Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 6969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6969 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10672/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2024, proposto da
Bd Solar Acquapendente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Segreti, Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Acquapendente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Greco, con domicilio eletto presso lo studio Michele Rosario Luca Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento della Regione Lazio di cui al Prot. n. 949099 del 25 luglio 2024, avente ad oggetto “Comunicazione a norma della Deliberazione 12 maggio 2023, n. 171”, con il quale è stata comunicata a BD Solar Acquapendente s.r.l. l’irricevibilità dell’istanza di PAUR ex art. 27- bis del D.lgs. 152/2006, presentata dalla medesima in data 10 luglio 2024 con nota prot. n. 0883993 e relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “VT05-Acquapendente” della potenza di 8.369,48 kWp e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Acquapendente, località di Carbonarola, Vallone e Carbonara;
- per quanto occorrer possa, della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171 del 12.5.2023, pubblicata sul BURL n. 40 in data 18.5.2023, avente ad oggetto “ Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo TE TE (GT ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e del Comune di Acquapendente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota prot. n. 949099 del 25 luglio 2024 la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi Area Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito anche solo la “Regione Lazio”) ha comunicato alla ricorrente di non poter attivare la procedura di PAUR ex art. 27- bis del D.lgs. 152/2006 richiesta con istanza presentata dalla medesima in data 10 luglio 2024. Ciò in quanto la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 171/2023, recante “ Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo TE TE (GT ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782 ”, ha previsto che “ per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27- bis del d.lgs. 152/2006 adozione di un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione ”.
2. Avverso i suddetti provvedimenti è stato proposto il presente ricorso, affidato a cinque motivi.
3. Con il primo motivo si deduce “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art 20, comma 1, D.lgs. 199/2021 - violazione dell’art 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa –sviamento di potere ”. La Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171/2023 non sarebbe stata più vigente al momento della presentazione dell’istanza di PAUR. Detta delibera, infatti, avrebbe dettato indirizzi transitori validi esclusivamente “ nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ”. Poiché il 3.7.2024 è entrato in vigore il decreto di cui all’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 199/2021, la delibera non sarebbe stata più applicabile all’atto della presentazione dell’istanza di PAUR (10.7.2024).
4. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art 20, comma 6, D.Lgs. n. 199 del 2021 – violazione del principio di massima diffusione degli impianti da fonte di energia rinnovabile - violazione dell’art 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere ”. La delibera n. 171/2023 sarebbe comunque illegittima per contrasto con l’art. 20, comma 6, D.lgs. 199/2021, che stabilisce il tassativo divieto, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, di disporre moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. La delibera, infatti, porrebbe un tetto massimo al numero di procedimenti di PAUR per impianti da FER che possono essere avviati nelle province del Lazio e un blocco ai procedimenti per i progetti da localizzare nella provincia di Viterbo, così introducendo di fatto una moratoria per i procedimenti autorizzativi di PAUR, in contrasto peraltro con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
5. Con il terzo motivo si lamenta, sempre in via subordinata, “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione dell’art 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto riguardanti in particolare l’applicazione Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 171/2023 - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere ”. La Deliberazione n. 171 del 12 maggio 2023 individuerebbe dei criteri e indirizzi transitori per l’autorizzazione di impianti eolici e fotovoltaici e non riguarderebbe, dunque, gli impianti agrivoltaici, tra cui rientra il progetto in esame. La giurisprudenza, infatti, avrebbe affermato con nettezza che gli impianti agrivoltaici appartengono ad una categoria diversa rispetto agli impianti fotovoltaici e che gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico.
6. Con il quarto motivo, in via ulteriormente subordinata, si deduce “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 –violazione dell’art 97 Cost. – carenza assoluta di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili - errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere ”. Il provvedimento di cui alla nota prot. n. 949099 del 25 luglio 2024 sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto adottato in difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La Deliberazione n. 171/2023 prevedrebbe solo dei criteri e indirizzi per il rilascio del provvedimento di PAUR che, come tali, non sarebbero vincolanti per l’Amministrazione. Questa, pertanto, avrebbe avuto l’obbligo, completamente disatteso nel caso di specie, di fornire una motivazione specifica del rigetto dell’istanza di PAUR sulla base di una valutazione in concreto del progetto in esame.
7. Con il quinto motivo, in via di ulteriore subordine, si lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione art 10 bis L. 241/90 - violazione dell’art 97 Cost – carenza assoluta di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere ”. Il provvedimento di cui alla nota prot. n. 949099 del 25 luglio 2024 della Regione Lazio sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto adottato in assenza dell’invio del preavviso di rigetto di cui all’art 10- bis, l. 241/90.
8. Si è costituita la Regione Lazio, evidenziando di aver raggiunto gli obiettivi di cui al Piano energetico regionale Lazio previsto per il 2030, puntando ora al raggiungimento di altri obiettivi, ossia alla decarbonizzazione nel 2050.
9. L’analisi dei dati relativi agli impianti FER (fotovoltaici ed eolici) sul territorio laziale avrebbe tuttavia rilevato uno sbilanciamento, non giustificabile, tra le aree interessate dalle installazioni dei suddetti impianti ed aree completamente libere. La forte sproporzione della distribuzione degli impianti da fonti rinnovabili sui territori delle diverse province (concentrati per il 78% nella Provincia di Viterbo), ha indotto la Giunta Regionale ad una riflessione e ad effettuare una programmazione del proprio territorio, volta a valutare gli impatti determinati sull’ambiente dal cumulo degli impianti FER con estesa occupazione dei suoli.
10. Ne è derivata la Delibera n. 171/2023, la quale ha stabilito, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la prioritaria realizzazione dei procedimenti relativi alle istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021 e dei procedimenti relativi ad istanze concernenti lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del PNRR del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27. Al di fuori di dette ipotesi, per l’avvio dei procedimenti di PAUR di cui all’articolo 27- bis del d.lgs. 152/2006 è stato adottato un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo, consentendo lo sviluppo delle FER, in ogni singola provincia, esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione.
11. Ciò premesso, la Regione eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in ragione della tardiva impugnazione della Delibera n. 171/2023, pubblicata sul BURL il 18.5.2023. Essa, infatti, avrebbe assunto un carattere di immediata lesività, per il fatto che la Regione ha stabilito che le aree del territorio in questione non potessero essere ulteriormente gravate, imponendo dei limiti ai nuovi progetti, in attesa di una definita normativa di settore (ad opera delle stesse regioni), ma consentendo in ogni caso progetti che rientrassero nei parametri previsti.
12. La Delibera, d’altra parte, sarebbe stata senz’altro vigente al momento dell’avvio del procedimento, in quanto essa avrebbe sì fissato indirizzi e criteri transitori “ nelle more dell’adozione dei decreti disciplinati dal comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ”, ma sarebbe ovvio che fino a quando non verrà promulgata la legge regionale, che individuerà in maniera dettagliata e puntuale le aree idonee che andranno a sostituire quelle indicate dall'art. 20, comma 8, del D.lgs 199/2021, la delibera e i criteri enunciati restino vigenti, in quanto la procedura non si è ancora conclusa.
13. Evidenzia ulteriormente la Regione che il progetto non è stato avviato in quanto non ricadente in aree idonee; in caso contrario, infatti, se ne sarebbe fatta carico e avrebbe avviato il procedimento, come avvenuto in altri casi.
14. Con la Delibera n. 171/2023 la Regione avrebbe esercitato una funzione di programmazione, indirizzo e coordinamento, con la finalità di orientare sia i soggetti interessati ai progetti di FER sia l’operato dell’amministrazione nella valutazione delle istanze, in modo da garantire un maggior grado di omogeneità su tutto il territorio regionale.
15. Si è costituito il Comune di Acquapendente, aderendo all’eccezione di irricevibilità del ricorso formulato dalla difesa regionale e contrastando, nel merito, le censure formulate nel ricorso.
16. Anche la Provincia di Viterbo ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, oltreché la sua inammissibilità, per avere il d.m. 21 giugno 2024 demandato alle Regioni la disciplina delle aree idonee attribuendo alle medesime un termine di 180 giorni, con l’asserito effetto di determinare un’ultrattività degli indirizzi regionali, e l’improcedibilità in ragione della sopravvenuta Deliberazione n. 1021/2024, che ha confermato i medesimi criteri della DGR 171/2023 ritenendoli ancora validi alla luce dell’istruttoria posta in essere a seguito del d.m. 21giugno 2024. Nel merito, ha contrastato gli argomenti sviluppati nel ricorso, chiedendone il rigetto.
17. Con le rispettive memorie e repliche le parti hanno resistito alle contrapposte eccezioni e ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza delle proprie deduzioni.
18. All’udienza pubblica del 19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
19. Il ricorso è fondato per quanto di seguito precisato.
20. Con la DGR. n. 171/2023 la Giunta della Regione Lazio ha inteso dettare “ Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed
eolici a terra nel territorio regionale ”. Nel far ciò, è stato considerato, tra l’altro, che:
- “ gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 declinati nel PER Lazio di cui sopra sono stati conseguiti applicando criteri localizzativi che hanno consentito, in una valutazione analitica in seno ai procedimenti disciplinati dall’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, di mitigare possibili effetti negativi garantendo un corretto equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile ”;
- “ il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 del PER Lazio dell’intero tessuto economico dovrà avvenire tenendo conto di criteri di priorità tali da non determinare potenziali squilibri tra i diversi territori provinciali al fine di sviluppare le installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili su aree e superfici idonee da individuare, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del d.lgs. 199/2021 e del PER Lazio ai sensi dell’articolo 3.1.1 della legge regionale n. 16 del 2011 ”;
- “ ad oggi risulta difficile il mantenimento dell’equilibrio di cui sopra, con particolare riferimento agli impianti FER ad estesa occupazione territoriale, la cui distribuzione sui territori delle province risulta fortemente disomogenea con percentuali di producibilità autorizzata che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0 ”.
21. Si è quindi provveduto a stabilire, “ nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2019, per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 i seguenti indirizzi e criteri nell’avvio dei procedimenti PAUR concernenti impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regional e:
a) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze concernenti lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del PNRR del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27;
c) […] al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione ”.
22. Le richiamate disposizioni istituiscono senz’altro una moratoria per i procedimenti relativi a impianti FER da avviare nella Provincia di Viterbo in area non idonea ovvero non riguardanti progetti rientranti nell’ambito del PNRR, del PNC e della Programmazione unitaria 21-27. Esse, infatti, sul presupposto che sia divenuto difficile il mantenimento dell’equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, garantito, ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, “ applicando criteri localizzativi che hanno consentito, in una valutazione analitica in seno ai procedimenti disciplinati dall’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, di mitigare possibili effetti negativi ”, stabiliscono che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 dovrà avvenire tramite la previsione di criteri di priorità nell’avvio dei procedimenti. Tali criteri di “priorità” si risolvono, tuttavia, in una vera e propria impossibilità di avviare procedimenti non rientranti tra quelli “prioritari”. Infatti, il criterio di riequilibrio territoriale deve consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione, con la conseguenza che il mero superamento di tale percentuale determina l’impossibilità di avviare il procedimento.
23. Ciò premesso, non possono condividersi le eccezioni sollevate dalle parti intimate quanto all’asserita irricevibilità del ricorso. Il Collegio è consapevole che questo Tribunale, con sentenza della Sezione V n. 21210/2024, ha ritenuto l’efficacia immediatamente lesiva della delibera in questione, per l’effetto di autovincolo che determinerebbe sull’attività amministrativa. Tuttavia, se è vero che le predette disposizioni si risolvono in un autovincolo per l’Amministrazione, alle medesime non può essere riconosciuta immediata lesività prima e a prescindere dall’esito della singola istanza di autorizzazione.
24. Benché la delibera n. 171/2023 abbia di fatto stabilito un vero e proprio divieto di avviare i procedimenti che, non rientrando tra quelli prioritari, non rispettino i criteri di riequilibrio territoriale ivi stabiliti, essa ha tuttavia legato l’effetto preclusivo a un dato concernente la percentuale di MWp autorizzati per singola provincia, che non deve superare il 50% del totale regionale. Così facendo, la delibera ha imposto la verifica, in capo all’organo preposto all’istruttoria dei singoli procedimenti, del rispetto di tale criterio di riequilibrio. Poiché la percentuale di MWp autorizzati in ciascuna Provincia è variabile in relazione all’andamento dei procedimenti autorizzatori, è inevitabile concludere che è soltanto nel momento in cui la struttura competente, accertando il mancato rispetto in quel dato momento del criterio di equilibrio territoriale, rigetta l’istanza per tale motivo che le disposizioni della delibera n. 171/2023 assumono portata lesiva.
25. L’eccezione di irricevibilità è, quindi, infondata, come pure l’ulteriore eccezione di improcedibilità parimenti sollevata dalle parti intimate in ragione della mancata impugnazione della delibera n. 1021/2024, che ha prorogato, fino all’approvazione della legge regionale sull’individuazione delle aree di cui al comma 2 dell’art 1 del Decreto 21 giugno 2024, gli indirizzi di cui alla delibera n. 171/2023. A prescindere dall’applicabilità della nuova delibera al procedimento per cui è causa, infatti, anche in tal caso si impone in capo all’autorità procedente la verifica circa il rispetto dei criteri di riequilibrio territoriale, soltanto in tale momento determinandosi, in caso di accertata insussistenza dei presupposti, la lesività dei criteri di indirizzo per effetto del rigetto dell’istanza. D’altra parte, la medesima delibera affida “ alla struttura regionale competente per il PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 il monitoraggio, di concerto con la struttura regionale competente in materia di energia, sull’effettivo sviluppo delle FER nel rispetto dei criteri indicati nella presente delibera, attraverso la redazione con cadenza annuale di un documento informativo contenente la rilevazione e l’aggiornamento dei dati concernenti le procedure autorizzatorie concluse e le relative installazioni ”.
26. Manifestamente infondata è anche l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia di Viterbo per avere il d.m. 21 giugno 2024 demandato alle Regioni la disciplina delle aree idonee attribuendo alle medesime un termine di 180 giorni, con l’asserito effetto di determinare un’ultrattività degli indirizzi regionali. Oltre che per le ragioni già sopra esaminate, l’eccezione non ha pregio anche in considerazione della natura del tutto pretestuosa degli argomenti addotti, non ponendosi i termini di adozione dei provvedimenti regionali previsti dal richiamato decreto ministeriale in alcun rapporto di implicazione con gli indirizzi che le Regioni abbiano nel frattempo assunto sotto il vigore del regime normativo antecedente all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 199/2021.
27. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo è infondato.
28. Con la DGR. n. 171/2023 la Giunta regionale, “ nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2019 [ rectius : 2021]”, ha esercitato il proprio potere di indirizzo amministrativo sulle strutture deputate alla gestione dei procedimenti autorizzatori di progetti in ambito FER, avendo ritenuto necessario, de iure condito , dettare criteri atti a orientare lo sviluppo di tali progetti verso una più equilibrata distribuzione sul piano territoriale.
29. La dichiarata provvisorietà di tali indirizzi era evidentemente imposta dall’esigenza di adeguare gli orientamenti della Regione in materia agli sviluppi normativi conseguenti alla compiuta attuazione del regime di individuazione delle aree idonee e non idonee previsto dal citato art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Detta provvisorietà, peraltro, non può essere letta nel senso di implicarne l’automatica caducazione in conseguenza dell’intervenuta adozione del d.m. 21.6.2024, quanto piuttosto nell’esigenza, nella considerazione del relativo contenuto dispositivo, di vagliarne l’attualità e la compatibilità in attesa che il nuovo assetto della materia fosse definito con i provvedimenti di attuazione adottati dalla Regione.
30. Da questo punto di vista, non può farsi a meno di osservare che il citato decreto ministeriale reca, per buona parte e per quanto interessa, la pedissequa riproduzione di criteri già stabiliti dalla legge, delineando un quadro regolamentare sostanzialmente inidoneo a determinare l’inattualità delle linee di indirizzo regionale al punto da renderle inapplicabili.
31. Se ciò ha condotto la Giunta regionale a ribadire, con la deliberazione n. 1021/2024, quanto già stabilito nella precedente delibera, è da escludere che alla luce di tali sviluppi l’autorità procedente potesse semplicemente ignorare tali linee di indirizzo sulla base del rilievo formale che esse erano state dettate nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali, avendo essa per contro, da questo punto di vista non illegittimamente, preso atto della loro perdurante attualità nel contesto del regime transitorio.
32. Occorre allora esaminare il secondo motivo di ricorso, formulato dalla ricorrente in via subordinata, con il quale si contesta la legittimità della deliberazione n. 171/2023 e che risulta fondato.
33. L’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, dopo aver demandato ai decreti ministeriali di cui al comma 1 l’individuazione di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 6, che “ Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione ” e, al comma 7, che “ Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee ”.
34. Le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al d.m. 10.9.2010, adottate sulla base dell’art. 12, co. 10, d.lgs. 29.12.2003, n. 387, stabiliscono (par. 17.1) che “ Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione ”. Il relativo allegato 3 chiarisce, altresì, che “ L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
[…]
d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela […]. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio ”.
35. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le citate linee guida sono “vincolanti nei confronti delle regioni, in quanto poste a completamento della normativa primaria «in settori squisitamente tecnici» (sentenze n. 121 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 e n. 86 del 2019, nonché n. 69 del 2018) e connotate dal carattere della inderogabilità a garanzia di una disciplina «uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)» (sentenza n. 106 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 221, n. 216, n. 77 e n. 11 del 2022, n. 177 e n. 46 del 2021) ” (Corte cost., sentenza n. 27 del 2023).
36. Nell’ambito di tale quadro regolatorio, pienamente attuale nel contesto del regime transitorio delineato dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, all’individuazione ex lege , ai sensi del comma 8, delle aree idonee, si accompagna la possibilità per le Regioni di individuare aree non idonee, cioè siti in cui sono individuati “ obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione ”.
37. Nel sistema delineato dall’art. 20, co. 8, d.lgs. n. 199/2021 e dalle linee guida si configurano, pertanto:
- aree idonee, cioè aree in cui è previsto un iter accelerato e agevolato per la realizzazione dei progetti FER, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 199/2021;
- aree non idonee, cioè aree in cui, ai sensi delle linee guida, sono individuati “ obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione ”;
- aree ordinarie, cioè aree in cui si applicano gli ordinari procedimenti autorizzatori e abilitativi.
38. Nel suddetto contesto, alle Regioni non è in alcun modo consentita l’individuazione di aree vietate e, quindi, di aree in cui sia finanche impedita la valutazione in sede procedimentale del più opportuno bilanciamento tra gli interessi in gioco.
39. Ne deriva che, nel momento in cui la delibera n. 171/2023 ha stabilito che nella Provincia di Viterbo possono essere avviati soltanto progetti prioritari ovvero progetti in area idonea, con la conseguente impossibilità di avviare i procedimenti autorizzativi in tutti gli altri casi, essa ha contravvenuto:
- al chiaro disposto dei commi 6 e 7 del d.lgs. n. 199/2021, introducendo di fatto una moratoria per i procedimenti non prioritari in aree diverse da quelle idonee;
- alle linee guida di cui al d.m. 10.9.2010, configurando, per una porzione significativa del territorio regionale, un divieto preliminare di realizzare progetti FER;
- alla costante giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, che ha chiarito la natura inderogabile delle linee guida a garanzia di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.
40. Alle Regioni, naturalmente, non è impedita l’introduzione di criteri di proporzionalità e sussidiarietà volti allo sviluppo armonico degli interventi in materia sul territorio regionale, restando fermo, tuttavia, che i singoli procedimenti vanno definiti in seguito a una puntuale istruttoria procedimentale, nell’ambito della quale, anche sulla base delle valutazioni compiute a monte negli atti di programmazione, potranno trovare adeguata considerazione le istanze di tutela delle matrici paesaggistiche e ambientali che vengano in rilievo. La delibera n. 171/2023, invece, si traduce nel divieto aprioristico di instaurare tale specifica interlocuzione procedimentale, donde l’inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili che governano la materia.
41. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento di tutte le ulteriori censure formulate nel ricorso in via subordinata.
42. Per tutto quanto sopra chiarito, il ricorso dev’essere accolto; vanno, pertanto, annullati il provvedimento della Regione Lazio di cui al prot. n. 949099 del 25 luglio 2024, con il quale è stata comunicata a BD Solar Acquapendente s.r.l. l’irricevibilità dell’istanza di PAUR ex art. 27- bis del D.lgs. 152/2006, e la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171 del 12.5.2023, pubblicata sul BURL n. 40 in data 18.5.2023, avente ad oggetto “ Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo TE TE (GT ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782 ”, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
43. In ragione dei discordanti pronunciamenti resi dal Tribunale in ordine ai profili esaminati nella presente sentenza sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Regione Lazio di cui al prot. n. 949099 del 25 luglio 2024, con il quale è stata comunicata a BD Solar Acquapendente s.r.l. l’irricevibilità dell’istanza di PAUR ex art. 27- bis del D.lgs. 152/2006, e la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171 del 12.5.2023, pubblicata sul BURL n. 40 in data 18.5.2023, avente ad oggetto “ Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo TE TE (GT ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782 ”, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO