TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6382/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/10/1979 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di
A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP ( ). Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa veniva decisa dando conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con sentenza emessa entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_1 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e dall'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U. si evince chiaramente che la sig.ra Parte_1
è affetta da un quadro patologico come surriferito nelle conclusioni medico
[...]
legali. La visita peritale (27.11.2024) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dalla ricorrente sia dalla domanda amministrativa, sia dalla visita medica ATP del dott. e sia dalle risultanze dell'esame clinico Persona_2
effettuato dal sottoscritto C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dalla ricorrente, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente sia dalla sarcoidosi mediastino polmonare in follow-up clinico strumentale trattata con steroidi e
MTX e sia dalla sindrome depressiva lieve caratterizzata da sintomi come profonda tristezza, calo della spinta vitale e sintomi vegetativi come alterazione del sonno e dell'appetito e somatizzazioni come dolori fibromialgici che costringono la ricorrente a sottoporsi a trattamenti farmacologici continui maggiormente nelle riacutizzazioni.
Attualmente permane una mialgia diffusa agli arti inferiore con una lieve limitazione del rachide lombare. A ciò si associano le altre patologie già lamentate dalla ricorrente consistenti nell'ipoacusia bilaterale trattata con protesi acustica bilaterale, nella colecistopatia da adenomioma della colecisti, dai miomi uterini e dalla tiroidite di
Hashimoto tutte senza alterazioni cliniche e senza nessuna terapia farmacologica. infine la ricorrente è affetta da portatrice di eterozigote della beta talassemia senza nessuna
2 alterazione clinica. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità menzionate, si ha una riduzione della capacità lavorativa della sig.ra del 63% (sessantatré %) a partire Parte_1
dalla data della domanda amministrativa 21.04.2023 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dalla ricorrente”. (v. CTU, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente
3 sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 09/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6382/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/10/1979 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di
A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP ( ). Persona_2
1 Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa veniva decisa dando conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con sentenza emessa entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_1 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e dall'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U. si evince chiaramente che la sig.ra Parte_1
è affetta da un quadro patologico come surriferito nelle conclusioni medico
[...]
legali. La visita peritale (27.11.2024) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dalla ricorrente sia dalla domanda amministrativa, sia dalla visita medica ATP del dott. e sia dalle risultanze dell'esame clinico Persona_2
effettuato dal sottoscritto C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dalla ricorrente, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente sia dalla sarcoidosi mediastino polmonare in follow-up clinico strumentale trattata con steroidi e
MTX e sia dalla sindrome depressiva lieve caratterizzata da sintomi come profonda tristezza, calo della spinta vitale e sintomi vegetativi come alterazione del sonno e dell'appetito e somatizzazioni come dolori fibromialgici che costringono la ricorrente a sottoporsi a trattamenti farmacologici continui maggiormente nelle riacutizzazioni.
Attualmente permane una mialgia diffusa agli arti inferiore con una lieve limitazione del rachide lombare. A ciò si associano le altre patologie già lamentate dalla ricorrente consistenti nell'ipoacusia bilaterale trattata con protesi acustica bilaterale, nella colecistopatia da adenomioma della colecisti, dai miomi uterini e dalla tiroidite di
Hashimoto tutte senza alterazioni cliniche e senza nessuna terapia farmacologica. infine la ricorrente è affetta da portatrice di eterozigote della beta talassemia senza nessuna
2 alterazione clinica. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità menzionate, si ha una riduzione della capacità lavorativa della sig.ra del 63% (sessantatré %) a partire Parte_1
dalla data della domanda amministrativa 21.04.2023 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dalla ricorrente”. (v. CTU, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente
3 sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 09/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
4