Art. 1. Gruppi
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni".
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni".