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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1951/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv. Rosita Leone (C.F. ), domiciliata come in C.F._1
atti;
- APPELLANTE –
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. ), elettivamente domiciliata come C.F._2
in atti;
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto il 7.3.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di impugnare la sentenza n. 6003/2023 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli e
1 pubblicata il 30.8.2023 nella parte in cui l'ha condannata al risarcimento del danno della somma di
€ 691,88 oltre interessi.
Con l'originario atto di citazione innanzi al giudice di pace, aveva premesso di aver Controparte_1
emesso assegno di traenza non trasferibile n. 5603342404 per € 691,88 in favore di , Persona_1
alla quale veniva spedito a mezzo raccomandata: tale assegno però, mai pervenuto nella disponibilità di , veniva invece incassato da , soggetto diverso dal legittimo Per_1 Parte_2
prenditore, presso una filiale in Qualiano di . La sentenza impugnata, anche mediante Parte_1
l'ausilio di una CTU grafologica, ha accertato l'avvenuta contraffazione dell'assegno quanto al nome del beneficiario e riconosciuto la responsabilità di nell'aver negoziato l'assegno Parte_1
senza verificarne l'alterazione.
Con unico motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1
ritenuto sussistente la sua responsabilità nella negoziazione del titolo, non essendo gli elementi di contraffazione rilevabili icto oculi, come anche affermato dal CTU nelle conclusioni dell'elaborato peritale.
Si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 co.1 n.3 c.p.c. non avendo Parte_1
indicato le asserite violazioni di legge della sentenza e la loro rilevanza ai fini della decisione;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione sia per non aver correttamente Parte_1
effettuato la trasmissione telematica dei dati relativi all'assegno alla banca trattaria Unicredit nella procedura di check truncation, sia per la riconoscibilità delle alterazioni sul titolo, come risulterebbe anche dall'elaborato peritale.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.12.2025.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_1
Com'è noto, l'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'appello deve individuare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sul punto va premesso che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte
2 motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cass. 3194/2019)
Orbene, l'appello proposto da appare rispondere al richiamato dettato normativo: a Parte_1
partire dalla pag. 3 dell'atto introduttivo vengono indicati i capi della sentenza impugnati, citandoli espressamente, e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. sul punto Cass. 27199/2017).
Nel merito l'appello è fondato e può essere accolto.
Per inquadrare correttamente il thema decidendum occorre evidenziare come in capo agli istituti bancari (siano emessi meri emittenti del titolo o negoziatori) gravi una dovere di diligenza qualificato, in quanto la banca ha un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione, che si sostanzia nell'obbligo di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 16891/2018).
Tale obbligo grava certamente sulla banca negoziatrice, salvo che non provi la propria diligenza nell'adempimento ai sensi dell'art. 1176 c.c. (Cass. S.U. 12477/2018).
Va infatti osservato che in caso di pagamento di un assegno contraffatto la banca può essere ritenuta responsabile qualora l'alterazione del titolo o della relativa documentazione potesse essere dalla stessa rilevata ictu oculi, attraverso un semplice esame del titolo condotto con la diligenza del bonus EN (cfr., tra le altre, Cass. 16178/2018, Cass. 12806/2016, Cass. 6513/2014, Cass.
20292/2011). È stato a tal proposito affermato che la diligenza del bonus EN debba comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, e in ogni caso “a vista”: conseguentemente la responsabilità della banca negoziatrice va affermata laddove abbia pagato un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione sia rilevabile ictu oculi con un esame non superficiale.
Ciò premesso, ai fini del presente giudizio risulta acclarato e non contestato che l'assegno in questione è stato contraffatto sostituendo al nome del legittimo prenditore, , quello di Persona_1
. Parte_2
Ad avviso del Tribunale, però, tale titolo non presenta profili di falsità evidenti o segni di contraffazione rilevabili icto oculi.
È la stessa consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado a rivelare che:
3 - “ispezionando in maniera immediata l'assegno oggetto di verifica, (a occhio nudo) esso si presenta integro e in buono stato di conservazione. Il supporto cartaceo non presenta alcun tipo di abrasione visibile a occhio nudo […] Dall'ispezione immediata, icto oculi, l'assegno in verifica appare integro” (cfr. CTU, pag. 4);
- “l'assegno su citato è stato falsificato nella parte dedicata al nome del beneficiario. Tale contraffazione è stata frutto di una delicata abrasione del supporto cartaceo, per poi procedere alla ristampa di un nuovo beneficiario. Inoltre la scrivente dichiara che, vista
l'abilità con cui è avvenuta la falsificazione, l'operatore non avrebbe potuto verificare ictu oculi l'alterazione del titolo” (cfr. conclusioni CTU, pag. 25);
Anche nelle repliche alle osservazioni delle parti, e quindi nell'elaborato definitivo, il consulente ha confermato che, “vista l'abilità con cui è avvenuta la falsificazione, l'operatore non avrebbe potuto verificare icto oculi l'alterazione del titolo. Se avesse posto molta attenzione, ausiliato da una lenta di ingrandimento, probabilmente qualche dubbio gli sarebbe potuto sorgere” (cfr. repliche alle osservazioni delle parti, ult. pag. CTU).
Le conclusioni espresse dal consulente risultano, differentemente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, logicamente coerenti con il contenuto dell'elaborato peritale, dal momento che la rilevazione degli elementi di alterazione del titolo è avvenuta soltanto mediante idonea strumentazione (e in particolare lente di ingrandimento, raggi infrarossi, lampada ad ultravioletti, microscopio digitale), il cui utilizzo non può essere ricondotto al concetto di un semplice esame icto oculi richiesto dalla normale diligenza del bonus EN.
Anche volendo considerare l'utilizzo della lente di ingrandimento come strumento astrattamente utilizzabile da un addetto allo sportello di un istituto bancario, le relative rilevazioni non appaiono agevolmente riscontrabili da un soggetto sfornito di una specifica competenza tecnica in merito.
Infatti se è vero che tramite la lente di ingrandimento il consulente ha rilevato una certa disomogeneità del reticolato di fondo e degli spazi tra le diciture e il rigo di base e una differenza del tipo di carattere utilizzato per il nominativo del beneficiario, è anche vero che tali elementi non sono stati rilevati dal consulente mediante l'utilizzo della sola lente di ingrandimento, ma osservando l'assegno “con lente d'ingrandimento e esercitando una zoomata sull'immagine” (cfr. pag. 6).
Inoltre la disomogeneità del reticolato di fondo su cui è stato apposto il nome contraffatto è stata rilevata mediante immagine “V1 ingrandita ulteriormente”, la riscontrata differenza degli spazi tra le diciture è stata misurata in appena 0,5 mm, e quindi di difficile percezione anche con una lente di ingrandimento, mentre l'utilizzo di un carattere differente è evidenziabile (senza ulteriore strumentazione) soltanto da una piccola differenza nella forma della lettera “o”.
4 Tali minimi elementi di difformità, non visibili ad occhio nudo e di difficoltosa individuazione anche con l'utilizzo di una lente di ingrandimento (se non da un esperto in materia), non potevano essere rilevati da con un semplice esame non superficiale del titolo condotto icto Parte_1
oculi.
Ha quindi errato il giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto incoerenti le conclusioni del consulente e affermato la responsabilità in capo a . Parte_1
Non può essere invece presa in considerazione l'ulteriore difesa proposta da parte appellata, relativa al mancato corretto espletamento della procedura di check truncation da parte di . Parte_1
Tale questione infatti, che non è stata oggetto di pronuncia nella sentenza impugnata, non è stata veicolata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alla prima udienza, ma soltanto con le note conclusive per l'udienza del 1.6.2022 innanzi al giudice di pace, sicché non può trovare ingresso nel presente grado di giudizio.
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda formulata nel giudizio di primo grado da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in Controparte_1 favore di liquidate in € 594,00, oltre CPA e IVA come per legge;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di il compenso del CTU, liquidato con decreto Controparte_1
del giudice di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado d'appello in favore di Controparte_1
liquidate in € 562,00, oltre CPA e IVA come per legge. Parte_1
Aversa, 16/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1951/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv. Rosita Leone (C.F. ), domiciliata come in C.F._1
atti;
- APPELLANTE –
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. ), elettivamente domiciliata come C.F._2
in atti;
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto il 7.3.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di impugnare la sentenza n. 6003/2023 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli e
1 pubblicata il 30.8.2023 nella parte in cui l'ha condannata al risarcimento del danno della somma di
€ 691,88 oltre interessi.
Con l'originario atto di citazione innanzi al giudice di pace, aveva premesso di aver Controparte_1
emesso assegno di traenza non trasferibile n. 5603342404 per € 691,88 in favore di , Persona_1
alla quale veniva spedito a mezzo raccomandata: tale assegno però, mai pervenuto nella disponibilità di , veniva invece incassato da , soggetto diverso dal legittimo Per_1 Parte_2
prenditore, presso una filiale in Qualiano di . La sentenza impugnata, anche mediante Parte_1
l'ausilio di una CTU grafologica, ha accertato l'avvenuta contraffazione dell'assegno quanto al nome del beneficiario e riconosciuto la responsabilità di nell'aver negoziato l'assegno Parte_1
senza verificarne l'alterazione.
Con unico motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1
ritenuto sussistente la sua responsabilità nella negoziazione del titolo, non essendo gli elementi di contraffazione rilevabili icto oculi, come anche affermato dal CTU nelle conclusioni dell'elaborato peritale.
Si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 co.1 n.3 c.p.c. non avendo Parte_1
indicato le asserite violazioni di legge della sentenza e la loro rilevanza ai fini della decisione;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione sia per non aver correttamente Parte_1
effettuato la trasmissione telematica dei dati relativi all'assegno alla banca trattaria Unicredit nella procedura di check truncation, sia per la riconoscibilità delle alterazioni sul titolo, come risulterebbe anche dall'elaborato peritale.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.12.2025.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_1
Com'è noto, l'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'appello deve individuare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sul punto va premesso che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte
2 motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cass. 3194/2019)
Orbene, l'appello proposto da appare rispondere al richiamato dettato normativo: a Parte_1
partire dalla pag. 3 dell'atto introduttivo vengono indicati i capi della sentenza impugnati, citandoli espressamente, e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. sul punto Cass. 27199/2017).
Nel merito l'appello è fondato e può essere accolto.
Per inquadrare correttamente il thema decidendum occorre evidenziare come in capo agli istituti bancari (siano emessi meri emittenti del titolo o negoziatori) gravi una dovere di diligenza qualificato, in quanto la banca ha un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione, che si sostanzia nell'obbligo di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 16891/2018).
Tale obbligo grava certamente sulla banca negoziatrice, salvo che non provi la propria diligenza nell'adempimento ai sensi dell'art. 1176 c.c. (Cass. S.U. 12477/2018).
Va infatti osservato che in caso di pagamento di un assegno contraffatto la banca può essere ritenuta responsabile qualora l'alterazione del titolo o della relativa documentazione potesse essere dalla stessa rilevata ictu oculi, attraverso un semplice esame del titolo condotto con la diligenza del bonus EN (cfr., tra le altre, Cass. 16178/2018, Cass. 12806/2016, Cass. 6513/2014, Cass.
20292/2011). È stato a tal proposito affermato che la diligenza del bonus EN debba comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, e in ogni caso “a vista”: conseguentemente la responsabilità della banca negoziatrice va affermata laddove abbia pagato un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione sia rilevabile ictu oculi con un esame non superficiale.
Ciò premesso, ai fini del presente giudizio risulta acclarato e non contestato che l'assegno in questione è stato contraffatto sostituendo al nome del legittimo prenditore, , quello di Persona_1
. Parte_2
Ad avviso del Tribunale, però, tale titolo non presenta profili di falsità evidenti o segni di contraffazione rilevabili icto oculi.
È la stessa consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado a rivelare che:
3 - “ispezionando in maniera immediata l'assegno oggetto di verifica, (a occhio nudo) esso si presenta integro e in buono stato di conservazione. Il supporto cartaceo non presenta alcun tipo di abrasione visibile a occhio nudo […] Dall'ispezione immediata, icto oculi, l'assegno in verifica appare integro” (cfr. CTU, pag. 4);
- “l'assegno su citato è stato falsificato nella parte dedicata al nome del beneficiario. Tale contraffazione è stata frutto di una delicata abrasione del supporto cartaceo, per poi procedere alla ristampa di un nuovo beneficiario. Inoltre la scrivente dichiara che, vista
l'abilità con cui è avvenuta la falsificazione, l'operatore non avrebbe potuto verificare ictu oculi l'alterazione del titolo” (cfr. conclusioni CTU, pag. 25);
Anche nelle repliche alle osservazioni delle parti, e quindi nell'elaborato definitivo, il consulente ha confermato che, “vista l'abilità con cui è avvenuta la falsificazione, l'operatore non avrebbe potuto verificare icto oculi l'alterazione del titolo. Se avesse posto molta attenzione, ausiliato da una lenta di ingrandimento, probabilmente qualche dubbio gli sarebbe potuto sorgere” (cfr. repliche alle osservazioni delle parti, ult. pag. CTU).
Le conclusioni espresse dal consulente risultano, differentemente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, logicamente coerenti con il contenuto dell'elaborato peritale, dal momento che la rilevazione degli elementi di alterazione del titolo è avvenuta soltanto mediante idonea strumentazione (e in particolare lente di ingrandimento, raggi infrarossi, lampada ad ultravioletti, microscopio digitale), il cui utilizzo non può essere ricondotto al concetto di un semplice esame icto oculi richiesto dalla normale diligenza del bonus EN.
Anche volendo considerare l'utilizzo della lente di ingrandimento come strumento astrattamente utilizzabile da un addetto allo sportello di un istituto bancario, le relative rilevazioni non appaiono agevolmente riscontrabili da un soggetto sfornito di una specifica competenza tecnica in merito.
Infatti se è vero che tramite la lente di ingrandimento il consulente ha rilevato una certa disomogeneità del reticolato di fondo e degli spazi tra le diciture e il rigo di base e una differenza del tipo di carattere utilizzato per il nominativo del beneficiario, è anche vero che tali elementi non sono stati rilevati dal consulente mediante l'utilizzo della sola lente di ingrandimento, ma osservando l'assegno “con lente d'ingrandimento e esercitando una zoomata sull'immagine” (cfr. pag. 6).
Inoltre la disomogeneità del reticolato di fondo su cui è stato apposto il nome contraffatto è stata rilevata mediante immagine “V1 ingrandita ulteriormente”, la riscontrata differenza degli spazi tra le diciture è stata misurata in appena 0,5 mm, e quindi di difficile percezione anche con una lente di ingrandimento, mentre l'utilizzo di un carattere differente è evidenziabile (senza ulteriore strumentazione) soltanto da una piccola differenza nella forma della lettera “o”.
4 Tali minimi elementi di difformità, non visibili ad occhio nudo e di difficoltosa individuazione anche con l'utilizzo di una lente di ingrandimento (se non da un esperto in materia), non potevano essere rilevati da con un semplice esame non superficiale del titolo condotto icto Parte_1
oculi.
Ha quindi errato il giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto incoerenti le conclusioni del consulente e affermato la responsabilità in capo a . Parte_1
Non può essere invece presa in considerazione l'ulteriore difesa proposta da parte appellata, relativa al mancato corretto espletamento della procedura di check truncation da parte di . Parte_1
Tale questione infatti, che non è stata oggetto di pronuncia nella sentenza impugnata, non è stata veicolata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alla prima udienza, ma soltanto con le note conclusive per l'udienza del 1.6.2022 innanzi al giudice di pace, sicché non può trovare ingresso nel presente grado di giudizio.
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda formulata nel giudizio di primo grado da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in Controparte_1 favore di liquidate in € 594,00, oltre CPA e IVA come per legge;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di il compenso del CTU, liquidato con decreto Controparte_1
del giudice di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado d'appello in favore di Controparte_1
liquidate in € 562,00, oltre CPA e IVA come per legge. Parte_1
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