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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13986/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13986 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 CP_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 CP_11
12 CP_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. ( ), nato il [...] a [...] Controparte_14 C.F._1
(SC), residente in [...], 162 Blumenau( SC) ;
2. CPF ( ), nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
Blumenau (SC), residente in [...], 26 Blumenau( SC) ;
3. CPF ( ), nato il [...] a [...] CP_3 C.F._3
(SC), residente in [...], 60 apt. 1092 Blumenau(SC);
4. CPF ), nata il [...] a [...] Controparte_4 C.F._4
ND (SC), residente in [...], 60 apt. 1092 Blumenau ( SC);
5. CPF ( ), nato il [...] a Controparte_5 C.F._5
Blumenau (SC), residente in [...], 60 apt. 1091 Blumenau ( SC);
6. ( ), nato il [...] a [...], Controparte_15 C.F._6 residente in [...], 129 JO( SC);
7. CPF ( ), nato il [...] a [...] C. Controparte_7 C.F._7
Rondon (PR), residente in [...], 577, Joenville ( SC); in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori 8. ata l'11 febbraio 2010 ad Joenville(SC) Parte_1
9. ato il 21 marzo 2014 ad Joenville(SC) CP_1
10. CPF ( ), nato il [...] a [...] Controparte_10 C.F._8 (SC), residente in [...], 456 Blumenau ( SC);
11 CPF ( ), nato il [...] a [...], CP_11 C.F._9 residente in [...], 456 Blumenau – ( SC);
12. ( ), nato L'11 luglio 1995 a JO (SC), Controparte_16 C.F._10 residente in [...], 129 JO( SC);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di CITTADINI ITALIANI:
( ), nato il [...] a [...], Controparte_14 C.F._1 residente in [...], 162 Blumenau( SC) ; Controparte_2
PF ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]
[...] C.F._2
Germano Kuhlmann, 26 Blumenau( SC) ; CPF ( ), nato il 03 CP_3 C.F._3 maggio 1968 a ID ET (SC), residente in [...], 60 apt. 1092
Blumenau(SC); E CPF ( ), nata il 10 maggio Controparte_17 C.F._4
1977 a SO ND (SC), residente in [...], 60 apt. 1092 Blumenau (
SC); A CPF ( ), nato il 02n luglio 1994 a Controparte_18 C.F._5
Blumenau (SC), residente in [...], 60 apt. 1091nBlumenau ( SC);nD
[...]
CPF ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._6
Alfredo Beck, 129 JO( SC); CPF ( ), nato il 29 Controparte_20 C.F._7 ottobre 1973 a nMarechal C. Rondon (PR), residente in [...], 577, Joenville (
Dott. Giovanni Calasso 2
SC);i n proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Persona_1 nata l'[...] ad [...] nato il [...] ad [...]
Joenville(SC) nG CPF ), nato il [...] a [...] C.F._8
Blumenau (SC), residente in [...], 456 Blumenau ( SC); CP_21
CPF ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._9
Sachse, 456 Blumenau – ( SC); ( ), nato L'11 Controparte_16 C.F._10 luglio 1995 a JO (SC), residente in [...], 129 JO( SC);
a i sensi ed agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto:
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o Controparte_13 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi..
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano di nato il 09 novembre Persona_2
1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso, figlio di e Persona_3 Per_4
il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana né si era mai naturalizzato
[...] brasiliano;
-il succitato avo convolava a nozze in data 17 gennaio 1900 con in data 29 Per_5 dicembre 1933 e dall'unione nasceva:
• in data 16 novembre 1901 che, in data 26 giugno, Persona_6 convolava a nozze con e dall'unione nascevano: Persona_7
➢ in data 27 settembre 1932, il quale, in data Persona_8
19 settembre 1959 si univa in matrimonio con e dalla loro Controparte_22 unione nascevano:
✓ in data 24 aprile 1974 che si univa con CP_11 Per_9
e davano alla luce:
[...]
❖ in data 02 ottobre 2002 Controparte_10
✓ in data 28 novembre 1965 che in data 16 Parte_3 maggio 1994, convolava a nozze con da e dalla CP_23 CP_14 loro unione nasceva,
❖ in data 07 aprile 1998, Persona_10
[...]
✓ in data 19 ottobre 1969 il quale convolava a
[...] Parte_4 nozze con , il 02 ottobre 1998 e dalla loro Persona_11 unione nasceva:
❖ in data 25 luglio 2000, Controparte_2
➢ in data 02 dicembre 1940 NATAL il quale, in data 02 giugno CP_2
1962, convolava a nozze con e dalla loro unione Controparte_24 nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 3
✓ in data 23 ottobre 1973 Quest'ultimo dal Controparte_7 matrimonio con , dava alla luce due figli: CP_25
❖ lil 21 marzo 2014 CP_1
❖ n data 21 febbraio 2010 Parte_1
✓ in data 09 novembre 1967 a quale convolava a Parte_5 nozze con in data 07 ottobre 1991 e dalla loro CP_26 nascevano:
❖ , in data 11 luglio 1995 CP_12
❖ in data 25 febbraio 2001 CP_6
➢ in data 12 marzo 1942 il quale si univa in Parte_6 matrimonio con in data 02 luglio 1966 e dalla loro unione CP_27 nasceva:
✓ in data 03 maggio 1968, che convolava a nozze, CP_3 in data 28 novembre 1992 con . Dalla loro CP_4 unione nasceva:
❖ in data 02 luglio 1994, Controparte_5
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge e precisato quanto richiesto;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_13 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_2
09 novembre 1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso,
Dott. Giovanni Calasso 4
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 05.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13986 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 CP_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 CP_11
12 CP_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. ( ), nato il [...] a [...] Controparte_14 C.F._1
(SC), residente in [...], 162 Blumenau( SC) ;
2. CPF ( ), nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
Blumenau (SC), residente in [...], 26 Blumenau( SC) ;
3. CPF ( ), nato il [...] a [...] CP_3 C.F._3
(SC), residente in [...], 60 apt. 1092 Blumenau(SC);
4. CPF ), nata il [...] a [...] Controparte_4 C.F._4
ND (SC), residente in [...], 60 apt. 1092 Blumenau ( SC);
5. CPF ( ), nato il [...] a Controparte_5 C.F._5
Blumenau (SC), residente in [...], 60 apt. 1091 Blumenau ( SC);
6. ( ), nato il [...] a [...], Controparte_15 C.F._6 residente in [...], 129 JO( SC);
7. CPF ( ), nato il [...] a [...] C. Controparte_7 C.F._7
Rondon (PR), residente in [...], 577, Joenville ( SC); in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori 8. ata l'11 febbraio 2010 ad Joenville(SC) Parte_1
9. ato il 21 marzo 2014 ad Joenville(SC) CP_1
10. CPF ( ), nato il [...] a [...] Controparte_10 C.F._8 (SC), residente in [...], 456 Blumenau ( SC);
11 CPF ( ), nato il [...] a [...], CP_11 C.F._9 residente in [...], 456 Blumenau – ( SC);
12. ( ), nato L'11 luglio 1995 a JO (SC), Controparte_16 C.F._10 residente in [...], 129 JO( SC);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di CITTADINI ITALIANI:
( ), nato il [...] a [...], Controparte_14 C.F._1 residente in [...], 162 Blumenau( SC) ; Controparte_2
PF ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]
[...] C.F._2
Germano Kuhlmann, 26 Blumenau( SC) ; CPF ( ), nato il 03 CP_3 C.F._3 maggio 1968 a ID ET (SC), residente in [...], 60 apt. 1092
Blumenau(SC); E CPF ( ), nata il 10 maggio Controparte_17 C.F._4
1977 a SO ND (SC), residente in [...], 60 apt. 1092 Blumenau (
SC); A CPF ( ), nato il 02n luglio 1994 a Controparte_18 C.F._5
Blumenau (SC), residente in [...], 60 apt. 1091nBlumenau ( SC);nD
[...]
CPF ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._6
Alfredo Beck, 129 JO( SC); CPF ( ), nato il 29 Controparte_20 C.F._7 ottobre 1973 a nMarechal C. Rondon (PR), residente in [...], 577, Joenville (
Dott. Giovanni Calasso 2
SC);i n proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Persona_1 nata l'[...] ad [...] nato il [...] ad [...]
Joenville(SC) nG CPF ), nato il [...] a [...] C.F._8
Blumenau (SC), residente in [...], 456 Blumenau ( SC); CP_21
CPF ( ), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._9
Sachse, 456 Blumenau – ( SC); ( ), nato L'11 Controparte_16 C.F._10 luglio 1995 a JO (SC), residente in [...], 129 JO( SC);
a i sensi ed agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto:
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o Controparte_13 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi..
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano di nato il 09 novembre Persona_2
1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso, figlio di e Persona_3 Per_4
il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana né si era mai naturalizzato
[...] brasiliano;
-il succitato avo convolava a nozze in data 17 gennaio 1900 con in data 29 Per_5 dicembre 1933 e dall'unione nasceva:
• in data 16 novembre 1901 che, in data 26 giugno, Persona_6 convolava a nozze con e dall'unione nascevano: Persona_7
➢ in data 27 settembre 1932, il quale, in data Persona_8
19 settembre 1959 si univa in matrimonio con e dalla loro Controparte_22 unione nascevano:
✓ in data 24 aprile 1974 che si univa con CP_11 Per_9
e davano alla luce:
[...]
❖ in data 02 ottobre 2002 Controparte_10
✓ in data 28 novembre 1965 che in data 16 Parte_3 maggio 1994, convolava a nozze con da e dalla CP_23 CP_14 loro unione nasceva,
❖ in data 07 aprile 1998, Persona_10
[...]
✓ in data 19 ottobre 1969 il quale convolava a
[...] Parte_4 nozze con , il 02 ottobre 1998 e dalla loro Persona_11 unione nasceva:
❖ in data 25 luglio 2000, Controparte_2
➢ in data 02 dicembre 1940 NATAL il quale, in data 02 giugno CP_2
1962, convolava a nozze con e dalla loro unione Controparte_24 nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 3
✓ in data 23 ottobre 1973 Quest'ultimo dal Controparte_7 matrimonio con , dava alla luce due figli: CP_25
❖ lil 21 marzo 2014 CP_1
❖ n data 21 febbraio 2010 Parte_1
✓ in data 09 novembre 1967 a quale convolava a Parte_5 nozze con in data 07 ottobre 1991 e dalla loro CP_26 nascevano:
❖ , in data 11 luglio 1995 CP_12
❖ in data 25 febbraio 2001 CP_6
➢ in data 12 marzo 1942 il quale si univa in Parte_6 matrimonio con in data 02 luglio 1966 e dalla loro unione CP_27 nasceva:
✓ in data 03 maggio 1968, che convolava a nozze, CP_3 in data 28 novembre 1992 con . Dalla loro CP_4 unione nasceva:
❖ in data 02 luglio 1994, Controparte_5
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge e precisato quanto richiesto;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_13 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_2
09 novembre 1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso,
Dott. Giovanni Calasso 4
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 05.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6