TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1194/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel. dott.ssa Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1194/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FILIPPI MIMMA ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. TORTORICI FILIPPO resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 16.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 11/07/1985 (regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 7 civile del Comune di Alcamo, anno 1985 Parte II serie C n. 19) e che da tale matrimonio non sono nati figli.
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Magonza, (Germania), con sentenza numero di protocollo 32 F 203/99 dl 9/08/1999 pronunciava la separazione personale su condizioni congiunte.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Si costituiva , aderendo alla domanda di CP_1
divorzio, tuttavia contestando che le questioni economiche tra i coniugi non fossero state pacificamente risolte, contrariamente a quanto asserito dalla controparte e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con Sentenza parziale n. 708/2022, che qui integralmente si richiama, questo Tribunale, affermata la propria giurisdizione, pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la disamina delle questioni di carattere economico.
*****
Avendo riguardo al riconoscimento dei presupposti dell'assegno divorzile in favore della moglie, il ricorrente affermava che nessuna questione economica era pendente tra loro, che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti ed avevano reciprocamente rinunciato al mantenimento.
La resistente, al contrario, sosteneva di versare in una situazione tale da non poter più provvedere dignitosamente al proprio sostentamento, percependo un contributo dallo Stato tedesco, oltre a una pensione di inabilità di € 6.675,00 lordi.
pagina 2 di 7 Deduceva, ancora, che pur avendo fatto fronte ai costi della ristrutturazione e dell'arredamento di un immobile sito in Alcamo, di proprietà dei suoceri, i quali si erano resi disponibili a trasferirne alla coppia la proprietà a seguito della ristrutturazione, mai si era provveduto né alla divisione degli arredi e suppellettili contenuti nell'appartamento, né alla corresponsione di un indennizzo per le spese sostenute.
Affermava, inoltre, che il ricorrente aveva svuotato il conto corrente comune, lasciandola priva di risorse economiche.
Rassegnava, in fine, le seguenti conclusioni:
- onerare il sig. a corrispondere la somma pari ad € Parte_1
500,00 quale assegno divorzile che verserà alla signora , CP_1
mensilmente quale contributo al suo mantenimento;
- condannare il sig. al risarcimento del danno materiale Parte_1
e morale che ha arrecato con i propri comportamenti secondo equità ed al risarcimento del danno per le somme versate e mai restituite, dalla sig.ra
in costanza di matrimonio, per i lavori effettuati e gli arredi CP_1 dell'immobile sito in Alcamo nella via Arciprete Ignazio Manno n. 7, - ove lo stesso risiede- nella misura di euro 26.000,00 o nella misura diversa che riterrà di giustizia.
Per converso, il ricorrente deduceva che le entrate della resistente fossero più capienti delle proprie e non vi fosse prova di un apprezzabile sacrificio della durante la vita coniugale per la formazione o CP_1
all'aumento del patrimonio familiare.
Aggiungeva, poi, che le affermazioni fatte dalla resistente in ordine alla presunta sottrazione di somme dal conto corrente cointestato erano gravi e false, avendo il ricorrente lasciato alla totale disponibilità della
, almeno 38 mila marchi insieme con i gioielli del ricorrente, gli CP_1
arredi ed il mobilio della casa ove ancora attualmente abita la . CP_1
pagina 3 di 7 Pertanto, escludeva di dover corrispondere la somma mensile di €
500,00 in favore della resistente, ovvero altro tipo di contribuzione.
In relazione alla pretesa di corresponsione della somma di €
26.000,00 a titolo di risarcimento, l' contestava quanto affermato, Pt_1
chiedendo di respingersi detta richiesta.
Rassegnava, in fine le seguenti conclusioni:
Sulla domanda di assegno divorzile:
per le motivazioni ut supra esposte accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto della avanzata domanda di riconoscimento di assegno divorzile e per l'effetto rigettarla.
Sulle domande di risarcimento del danno morale e materiale e di restituzione di somme:
In via preliminare: per i motivi ut supra rappresentati, dichiarare
l'inammissibilità delle ex adverso avanzate domande di risarcimento del danno morale e materiale e di restituzione di somme;
In subordine nel merito: dichiararne l'intervenuta prescrizione;
In ulteriore subordine nel merito: per i motivi rappresentati, accertare e dichiararne l'infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarle.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, all'udienza del 21.04.2022 le parti venivano nuovamente invitate a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa: il ricorrente proponeva un assegno una tantum di €
15.000,00 per il mantenimento della resistente, con rinuncia alle restanti ventilate azioni. La resistente non accettava, dichiarando di rinunciare alle restanti azioni solo a fronte del pagamento di € 230.000,00.
La causa veniva istruita mediante accertamenti tributari sui redditi e sui patrimoni delle parti.
pagina 4 di 7 A questo punto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte resistente -peraltro priva di idonea allegazione e prova - non può trovare ingresso nella presente sede, vieppiù quella tesa ad ottenere il risarcimento del danno per le somme versate e mai restituite.
Ed infatti, per orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate, la restituzione di somme o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Passando, adesso, alla domanda tesa al riconoscimento di un assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La decisione non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 18287/2018.
Ed infatti, “il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
La Suprema Corte ha peraltro sottolineato l'esigenza di evitare
“rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte
pagina 5 di 7 quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge”.
Le Sezioni Unite hanno dunque rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” e ha sottolineato la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
In altri termini, da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
pagina 6 di 7 In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno, prova nella specie carente.
Piuttosto, dalla documentazione allegata dalla risulta che CP_1
la stessa percepisce un sussidio dallo Stato tedesco (che per il mese di maggio 2024 ammontava a € 871,86) e una pensione di inabilità di €
6.675,00 lordi, disponendo dunque di adeguate risorse.
Né è emerso un significativo squilibrio tra le parti dalle indagini demandate alla Polizia Tributaria, da cui è emerso che il ricorrente ha percepito nell'anno di imposta 2022 una pensione pari ad € 8.226,53 (dato
INPS) ed è proprietario di un fabbricato sito in Alcamo, oltre che di conto e libretto senza significativi saldi positivi.
Dal che non può essere ritenuto sussistente il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Infine, le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto della complessità delle questioni in punto di giurisdizione e della natura delle statuizioni adottate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa, respinta e/o assorbita, letta la già resa pronuncia di status,
- rigetta la domanda di assegno divorzile e dichiara inammissibili quelle indennitarie proposte dalla resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18.12.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel. dott.ssa Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1194/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FILIPPI MIMMA ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. TORTORICI FILIPPO resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 16.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 11/07/1985 (regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 7 civile del Comune di Alcamo, anno 1985 Parte II serie C n. 19) e che da tale matrimonio non sono nati figli.
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Magonza, (Germania), con sentenza numero di protocollo 32 F 203/99 dl 9/08/1999 pronunciava la separazione personale su condizioni congiunte.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Si costituiva , aderendo alla domanda di CP_1
divorzio, tuttavia contestando che le questioni economiche tra i coniugi non fossero state pacificamente risolte, contrariamente a quanto asserito dalla controparte e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con Sentenza parziale n. 708/2022, che qui integralmente si richiama, questo Tribunale, affermata la propria giurisdizione, pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la disamina delle questioni di carattere economico.
*****
Avendo riguardo al riconoscimento dei presupposti dell'assegno divorzile in favore della moglie, il ricorrente affermava che nessuna questione economica era pendente tra loro, che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti ed avevano reciprocamente rinunciato al mantenimento.
La resistente, al contrario, sosteneva di versare in una situazione tale da non poter più provvedere dignitosamente al proprio sostentamento, percependo un contributo dallo Stato tedesco, oltre a una pensione di inabilità di € 6.675,00 lordi.
pagina 2 di 7 Deduceva, ancora, che pur avendo fatto fronte ai costi della ristrutturazione e dell'arredamento di un immobile sito in Alcamo, di proprietà dei suoceri, i quali si erano resi disponibili a trasferirne alla coppia la proprietà a seguito della ristrutturazione, mai si era provveduto né alla divisione degli arredi e suppellettili contenuti nell'appartamento, né alla corresponsione di un indennizzo per le spese sostenute.
Affermava, inoltre, che il ricorrente aveva svuotato il conto corrente comune, lasciandola priva di risorse economiche.
Rassegnava, in fine, le seguenti conclusioni:
- onerare il sig. a corrispondere la somma pari ad € Parte_1
500,00 quale assegno divorzile che verserà alla signora , CP_1
mensilmente quale contributo al suo mantenimento;
- condannare il sig. al risarcimento del danno materiale Parte_1
e morale che ha arrecato con i propri comportamenti secondo equità ed al risarcimento del danno per le somme versate e mai restituite, dalla sig.ra
in costanza di matrimonio, per i lavori effettuati e gli arredi CP_1 dell'immobile sito in Alcamo nella via Arciprete Ignazio Manno n. 7, - ove lo stesso risiede- nella misura di euro 26.000,00 o nella misura diversa che riterrà di giustizia.
Per converso, il ricorrente deduceva che le entrate della resistente fossero più capienti delle proprie e non vi fosse prova di un apprezzabile sacrificio della durante la vita coniugale per la formazione o CP_1
all'aumento del patrimonio familiare.
Aggiungeva, poi, che le affermazioni fatte dalla resistente in ordine alla presunta sottrazione di somme dal conto corrente cointestato erano gravi e false, avendo il ricorrente lasciato alla totale disponibilità della
, almeno 38 mila marchi insieme con i gioielli del ricorrente, gli CP_1
arredi ed il mobilio della casa ove ancora attualmente abita la . CP_1
pagina 3 di 7 Pertanto, escludeva di dover corrispondere la somma mensile di €
500,00 in favore della resistente, ovvero altro tipo di contribuzione.
In relazione alla pretesa di corresponsione della somma di €
26.000,00 a titolo di risarcimento, l' contestava quanto affermato, Pt_1
chiedendo di respingersi detta richiesta.
Rassegnava, in fine le seguenti conclusioni:
Sulla domanda di assegno divorzile:
per le motivazioni ut supra esposte accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto della avanzata domanda di riconoscimento di assegno divorzile e per l'effetto rigettarla.
Sulle domande di risarcimento del danno morale e materiale e di restituzione di somme:
In via preliminare: per i motivi ut supra rappresentati, dichiarare
l'inammissibilità delle ex adverso avanzate domande di risarcimento del danno morale e materiale e di restituzione di somme;
In subordine nel merito: dichiararne l'intervenuta prescrizione;
In ulteriore subordine nel merito: per i motivi rappresentati, accertare e dichiararne l'infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarle.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, all'udienza del 21.04.2022 le parti venivano nuovamente invitate a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa: il ricorrente proponeva un assegno una tantum di €
15.000,00 per il mantenimento della resistente, con rinuncia alle restanti ventilate azioni. La resistente non accettava, dichiarando di rinunciare alle restanti azioni solo a fronte del pagamento di € 230.000,00.
La causa veniva istruita mediante accertamenti tributari sui redditi e sui patrimoni delle parti.
pagina 4 di 7 A questo punto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte resistente -peraltro priva di idonea allegazione e prova - non può trovare ingresso nella presente sede, vieppiù quella tesa ad ottenere il risarcimento del danno per le somme versate e mai restituite.
Ed infatti, per orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate, la restituzione di somme o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Passando, adesso, alla domanda tesa al riconoscimento di un assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La decisione non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 18287/2018.
Ed infatti, “il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
La Suprema Corte ha peraltro sottolineato l'esigenza di evitare
“rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte
pagina 5 di 7 quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge”.
Le Sezioni Unite hanno dunque rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” e ha sottolineato la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
In altri termini, da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
pagina 6 di 7 In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno, prova nella specie carente.
Piuttosto, dalla documentazione allegata dalla risulta che CP_1
la stessa percepisce un sussidio dallo Stato tedesco (che per il mese di maggio 2024 ammontava a € 871,86) e una pensione di inabilità di €
6.675,00 lordi, disponendo dunque di adeguate risorse.
Né è emerso un significativo squilibrio tra le parti dalle indagini demandate alla Polizia Tributaria, da cui è emerso che il ricorrente ha percepito nell'anno di imposta 2022 una pensione pari ad € 8.226,53 (dato
INPS) ed è proprietario di un fabbricato sito in Alcamo, oltre che di conto e libretto senza significativi saldi positivi.
Dal che non può essere ritenuto sussistente il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Infine, le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto della complessità delle questioni in punto di giurisdizione e della natura delle statuizioni adottate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa, respinta e/o assorbita, letta la già resa pronuncia di status,
- rigetta la domanda di assegno divorzile e dichiara inammissibili quelle indennitarie proposte dalla resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18.12.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 7 di 7