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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 6 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2681/23 R.G., e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
VI Di MO;
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.5.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001060188, notificata il 7.4.23, recante l'importo complessivo di euro 10.000,00 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016). A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, nonché per omessa notifica dell'atto di accertamento. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo, con varie CP_1 argomentazioni, il rigetto delle avverse pretese. Depositava documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è infondato. SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (Trib. Arezzo n. 157/2022). L'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto. Ne deriva che in assenza di allegazioni e/o contestazioni in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti nulla deve provare l' convenuto. Quest'ultimo, infatti, sarà gravato dell'onere probatorio secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione, non determinando tuttavia la sua inerzia processuale l'automatico accertamento di infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, tenuto alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi della L. n. 689/1981, art. 23, comma 6, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. n. 4898/15; Cass. n. 24691/18). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato le violazioni addebitategli dall' CP_1 ed ha sinteticamente eccepito l'omesso invio dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione. OMESSA NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO Contrariamente a quanto affermato in ricorso, tuttavia, l'Istituto ha documentato il regolare invio dell'atto di accertamento, depositando a supporto documentazione che a giudizio del Tribunale è pienamente probante. Invero, l'atto di accertamento risulta notificato dall'Istituto mediante invio di raccomandata presso il domicilio del ricorrente, perfezionatasi mediante consegna al familiare del destinatario (madre) in data 7.6.2018. Del resto, sul punto, nessuna obiezione ha mosso il ricorrente, dopo il deposito del documento. Quest'ultimo deduce soltanto che la notificazione dell'accertamento non sarebbe stata correttamente effettuata, in quanto l'avviso di ricevimento prodotto in copia non è riferibile all'accertamento. Ebbene, la doglianza non è fondata. L'avvenuta notifica dell'accertamento risulta documentata dall' che ha prodotto in CP_1 allegato alla memoria di costituzione tanto l'accertamento, quanto la relata di notifica dello stesso (in data 7.06.18), perfezionatasi mediante consegna al familiare del destinatario (che è assistita da presunzione di ricezione se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario). A ciò si aggiunga che sulla cartolina attestante l'avvenuta notifica è riportato il numero di protocollo dell'atto di accertamento (29/09/2017.0336660). Non vi è dubbio, allora, in ordine alla riferibilità della documentazione probante depositata all'atto di accertamento. PRESCRIZIONE Orbene, acclarata la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 7.6.18, risulta infondata l'eccezione di prescrizione. Invero, l'ordinanza ingiunzione per cui è causa risulta notificata in data 7.4.23, dunque prima che fosse trascorso un intero quinquennio. A ciò si aggiunga, poi, il periodo di sospensione dovuto all'emergenza pandemica. Pur prescindendo dalla sospensione, comunque, la mera notifica dell'atto di accertamento, di per sé sola, è idonea a fondare il rigetto del ricorso, posto che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe scaduto in data 7.6.23, mentre l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta notificata il 7.4.23. Il ricorso, allora, va rigettato, non essendo state sollevate ulteriori eccezioni (non rilevabili d'ufficio). SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2, considerato l'intervento normativo in corso di causa (sebbene ininfluente a fini pratici nella fattispecie oggetto di causa). Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 6.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
VI Di MO;
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.5.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001060188, notificata il 7.4.23, recante l'importo complessivo di euro 10.000,00 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016). A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, nonché per omessa notifica dell'atto di accertamento. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo, con varie CP_1 argomentazioni, il rigetto delle avverse pretese. Depositava documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è infondato. SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (Trib. Arezzo n. 157/2022). L'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto. Ne deriva che in assenza di allegazioni e/o contestazioni in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti nulla deve provare l' convenuto. Quest'ultimo, infatti, sarà gravato dell'onere probatorio secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione, non determinando tuttavia la sua inerzia processuale l'automatico accertamento di infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, tenuto alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi della L. n. 689/1981, art. 23, comma 6, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. n. 4898/15; Cass. n. 24691/18). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato le violazioni addebitategli dall' CP_1 ed ha sinteticamente eccepito l'omesso invio dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione. OMESSA NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO Contrariamente a quanto affermato in ricorso, tuttavia, l'Istituto ha documentato il regolare invio dell'atto di accertamento, depositando a supporto documentazione che a giudizio del Tribunale è pienamente probante. Invero, l'atto di accertamento risulta notificato dall'Istituto mediante invio di raccomandata presso il domicilio del ricorrente, perfezionatasi mediante consegna al familiare del destinatario (madre) in data 7.6.2018. Del resto, sul punto, nessuna obiezione ha mosso il ricorrente, dopo il deposito del documento. Quest'ultimo deduce soltanto che la notificazione dell'accertamento non sarebbe stata correttamente effettuata, in quanto l'avviso di ricevimento prodotto in copia non è riferibile all'accertamento. Ebbene, la doglianza non è fondata. L'avvenuta notifica dell'accertamento risulta documentata dall' che ha prodotto in CP_1 allegato alla memoria di costituzione tanto l'accertamento, quanto la relata di notifica dello stesso (in data 7.06.18), perfezionatasi mediante consegna al familiare del destinatario (che è assistita da presunzione di ricezione se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario). A ciò si aggiunga che sulla cartolina attestante l'avvenuta notifica è riportato il numero di protocollo dell'atto di accertamento (29/09/2017.0336660). Non vi è dubbio, allora, in ordine alla riferibilità della documentazione probante depositata all'atto di accertamento. PRESCRIZIONE Orbene, acclarata la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 7.6.18, risulta infondata l'eccezione di prescrizione. Invero, l'ordinanza ingiunzione per cui è causa risulta notificata in data 7.4.23, dunque prima che fosse trascorso un intero quinquennio. A ciò si aggiunga, poi, il periodo di sospensione dovuto all'emergenza pandemica. Pur prescindendo dalla sospensione, comunque, la mera notifica dell'atto di accertamento, di per sé sola, è idonea a fondare il rigetto del ricorso, posto che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe scaduto in data 7.6.23, mentre l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta notificata il 7.4.23. Il ricorso, allora, va rigettato, non essendo state sollevate ulteriori eccezioni (non rilevabili d'ufficio). SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2, considerato l'intervento normativo in corso di causa (sebbene ininfluente a fini pratici nella fattispecie oggetto di causa). Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 6.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli