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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ME MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13190/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N. 384 00139 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T022775000P002 REGISTRO 2021
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N. 384 00139 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T022775000P001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.13190/202 R.G.R., Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnavano gli avvisi di liquidazione : n.21/1T/022775/000/P001, notificato in data 28.5.2024 al sig. Nominativo_1 e n.21/1T/022775/000/P002 notificato in data 29.5.2024 al signor Ricorrente_1, relativi ad imposta di registro per l'anno 2021 ed afferenti all'atto di compravendita immobiliare a rogito notaio Nominativo_2, rep.2513/01681, stipulato il 23.1.2021 e registrato il 25.9.2021 al n.22775 della serie 1T, emessi da Agenzia delle Entrate D.P.1, per l'importo complessivo di €.2.649,50, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Premesso che :
a. che in data 23.9.2021 con atto a rogito notaio Nominativo_2 di Roma, come sopra specificato, il ricorrente acquistava da Nominativo_1 un appartamento [doc. catastali doc. catastali e relativo box auto di pertinenza, sito nel Comune di Monte Compatri;
b. che erano applicati i benefici fiscali “ prima casa under 36”, ex art.64, co.6, dl.n.73/2021, conv. in l. n.106/2021 perché in possesso dei requisiti previsti ex lege;
c. che nelle date sopravviste l'Agenzia delle Entrate notificava ad entrambe gli avvisi di liquidazione impugnati avendo rilevato l'assenza di idonea richiesta dell'esenzione di cui al citato art.64, e liquidando, quindi le imposte dovute con applicazione dell'aliquota ridotta cd. “prima casa”;
deduceva a sostegno del ricorso :
1. che la disposizione normativa richiamata che disciplina l'accesso alle agevolazioni prima casa under 36, alla quale aveva fatto ricorso il contribuente, prevede riguardo agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione la loro esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulate a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età, nell'anno in cui l'atto è rogitato, e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore a €.40.000,00 annui, e nessun altro presupposto risulta essere necessario e/o richiesto dalla legge per accedere ai predetti benefici;
2. che, come evidenziato dalla documentazione prodotta al momento dell'acquisto del fabbricato, il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma indicata in quanto possedeva un indicatore
ISEE pari ad €.21.121,63; aveva 33 anni e il fabbricato oggetto di compravendita apparteneva, ed appartiene tuttora, alla categoria A/2;
3. che nell'atto di compravendita del 23.9.2021 il ricorrente rendeva solo la dichiarazione di valore relativa al proprio indicatore ISEE, al momento del rogito unica dichiarazione richiesta dalla legge per l'accesso ai benefici fiscali, in quanto la dichiarazione attestante la validità del proprio indicatore ISEE era stata inserita dalla AGE soltanto con la circolare n.12/E del 14.10.2021, introdotta successivamente rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita;
4. che la necessità di rendere la dichiarazione di possesso della DSU era introdotta con la circolare dell'AGE n.12/E del 14.10.2021 che, per conforme giurisprudenza di legittimità, non possiede alcun valore vincolante, trattandosi di provvedimento avente efficacia meramente interna all'Amministrazione, e, comunque, anche qualora fosse ritenuta fonte di produzione di diritto vincolante per il contribuente, non avrebbe mai potuto incidere sulla cd. “disciplina dei benefici fiscali under 36” dettata dalla legge e, quindi, da una fonte di diritto superiore rispetto alla direttiva dell'AGE;
5. che, successivamente, in data 21.12.2021 il ricorrente aveva prodotto la richiesta DSU agli organi della pubblica amministrazione, dichiarazione che poteva essere prodotta solo previa elaborazione e trasmissione della DSU, pertanto l'Agenzia delle Entrate era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, in virtù del principio di reciproca collaborazione tra pubbliche amministrazioni, sia della dichiarazione di valore ISEE, che della relativa attestazione di validità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava che il co.6 del richiamato art.64 riconnette il presupposto dell'esenzione al possesso di un determinato valore ISEE, come stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n.159, e non prevede la possibilità di autocertificare la sussistenza del requisito. Nell'atto impositivo impugnato, l'Ufficio rilevava proprio l'assenza del presupposto per l'applicazione dell'esenzione, perché nell'atto di compravendita non era attestata l'avvenuta richiesta della prescritta certificazione ISEE;
pertanto, al momento della stipula dell'atto di compravendita il ricorrente non aveva presentato alcuna valida richiesta per ottenere la prescritta certificazione ISEE, non surrogabile da equipollenti.
Inoltre, il sostanziale possesso del requisito reddituale era comprovato solo con riferimento alla successiva data del 21.12.2021 in cui era materialmente presentata la prescritta DSU;
ancora, il paragrafo 9 della circolare n.38/2005 non era richiamo pertinente avendo ad oggetto circostanze diverse perché riferito all'ipotesi in cui le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per fruire delle agevolazioni in esame non siano state rese nell'atto di compravendita, mentre invece nella fattispecie in oggetto si verteva in ipotesi di omessa/tardiva richiesta di attestazione ISEE nei termini di legge, e si ometteva di considerare che l'Ufficio aveva richiesto le imposte dovute con applicazione dell'agevolazione cd. prima casa, avendo ritenute idonee a tal fine le dichiarazioni rese dall'acquirente. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il 6° co. dell'art.64 dl.n73/2021, per la parte di interesse, recita : Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazioni ( … ) sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie catastale, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 , n.159, non superiore a 40. 000 euro annui.
Appare evidente, pertanto, che per beneficiare della esenzione di cui sopra, oltre al requisito anagrafico, è necessario che il contribuente al momento della stipula dell'atto dichiari nello stesso di avere un valore ISEE non superiore ai 40.000 € annui e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto.
Pacifico in atti, invece, che il Ricorrente_1 come emerge all'art.8 Dichiarazioni Fiscali dell'Atto di compravendita abbia solo dichiarato che il proprio valore dell'indicatore della situazione economica equivalente così come stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 Dicembre 2013, n.159 è di ammontare non superiore a 40. 000 € annui, senza alcuna indicazione, quantomeno, del numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, qualora questa non fosse stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal medesimo contribuente.
Lamenta il ricorrente che la dichiarazione attestante la validità del proprio indicatore ISEE è stata inserita dalla AGE soltanto con la circolare n.12/E del 14.10.2021, introdotta successivamente rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita, pertanto, al momento della stipula nessuna fonte normativa richiedeva di rendere la dichiarazione di possesso della DSU per l'accesso ai benefici fiscali ex art.64, co.6 dl. n.73/2021
e che, ratione temporis, era sufficiente solo una mera dichiarazione, non avendo, peraltro, la circolare dell'AGE alcun valore vincolante, trattandosi di provvedimento di efficacia meramente interna all'Amministrazione, e che, anche qualora fosse ritenuta fonte di produzione di diritto vincolante per il contribuente, non avrebbe mai potuto incidere sulla cd. “disciplina dei benefici fiscali under 36” dettata dalla legge e, quindi, da una fonte di diritto superiore rispetto alla direttiva dell'AGE.
La tesi non è apprezzabile dal momento che per logica impostazione normativa e secondo un'interpretazione sistematica della disciplina, nonché per espressa formulazione precettiva l'attestazione ISEE, o l'eventuale richiesta tramite DSU, è presupposto dell'esenzione, non facendosi riferimento nella lettera del 6° comma dell'articolo in oggetto ad una mera dichiarazione del contribuente, bensì ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 , n.159.
La richiamata circolare n.12/E del 14.10.2021, pone, poi, indicazioni ordinamentali interne per l'amministrazione, eventualmente esplicative e/o illustrative all'esterno, ma rigorosamente sulla base della dizione normativa e non introduce alcun altro requisito, non è ravvisabile, pertanto, alcun problema di gerarchia delle fonti.
Atteso, quindi, che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto e che deve trattarsi di un ISEE in corso di validità alla data del rogito, non appare accettabile la produzione di un
ISEE con validità retroattiva, cioè rilasciato sulla base di una DSU presentata in data successiva a quella dell'atto notarile.
Da ultimo si aggiunge che l'art.64 in esame, come tutte le norme di esenzione, è suscettibile di stretta interpretazione, come affermato da pacifica e conforme giurisprudenza, perché tale normativa avente carattere eccezionale e derogatorio, costituisce esercizio di un potere discrezionale del legislatore, e non è applicabile a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, pertanto, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_1 avverso gli atti impugnati e specificati come in epigrafe.
Condanna i ricorrenti alla refusione in favore dell'AdE delle spese di lite liquidate in €.1500,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente
MA SA ME
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ME MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13190/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N. 384 00139 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T022775000P002 REGISTRO 2021
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni N. 384 00139 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T022775000P001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.13190/202 R.G.R., Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnavano gli avvisi di liquidazione : n.21/1T/022775/000/P001, notificato in data 28.5.2024 al sig. Nominativo_1 e n.21/1T/022775/000/P002 notificato in data 29.5.2024 al signor Ricorrente_1, relativi ad imposta di registro per l'anno 2021 ed afferenti all'atto di compravendita immobiliare a rogito notaio Nominativo_2, rep.2513/01681, stipulato il 23.1.2021 e registrato il 25.9.2021 al n.22775 della serie 1T, emessi da Agenzia delle Entrate D.P.1, per l'importo complessivo di €.2.649,50, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Premesso che :
a. che in data 23.9.2021 con atto a rogito notaio Nominativo_2 di Roma, come sopra specificato, il ricorrente acquistava da Nominativo_1 un appartamento [doc. catastali doc. catastali e relativo box auto di pertinenza, sito nel Comune di Monte Compatri;
b. che erano applicati i benefici fiscali “ prima casa under 36”, ex art.64, co.6, dl.n.73/2021, conv. in l. n.106/2021 perché in possesso dei requisiti previsti ex lege;
c. che nelle date sopravviste l'Agenzia delle Entrate notificava ad entrambe gli avvisi di liquidazione impugnati avendo rilevato l'assenza di idonea richiesta dell'esenzione di cui al citato art.64, e liquidando, quindi le imposte dovute con applicazione dell'aliquota ridotta cd. “prima casa”;
deduceva a sostegno del ricorso :
1. che la disposizione normativa richiamata che disciplina l'accesso alle agevolazioni prima casa under 36, alla quale aveva fatto ricorso il contribuente, prevede riguardo agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione la loro esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulate a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età, nell'anno in cui l'atto è rogitato, e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore a €.40.000,00 annui, e nessun altro presupposto risulta essere necessario e/o richiesto dalla legge per accedere ai predetti benefici;
2. che, come evidenziato dalla documentazione prodotta al momento dell'acquisto del fabbricato, il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma indicata in quanto possedeva un indicatore
ISEE pari ad €.21.121,63; aveva 33 anni e il fabbricato oggetto di compravendita apparteneva, ed appartiene tuttora, alla categoria A/2;
3. che nell'atto di compravendita del 23.9.2021 il ricorrente rendeva solo la dichiarazione di valore relativa al proprio indicatore ISEE, al momento del rogito unica dichiarazione richiesta dalla legge per l'accesso ai benefici fiscali, in quanto la dichiarazione attestante la validità del proprio indicatore ISEE era stata inserita dalla AGE soltanto con la circolare n.12/E del 14.10.2021, introdotta successivamente rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita;
4. che la necessità di rendere la dichiarazione di possesso della DSU era introdotta con la circolare dell'AGE n.12/E del 14.10.2021 che, per conforme giurisprudenza di legittimità, non possiede alcun valore vincolante, trattandosi di provvedimento avente efficacia meramente interna all'Amministrazione, e, comunque, anche qualora fosse ritenuta fonte di produzione di diritto vincolante per il contribuente, non avrebbe mai potuto incidere sulla cd. “disciplina dei benefici fiscali under 36” dettata dalla legge e, quindi, da una fonte di diritto superiore rispetto alla direttiva dell'AGE;
5. che, successivamente, in data 21.12.2021 il ricorrente aveva prodotto la richiesta DSU agli organi della pubblica amministrazione, dichiarazione che poteva essere prodotta solo previa elaborazione e trasmissione della DSU, pertanto l'Agenzia delle Entrate era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, in virtù del principio di reciproca collaborazione tra pubbliche amministrazioni, sia della dichiarazione di valore ISEE, che della relativa attestazione di validità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava che il co.6 del richiamato art.64 riconnette il presupposto dell'esenzione al possesso di un determinato valore ISEE, come stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n.159, e non prevede la possibilità di autocertificare la sussistenza del requisito. Nell'atto impositivo impugnato, l'Ufficio rilevava proprio l'assenza del presupposto per l'applicazione dell'esenzione, perché nell'atto di compravendita non era attestata l'avvenuta richiesta della prescritta certificazione ISEE;
pertanto, al momento della stipula dell'atto di compravendita il ricorrente non aveva presentato alcuna valida richiesta per ottenere la prescritta certificazione ISEE, non surrogabile da equipollenti.
Inoltre, il sostanziale possesso del requisito reddituale era comprovato solo con riferimento alla successiva data del 21.12.2021 in cui era materialmente presentata la prescritta DSU;
ancora, il paragrafo 9 della circolare n.38/2005 non era richiamo pertinente avendo ad oggetto circostanze diverse perché riferito all'ipotesi in cui le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per fruire delle agevolazioni in esame non siano state rese nell'atto di compravendita, mentre invece nella fattispecie in oggetto si verteva in ipotesi di omessa/tardiva richiesta di attestazione ISEE nei termini di legge, e si ometteva di considerare che l'Ufficio aveva richiesto le imposte dovute con applicazione dell'agevolazione cd. prima casa, avendo ritenute idonee a tal fine le dichiarazioni rese dall'acquirente. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il 6° co. dell'art.64 dl.n73/2021, per la parte di interesse, recita : Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazioni ( … ) sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie catastale, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 , n.159, non superiore a 40. 000 euro annui.
Appare evidente, pertanto, che per beneficiare della esenzione di cui sopra, oltre al requisito anagrafico, è necessario che il contribuente al momento della stipula dell'atto dichiari nello stesso di avere un valore ISEE non superiore ai 40.000 € annui e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto.
Pacifico in atti, invece, che il Ricorrente_1 come emerge all'art.8 Dichiarazioni Fiscali dell'Atto di compravendita abbia solo dichiarato che il proprio valore dell'indicatore della situazione economica equivalente così come stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 Dicembre 2013, n.159 è di ammontare non superiore a 40. 000 € annui, senza alcuna indicazione, quantomeno, del numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, qualora questa non fosse stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal medesimo contribuente.
Lamenta il ricorrente che la dichiarazione attestante la validità del proprio indicatore ISEE è stata inserita dalla AGE soltanto con la circolare n.12/E del 14.10.2021, introdotta successivamente rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita, pertanto, al momento della stipula nessuna fonte normativa richiedeva di rendere la dichiarazione di possesso della DSU per l'accesso ai benefici fiscali ex art.64, co.6 dl. n.73/2021
e che, ratione temporis, era sufficiente solo una mera dichiarazione, non avendo, peraltro, la circolare dell'AGE alcun valore vincolante, trattandosi di provvedimento di efficacia meramente interna all'Amministrazione, e che, anche qualora fosse ritenuta fonte di produzione di diritto vincolante per il contribuente, non avrebbe mai potuto incidere sulla cd. “disciplina dei benefici fiscali under 36” dettata dalla legge e, quindi, da una fonte di diritto superiore rispetto alla direttiva dell'AGE.
La tesi non è apprezzabile dal momento che per logica impostazione normativa e secondo un'interpretazione sistematica della disciplina, nonché per espressa formulazione precettiva l'attestazione ISEE, o l'eventuale richiesta tramite DSU, è presupposto dell'esenzione, non facendosi riferimento nella lettera del 6° comma dell'articolo in oggetto ad una mera dichiarazione del contribuente, bensì ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 , n.159.
La richiamata circolare n.12/E del 14.10.2021, pone, poi, indicazioni ordinamentali interne per l'amministrazione, eventualmente esplicative e/o illustrative all'esterno, ma rigorosamente sulla base della dizione normativa e non introduce alcun altro requisito, non è ravvisabile, pertanto, alcun problema di gerarchia delle fonti.
Atteso, quindi, che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto e che deve trattarsi di un ISEE in corso di validità alla data del rogito, non appare accettabile la produzione di un
ISEE con validità retroattiva, cioè rilasciato sulla base di una DSU presentata in data successiva a quella dell'atto notarile.
Da ultimo si aggiunge che l'art.64 in esame, come tutte le norme di esenzione, è suscettibile di stretta interpretazione, come affermato da pacifica e conforme giurisprudenza, perché tale normativa avente carattere eccezionale e derogatorio, costituisce esercizio di un potere discrezionale del legislatore, e non è applicabile a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, pertanto, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_1 avverso gli atti impugnati e specificati come in epigrafe.
Condanna i ricorrenti alla refusione in favore dell'AdE delle spese di lite liquidate in €.1500,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente
MA SA ME