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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6837/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 47 e ss c.p.c. depositato in data 21.02.2025 tra 1) Parte_1
Nato a Mugnano (Na) il 05.08.1966 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ELLI MILENA presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo: Email_1
e 2) CP_1 Parte_2
Nata a Napoli il 09.04.1968 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], l.go Scalabrini,1 con l'Avv. FERRARI LAURA SIMONA presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo:
Email_2
FATTO Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 22.09.1993 e dalla loro unione sono nati i figli:
- nata a [...] il [...]; Per_1
- nato a [...] il [...] CP_2
- nato a [...] il [...] Per_2
Pagina 1 Le stesse parti si sono separate legalmente con accordo di negoziazione assistita in data 13.11.2018 e provvedimento del PM del 21.11.2018 ed hanno divorziato con sentenza non definitiva n° 113/2021 (pubblicata in data 11.1.2021) in punto status, mentre le ulteriori condizioni economiche e di affidamento del figlio minore sono state definite con successiva sentenza definitiva n° 5850/2021 pubblicata in data 5.7.2021. Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 21.02.2025 chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni economiche di cui agli artt. 6) – 7) – 8) della sentenza n° 5850/2021, emessa in data 30.06.2021 e pubblicata il 05.07.2021, attesa la sua diminuita capacità reddituale rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza appena indicata, allegando documenti ed avanzando richieste istruttorie. La resistente si costituiva ritualmente e tempestivamente con deposito di Controparte_3 relativa comparsa, ove contestava ogni contraria domanda. Con provvedimento del 21.05.2025 il G.D. dott.ssa Chiara Delmonte ha fissato, nel procedimento in epigrafe indicato, l'udienza del 06.06.2025 per la comparizione personale delle parti avanti al GOT, Dott.ssa De Giacomi, delegando la medesima alla raccolta delle dichiarazioni che le parti avessero voluto rilasciare, verificando la possibilità di un accordo complessivo, tale da consentire la trasformazione del rito. A detta udienza del 06.06.2025 avanti al suddetto GOT, le parti, comparse personalmente, raggiungevano un accordo complessivo della lite dal tenore letterale, così di seguito ritrascritto:
“A decorrere dall'udienza odierna:
- Il padre non sarà più tenuto a contribuire al mantenimento di , essendo lo stesso CP_2 divenuto indipendente economicamente;
- Il padre verserà per il contributo al mantenimento di euro 600,00 mensili Per_1 suddividendolo a metà tra la madre e la figlia, con pagamento diretto a quest'ultima sul suo conto corrente, che gli verrà indicato dalla madre, fino a giugno 2028 compreso;
Per_
- Il padre contribuirà al mantenimento di mediante l'importo di euro 700,00 mensili. Tale importo verrà compensato dal padre con il pagamento diretto all'Istituto bancario della quota del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare, che dovrebbe essere pagato dalla sig.ra , ma verrà sostenuto sempre a titolo di contributo al Controparte_3 Per_ mantenimento del figlio . I genitori divideranno al 50% le spese straordinarie per Per_
e secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. Per_1
- Spese legali compensate
- Le parti chiedono di procedersi con revoca dell'udienza già fissata davanti al Giudice Delegato e con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, con rinuncia al deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis 17 cpc e della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma cpc.
- Rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Con provvedimento 6 giugno 2025 è stato disposto procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. ed il Giuidce Delegato ha riservato di riferire al Collegio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pagina 2 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n° 5850/2021, emessa in data 30.06.2021 e pubblicata il 05.07.2021:
1) omologa gli accordi delle parti ;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, il 18 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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