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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO Parte_1 C.F._1
GRECO contro
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MA GA e dell'avv. MASSIMO VERGANI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti in data 30.09.1990 in Comune di Lomagna, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza, con ogni conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni
1) Le parti concordano circa il fatto che i figli hanno raggiunto l'indipendenza economica e pertanto viene revocato l'obbligo del sig. di contribuire al loro mantenimento. Le parti Parte_1 concordano che a far data dal 1ottobre 2025 e sino a che rimarranno a vivere presso la ex casa coniugale, ciascuno dei figli corrisponda invece alla sig.ra la somma di € 200,00 CP_1 mensili, quale contributo alle spese di vitto e abitative.
2) Viene revocata l'assegnazione della ex casa familiare a favore della sig.ra e CP_1
l'immobile, sito in Lomagna, via Legnano n. 2, in comproprietà tra i coniugi, verrà posto in vendita dal 1 ottobre 2025 al prezzo di euro 390.000,00; ciò con facoltà per le parti di conferire mandato a più professionisti contemporaneamente;
nel mandato verrà specificato che l'immobile sarà liberò a partire dal 31 dicembre 2026, in modo da consentire alla sig.ra e ai figli di reperire CP_1 nel frattempo una idonea sistemazione abitativa.
3) Le parti si obbligano ad accettare per i primi sei mesi dalla messa in vendita dell'immobile offerte comprese tra € 390.000,00 e € 370.000,00; per i successivi sei mesi offerte comprese tra € 370.000,00 e € 350.000,00; per i successivi sei mesi (da ottobre 2026) offerte non inferiori a € 340.000,00 e infine, per i successivi sei mesi, offerte non inferiori a € 330.000,00. A partire dal mese di ottobre 2027 le parti potranno rideterminare di comune accordo il prezzo al quale l'immobile dovrà essere mantenuto in vendita.
4) La sig.ra manterrà nei mesi della messa in vendita la prelazione sull'acquisto della CP_1 porzione di immobile di proprietà del sig. al prezzo della miglior proposta;
in caso di Parte_1 acquisto la sig.ra corrisponderà al sig. il corrispettivo per la sua quota CP_1 Parte_1 decurtato di € 50.000,00 (per le motivazioni di cui al successivo punto 8). In questo caso il trasferimento immobiliare sarà funzionale alla definizione dei rapporti coniugali connessi alla crisi familiare e pertanto andrà esente da imposte e tasse in conformità alla vigente legislazione e le parti avranno diritto a tutti i benefici fiscali previsti.
5) La sig.ra si obbliga a consentire la visita dell'immobile e a collaborare con le agenzie CP_1 immobiliari individuate;
sarà il sig. a tenere i contatti con l'agenzia immobiliare e a Parte_1 concordare il calendario delle visite.
6) Al fine di non intralciare la vendita la sig.ra si riserva la facoltà di rilasciare CP_1
l'immobile anticipatamente revocando (solo in ipotesi di rilascio anticipato) i RID per il pagamento delle utenze.
7) Nel caso in cui l'occupazione dell'immobile prosegua, a partire dal 1 gennaio 2027 la sig.ra si impegnerà a riconoscere al sig. un'indennità di occupazione da CP_1 Parte_1 quantificarsi in via bonaria tra le parti. In caso di mancato accordo tale importo verrà stabilito da un tecnico o agenzia immobiliare di fiducia scelta di comune accordo tra le parti o, quale ultima risorsa, dalla Mediatrice del procedimento di mediazione LC/13/25, dott. la quale CP_2 verrà tempestivamente informata dai legali e la cui decisione verrà accettata dalle parti. E' facoltà delle parti decurtare detta indennità di occupazione dalla somma di € 50.000,00 dovuti dal sig.
(e di cui al successivo punto 8). Parte_1
8) Il ricavato della vendita dell'immobile verrà ripartito immediatamente in parti uguali tra le parti, nella misura del 50% ciascuna, e ciò anche per gli importi percepiti a titolo di caparra e acconto pagina 2 di 5 prezzo;
in sede di rogito, contestualmente alla vendita il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 50.000,00 a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo;
tale somma CP_1
è accettata dalla stessa in via di transazione quale rimborso per il mantenimento ordinario dei figli e per le loro spese straordinarie, non corrisposti dal sig. negli anni della separazione, Parte_1 nonché a titolo di ristoro per le anticipazioni versate dalla sig.ra per l'estinzione del CP_1 mutuo sull'immobile ex casa familiare.
9) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Lomagna Controparte_1 Parte_1
(LC) il 30/09/1990 e dalla loro unione sono nati i figli nata il [...], , nata il Per_1 Per_2
29/09/1998 e , nato il [...], maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3
Con decreto di omologa n. cronol. 4863/2012 del 12/06/2012, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale rubricato al n. 1377/2012 R.G., il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti indicate nel verbale redatto il 30/05/2012.
Con ricorso depositato il 07/01/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiararsi cessato l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento dei figli e per raggiunta Per_1 Per_2 Per_3 indipendenza economica degli stessi, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, sita in Lomagna, via Legnano n. 2, disporre la vendita della casa coniugale con obbligo di ripartizione del ricavato al 50% tra i coniugi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 09/04/2025, Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il differimento dell'udienza di comparizione dei coniugi fissata per il giorno 13 maggio 2025 per un tempo sufficiente da consentire ai coniugi l'esperimento della mediazione familiare volta al fine di raggiungere precisazioni delle conclusioni congiunte. In caso di esito positivo della mediazione familiare, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni che saranno raggiunte nella mediazione, ovvero, nel denegato caso di mancato esperimento del tentativo, di mancata adesione della controparte o di esito negativo della mediazione familiare, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con assegnazione della casa coniugale sita in Lomagna alla sig.ra , in qualità di Controparte_1 genitore presso il quale rimarranno a vivere i figli e fino a che avranno Per_1 Per_2 Per_3 modo di reperire per loro stessi un'adeguata sistemazione abitativa e comunque almeno sino al 30 giugno 2027, un contributo diretto al mantenimento della figlia a carico di Per_2 Parte_1 per l'importo mensile di € 200,00, già comprensivi delle spese straordinarie, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la revoca degli assegni di mantenimento dei figli e Per_1 Per_3 posti a carico del sig. nel provvedimento di separazione e dell'obbligo di contribuzione Parte_1
pagina 3 di 5 alle loro spese straordinarie. Con ogni più ampia riserva della sig.ra di agire in separata CP_1 sede per il riconoscimento dei diritti di credito vantati nei confronti del sig. . Parte_1
Con memoria depositata in data 23/04/2025, il signor , pur contestando quanto ex Parte_1 adverso dedotto ed eccepito, si dichiarava disponibile ad entrare in mediazione qualora il Giudice lo avesse ritenuto opportuno in sede di prima udienza.
All'udienza del 13/05/2025, le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato la loro volontà di intraprendere un procedimento di mediazione in modo da risolvere sia le questioni sottese al presente giudizio che quelle ulteriori, di natura economica, pendenti tra le parti, e il sig. si è dichiarato disponibile a presentare la domanda di Parte_1 mediazione.
Il Giudice, pertanto, preso atto dell'intenzione delle parti di intraprendere un procedimento di mediazione volontaria, ha rinviato la causa in prosecuzione di prima udienza al 21/10/2025 ore 10:30.
Con istanza congiunta depositata in data 03/10/2025, le parti, dopo aver dato atto di avere sottoscritto accordo transattivo in sede di mediazione, hanno chiesto la fissazione di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza già fissata al 21/10/2025 con concessione di un termine entro il quale depositare le rispettive conclusioni.
Con provvedimento del 06/10/2025 il Giudice relatore ha dunque disposto la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito di note scritte, assegnando alle parti il termine del 20/10/2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato dal Giudice relatore precisando le conclusioni sopra riportate e il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lomagna il 30/09/1990 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, numero 17;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lomagna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO Parte_1 C.F._1
GRECO contro
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MA GA e dell'avv. MASSIMO VERGANI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti in data 30.09.1990 in Comune di Lomagna, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza, con ogni conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni
1) Le parti concordano circa il fatto che i figli hanno raggiunto l'indipendenza economica e pertanto viene revocato l'obbligo del sig. di contribuire al loro mantenimento. Le parti Parte_1 concordano che a far data dal 1ottobre 2025 e sino a che rimarranno a vivere presso la ex casa coniugale, ciascuno dei figli corrisponda invece alla sig.ra la somma di € 200,00 CP_1 mensili, quale contributo alle spese di vitto e abitative.
2) Viene revocata l'assegnazione della ex casa familiare a favore della sig.ra e CP_1
l'immobile, sito in Lomagna, via Legnano n. 2, in comproprietà tra i coniugi, verrà posto in vendita dal 1 ottobre 2025 al prezzo di euro 390.000,00; ciò con facoltà per le parti di conferire mandato a più professionisti contemporaneamente;
nel mandato verrà specificato che l'immobile sarà liberò a partire dal 31 dicembre 2026, in modo da consentire alla sig.ra e ai figli di reperire CP_1 nel frattempo una idonea sistemazione abitativa.
3) Le parti si obbligano ad accettare per i primi sei mesi dalla messa in vendita dell'immobile offerte comprese tra € 390.000,00 e € 370.000,00; per i successivi sei mesi offerte comprese tra € 370.000,00 e € 350.000,00; per i successivi sei mesi (da ottobre 2026) offerte non inferiori a € 340.000,00 e infine, per i successivi sei mesi, offerte non inferiori a € 330.000,00. A partire dal mese di ottobre 2027 le parti potranno rideterminare di comune accordo il prezzo al quale l'immobile dovrà essere mantenuto in vendita.
4) La sig.ra manterrà nei mesi della messa in vendita la prelazione sull'acquisto della CP_1 porzione di immobile di proprietà del sig. al prezzo della miglior proposta;
in caso di Parte_1 acquisto la sig.ra corrisponderà al sig. il corrispettivo per la sua quota CP_1 Parte_1 decurtato di € 50.000,00 (per le motivazioni di cui al successivo punto 8). In questo caso il trasferimento immobiliare sarà funzionale alla definizione dei rapporti coniugali connessi alla crisi familiare e pertanto andrà esente da imposte e tasse in conformità alla vigente legislazione e le parti avranno diritto a tutti i benefici fiscali previsti.
5) La sig.ra si obbliga a consentire la visita dell'immobile e a collaborare con le agenzie CP_1 immobiliari individuate;
sarà il sig. a tenere i contatti con l'agenzia immobiliare e a Parte_1 concordare il calendario delle visite.
6) Al fine di non intralciare la vendita la sig.ra si riserva la facoltà di rilasciare CP_1
l'immobile anticipatamente revocando (solo in ipotesi di rilascio anticipato) i RID per il pagamento delle utenze.
7) Nel caso in cui l'occupazione dell'immobile prosegua, a partire dal 1 gennaio 2027 la sig.ra si impegnerà a riconoscere al sig. un'indennità di occupazione da CP_1 Parte_1 quantificarsi in via bonaria tra le parti. In caso di mancato accordo tale importo verrà stabilito da un tecnico o agenzia immobiliare di fiducia scelta di comune accordo tra le parti o, quale ultima risorsa, dalla Mediatrice del procedimento di mediazione LC/13/25, dott. la quale CP_2 verrà tempestivamente informata dai legali e la cui decisione verrà accettata dalle parti. E' facoltà delle parti decurtare detta indennità di occupazione dalla somma di € 50.000,00 dovuti dal sig.
(e di cui al successivo punto 8). Parte_1
8) Il ricavato della vendita dell'immobile verrà ripartito immediatamente in parti uguali tra le parti, nella misura del 50% ciascuna, e ciò anche per gli importi percepiti a titolo di caparra e acconto pagina 2 di 5 prezzo;
in sede di rogito, contestualmente alla vendita il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 50.000,00 a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo;
tale somma CP_1
è accettata dalla stessa in via di transazione quale rimborso per il mantenimento ordinario dei figli e per le loro spese straordinarie, non corrisposti dal sig. negli anni della separazione, Parte_1 nonché a titolo di ristoro per le anticipazioni versate dalla sig.ra per l'estinzione del CP_1 mutuo sull'immobile ex casa familiare.
9) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Lomagna Controparte_1 Parte_1
(LC) il 30/09/1990 e dalla loro unione sono nati i figli nata il [...], , nata il Per_1 Per_2
29/09/1998 e , nato il [...], maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3
Con decreto di omologa n. cronol. 4863/2012 del 12/06/2012, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale rubricato al n. 1377/2012 R.G., il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti indicate nel verbale redatto il 30/05/2012.
Con ricorso depositato il 07/01/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiararsi cessato l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento dei figli e per raggiunta Per_1 Per_2 Per_3 indipendenza economica degli stessi, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, sita in Lomagna, via Legnano n. 2, disporre la vendita della casa coniugale con obbligo di ripartizione del ricavato al 50% tra i coniugi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 09/04/2025, Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il differimento dell'udienza di comparizione dei coniugi fissata per il giorno 13 maggio 2025 per un tempo sufficiente da consentire ai coniugi l'esperimento della mediazione familiare volta al fine di raggiungere precisazioni delle conclusioni congiunte. In caso di esito positivo della mediazione familiare, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni che saranno raggiunte nella mediazione, ovvero, nel denegato caso di mancato esperimento del tentativo, di mancata adesione della controparte o di esito negativo della mediazione familiare, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con assegnazione della casa coniugale sita in Lomagna alla sig.ra , in qualità di Controparte_1 genitore presso il quale rimarranno a vivere i figli e fino a che avranno Per_1 Per_2 Per_3 modo di reperire per loro stessi un'adeguata sistemazione abitativa e comunque almeno sino al 30 giugno 2027, un contributo diretto al mantenimento della figlia a carico di Per_2 Parte_1 per l'importo mensile di € 200,00, già comprensivi delle spese straordinarie, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la revoca degli assegni di mantenimento dei figli e Per_1 Per_3 posti a carico del sig. nel provvedimento di separazione e dell'obbligo di contribuzione Parte_1
pagina 3 di 5 alle loro spese straordinarie. Con ogni più ampia riserva della sig.ra di agire in separata CP_1 sede per il riconoscimento dei diritti di credito vantati nei confronti del sig. . Parte_1
Con memoria depositata in data 23/04/2025, il signor , pur contestando quanto ex Parte_1 adverso dedotto ed eccepito, si dichiarava disponibile ad entrare in mediazione qualora il Giudice lo avesse ritenuto opportuno in sede di prima udienza.
All'udienza del 13/05/2025, le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato la loro volontà di intraprendere un procedimento di mediazione in modo da risolvere sia le questioni sottese al presente giudizio che quelle ulteriori, di natura economica, pendenti tra le parti, e il sig. si è dichiarato disponibile a presentare la domanda di Parte_1 mediazione.
Il Giudice, pertanto, preso atto dell'intenzione delle parti di intraprendere un procedimento di mediazione volontaria, ha rinviato la causa in prosecuzione di prima udienza al 21/10/2025 ore 10:30.
Con istanza congiunta depositata in data 03/10/2025, le parti, dopo aver dato atto di avere sottoscritto accordo transattivo in sede di mediazione, hanno chiesto la fissazione di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza già fissata al 21/10/2025 con concessione di un termine entro il quale depositare le rispettive conclusioni.
Con provvedimento del 06/10/2025 il Giudice relatore ha dunque disposto la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito di note scritte, assegnando alle parti il termine del 20/10/2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato dal Giudice relatore precisando le conclusioni sopra riportate e il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lomagna il 30/09/1990 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, numero 17;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lomagna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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