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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 40403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40403 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore: L'avvocato ANGELO PIGNATELLI espone il motivo d'impugnazione; insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40403 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/10/2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 febbraio 2025, la Corte d'appello di Napoli ha in parte riformato la decisione di primo grado, che dichiarava NI EA responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, commesso in qualità di liquidatore della Aureadomus s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 13 marzo 2019; la Corte territoriale, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Angelo Pignatelli, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello mancato di individuare l'elemento soggettivo del reato. Pur avendo evidenziato l'assenza di indici della volontà del ricorrente di arrecare danno al ceto creditorio, i giudici dell'appello, nel riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 217, secondo comma, I. fall., hanno omesso qualsivoglia accenno a elementi rivelatori di dolo generico ovvero di colpa nella condotta del EA, ciò che avrebbe richiesto anche un diverso e specifico accertamento condotto su documentazione e libri contabili effettivamente rinvenuti grazie alla collaborazione dell'imputato (il riferimento è, in particolare, alla documentazione, sia pure parziale, relativa agli anni 2015- 2017). La Corte territoriale si è, invece, limitata a descrivere la sola condotta materiale, consistita nella mancata produzione di tutti i libri contabili, senza considerare quanto dedotto in appello a proposito delle circostanze da cui poteva evincersi la volontà dell'imputato di contribuire alla ricostruzione del piano contabile e patrimoniale. In motivazione, vi è un unico passaggio che allude al tema, in cui la Corte distrettuale sembra configurare una sorta di responsabilità da "posizione" in capo all'imputato per avere quest'ultimo accettato la carica di liquidatore, ciò che si appalesa del tutto illogico ai fini dell'ascrizione della responsabilità. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, riportandosi alla requisitoria scritta, già in atti, ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. 2. Coglie nel segno, il ricorrente, nell'eccepire la mancata individuazione, da parte dei giudici dell'appello, dell'elemento soggettivo del reato ascritto. 1 Invero, la motivazione, dopo aver fornito esaustive ragioni merito alla ritenuta insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non approfondisce l'esame di elementi rivelatori di dolo generico o di colpa nella condotta del EA. Gioverà ribadire, a tal proposito, che «la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 -01). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che la fattispecie incriminatrice di bancarotta semplice documentale ha a oggetto un reato di pura condotta, che punisce, cioè, il comportamento omissivo del fallito, il quale, venendo meno al mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 c.c.), non abbia tenuto le scritture contabili, al di là del verificarsi, in concreto, di un danno per i creditori (Sez. 5, n. 44454 del 18/05/2012, Giberna, n.m., con riferimento a Rv. 215985). La ratio di tale prospettiva ricostruttiva è da individuarsi nella scelta ordinannentale di tutelare «l'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita» (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867, in motivazione), ciò che spiega - sul versante dell'elemento oggettivo del reato - la punibilità di una condotta avente a oggetto il mero inadempimento di un precetto formale. Rispetto all'omesso controllo sulla tenuta della documentazione contabile e societaria, l'ordinamento reagisce con una posizione di indifferenza rispetto al grado di attribuibilità psichica della condotta, che, come già ricordato, può essere sostenuta dal dolo ovvero dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (v. la già citata Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867, con rinvio, in motivazione, a Sez. 5, n. 48523 del 28/12/2011, Barbieri;
Sez. 5, n. 6769 del 23/02/2006, Dalceggio;
Sez. 5, n. 8081 del 25/07/1991, Minuto. Cfr. anche Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774). Le ragioni di tale "indifferenza" dell'ordinamento derivano, senza significative soluzioni di continuità, da quanto appena esposto a proposito del 2 rilievo prioritario attribuito dal sistema alla necessità di salvaguardare la corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita. Tanto premesso in ordine alle più generali coordinate ermeneutiche in cui inquadrare il reato in parola, si osserva che, nella gravata sentenza, la motivazione sull'elemento soggettivo del reato non può dirsi neppure dirQ nemmeno implicitamente argomentata. A tanto, anzi, fa ostacolo quanto notato dalla medesima Corte territoriale a proposito del fatto che, nel caso in scrutinio, le scritture contabili obbligatorie fossero state, almeno in parte, prodotte. Del pari ) t „:5-5 significativa della ravvisata assenza - quantomeno - di una condotta d sa, è la notazione della Corte relativa all'assunzione formale della carica da parte di persona ultrasettantenne già in precedenza gestore di fatto della società. 3. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul profilo dell'elemento soggettivo dell'ascritto reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli Così deciso in Roma, il 14/10/2025 Il consigliere estensore Il presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore: L'avvocato ANGELO PIGNATELLI espone il motivo d'impugnazione; insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40403 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/10/2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 febbraio 2025, la Corte d'appello di Napoli ha in parte riformato la decisione di primo grado, che dichiarava NI EA responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, commesso in qualità di liquidatore della Aureadomus s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 13 marzo 2019; la Corte territoriale, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Angelo Pignatelli, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello mancato di individuare l'elemento soggettivo del reato. Pur avendo evidenziato l'assenza di indici della volontà del ricorrente di arrecare danno al ceto creditorio, i giudici dell'appello, nel riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 217, secondo comma, I. fall., hanno omesso qualsivoglia accenno a elementi rivelatori di dolo generico ovvero di colpa nella condotta del EA, ciò che avrebbe richiesto anche un diverso e specifico accertamento condotto su documentazione e libri contabili effettivamente rinvenuti grazie alla collaborazione dell'imputato (il riferimento è, in particolare, alla documentazione, sia pure parziale, relativa agli anni 2015- 2017). La Corte territoriale si è, invece, limitata a descrivere la sola condotta materiale, consistita nella mancata produzione di tutti i libri contabili, senza considerare quanto dedotto in appello a proposito delle circostanze da cui poteva evincersi la volontà dell'imputato di contribuire alla ricostruzione del piano contabile e patrimoniale. In motivazione, vi è un unico passaggio che allude al tema, in cui la Corte distrettuale sembra configurare una sorta di responsabilità da "posizione" in capo all'imputato per avere quest'ultimo accettato la carica di liquidatore, ciò che si appalesa del tutto illogico ai fini dell'ascrizione della responsabilità. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, riportandosi alla requisitoria scritta, già in atti, ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. 2. Coglie nel segno, il ricorrente, nell'eccepire la mancata individuazione, da parte dei giudici dell'appello, dell'elemento soggettivo del reato ascritto. 1 Invero, la motivazione, dopo aver fornito esaustive ragioni merito alla ritenuta insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non approfondisce l'esame di elementi rivelatori di dolo generico o di colpa nella condotta del EA. Gioverà ribadire, a tal proposito, che «la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 -01). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che la fattispecie incriminatrice di bancarotta semplice documentale ha a oggetto un reato di pura condotta, che punisce, cioè, il comportamento omissivo del fallito, il quale, venendo meno al mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 c.c.), non abbia tenuto le scritture contabili, al di là del verificarsi, in concreto, di un danno per i creditori (Sez. 5, n. 44454 del 18/05/2012, Giberna, n.m., con riferimento a Rv. 215985). La ratio di tale prospettiva ricostruttiva è da individuarsi nella scelta ordinannentale di tutelare «l'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita» (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867, in motivazione), ciò che spiega - sul versante dell'elemento oggettivo del reato - la punibilità di una condotta avente a oggetto il mero inadempimento di un precetto formale. Rispetto all'omesso controllo sulla tenuta della documentazione contabile e societaria, l'ordinamento reagisce con una posizione di indifferenza rispetto al grado di attribuibilità psichica della condotta, che, come già ricordato, può essere sostenuta dal dolo ovvero dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (v. la già citata Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867, con rinvio, in motivazione, a Sez. 5, n. 48523 del 28/12/2011, Barbieri;
Sez. 5, n. 6769 del 23/02/2006, Dalceggio;
Sez. 5, n. 8081 del 25/07/1991, Minuto. Cfr. anche Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774). Le ragioni di tale "indifferenza" dell'ordinamento derivano, senza significative soluzioni di continuità, da quanto appena esposto a proposito del 2 rilievo prioritario attribuito dal sistema alla necessità di salvaguardare la corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita. Tanto premesso in ordine alle più generali coordinate ermeneutiche in cui inquadrare il reato in parola, si osserva che, nella gravata sentenza, la motivazione sull'elemento soggettivo del reato non può dirsi neppure dirQ nemmeno implicitamente argomentata. A tanto, anzi, fa ostacolo quanto notato dalla medesima Corte territoriale a proposito del fatto che, nel caso in scrutinio, le scritture contabili obbligatorie fossero state, almeno in parte, prodotte. Del pari ) t „:5-5 significativa della ravvisata assenza - quantomeno - di una condotta d sa, è la notazione della Corte relativa all'assunzione formale della carica da parte di persona ultrasettantenne già in precedenza gestore di fatto della società. 3. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul profilo dell'elemento soggettivo dell'ascritto reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli Così deciso in Roma, il 14/10/2025 Il consigliere estensore Il presidente