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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina Giudice
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 5424/2022 del ruolo generale degli affari civili, vertente
TRA
con l'avv. Alfredo Frasca Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Giuseppe Marinaci Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: divorzio contenzioso
Ragioni della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Roma, in data 2.8.2009, 1 con , dal quale è nata la figlia il 14.4.2010, deducendo Controparte_1 Per_1
di vivere separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata giusta decreto del Tribunale di Roma, n. cronol. 16291/2020 del
29.9.2020.
2. Disposta la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale,
all'udienza del 15.2.2023, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio per la fase di trattazione.
3. Il Giudice istruttore, con ordinanza del 10.6.2025, ha previsto quanto segue: “considerato che, nel presente giudizio, parte ricorrente, nelle proprie note
scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice
istruttore ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., non ha articolato alcuna richiesta di
emissione di sentenza non definitiva in ordine allo status familiae, bensì è stata
chiesta la concessione dei termini ex art. 183 cod. proc. civ., nel cui àmbito è stata
successivamente richiesta fuori udienza la pronunzia di sentenza non definitiva;
considerato che il Tribunale ha conseguentemente disposto la fissazione di udienza
per l'esame della ridetta istanza nel contraddittorio delle parti;
considerato che
parte
resistente, nelle proprie note scritte, ha ritenuto non ammissibile, in quanto
tardivamente richiesta da parte ricorrente, l'istanza di emissione di sentenza non
definitiva sullo status, articolata solo dopo la celebrazione dell'udienza di
comparizione nella fase di trattazione della causa;
considerato che
, tuttavia, allorché
la causa sia matura per la decisione in ordine allo status familiae, pur in presenza
di domande accessorie e benché non sia stata formulata istanza in tal senso in sede
di udienza ex art. 183 cod. proc. civ., il carattere personalissimo del diritto oggetto
della domanda implichi il riconoscimento, concorrendone le condizioni di legge, di
un favor normativo acché le parti possano definire, anche con sentenza parziale, lo
status familiae (arg., ex aliis, ex Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6145 del 2018);
considerato che, nel caso di specie, alla luce delle conclusioni rassegnate da parte
resistente sia nella comparsa di costituzione sia nella memoria integrativa, 2 sussistano le condizioni per la rimessione della causa al Collegio in ordine allo
status, impregiudicate beninteso le determinazioni di quest'ultimo in sede decisoria;
considerato che parte resistente non ha rinunziato alla concessione dei termini ex
art. 190 cod. proc. civ., che dunque devono essere concessi;
”, rimettendo la causa al Collegio ai sensi dianzi esposti, con termini di legge decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza.
4. Circoscritto, come precisato nella suindicata ordinanza del 10.6.2025, il
“thema decidendum” oggetto di rimessione in séguito ad istanza di sentenza parziale sullo “status familiae”, benché articolata da parte ricorrente solo successivamente all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., il Collegio
ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con il decreto del Tribunale di Roma indicato supra; da allora i coniugi vivono separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
5. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice
istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898
del 1970 e successive modifiche, ratione temporis rilevanti.
3 6. La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Roma il 2.8.2009; Parte_1 Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto
00966, parte 2, serie A01);
c) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
d) rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina Giudice
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 5424/2022 del ruolo generale degli affari civili, vertente
TRA
con l'avv. Alfredo Frasca Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Giuseppe Marinaci Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: divorzio contenzioso
Ragioni della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Roma, in data 2.8.2009, 1 con , dal quale è nata la figlia il 14.4.2010, deducendo Controparte_1 Per_1
di vivere separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata giusta decreto del Tribunale di Roma, n. cronol. 16291/2020 del
29.9.2020.
2. Disposta la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale,
all'udienza del 15.2.2023, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio per la fase di trattazione.
3. Il Giudice istruttore, con ordinanza del 10.6.2025, ha previsto quanto segue: “considerato che, nel presente giudizio, parte ricorrente, nelle proprie note
scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice
istruttore ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., non ha articolato alcuna richiesta di
emissione di sentenza non definitiva in ordine allo status familiae, bensì è stata
chiesta la concessione dei termini ex art. 183 cod. proc. civ., nel cui àmbito è stata
successivamente richiesta fuori udienza la pronunzia di sentenza non definitiva;
considerato che il Tribunale ha conseguentemente disposto la fissazione di udienza
per l'esame della ridetta istanza nel contraddittorio delle parti;
considerato che
parte
resistente, nelle proprie note scritte, ha ritenuto non ammissibile, in quanto
tardivamente richiesta da parte ricorrente, l'istanza di emissione di sentenza non
definitiva sullo status, articolata solo dopo la celebrazione dell'udienza di
comparizione nella fase di trattazione della causa;
considerato che
, tuttavia, allorché
la causa sia matura per la decisione in ordine allo status familiae, pur in presenza
di domande accessorie e benché non sia stata formulata istanza in tal senso in sede
di udienza ex art. 183 cod. proc. civ., il carattere personalissimo del diritto oggetto
della domanda implichi il riconoscimento, concorrendone le condizioni di legge, di
un favor normativo acché le parti possano definire, anche con sentenza parziale, lo
status familiae (arg., ex aliis, ex Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6145 del 2018);
considerato che, nel caso di specie, alla luce delle conclusioni rassegnate da parte
resistente sia nella comparsa di costituzione sia nella memoria integrativa, 2 sussistano le condizioni per la rimessione della causa al Collegio in ordine allo
status, impregiudicate beninteso le determinazioni di quest'ultimo in sede decisoria;
considerato che parte resistente non ha rinunziato alla concessione dei termini ex
art. 190 cod. proc. civ., che dunque devono essere concessi;
”, rimettendo la causa al Collegio ai sensi dianzi esposti, con termini di legge decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza.
4. Circoscritto, come precisato nella suindicata ordinanza del 10.6.2025, il
“thema decidendum” oggetto di rimessione in séguito ad istanza di sentenza parziale sullo “status familiae”, benché articolata da parte ricorrente solo successivamente all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., il Collegio
ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con il decreto del Tribunale di Roma indicato supra; da allora i coniugi vivono separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
5. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice
istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898
del 1970 e successive modifiche, ratione temporis rilevanti.
3 6. La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Roma il 2.8.2009; Parte_1 Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto
00966, parte 2, serie A01);
c) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
d) rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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