06.01.1983 c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Federico Cammarota c.f. , in CodiceFiscale_2 virtù di giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione con nuovo difensore depositato il 27 dicembre 2023, presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia, alla via
G. Cosenza n. 13 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Rummo c.f. , in virtù CodiceFiscale_4
di giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado, presso il cui studio in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 24/bis elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATO
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 CodiceFiscale_5
APPELLATO – NON COSTITUITO
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9412/2021, pubblicata in data
17 novembre 2021, in materia di comodato di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato in data 7 gennaio 2022 e notificato in una al pedissequo decreto ex art. 435 c.p.c. il 20 gennaio 2022, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
9412/2021, pubblicata in data 17 novembre 2021, con cui il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta dal suocero , proprietario dell'immobile sito in CP_1
Napoli, alla via Salvator Rosa n. 121, concesso all'ex coniuge in comodato CP_2 gratuito, per ottenerne la restituzione immediata a causa delle peggiorate sue condizioni economiche. Il primo giudice, accogliendone la domanda, ha dichiarato cessato il contratto di comodato alla data del 28 febbraio 2018 e, per l'effetto, nella contumacia di CP_2
, ha condannato i resistenti al rilascio fissando la data per l'esecuzione al 28 febbraio
[...]
2022 nonché al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 2.400,00 per compensi ed € 140,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
1.1. Con i tre motivi in cui ha declinato l'appello ha sostenuto il suo diritto Parte_1 di permanere nel bene in ragione del provvedimento di assegnazione a sé dell'immobile già adibito a casa coniugale dal giudice della separazione, in capo al quale ha riferito, per vis attractiva, la competenza a conoscere la lite, essendo il giudizio tuttora pendente. Ha eccepito la falsa applicazione e l'errata interpretazione compiuta dal Tribunale dell'art. 1810
c.c., escludendo possa configurarsi nella fattispecie in esame comodato precario senza determinazione di limite temporale. Ha eccepito vizio della motivazione alla base della decisione. Ha avanzato istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha così concluso: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata;
dichiarare ancora sussistente il contratto di comodato del 8 settembre 2015 dell'immobile in questione assegnatole dal provvedimento presidenziale del 4 gennaio 2019; condannare controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 maggio 2022 si è costituito in giudizio il quale, opponendosi all'istanza sospensiva, ha chiesto di CP_1
rigettare l'appello avversario, a sua opinione infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Ha chiesto anche di condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
3. Con decreto del presidente confermato dal Collegio con ordinanza depositata il 28 giugno
2022 sull'istanza ex art. 351 c.p.c. è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza in ragione del fatto che nell'immobile l'appellante abita con due figli minori, di cui uno ( ) affetto da disturbo dello spettro autistico e sottoposto a prolungate Per_1
terapie (logopedia, psicomotricità, psicoterapia individuale) e che la donna si è dichiarata priva di altro alloggio.
In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria.
3.1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 comunicata alle parti il successivo 26 maggio 2025 è stata rilevata l'assenza di prova di notifica a cui è stata, in caso di mancanza, CP_2 ordinata l'integrazione del contraddittorio in appello. Per la successiva udienza del 24 settembre 2025 celebrata in trattazione scritta l'appellante ha documentato la notifica a cui del ricorso in appello con la successiva ordinanza della Corte ricevuta a CP_2
mani della madre il 23 luglio 2025 (tardivamente rispetto al termine di trenta giorni dall'ordinanza depositata il 22 maggio 2025).
È stata quindi fissata udienza di discussione in presenza.
3.2. In esito alla discussione in data 5 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio..
4.1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 12 luglio 2018, ha agito CP_1
dinanzi al Tribunale di Napoli contro la nuora e il figlio Parte_1 CP_2 dichiarandosi proprietario dell'immobile sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 121, primo piano, interno 6, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio 16, particella 32, sub
30, z.c. 6, cat. A/2, classe 2, vani 5, concesso in comodato gratuito in data 8 settembre 2015 registrato in pari data, attualmente occupato dalla sola nuora e dai figli minori, chiedendone
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la restituzione immediata avendone necessità per il peggioramento delle proprie condizioni economiche. Nel riferire di disporre soltanto della pensione, ha indicato la necessità di locare suddetto bene, essendo a lui mancata recentemente la rendita proveniente da locazione di immobile ad uso commerciale in sua disponibilità.
4.2. Si è costituita in giudizio in data 11 gennaio 2019, depositando memorie difensive,
coniuge separata del comodatario , adducendo Parte_1 CP_2
l'impossibilità di restituire il cespite in quanto destinato alle esigenze abitative familiari. Nel corso del giudizio ha allegato a dimostrazione della cosa il provvedimento del 5 febbraio
2019 con cui il Tribunale di Napoli, nel giudizio di separazione tra i coniugi iscritto al n.r.g.
16290/2018, ha dichiarato che l'appartamento in via Salvator Rosa n. 121 costituisce la residenza privilegiata dei minori, riconoscendo ad esso il vincolo di destinazione per le esigenze abitative della famiglia.
Nella comparsa la donna ha escluso le difficoltà economiche addotte dal suocero, riferendolo titolare d'altri immobili e di trattamento pensionistico, tali da escludere un sopravvenuto stato di bisogno imprevisto ed urgente ostativo alla prosecuzione del comodato, per lei e la prole minorenne affidatale invece indispensabile in mancanza d'altro alloggio e di valide contribuzioni dal marito.
4.3. è rimasto contumace. CP_2
4.4. In replica alle difese della resistente costituita ha obiettato d'avere CP_1 comodato l'immobile solamente al figlio il quale, pur essendo già sposato, non CP_2
aveva fatto alcuna menzione della destinazione da imprimere al bene così ricevuto dal padre.
5. Con la sentenza n. 9412/2021, pubblicata in data 17 novembre 2021 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda del ricorrente dichiarando cessato il contratto di comodato del 8 settembre 2015 alla data del 28 febbraio 2018 e, nella contumacia di , CP_2
condannando la quale occupante del cespite al rilascio del bene libero e vuoto da Pt_1
persone e cose in favore di , fissando la data per l'esecuzione e regolando CP_1 le spese in base alla soccombenza di entrambi i resistenti in solido.
5.1. Il primo giudice, dopo la disamina della disciplina del comodato, ha escluso che il contratto de quo scritto e registrato in data 8 settembre 2015 sia stato stipulato per un uso determinato e per un tempo determinabile ancorché per relationem, ritenendo raggiunta la
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prova della “precarietà” del rapporto, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c.. Nel ritenere l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non desumibile dalla mera natura immobiliare del bene concesso in godimento dal comodante, ma frutto d'accertamento in fatto di competenza del giudice del merito chiamato a verificare la comune intenzione delle parti, attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato (rapporti tra i contraenti;
interessi perseguiti;
altri elementi sintomatici dell'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare) ha stigmatizzato l'indicazione riportata dall'art. 2 in cui è pattuito l'impegno del comodatario a restituire l'immobile a semplice richiesta del comodante secondo quanto stabilisce l'art. 1810 c.c.. Ha anche osservato che dal tenore del contratto sia chiara la volontà del comodante di non permettere di destinare l'immobile a casa familiare del figlio, ma di ottenerne la restituzione a semplice richiesta, senza che la cosa potesse sfuggire ai coniugi quando hanno trasferito, a settembre
2015, la propria residenza. A dire del Tribunale, quindi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della non sarebbe idoneo a incidere sulla disciplina del Pt_1
rapporto, con conseguente legittimità della richiesta di restituzione, corollario della cessazione del rapporto dalla comunicazione della volontà contraria alla prosecuzione avvenuta in data 28 febbraio 2018.
6. Con il primo motivo di gravame, ha opinato la prevalente competenza a Parte_1 conoscere la lite dal giudice della separazione, tuttora pendente, dovendosi a suo dire prediligere l'interpretazione familista a quella contrattualista (con richiami a Cassazione n.
8571/2018 e n. 9796/2019). Ha ribadito che l'immobile di causa è stato concesso in comodato gratuito allo scopo di adibirlo a casa coniugale e che, dopo la separazione dei coniugi, le è stato assegnato in quanto collocataria dei figli: (nata l'[...]) e Persona_2
(nato il [...]). Ha ribadito dunque il principio per cui il Persona_3
provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario della prole è opponibile al comodante in quanto da esso deriva il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, dovendo il contenuto negoziale conformarsi al vincolo disposto dal giudice della crisi coniugale. Si è dichiarata perciò titolata a permanere nel bene fino al termine finale del contratto che va desunto dall'uso per il quale l'immobile è stato consegnato, ossia sino a quando permangono le esigenze abitative della famiglia,
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indipendentemente dall'eventuale crisi del legame coniugale, citando a suo favore la sentenza della Cassazione n. 21467/2016, seguita in termini dalla n. 26954/2017. Ha osservato che per costante orientamento di legittimità la prova della concessione di un immobile in comodato per la sua destinazione familiare può essere fornita anche “tramite inferenze probatorie, desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, quale ad esempio, lo stato di coniugio del comodatario o la sua prossimità alle nozze” e che il vincolo di destinazione che cade sul bene comodato è effetto dell'esigenza di conservazione della casa familiare nell'interesse superiore della prole, per cui le esigenze abitative rilevanti riguardano, in ragione dell'art. 2 Cost., tutti i componenti della famiglia e non solo il comodatario personalmente e singolarmente considerato. Nell'affermare che il contratto stipulato dal
è un contratto a termine implicito da sussumere nell'art. 1809 c.c. (piuttosto che nella CP_2
norma seguente), destinato a durare quanto sarebbero durate le necessità abitative della famiglia che sono ancora in essere, ha opinato una scorretta interpretazione dal giudice di prime cure degli arresti a Sezioni Unite nella pur citata sentenza n. 13603/2004. Proprio dalle conclusioni della prefata decisione ha anzi obiettato che il Tribunale abbia malamente statuito omettendo di rilevare dall'uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà ad nutum del comodante. Ha riconosciuto salva la facoltà del comodante di chiedere la restituzione del suo bene, ma solo nell'ipotesi, che ha negato ricorrere, di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile che non solo non sarebbe stato previsto nel contratto dal ma che, sebbene astrattamente invocato in CP_2 ricorso, non sarebbe stato da questi neanche provato.
7. Con il secondo motivo di gravame, la ha deplorato falsa applicazione ed errata Pt_1 interpretazione dell'art. 1810 c.c., non essendo a suo dire configurabile nel caso di specie il comodato precario per cui non sarebbe applicabile alla fattispecie diversamente regolata l'obbligo della restituzione a semplice istanza del comodante proprio perché eccettuato dall'uso cui la cosa è stata destinata, resistente alla crisi coniugale, con richiami alla sentenza delle Sezioni Unite tornate a pronunciarsi sulla questione n. 20448/2014 laddove indica necessario verificare le intenzioni delle parti, tenendo conto delle condizioni sociali, degli interessi perseguiti e dei rapporti interpersonali tra loro. Ha invocato l'applicazione – ancorché analogica – dell'art. 6, comma VI della legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dall'art. 11 della legge del 6 marzo 1987, n. 74 in tema di locazione laddove 6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prevede che l'abitazione nella casa familiare spetta al genitore cui vengono collocati i figli e che l'assegnazione in quanto trascritta è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599
c.c.. Ha poi richiamato la giurisprudenza per la quale quando il provvedimento di assegnazione della casa familiare si renda opponibile e quando l'alloggio in questione sia utilizzato dai coniugi in virtù di comodato senza predeterminazione di un termine finale, la durata dell'utilizzazione dell'immobile è governata dalla disciplina fissata nel provvedimento giurisdizionale di assegnazione e non da quella propria del rapporto originario di comodato. Avendo il provvedimento di assegnazione determinato il suo subingresso nella posizione di “parte” del contratto, con la conseguente estinzione del rapporto precedentemente instaurato tra e , ha indicato d'avere ben CP_1 CP_2
dimostrato che l'abitazione è stata destinata a casa familiare e che nel contratto manca un'esplicita pattuizione circa il termine finale. Ha infine ribadito che il proprietario comodante non ha provato una differente destinazione d'uso o che il termine prefissato sia stato raggiunto. Ha così chiesto alla Corte distrettuale di rivalutare le circostanze oggettive e soggettive pretermesse in prime cure: il rapporto tra le parti, il momento della conclusione del contratto, il tempo trascorso tra il godimento del bene e la richiesta di restituzione ovvero assegnazione, oltre ad ogni possibile elemento idoneo a ricostruire l'originaria volontà dei contraenti.
8. Nel terzo motivo di gravame la è insorta contro la sentenza che ha interpretato la Pt_1 volontà del comodante di non consentire al figlio di destinare l'immobile a residenza della sua famiglia, ma di renderne possibile la restituzione a semplice richiesta. Ha osservato che, optando per tale ricostruzione, il Tribunale non avrebbe spiegato la mancata contestazione dal padre al figlio di convivere nell'appartamento con la moglie e CP_1 CP_2
i figli della coppia.
10. Si tratta di motivi il cui esame nel merito è precluso dalla intempestiva integrazione del contraddittorio verso , parte necessaria del giudizio. CP_2
Si è già detto al § 3.1. che in assenza di prova di una precedente costituzione del contraddittorio con il comodatario la ne ha curato la vocatio a seguito dell'ordine Pt_1
impartitole dalla Corte con l'ordinanza del 22 maggio 2025 - che ha all'uopo assegnato trenta giorni dalla comunicazione - solamente il 23 luglio 2025, dunque ben oltre il termine.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene in numerosi arresti la Corte regolatrice ha rilevato che in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, questa va dichiarata inammissibile e che tale effetto si procura quando nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Si tratta esattamente di questo caso, non essendo dubitabile che la vertenza in oggetto voglia come parte necessaria il comodatario , ancorché CP_2
non più occupante del bene, da costui assunto in detenzione dal padre e associato con la che attualmente ne dispone alla condanna alle spese del primo grado del giudizio. Ne Pt_1 consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti (Cassazione civile, sez. II, 04.12.2024, n. 31065;
Cassazione civile, sez. II, 27.02.2017, n. 4954). Il termine assegnato è perentorio per cui la sua inosservanza ha comunque procurato l'effetto processuale indicato dalla disposizione citata
(Cassazione civile, 11.02.2002, n. 1887).
Alla prefata pronuncia in rito non occorre eccezione di parte, trattandosi di disposizione d'ordine processuale la cui inottemperanza va rilevata d'ufficio (Cassazione civile, 21 giugno 1997, n. 5568; Cassazione civile, 1° aprile 1999, n. 3114; Cassazione civile, 6 novembre
2001, n. 13695; Cassazione civile, 26 gennaio 2010, n. 1535; Cassazione civile, 8 novembre
2017, n. 26433; Cassazione civile, 29 marzo 2019, n. 8790).
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della lite e della qualità della questione dedotta che consente, anche per l'officiosità del rilievo, di moderare il parametro del III scaglione da applicare.
Le spese vanno distratte al procuratore di parte appellata costituita che se ne è dichiarato antistatario.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− dichiara l'appello inammissibile;
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
− condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di che liquida in € 1.930,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CP_1
CPA come per legge da distrarre all'Avvocato Errico Rummo che se ne è dichiarato antistatario;
− nulla per spese a;
CP_2
− dà atto, atteso l'esito dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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